Rigetto
Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 16/06/2025, n. 5247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5247 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 05247/2025REG.PROV.COLL.
N. 02542/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 116, comma 4, c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 2542 del 2025, proposto da MA IS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Beniamino Carnevale, dall’Avvocato Alessandro Matteo Ezechieli, dall’Avvocato Alfredo De Filippis e dall’Avvocato Fabio Liuni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale Porto Livorno NO Portoferraio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
nei confronti
NO IN Marittime s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Federico De Meo, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de’ Pucci, n. 4
per la riforma
della sentenza n. 473 del 14 marzo 2025 del Tribunale amministrativo regionale per la TO, sez. IV, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso per l’accesso proposto dall’odierna appellante principale, MA IS s.r.l.
visto l’appello principale di MA IS s.r.l. e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale Porto Livorno NO Portoferraio e della controinteressata NO IN Marittime s.r.l.;
visto l’appello incidentale proposto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’appellante incidentale, l’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale Porto Livorno NO Portoferraio, l’Avvocato dello Stato Federico Basilica, per l’appellante principale, MA IS s.r.l., l’Avvocato Alessandro Matteo Ezechieli e per la controinteressata NO IN Marittime s.r.l. l’Avvocato Federico De Meo;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 116 c.p.a., notificato il 6 novembre 2024 e proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per la TO (di qui in avanti per brevità il Tribunale), l’odierna appellante principale, MA IS s.r.l. (di qui in poi solo MA) - ricorrente in separati ricorsi (RG n. 881/2024 e R.G. n. 1596/2024) proposti avanti al Tribunale e volti ad ottenere l’affidamento in concessione dei lotti 1, 2 e 3 della c.d. “Marco Area n. 1” del Porto di NO per ivi insediarvi un terminal automotive , nonché a contestare la scelta dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale Porto Livorno NO Portoferraio (di qui in poi solo l’Autorità) di affidare tali medesimi lotti in concessione alla NO IN Marittime s.r.l. (e ciò a compensazione delle aree che quest’ultima a sua volta aveva dovuto cedere per l’insediamento del rigassificatore della SNAM) – ha chiesto l’accertamento del proprio diritto all’accesso ai documenti richiesti con istanza di accesso del 2 ottobre 2024.
1.1. Pochi giorni dopo la notifica e il deposito del ricorso, con la comunicazione dell’11 novembre 2024, l’Autorità ha evaso parzialmente l’istanza di accesso del 2 ottobre 2024 trasmettendo a MA parte della documentazione richiesta.
1.2. Con un ulteriore deposito nel giudizio R.G. n. 1596/2024 (relativo al verbale di consegna del 23 ottobre 2024 delle aree compensative a PI) e con una successiva nota del 15 novembre 2024, l’Autorità ha evaso ancora parzialmente l’istanza di accesso del 2 ottobre 2024.
1.3. Il 22 novembre 2024 MA ha sollecitato la trasmissione da parte dell’Autorità dei documenti rimanenti costituiti dalla « istanza di integrazione dell’Atto sostitutivo di concessione demaniale marittima ex art. 36 Codice della Navigazione del 5.08.2023 presentata da PI (corrispondente al prot. n. 50987 del 7.08.2023) e relativi allegati a colori » e dal « Piano Economico Finanziario (PEF) presentato da PI il 14.11.2022 ».
1.4. In seguito ad un ulteriore istanza di accesso agli atti del 18 dicembre 2024, l’Autorità, lo stesso giorno, ha trasmesso la residua documentazione.
1.5. E tuttavia, quanto al PEF, esso, « in conseguenza del parziale accoglimento dell’opposizione avanzata dal controinteressato e all’esito della valutazione del rapporto di “indispensabilità” tra l’accesso ai documenti contenenti segreti tecnici e commerciali e le esigenze difensive dell’istante », è stato trasmesso oscurando i riferimenti alle strategie imprenditoriali, alle fonti di finanziamento delle attività, agli investimenti in nuove infrastrutture e alle caratteristiche prestazionali delle dotazioni aziendali, e ciò al fine di non pregiudicare gli interessi commerciali del controinteressato.
1.6. Con la memoria depositata il 30 dicembre 2024 (“ a valere, ove occorra, come motivi aggiunti ” contro la nota dell’Autorità del 18 dicembre 2024), MA ha dato atto della sopravvenuta parziale improcedibilità del ricorso, insistendo tuttavia per l’ostensione integrale del PEF, il quale risulterebbe « praticamente tutto oscurato e dunque inutile per l’esercizio da parte di MA del proprio diritto di accesso ».
1.7. La costituita Autorità ha osservato, nelle proprie memorie, di aver ottemperato tempestivamente all’istanza di accesso di MA, compatibilmente con il complesso delle attività da svolgere conseguenti all’adozione a livello nazionale del Provvedimento del Commissario Straordinario relativo al rigassificatore, con la mole dei documenti richiesti e con la necessità di acquisire, con riferimento alle varie istanze di accesso, le osservazioni procedimentali della controinteressata NO IN, mentre ha evidenziato di aver dovuto limitare l’ostensione del PEF, in accoglimento dell’opposizione di NO IN, effettuando una valutazione d’indispensabilità dell’accesso.
1.8. All’udienza camerale del 16 gennaio 2025, la controinteressata NO IN ha chiesto un differimento dell’udienza per potersi difendere rispetto ai motivi aggiunti, dei quali ha poi rilevato, con successiva memoria, l’inammissibilità e l’infondatezza
1.9. All’udienza in camera di consiglio del 13 marzo 2025, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Tribunale.
2. Infine, con la sentenza n. 473 del 14 marzo 2025, il Tribunale ha in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in parte respinto il ricorso.
2.1. Ad avviso del primo giudice, in sintesi, il ricorso per l’accesso proposto da MA è da dichiararsi in massima parte improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ad agire, avendo l’Autorità via via completato l’ostensione di tutti i documenti richiesti con le istanze di accesso.
2.2. Il presente giudizio sull’accesso resterebbe dunque pacificamente limitato, pertanto, alla pretesa ostensione del PEF in versione integrale.
2.3. Tale pretesa non potrebbe tuttavia trovare accoglimento, ad avviso del primo giudice, non avendo la ricorrente indicato, né in sede procedimentale e né in giudizio, quale interesse sostanziale possa giustificare la necessità di conoscere i dati del PEF oscurati, e dunque non avendo dimostrato il proprio interesse ostensivo diretto, concreto ed attuale, collegato alla difesa in giudizio dei propri diritti ed interessi; e ciò al fine di consentire all’Autorità di effettuare il necessario vaglio circa il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridicamente rilevante che MA sia legittimata a tutelare.
2.4. Sarebbe d’altro canto indubbio che il PEF in esame contenga informazioni che attengono alle strategie imprenditoriali elaborate da NO IN, alla clientela ed al bacino di utenza a cui si rivolge l’offerta di servizi, alle fonti di finanziamento delle attività, agli investimenti in nuove infrastrutture ed all’indicazione delle caratteristiche prestazionali delle dotazioni aziendali, informazioni che, una volta note, potrebbero essere utilizzate dalla MA per elaborare progetti concorrenti alla scadenza delle concessioni al momento assegnate a NO IN.
2.5. Peraltro il Tribunale ha osservato che, come correttamente osservato dalla controinteressata NO IN, il PEF in questione è stato presentato da quest’ultima nel procedimento di estensione della propria concessione demaniale, ex art. 24 reg. es. cod. nav., il cui avviso è stato pubblicato il 15 novembre 2023, senza che seguisse da parte di MA la presentazione di osservazioni o di istanze concorrenti: sicché, allo stato degli atti, non sembra che essa possa contestare la legittimità del procedimento ex art. 36 cod. nav. al quale non ha partecipato.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello principale MA, lamentandone l’erroneità, e ne ha chiesto la riforma, con la conseguente integrale ostensione del PEF oggetto di oscuramento da parte dell’Autorità in sede di accesso.
3.1. Si sono costituite per opporsi all’appello principale sia l’Autorità, che ha a sua volta proposto appello incidentale, sia NO IN Marittime, controinteressata.
3.2. Le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive nel rispetto dei termini previsti dall’art. 73 c.p.a.
3.4. Infine, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
5. L’appello principale è infondato.
6. MA deduce anzitutto di avere compiutamente dimostrato sia il proprio interesse a verificare la sostenibilità finanziaria del PEF con cui NO IN ha ottenuto in concessione aree già aggiudicate a MA, oltre a ricostruire compiutamente la vicenda oggetto di plurimi contenziosi, sia il nesso di strumentalità tra l’accesso al PEF e la situazione giuridica da tutelare, vale a dire quella di vedersi assegnare in concessione aree portuali in luogo di NO IN, aree di cui peraltro è già stata aggiudicataria con revoca sub iudice .
6.1. Inoltre la decisione del Tribunale si porrebbe in contraddizione col comportamento dell’Autorità, che ha sempre riconosciuto la posizione di interesse qualificato di MA, tant’è che, seppure con ritardo e a seguito di ricorsi, ha sempre trasmesso, ad esclusione del PEF integrale, quanto richiesto.
6.2. Una volta dimostrato che l’accesso al PEF non è affatto un accesso “esplorativo”, neppure sussisterebbe la (presunta) esigenza che MA dimostri l’influenza o la decisività del documento ai fini difensivi, ove si rammenti che « la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla L. n. 241 del 1990 » (Cons. St., Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4).
6.3. Già solo per questo l’appello andrebbe accolto, deduce MA, e la sentenza riformata.
6.4. Il secondo evidente errore in cui è incorso il Tribunale emerge dall’affermazione per cui l’oscuramento del PEF sarebbe giustificato dal fatto che MA e NO IN sarebbero imprese concorrenti e che, di conseguenza, occorrerebbe tutelare il presunto segreto tecnico commerciale.
6.5. Tale motivazione sarebbe viziata perché il Tribunale avrebbe valutato prevalente il diritto alla riservatezza del PEF rispetto al diritto di accesso difensivo di MA, nonostante NO IN in sede di opposizione - contrariamente a quanto previsto dall’art. 35, comma 4, lett. a), del d. lgs. n. 36 del 2003 – non abbia mai dimostrato né l’effettiva sussistenza di segreti di carattere tecnico e commerciale né, quindi, l’esistenza di un particolare know how che solo NO IN avrebbe, limitandosi ad affermazioni generiche e prive d’ogni elemento concreto.
6.6. L’appellante principale deduce che oltretutto l’Autorità, con il diniego all’accesso al PEF integrale, si è limitata ad aderire all’opposizione di NO IN sbagliando il bilanciamento tra presunto “segreto” (in realtà non comprovato da NO IN in sede di opposizione e dunque inesistente) e diritto di difesa che invero deve prevalere, vuoi per espressa previsione di legge (cfr. art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990), vuoi per consolidata giurisprudenza (cfr. Cons. St., sez. VII, 21 marzo 2024, n. 2773).
6.7. L’affermazione del Tribunale secondo cui le informazioni del PEF « potrebbero essere utilizzate da MA per elaborare progetti concorrenti » denoterebbe, inoltre, un evidente travisamento di fondo che vizia in radice il ragionamento logico-giuridico su cui si basa la decisione impugnata.
6.8. Infatti MA deduce di esercitare un’attività (logistica intermodale di autovetture) completamente diversa rispetto a NO IN (cantieristica navale, refitting e demolizioni navali), ragion per cui l’esigenza di tutela del segreto tecnico e commerciale nella fattispecie è semplicemente inesistente.
7. Le deduzioni esposte da MA nell’appello principale e ribadite da ultimo anche nella memoria depositata il 30 maggio 2025, pur suggestive, non possono trovare accoglimento.
8. Invero, proprio tenendo a mente i principî affermati da questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 4 del 18 marzo 2021 dell’Adunanza plenaria e dalla giurisprudenza successiva (v. proprio Cons. St., sez. VII, 21 marzo 2024, n. 2773, ma anche Cons. St., sez. IV, 22 novembre 2022, n. 10277), l’amministrazione detentrice del documento, prima, e il giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, poi, sono chiamati a svolgere un vaglio rigoroso in ordine al nesso di strumentalità necessaria tra documento richiesto ed esigenze difensive e, nel caso di specie, MA non ha dimostrato in nessun modo a quale specifico bisogno di tutela risponderebbe, peraltro in giudizi già incardinati avanti al Tribunale, la qui richiesta ostensione dei dati del PEF oscurati dall’Autorità.
8.1. Nei giudizi instaurati contro la scelta dell’Autorità di affidare i medesimi lotti, già aggiudicati a MA, in concessione alla NO IN, infatti, non risulta che MA abbia contestato la valutazione del PEF – né, si badi, l’appellante principale lo ha dedotto in questa sede – con riferimento a dati eventualmente risultanti dalle informazioni non ostese, non senza osservarsi peraltro che, come ha giustamente rilevato il primo giudice ai soli fini della valutazione inerente al presente giudizio sull’accesso (e non certo, giova qui precisarlo, con efficacia vincolante nei giudizi pendenti sull’assegnazione delle aree), il PEF in questione è stato presentato da NO IN nel procedimento di estensione della propria concessione demaniale, ex art. 24 reg. es. cod. nav., il cui avviso è stato pubblicato il 15 novembre 2023, senza che seguisse da parte di MA la presentazione di osservazioni o di istanze concorrenti.
8.2. Dunque, l’appellante non ha non solo dimostrato, ma nemmeno allegato che la conoscenza integrale del PEF, anche nelle parti non oscurate, consentirebbe di introdurre o comunque di sviluppare ulteriormente censure mosse contro la scelta dell’Autorità di affidare in concessione i lotti a NO IN e già contestata nei giudizi pendenti avanti al Tribunale, giudizi i cui atti, peraltro, l’appellante principale avrebbe dovuto produrre proprio a comprova, invece, del fatto che vi sia un nesso di strumentalità necessaria o, quantomeno, un rapporto di collegamento tra il contenuto integrale del documento e le censure già proposte in sede contenziosa.
8.3. Ne deriva l’infondatezza delle censure in questa sede mosse alla solo parziale ostensione del PEF, dato che, si ripete, in nessun modo l’appellante ha dimostrato che la conoscenza dei dati oscurati sarebbe strumentale alle censure già mosse in quei giudizi e, dunque, ad un diritto di difesa già esercitato in sede giudiziale, considerando che, come detto, non ha presentato illo tempore nemmeno osservazioni nel procedimento di estensione della propria concessione demaniale da parte di NO IN.
8.4. Insomma MA non ha e, comunque, non ha dimostrato, come ora suo onere sia in sede procedimentale che giudiziale, alcun interesse ‘difensivo’ a conoscere “in versione non oscurata” il PEF presentato da NO IN nel procedimento al quale MA non ha partecipato né a verificare “la sostenibilità finanziaria” del progetto di temporanea rilocalizzazione di NO IN, perché tale verifica non potrebbe esserle di alcuna utilità processuale.
9. Nemmeno sembrano condivisibili le censure mosse da MA in ordine, comunque, al bilanciamento in concreto operato dall’Autorità tra diritto di difesa, vantato da MA (in termini del tutto generici), e segreto di carattere tecnico e commerciale, ai sensi dell’art. 22, comma 7, della l. n. 241 del 1990, oggetto dell’opposizione presentata dalla controinteressata in sede procedimentale, perché, proprio a fronte della genericità della prospettazione difensiva dell’appellante principale, l’Autorità ha correttamente ritenuto prevalenti le esigenze di riservatezza che indubbiamente connotano il PEF, oscurando i riferimenti contenuti in tale documento alle strategie imprenditoriali, alle fonti di finanziamento delle attività, agli investimenti in nuove infrastrutture e alle caratteristiche prestazionali delle dotazioni aziendali.
9.1. Non vi è stato sbilanciamento della valutazione in favore del segreto tecnico e commerciale, di cui si assume la genericità da parte dell’appellante principale, rispetto all’esercizio di un diritto di difesa, vantato da MA, che non può essere né esteso in modo indefinito né inteso in modo tanto pervasivo da consentire la conoscenza di tutto a tutti, senza che l’amministrazione, prima, e il giudice amministrativo in sede di giudizio sull’accesso, poi, non possano verificare se effettivamente sussista un nesso di necessaria strumentalità tra il contenuto del documento e le esigenze difensive, che nel caso presente paiono essere eccentriche rispetto a quelle fatte valere nei giudizi instaurati da MA, dove certo non si discute della valutazione del PEF, da parte dell’Autorità, in ordine alle parti oscurate in seno ad un procedimento, quello di estensione della concessione demaniale ex art. 24 reg. cod. nav., rispetto al quale MA, lo si ripete (ai soli fini che rilevano nel presente giudizio di accesso), non ha presentato non solo domanda di partecipazione, ma nemmeno qualsivoglia osservazione od opposizione.
9.2. D’altro canto, anche l’argomento secondo cui MA e NO IN non sarebbero competitori diretti, esercitando pacificamente la propria attività in settori diversi, prova troppo perché l’esigenza di riservatezza, rispetto a segreti tecnici e commerciali, vale anche rispetto e forse ancor più rispetto a soggetti che non operano nello stesso settore di mercato, ma in ambiti diversi, non potendo escludersi che di informazioni riservate, e attinenti al know how di un certo operatore, possa indebitamente giovarsi, con l’esercizio di un accesso non attinente all’esercizio del diritto di difesa, anche un altro operatore, che svolga diversa attività, in base a strategie economiche di più ampio respiro o ad eventuali intese commerciali con altri operatori, direttamente interessati.
9.3. Del resto, se, per quanto concerne gli atti di gara, l’esigenza di discovery dell’offerta economica del concorrente si correla ad una specifica esigenza difensiva rispetto alle offerte presentate da altri concorrenti, diversamente si atteggia l’interesse a conoscere dati commerciali sensibili di un assegnatario da parte di colui che – come MA –non abbia partecipato alla relativa procedura di evidenza pubblica, non proponendo nemmeno opposizione, e non abbia perciò interesse a sindacare la valutazione del PEF di un concorrente rispetto a dati sui quali non si sia instaurata – né mai sarebbe instaurabile ormai – alcuna competizione.
9.4. NO IN ha prodotto avanti il Tribunale l’estratto del locale Regolamento dell’Autorità, contenente le Linee Guida per l’elaborazione del Piano Economico Finanziario, che ne individua i contenuti, che prescrivono che il Programma di Attività ed il PEF forniscano indicazioni di estremo dettaglio, non solo di natura economica, ma anche attinenti alle strategie commerciali dell’impresa, per dimostrare « la fattibilità economico- finanziaria della proposta e la coerenza tra gli obiettivi gestionali e di sviluppo previsti e la durata richiesta », illustrando la spesa da sostenere per ciascuna delle voci di costo del Piano di attività ed in particolare in relazione alla « natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali quali impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale ».
9.5. Tra le informazioni richieste dalle Linee Guida vi sono quelle relative alle « fonti di finanziamento e costo del capitale; finanziamento con mezzi propri e mezzi di terzi; livello di indebitamento; indici di bancabilità; costo del capitale di terzi; costo medio ponderato del capitale (WACC) », ai « flussi di cassa con e senza struttura finanziaria - Flussi di cassa operativi e flussi di cassa per l’azionista, con e senza ipotesi sulla struttura finanziaria » ed alla « Redditività del Capitale investito – ROI - Redditività della gestione operativa - EBIDTA, EBIT ed EBIT Complessivo; Margine Operativo Netto » oltre al « Piano degli investimenti e delle manutenzioni, sia fisiche che ICT ».
9.6. Correttamente l’Autorità, dunque, nella nota prot. 86218 del 18 dicembre 2024 ha condotto una “ valutazione del rapporto di indispensabilità ” tra i dati tecnico-commerciali sensibili e le esigenze difensive dell’istante, trasmettendo perciò a MA il PEF di NO IN « senza i riferimenti alle strategie imprenditoriali, alle fonti di finanziamento delle attività, agli investimenti in nuove infrastrutture ed alle caratteristiche prestazionali delle dotazioni aziendali, al fine di non pregiudicare gli interessi commerciali del controinteressato », dato che si tratta non solo di informazioni strettamente attinenti alle strategie commerciali della controinteressata, ma anche di dati attinenti alla sua credibilità finanziaria e alla sua reputazione economica.
9.7. Ne segue la reiezione dell’appello principale.
10. Alla luce delle ragioni esposte, dunque, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., l’appello incidentale proposto dall’Autorità, dato che esso è stato espressamente condizionato all’eventuale, anche solo parziale, accoglimento dell’appello principale, invece respinto.
11. In conclusione, per i motivi esposti, deve essere respinto l’appello principale e dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quello incidentale, con la conferma della sentenza qui gravata.
12. Le spese del grado, per la complessità delle questioni esaminate, possono essere interamente compensate tra tutte le parti.
12.1. Rimane definitivamente a carico di MA il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello principale e a carico dell’Autorità il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello incidentale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello principale, proposto da MA IS s.r.l., e sull’appello incidentale, proposto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale Porto Livorno NO Portoferraio, respinge il primo e dichiara improcedibile il secondo e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di MA IS s.r.l. il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello principale e a carico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale Porto Livorno NO Portoferraio il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello incidentale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO