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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/05/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis c.c. e 473 bis ss. c.p.c. iscritto al n. 1369/2024
R.G.A.C. vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Tagliani, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato il [...] a [...] ed ivi residente, rappresentato CP_1
e difeso dall'avv. Rodolfo Bentivoglio, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 03.06.2024, tempestivamente e ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 volere disciplinare l'affidamento, collocamento ed il mantenimento della figlia
, nata a [...] il [...], affetta da handicap, dalla Per_1 relazione more uxorio con e riconosciuta da entrambi i genitori, CP_1 disponendo l'affidamento condiviso, il collocamento presso la madre nella casa da familiare da assegnare alla ricorrente, il mantenimento diretto della figlia nei periodi in cui la figlia è collocata presso i genitori e spese straordinarie al 50% tra le parti.
La ricorrente ha dedotto a sostegno delle proprie domande:
- che la relazione more uxorio è stata intrapresa nell'anno 1999 e terminata nel mese di gennaio 2024;
- che la prima che le parti iniziassero a convivere, abitava a Tolfa Pt_1
(RM) in via Braccianese Claudia n. 17/F, in un appartamento di proprietà della madre, sig.ra e le stesse si sono trasferite in questo appartamento Parte_2 con la figlia fino a quando si sono lasciate;
- che la figlia è affetta da disabilità psicomotoria con invalidità al Per_1
100% e percepisce somme a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento, ammontanti a circa 1.200 mensili;
- che la ricorrente è casalinga mentre il resistente ha lavorato come operaio edile fino al 2022;
- che la gestione delle indennità per la figlia e la tenuta della documentazione medica è sempre stata effettuata dal di comune CP_1 accordo tra le parti;
- che il resistente nel 2019 ha acquistato un appartamento sottostante rispetto all'abitazione familiare, che è stato ristrutturato;
- che le continue liti hanno indotto la ricorrente a trasferirsi presso la madre, ma la stessa ha continuato a frequentare regolarmente la figlia che è rimasta nella casa coniugale con il padre, prendendosene cura.
Con comparsa di costituzione depositata il 11 novembre 2024 si è costituito il quale ha richiesto rigettare il ricorso in quanto CP_1 infondato ed in via riconvenzionale il collocamento presso il padre nella causa familiare, regolamentazione del diritto di visita della madre secondo le esigenze della figlia ed il mantenimento diretto da parte dei genitori o, in subordine, un assegno di mantenimento a carico della di euro 250,00 con spese Pt_1
2 straordinarie in parti eguali a favore della figlia e vittoria delle spese di lite.
Il resistente ha rappresentato:
- che la all'inizio dell'anno 2022, ha iniziato a manifestare nei Pt_1 riguardi del segnali di profonda insofferenza emotiva ed ostilità CP_1 allorquando lo stesso si è manifestato contrario al ricovero in una struttura di
; Per_1
- che il per prendersi cura della figlia in maniera totalizzante, CP_1 ha ridotto il proprio orario lavorativo fino a cessare il rapporto di lavoro;
- che la ricorrente ha manifestato un sempre maggiore disinteresse per continuando a lamentare stanchezza per la difficile situazione della figlia Per_1 disabile, fino a lasciare la casa familiare il 3 gennaio 2024;
- che la trascorre un tempo ridotto con la figlia, portandola a Pt_1 fare qualche passeggiata;
- che la casa acquistata dal necessita del completamento della CP_1 ristrutturazione per renderla confacente alle esigenze della figlia e che le limitate risorse economiche del resistente, non rendono agevole un tempestivo adeguamento della stessa.
Parte resistente ha depositato le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. replicando alle deduzioni ed eccezioni sollevate da controparte ed ha insistito nelle proprie richieste.
All'udienza del 19 dicembre 2024 sono state sentite le parti ed i difensori si sono riportate alle proprie richieste, anche istruttorie. Il Giudice ha avanzato una proposta conciliativa che tuttavia è stata accolta dalla ricorrente ma non dal resistente. Acquisita la documentazione prodotta il Giudice delegato alla trattazione ha riservato la decisione.
In primo luogo, devono rigettarsi le richieste di prova orale avanzate dal difensore del resistente, in quanto non rilevanti ai fini della decisione. Infatti, deve ritenersi pacifico che la figlia attualmente abita con il padre nella casa familiare che è stata lasciata per le liti intercorse tra le parti dalla ricorrente e che il padre si prende cura delle esigenze della figlia disabile.
Il Collegio rileva che la giurisprudenza ritiene pacificamente che ai figli maggiorenni portatori di disabilità grave siano estensibili le disposizioni dettate in favore dei figli minori, non soltanto in tema di mantenimento ma anche in materia di assegnazione della casa familiare, di cura, visite e di ascolto (cfr.
Cass. Civ. n. 12977/2012 cit. secondo cui: “In tema di separazione giudiziale dei 3 coniugi, trovano applicazione, ai figli maggiorenni portatori di handicap, ai sensi della l. n.
104 del 1992, le sole disposizioni previste in favore dei figli minori, quali quelle in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi, di assegnazione della casa coniugale, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo;
Tribunale di
Potenza 12.01.2016 in Foro it. 2016, 4, I, 1458; Tribunale Varese, Sez, I sentenza 21 aprile 2011). Inoltre, secondo la giurisprudenza: “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano tutte le disposizioni dettate in favore dei minorenni, ad eccezione di quelle relative all'affidamento, trattandosi di soggetti maggiorenni che per legge hanno piena capacità di agire, se non sottoposti a misura ablativa o limitativa della capacità
(cfr. Corte appello Catania, 29/01/2015; in senso conforme anche Cass Civ. Sez. I
24/07/ 2012 n.12977”).
Dunque, come rilevato dal difensore del resistente, nulla deve essere disposto in merito all'affidamento dalla figlia affetta da handicap – come documentato in atti – in quanto non risulta che la medesima sia stata sottoposta a misura limitativa o ablativa della capacità di agire.
In merito al diritto di visita e di ascolto, oltre che di cura, deve ritenersi dimostrato e non contestato che attualmente la figlia abita con il padre che si dedica integralmente alla sua cura e che la casa familiare, di proprietà della madre della ricorrente, è stata lasciata dalla medesima a seguito di liti tra le parti.
Pertanto, deve ritenersi che la figlia debba continuare ad essere assistita in via prevalente dal padre, presso cui deve essere collocata in maniera prevalente, con possibilità della madre di frequentarla liberamente e comunque, salvo diverso accordo almeno tre pomeriggi infrasettimanali e nei weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera e con alternanza durante le festività e 15 giorni nel periodo estivo, anche non consecutivi.
In merito all'assegnazione della casa familiare deve essere accolta la richiesta subordinata di parte resistente, ossia che la medesima sia assegnata in godimento al che provvede alla cura della figlia disabile, ma con un CP_1 termine non oltre di sei mesi per trasferirsi presso l'abitazione sottostante di sua proprietà, al fine di completare la ristrutturazione e renderla abitabile in maniera confortevole per la figlia . Per_1
Si prende atto che entrambe le parti hanno concordato sul mantenimento diretto della figlia nei periodi in cui la medesima frequenta i genitori con spese straordinarie al 50% tra le parti secondo le disposizioni in
4 vigore presso il Tribunale di VE. Non può essere accolta la richiesta subordinata di parte resistente di disporre un assegno di mantenimento mensile di euro 250,0 a carco della madre per la figlia, in quanto è pacifico che la Pt_1
è casalinga e non lavora e contribuendo la stessa al suo mantenimento in via diretta e mediante la propria quota del 50% delle spese sraordinarie.
Le ragioni della decisione, in una con la natura e l'oggetto della presente controversia, giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1369/2024 R.G.A.C., così decide:
1) dispone il collocamento della figlia presso il padre;
Per_1
2) assegna a la casa familiare sita in via Braccianese CP_1
Claudia n. 17/F, di proprietà della madre della sig.ra che Pt_1 Parte_2 il medesimo dovrà rilasciare entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza al fine di completare i lavori di ristrutturazione presso l'abitazione di sua proprietà sita al piano sottostante, dove si trasferirà con la figlia nel termine indicato;
3) la madre potrà frequentare la figlia liberamente e comunque, Per_1 salvo diverso accordo, almeno tre pomeriggi infrasettimanali e nei weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con alternanza durante le festività e per 15 giorni nel periodo estivo, anche non consecutivi da concordare entro il giorno 30 maggio di ciascun anno;
4) i genitori provvederanno al mantenimento diretto di nei periodi Per_1 in cui la figlia affetta da disabilità sarà con ciascun genitore;
5) pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti la figlia, secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di VE.
Spese di lite compensate.
VE, così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
5 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis c.c. e 473 bis ss. c.p.c. iscritto al n. 1369/2024
R.G.A.C. vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Tagliani, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato il [...] a [...] ed ivi residente, rappresentato CP_1
e difeso dall'avv. Rodolfo Bentivoglio, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 03.06.2024, tempestivamente e ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 volere disciplinare l'affidamento, collocamento ed il mantenimento della figlia
, nata a [...] il [...], affetta da handicap, dalla Per_1 relazione more uxorio con e riconosciuta da entrambi i genitori, CP_1 disponendo l'affidamento condiviso, il collocamento presso la madre nella casa da familiare da assegnare alla ricorrente, il mantenimento diretto della figlia nei periodi in cui la figlia è collocata presso i genitori e spese straordinarie al 50% tra le parti.
La ricorrente ha dedotto a sostegno delle proprie domande:
- che la relazione more uxorio è stata intrapresa nell'anno 1999 e terminata nel mese di gennaio 2024;
- che la prima che le parti iniziassero a convivere, abitava a Tolfa Pt_1
(RM) in via Braccianese Claudia n. 17/F, in un appartamento di proprietà della madre, sig.ra e le stesse si sono trasferite in questo appartamento Parte_2 con la figlia fino a quando si sono lasciate;
- che la figlia è affetta da disabilità psicomotoria con invalidità al Per_1
100% e percepisce somme a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento, ammontanti a circa 1.200 mensili;
- che la ricorrente è casalinga mentre il resistente ha lavorato come operaio edile fino al 2022;
- che la gestione delle indennità per la figlia e la tenuta della documentazione medica è sempre stata effettuata dal di comune CP_1 accordo tra le parti;
- che il resistente nel 2019 ha acquistato un appartamento sottostante rispetto all'abitazione familiare, che è stato ristrutturato;
- che le continue liti hanno indotto la ricorrente a trasferirsi presso la madre, ma la stessa ha continuato a frequentare regolarmente la figlia che è rimasta nella casa coniugale con il padre, prendendosene cura.
Con comparsa di costituzione depositata il 11 novembre 2024 si è costituito il quale ha richiesto rigettare il ricorso in quanto CP_1 infondato ed in via riconvenzionale il collocamento presso il padre nella causa familiare, regolamentazione del diritto di visita della madre secondo le esigenze della figlia ed il mantenimento diretto da parte dei genitori o, in subordine, un assegno di mantenimento a carico della di euro 250,00 con spese Pt_1
2 straordinarie in parti eguali a favore della figlia e vittoria delle spese di lite.
Il resistente ha rappresentato:
- che la all'inizio dell'anno 2022, ha iniziato a manifestare nei Pt_1 riguardi del segnali di profonda insofferenza emotiva ed ostilità CP_1 allorquando lo stesso si è manifestato contrario al ricovero in una struttura di
; Per_1
- che il per prendersi cura della figlia in maniera totalizzante, CP_1 ha ridotto il proprio orario lavorativo fino a cessare il rapporto di lavoro;
- che la ricorrente ha manifestato un sempre maggiore disinteresse per continuando a lamentare stanchezza per la difficile situazione della figlia Per_1 disabile, fino a lasciare la casa familiare il 3 gennaio 2024;
- che la trascorre un tempo ridotto con la figlia, portandola a Pt_1 fare qualche passeggiata;
- che la casa acquistata dal necessita del completamento della CP_1 ristrutturazione per renderla confacente alle esigenze della figlia e che le limitate risorse economiche del resistente, non rendono agevole un tempestivo adeguamento della stessa.
Parte resistente ha depositato le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. replicando alle deduzioni ed eccezioni sollevate da controparte ed ha insistito nelle proprie richieste.
All'udienza del 19 dicembre 2024 sono state sentite le parti ed i difensori si sono riportate alle proprie richieste, anche istruttorie. Il Giudice ha avanzato una proposta conciliativa che tuttavia è stata accolta dalla ricorrente ma non dal resistente. Acquisita la documentazione prodotta il Giudice delegato alla trattazione ha riservato la decisione.
In primo luogo, devono rigettarsi le richieste di prova orale avanzate dal difensore del resistente, in quanto non rilevanti ai fini della decisione. Infatti, deve ritenersi pacifico che la figlia attualmente abita con il padre nella casa familiare che è stata lasciata per le liti intercorse tra le parti dalla ricorrente e che il padre si prende cura delle esigenze della figlia disabile.
Il Collegio rileva che la giurisprudenza ritiene pacificamente che ai figli maggiorenni portatori di disabilità grave siano estensibili le disposizioni dettate in favore dei figli minori, non soltanto in tema di mantenimento ma anche in materia di assegnazione della casa familiare, di cura, visite e di ascolto (cfr.
Cass. Civ. n. 12977/2012 cit. secondo cui: “In tema di separazione giudiziale dei 3 coniugi, trovano applicazione, ai figli maggiorenni portatori di handicap, ai sensi della l. n.
104 del 1992, le sole disposizioni previste in favore dei figli minori, quali quelle in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi, di assegnazione della casa coniugale, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo;
Tribunale di
Potenza 12.01.2016 in Foro it. 2016, 4, I, 1458; Tribunale Varese, Sez, I sentenza 21 aprile 2011). Inoltre, secondo la giurisprudenza: “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano tutte le disposizioni dettate in favore dei minorenni, ad eccezione di quelle relative all'affidamento, trattandosi di soggetti maggiorenni che per legge hanno piena capacità di agire, se non sottoposti a misura ablativa o limitativa della capacità
(cfr. Corte appello Catania, 29/01/2015; in senso conforme anche Cass Civ. Sez. I
24/07/ 2012 n.12977”).
Dunque, come rilevato dal difensore del resistente, nulla deve essere disposto in merito all'affidamento dalla figlia affetta da handicap – come documentato in atti – in quanto non risulta che la medesima sia stata sottoposta a misura limitativa o ablativa della capacità di agire.
In merito al diritto di visita e di ascolto, oltre che di cura, deve ritenersi dimostrato e non contestato che attualmente la figlia abita con il padre che si dedica integralmente alla sua cura e che la casa familiare, di proprietà della madre della ricorrente, è stata lasciata dalla medesima a seguito di liti tra le parti.
Pertanto, deve ritenersi che la figlia debba continuare ad essere assistita in via prevalente dal padre, presso cui deve essere collocata in maniera prevalente, con possibilità della madre di frequentarla liberamente e comunque, salvo diverso accordo almeno tre pomeriggi infrasettimanali e nei weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera e con alternanza durante le festività e 15 giorni nel periodo estivo, anche non consecutivi.
In merito all'assegnazione della casa familiare deve essere accolta la richiesta subordinata di parte resistente, ossia che la medesima sia assegnata in godimento al che provvede alla cura della figlia disabile, ma con un CP_1 termine non oltre di sei mesi per trasferirsi presso l'abitazione sottostante di sua proprietà, al fine di completare la ristrutturazione e renderla abitabile in maniera confortevole per la figlia . Per_1
Si prende atto che entrambe le parti hanno concordato sul mantenimento diretto della figlia nei periodi in cui la medesima frequenta i genitori con spese straordinarie al 50% tra le parti secondo le disposizioni in
4 vigore presso il Tribunale di VE. Non può essere accolta la richiesta subordinata di parte resistente di disporre un assegno di mantenimento mensile di euro 250,0 a carco della madre per la figlia, in quanto è pacifico che la Pt_1
è casalinga e non lavora e contribuendo la stessa al suo mantenimento in via diretta e mediante la propria quota del 50% delle spese sraordinarie.
Le ragioni della decisione, in una con la natura e l'oggetto della presente controversia, giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1369/2024 R.G.A.C., così decide:
1) dispone il collocamento della figlia presso il padre;
Per_1
2) assegna a la casa familiare sita in via Braccianese CP_1
Claudia n. 17/F, di proprietà della madre della sig.ra che Pt_1 Parte_2 il medesimo dovrà rilasciare entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza al fine di completare i lavori di ristrutturazione presso l'abitazione di sua proprietà sita al piano sottostante, dove si trasferirà con la figlia nel termine indicato;
3) la madre potrà frequentare la figlia liberamente e comunque, Per_1 salvo diverso accordo, almeno tre pomeriggi infrasettimanali e nei weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con alternanza durante le festività e per 15 giorni nel periodo estivo, anche non consecutivi da concordare entro il giorno 30 maggio di ciascun anno;
4) i genitori provvederanno al mantenimento diretto di nei periodi Per_1 in cui la figlia affetta da disabilità sarà con ciascun genitore;
5) pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti la figlia, secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di VE.
Spese di lite compensate.
VE, così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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