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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/09/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 730 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 730 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ALESSANDRINI MICHELA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con Controparte_2 C.F._3 il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRINI MICHELA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 15/04/2025 con il quale e Controparte_1 CP_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...] celebrato in data 3.09.2011, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 30.11.2012 e
25.09.2014, i figli e;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 15.09.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- dichiarare la separazione dei coniugi sigg.ri e (matrimonio Controparte_2 Controparte_1 contratto in data 03/09/2011 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rimini, anno 2011,
n. 145 reg. parte 2 serie A);
- affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- prendere atto che la prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Rimini, Viale Roma 6, con collocamento prevalente presso la madre che ivi manterrà la propria residenza anagrafica unitamente ai figli;
- assegnare la casa familiare sita in Rimini, Viale Roma 6, alla sig.ra Controparte_2
- i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e i figli saranno disciplinati come segue:
- settimana 1: i figli staranno con il padre il mercoledì e il venerdì dall'ora di pranzo fino al mattino seguente;
- settimana 2: i figli staranno con il padre il mercoledì, da dopo pranzo fino al giorno seguente e poi dal venerdì sera fino alla domenica sera o lunedì mattina;
- il sig. si impegna a corrispondere la somma di euro 300,00 (trecento/00) a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento ordinario mensile di entrambi i figli in favore della sig.ra Comunale.
Detto importo verrà versato entro il giorno 30 di ogni mese.
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo indice Istat, con periodicità annuale;
- i genitori si impegnano a contribuire al pagamento di tutte le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole in misura del 50% ciascuno siano esse sportive, mediche, scolastiche e/o ricreative;
- ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo del presente atto all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Rimini affinchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Controparte_1 CP_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 145 Parte II Serie A Anno 2011 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 730 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ALESSANDRINI MICHELA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con Controparte_2 C.F._3 il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRINI MICHELA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 15/04/2025 con il quale e Controparte_1 CP_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...] celebrato in data 3.09.2011, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 30.11.2012 e
25.09.2014, i figli e;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 15.09.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- dichiarare la separazione dei coniugi sigg.ri e (matrimonio Controparte_2 Controparte_1 contratto in data 03/09/2011 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rimini, anno 2011,
n. 145 reg. parte 2 serie A);
- affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- prendere atto che la prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Rimini, Viale Roma 6, con collocamento prevalente presso la madre che ivi manterrà la propria residenza anagrafica unitamente ai figli;
- assegnare la casa familiare sita in Rimini, Viale Roma 6, alla sig.ra Controparte_2
- i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e i figli saranno disciplinati come segue:
- settimana 1: i figli staranno con il padre il mercoledì e il venerdì dall'ora di pranzo fino al mattino seguente;
- settimana 2: i figli staranno con il padre il mercoledì, da dopo pranzo fino al giorno seguente e poi dal venerdì sera fino alla domenica sera o lunedì mattina;
- il sig. si impegna a corrispondere la somma di euro 300,00 (trecento/00) a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento ordinario mensile di entrambi i figli in favore della sig.ra Comunale.
Detto importo verrà versato entro il giorno 30 di ogni mese.
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo indice Istat, con periodicità annuale;
- i genitori si impegnano a contribuire al pagamento di tutte le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole in misura del 50% ciascuno siano esse sportive, mediche, scolastiche e/o ricreative;
- ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo del presente atto all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Rimini affinchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Controparte_1 CP_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 145 Parte II Serie A Anno 2011 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi