Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 3361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3361 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso all'udienza del 30.04.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 26838 ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Gennaro Alvino ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1 rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. Gianfranco Pepe resistente
NONCHE'
in persona del l.r.p.t. Controparte_2
Rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Luigi Tretola resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.12.2024 la società ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l e chiedendo dichiararsi non dovuto l'importo di cui all'avviso CP_1 CP_3
d'addebito n. 37120240008890588000 notificato il 04/11/2024 , facendo rilevare la prescrizione del credito e l'infondatezza nel merito della pretesa contributiva. Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi la dedotta causa di estinzione del credito nonchè insussistenza dei presupposti impositivi. Spese vinte
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ha chiesto il rigetto nel merito.
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Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere dal momento che, da un lato, è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, l'interesse dell'attore a proseguire il giudizio;
dall'altro, l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia ( cfr documentazione in atti e verbale d'udienza ).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Nella fattispecie in esame ricorrono le suddette condizioni all'esito del provvedimento di
'sgravio' adottato dall' e versato in atti in copia, con il quale il debito è stato interamente CP_1
annullato.
Quanto al regime delle spese, esaminati gli atti, considerato che il provvedimento di annullamento dell'Istituto previdenziale reca la data del 9.1.2025 e quindi è stato adottato successivamente al deposito del ricorso giudiziale e alla sua notifica ( 3.1.2025), va senz'altro affermata la virtuale soccombenza dell' , creditore dell'importo e autore dello CP_1
sgravio, tenuto conto della successione cronologica degli eventi,
Le spese tuttavia possono essere compensate per metà, considerato, da un lato, che lo sgravio risulta in ogni caso intervenuto tempestivamente da parte dell'istituto, con anticipo rispetto alla prima udienza di discussione;
dall'altro che parte ricorrente non allegato prima ancora che provato di aver formulato richieste di annullamento in autotutela prima del giudizio. La restante parte si liquida come da dispositivo tenuto conto della decisione allo stato degli atti.
Vanno invece interamente compensate tra la società ricorrente e , in considerazione CP_3 del ruolo processuale e delle difese di quest'ultima
PQM
a) dichiara cessata la materia del contendere b) compensa per metà le spese di giudizio tra il ricorrente e l e condanna quest'ultimo CP_1 al pagamento dell'altra metà che si liquida in complessivi euro 660,00 oltre spese di contributo unificato, spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione c) compensa interamente le spese di giudizio tra la società ricorrente e CP_3
Napoli, 30.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Ada Bonfiglio)