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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 12006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12006 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 27313/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 27313/2024 R.G.,
e vertente tra
c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. residenti in [...] elett.te C.F._2
dom.ti in Quarto (NA) alla via Masullo n. 1 presso lo studio dell'Avv. Raffaella
MO (C.F.: ) che li rappresenta e difende, giusta procura C.F._3
come in atti;
- Opponenti
contro
C.F./P.Iva: in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Delegato pro-tempore, con sede legale in Via Santa Marta
25, 20123 Milano (MI), con gli Avv.ti Vittorio Colomba e Valentina Zanni, giu-
sta procura come in atti;
1
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come in atti.
Per e “si riporta all'atto di citazione in Parte_1 Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo ed alla documentazione depositata chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.
Impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto oltre che non provato. In via preliminare si chiede la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo essen-
dosi configurati, ad una prima delibazione, il fumus ed il periculum (avendo l'op-
posta proceduto all'esecuzione). Evidenzia che gli opponenti hanno formulato, al fine di dirimere la lite, una proposta conciliativa tenendo conto le concrete possi-
bilità economiche degli stessi, mediante il versamento della somma di cinquemi-
laeuro, proposta rifiutata dall'opponente. Si chiede, quindi, che il Giudice,
nell'ampio potere concesso dalla legge, formuli proposta conciliativa ex art. 185
cpc concedendo termine alle parti per sottoporla ai rispettivi assistiti. In subordi-
ne si chiede che venga fissata prossima udienza con decorrenza dei termini ex art. 171 ter c.p.c pe rle memorie istruttorie”
Per “ si riporta estensivamente a tutti gli atti e Controparte_1
verbali di causa chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto prodotto eccepito in quanto infondato in fatto ed in di-
ritto.” (verb. 24.10.25)
MOTIVI DELLA DECISIONE
2
Viene tardivamente opposto il decreto ingiuntivo n. 2298/2023 emesso dal
Tribunale di Napoli, emesso in data 7.3.23, e notificato in data 6.4.23, su ricorso di (nel prosieguo, “ ) con il quale è stato ingiunto a Controparte_1 CP_1
e di pagare entro quaranta giorni dalla notifica la Parte_1 Parte_2
somma di € 9.836,10, oltre interessi legali e sino al soddisfo, nonché spese della procedura liquidate in € 145,50, ed € 567,00, per compenso, nonché rimborso di spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo de-
rivante dall'inadempimento al contratto n. 2257730 stipulato da con Parte_2
in data 21.3.07 (doc. 2 fasc. monitorio) e garantito da Il cre- CP_2 Pt_1
dito è stato oggetto di cessione in blocco fino all'attuale titolarità in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, gli opponenti hanno riferito che, nell'ambito della procedura di esecuzione forzata presso terzi intrapresa ai danni di Pt_1
(r.g.e.m. 10921/2023), e fondata sul decreto originariamente non opposto, il giu-
dice dell'esecuzione, rilevata la presunta vessatorietà delle clausole del contratto,
in mancanza dell'avvertimento al debitore ingiunto, concedeva all'esecutato ter-
mine per l'introduzione del giudizio di opposizione ex art. 650 cod. proc. civ.
(provv. del 13.11.24 – fasc. opponente), dando seguito all'orientamento sancito da Sez. u n. 9479/2023 in materia di tutela del consumatore nei contratti bancari e finanziari, di raccordo con la giurisprudenza sopranazionale della CGUE. Su
tali premesse, gli opponenti hanno spiegato opposizione tardiva eccependo la vessatorietà della clausola determinativa degli interessi di mora (art. 16), della penale (art. 18), del diritto di recesso dell'istituto (art. 10) e della clausola che pone in capo al cliente gli oneri fiscali (art. 19). Hanno infine eccepito la carenza di legittimazione attiva e titolarità dell'opposta. Il tutto, con vittoria di spese e
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competenze di lite.
Con comparsa, si è costituita in giudizio che ha respinto le censu- CP_1
re di vessatorietà delle clausole negoziali. Ha precisato che né la penale né la clausola di decadenza e recesso dell'istituto hanno trovato applicazione. Ha ec-
cepito l'inammissibilità di ogni ulteriore contestazione in forza dell'oggetto del giudizio. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a chiedere la condanna di controparte ex art. 96 cod. proc. civ.
All'udienza del 6.6.25, sospesa la provvisoria esecuzione del decreto op-
posto, venivano assegnati i termini per l'introduzione della procedura di media-
zione (nota deposito 10.10.25).
La causa veniva rimessa all'udienza del 5.12.25 con termini per note sino al 5.12.25 e successivamente assegnata in decisione.
L'opposizione deve essere parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Preliminarmente, occorre prendere posizione sull'ammissibilità
dell'opposizione, pacificamente tardiva rispetto alla data di notifica del ricorso e pedissequo decreto (6.4.23). L'opposizione è ammissibile limitatamente al vaglio di vessatorietà delle clausole negoziali previsto dal codice del consumo, e ciò sul-
la scorta dell'interpretazione dell'art. 650 cod. proc. civ. fatta propria dalle Se-
zioni Unite n. 9479/2023, in ossequio ai principi sanciti dalla giurisprudenza co-
munitaria in materia di tutela dei consumatori nei contratti bancari e finanziari
(CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e CP_3
Banco di Desio, in causa C-600/19 Ibercaja Banco Sa, in causa C-725/19 Io c.
Impuls Leasing;
in causa C-869/19 L. c. Unicaja Banco;
e in causa C-724/22 In-
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vestcapital).
Come documentato dagli opponenti, il presente giudizio è stato introdotto a seguito del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, rilevata la pre-
sunta abusività delle clausole negoziali del contratto, in assenza dell'avvertimento rivolto al debitore ingiunto circa le conseguenze della mancata opposizione tempestiva, ha assegnato al debitore un termine per l'introduzione del giudizio di opposizione ex art. 650 cod. proc. civ. al fine di consentire il va-
glio di vessatorietà delle stesse.
Come noto, l'art. 650 cod. proc. civ. disciplina un rimedio a carattere straordinario mediante il quale l'intimato può spiegare opposizione, anche dopo che sia scaduto il termine fissato nel decreto, ove provi di non aver avuto tempe-
stiva conoscenza dello stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortui-
to o forza maggiore. Mentre il caso fortuito comporta il verificarsi di un fatto og-
gettivo indipendentemente dalla volontà umana, essendo l'evento fortuito in sé in grado di causa l'evento per forza propria;
per forza maggiore s'intende una forza esterna ostativa o impeditiva. In ogni caso, l'opposizione non può essere ammes-
sa decorsi giorni dal primo atto di esecuzione.
Al fine di garantire il rispetto del principio di effettività della tutela giuri-
sdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, con-
cernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un con-
sumatore, recependo quanto deciso con le pronunce della CGUE del 17 maggio
2022, le Sezioni Unite (n. 9479/2023) hanno individuato nell'opposizione ex art.
consumatore, privo della necessaria informazione per esercitare con piena consa-
pevolezza i propri diritti, una causa non imputabile impeditiva della proposizione tempestiva dell'opposizione sul profilo della abusività delle clausole contrattuali e, dunque, il requisito richiesto per ritenere ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., strumento che consente al debitore-consumatore di recu-
perare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del prin-
cipio del contraddittorio, quella delibazione integrale non effettuata in preceden-
za, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che inficia solo il quantum debeatur, sia quando essa incida integralmente sull'an debeatur, sempre che a tale declaratoria il consuma-
tore non si opponga, giacché trattasi comunque di nullità relativa e "a vantaggio”
(Cass. sez. u n. 28314/2019; Cass. sez. u n. 26242; n. 26243/2014).
Con la stessa pronuncia, i giudici di legittimità hanno individuato i compi-
ti del giudice del monitorio e dell'esecuzione. In particolare, il giudice del pro-
cedimento monitorio, nella fase "inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della do-
manda - esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richie-
dendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, av-
vertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile;
lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto
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controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assunzione di testimonianze o l'e-
spletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio. Ne consegue che nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non contenga alcuna motivazione in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole o avvertimento circa la pos-
sibilità di far valere detta abusività – come nel caso in esame – deve essere rico-
nosciuta all'opponente-consumatore la possibilità di proporre opposizione tardi-
va, riconducibile alla previsione normativa del "caso fortuito o forza maggiore”.
Ciò è possibile anche quando – come nel caso in esame - il decreto non opposto sia stato posto in esecuzione. Ed infatti, nel caso in cui il decreto ingiun-
tivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione a dover controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussisten-
za o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione ese-
cutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto -
avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha fa-
coltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 cod. proc.
civ., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazio-
ne del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle de-
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terminazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 cod. proc. civ.
(Cass. Sez. u n. 9479/2023; Cass. 17055/2024). Tanto è avvenuto nel caso di specie.
Non vi è dubbio che, che gli opponenti rivestano la qualifica di consuma-
tore, da cui l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attivi-
tà, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. La qualità di consumato-
re può essere riconosciuta, non essendovi prova agli atti della riconducibilità del finanziamento all'attività professionale svolta dagli opponenti.
Sulla scorta dei principi sopra enunciati, l'opposizione è ammissibile ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ. limitatamente al vaglio di vessatorietà delle clausole negoziali, tenuto conto che il decreto non tempestivamente opposto, e sul quale è stata intrapresa l'esecuzione, non conteneva alcun avviso al debitore-
consumatore circa le facoltà previste dal codice del consumo, con ciò essendosi verificato il “caso fortuito o forza maggiore” di cui all'art. 650 cod. proc. civ.
come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata. Conseguentemente, co-
me rilevato dall'opposta, sono inammissibili le ulteriori censure mosse.
La questione relativa alla presunta vessatorietà delle clausole negoziali è
stata sottoposta al contraddittorio delle parti, in ossequio alla giurisprudenza so-
pra richiamata, nell'ambito della procedura esecutiva intrapresa ai danni di Vez-
zi, come da provvedimento del giudice dell'esecuzione puntualmente depositato.
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Gli opponenti, aderendo al rilievo formulato dal g.e., hanno eccepito la vessatorietà delle seguenti clausole: interessi di mora, pari al 15,96% (art. 16
contratto); penale in misura fino all'8% con un minimo di € 77,47 ed un massimo di € 258,23 (art. 18); recesso dell'istituto di credito (art. 10); oneri fiscali (art. 19).
Come noto, la vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n.
93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è
necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti.
L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazio-
ne ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare
“se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consu-
matore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14
marzo 2013, C-415/11, . Si noti, inoltre, come tale indagine può Persona_1
condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fe-
de” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si è ritenuto che la misura dei tassi d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto – nel caso in esame, come risultante dal rilevazioni statistiche periodi-
camente condotte dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute nel dm 19 settembre 2006 applicabile ratione temporis
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– possa essere utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadem-
pimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve infor-
mare la contrattazione.
È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superio-
re a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così
gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigi-
do automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ritiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica. Non diversamente, d'altronde, da quanto affer-
mato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse mora-
torio prima della sua inclusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della Banca
d'Italia (Cass. n. 26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La
diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accertamento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e fi-
nanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fatto che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG;
CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet;
CGUE, 4 giugno 2915, C-
497/13, CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, DE SA contro. Parte_3
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Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto nazionale. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto inter-
no in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rilevazioni re-
lative al tasso soglia operate dalla Banca d'Italia e previste dalla l. 108/1996
(Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Facendo applicazione dei principi summenzionati, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 33 l. f) e 36 cod. cons. l'abusività delle clausole n. 16 e 18) del contratto n. 2257730 , secondo cui, in caso di ritardo o mancato pagamento, il cliente è te-
nuto a corrispondere “interessi moratori nella misura del 15,96% su base annua”
(doc. 2 fasc. monitorio) oltre ad una “penale in misura fino all'8% dell'importo dovuto, con un minimo di € 77,47 ed un massimo di € 258,23” (art. 18). Tenuto
conto che nel trimestre gennaio – marzo 2007 la maggiorazione media per gli in-
teressi moratori rispetto ai corrispettivi era pari a 2,1%, e che gli interessi corri-
spettivi erano contrattualmente fissati nella misura di 9,50%, è certamente abusi-
va la misura degli interessi moratori (15,96%). non si può ritenere che in una trat-
tativa individuale il professionista potesse legittimamente attendersi che il con-
sumatore prestasse la propria adesione ad una clausola volta a fissare la misura degli moratori in misura sensibilmente superiore rispetto a quella mediamente praticata sul mercato (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, . Persona_1
Concorre a determinare la vessatorietà anche la misura della penale che si ag-
giunge alle conseguenze dell'inadempimento, determinato un ulteriore ed ingiu-
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stificato squilibrio ai danni del consumatore.
Non risulta invece abusiva l'ulteriore previsione riguardante l'esercizio del diritto di recesso ad opera dell'istituto (art. 10), posto che il suo esercizio è
subordinato ad una previa comunicazione al cliente-consumatore, non dovuta unicamente nei casi in cui sussista giusta causa o giustificato motivo.
Accertata l'abusività delle clausole sopra indicate, stante la nullità parziale che colpisce i negozi giusto quanto previsto dall'art. 36 cod. cons., deve essere rideterminata la misura complessiva del credito vantato dall'opposta limitato alla sola sorta capitale, epurato degli importi addebitati a titolo di interessi moratori e delle ulteriori somme dovute a titolo di penale per inadempimento. Come da estratto conto depositato agli atti (doc. 8 fasc. monitorio), il credito per capitale alla data della decadenza dal beneficio del termine (31.8.07) è pari a € 6.338,85.
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data del deposito del ri-
corso (24.2.23) e sino al soddisfo. E ciò tenuto conto che laddove il giudice rav-
visi l'abusività della clausola, essa ai sensi dell'art. 7 della direttiva CEE 93/13,
come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le tan-
te CGUE 12.01.23 in C-395/23) non produce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del
25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, punto 30 e giurispru-
denza ivi citata), ciò perché se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive potrebbe compromettere la realizzazione dell'effetto dis-
suasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi ri-
marrebbero tentati di utilizzare le clausole stesse, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per
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quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti (sentenza del 18 novembre 2021, A. S.A., C-
212/20, EU:C:2021:934, punto 69 nonché giurisprudenza ivi citata).
In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata, sulla scorta dell'accertata abusività delle clausole del negozio per cui è causa;
il decreto in-
giuntivo deve essere revocato e gli opponenti condannati al pagamento della di-
versa somma emersa in corso di causa.
Alla luce dell'esito della lite, non sussistono i presupposti per la condanna degli opponenti ex art. 96 cod. proc. civ. come richiesto dall'opposta.
Nella regolamentazione delle spese di lite, da liquidare secondo il princi-
pio di soccombenza, queste sono poste a carico di e ed in favore Pt_1 Parte_2
e si liquidano, in considerazione della natura solo documentale della CP_1
controversia, secondo i parametri minimi, in € 2.540, per compensi , oltre IVA e
CPA se dovuti e rimborso di spese generali e di mediazione, se sostenute e come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così
provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 2298/2023 emesso nei confronti di e;
Parte_1 Parte_2
- Dichiara la nullità ex art. 36 cod. cons. delle clausole n. 16) e 18)
del contratto n. 2257730;
- condanna e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2
di dell'importo di € 6.338,85, sul quale decorrono interessi le- Controparte_1
gali di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla data del deposito del ricor-
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so (24.2.23) e sino al soddisfo;
- condanna altresì e alla refusione Parte_1 Parte_2
delle spese di lite in favore di che liquida in € 2.540, per com- Controparte_1
pensi , oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali e di mediazione,
se sostenute e come per legge.
Napoli, 17.12.25
Il Giudice
DI OZ
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
650 cod. proc. civ. lo strumento per far valere l'abusività di clausole contenute in contratti posti a fondamento del decreto non opposto. Secondo quanto chiarito dalla Corte, le carenze formali del decreto monitorio, infatti, configurano per il
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 27313/2024 R.G.,
e vertente tra
c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. residenti in [...] elett.te C.F._2
dom.ti in Quarto (NA) alla via Masullo n. 1 presso lo studio dell'Avv. Raffaella
MO (C.F.: ) che li rappresenta e difende, giusta procura C.F._3
come in atti;
- Opponenti
contro
C.F./P.Iva: in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Delegato pro-tempore, con sede legale in Via Santa Marta
25, 20123 Milano (MI), con gli Avv.ti Vittorio Colomba e Valentina Zanni, giu-
sta procura come in atti;
1
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come in atti.
Per e “si riporta all'atto di citazione in Parte_1 Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo ed alla documentazione depositata chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.
Impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto oltre che non provato. In via preliminare si chiede la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo essen-
dosi configurati, ad una prima delibazione, il fumus ed il periculum (avendo l'op-
posta proceduto all'esecuzione). Evidenzia che gli opponenti hanno formulato, al fine di dirimere la lite, una proposta conciliativa tenendo conto le concrete possi-
bilità economiche degli stessi, mediante il versamento della somma di cinquemi-
laeuro, proposta rifiutata dall'opponente. Si chiede, quindi, che il Giudice,
nell'ampio potere concesso dalla legge, formuli proposta conciliativa ex art. 185
cpc concedendo termine alle parti per sottoporla ai rispettivi assistiti. In subordi-
ne si chiede che venga fissata prossima udienza con decorrenza dei termini ex art. 171 ter c.p.c pe rle memorie istruttorie”
Per “ si riporta estensivamente a tutti gli atti e Controparte_1
verbali di causa chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto prodotto eccepito in quanto infondato in fatto ed in di-
ritto.” (verb. 24.10.25)
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Viene tardivamente opposto il decreto ingiuntivo n. 2298/2023 emesso dal
Tribunale di Napoli, emesso in data 7.3.23, e notificato in data 6.4.23, su ricorso di (nel prosieguo, “ ) con il quale è stato ingiunto a Controparte_1 CP_1
e di pagare entro quaranta giorni dalla notifica la Parte_1 Parte_2
somma di € 9.836,10, oltre interessi legali e sino al soddisfo, nonché spese della procedura liquidate in € 145,50, ed € 567,00, per compenso, nonché rimborso di spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo de-
rivante dall'inadempimento al contratto n. 2257730 stipulato da con Parte_2
in data 21.3.07 (doc. 2 fasc. monitorio) e garantito da Il cre- CP_2 Pt_1
dito è stato oggetto di cessione in blocco fino all'attuale titolarità in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, gli opponenti hanno riferito che, nell'ambito della procedura di esecuzione forzata presso terzi intrapresa ai danni di Pt_1
(r.g.e.m. 10921/2023), e fondata sul decreto originariamente non opposto, il giu-
dice dell'esecuzione, rilevata la presunta vessatorietà delle clausole del contratto,
in mancanza dell'avvertimento al debitore ingiunto, concedeva all'esecutato ter-
mine per l'introduzione del giudizio di opposizione ex art. 650 cod. proc. civ.
(provv. del 13.11.24 – fasc. opponente), dando seguito all'orientamento sancito da Sez. u n. 9479/2023 in materia di tutela del consumatore nei contratti bancari e finanziari, di raccordo con la giurisprudenza sopranazionale della CGUE. Su
tali premesse, gli opponenti hanno spiegato opposizione tardiva eccependo la vessatorietà della clausola determinativa degli interessi di mora (art. 16), della penale (art. 18), del diritto di recesso dell'istituto (art. 10) e della clausola che pone in capo al cliente gli oneri fiscali (art. 19). Hanno infine eccepito la carenza di legittimazione attiva e titolarità dell'opposta. Il tutto, con vittoria di spese e
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competenze di lite.
Con comparsa, si è costituita in giudizio che ha respinto le censu- CP_1
re di vessatorietà delle clausole negoziali. Ha precisato che né la penale né la clausola di decadenza e recesso dell'istituto hanno trovato applicazione. Ha ec-
cepito l'inammissibilità di ogni ulteriore contestazione in forza dell'oggetto del giudizio. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a chiedere la condanna di controparte ex art. 96 cod. proc. civ.
All'udienza del 6.6.25, sospesa la provvisoria esecuzione del decreto op-
posto, venivano assegnati i termini per l'introduzione della procedura di media-
zione (nota deposito 10.10.25).
La causa veniva rimessa all'udienza del 5.12.25 con termini per note sino al 5.12.25 e successivamente assegnata in decisione.
L'opposizione deve essere parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Preliminarmente, occorre prendere posizione sull'ammissibilità
dell'opposizione, pacificamente tardiva rispetto alla data di notifica del ricorso e pedissequo decreto (6.4.23). L'opposizione è ammissibile limitatamente al vaglio di vessatorietà delle clausole negoziali previsto dal codice del consumo, e ciò sul-
la scorta dell'interpretazione dell'art. 650 cod. proc. civ. fatta propria dalle Se-
zioni Unite n. 9479/2023, in ossequio ai principi sanciti dalla giurisprudenza co-
munitaria in materia di tutela dei consumatori nei contratti bancari e finanziari
(CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e CP_3
Banco di Desio, in causa C-600/19 Ibercaja Banco Sa, in causa C-725/19 Io c.
Impuls Leasing;
in causa C-869/19 L. c. Unicaja Banco;
e in causa C-724/22 In-
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vestcapital).
Come documentato dagli opponenti, il presente giudizio è stato introdotto a seguito del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, rilevata la pre-
sunta abusività delle clausole negoziali del contratto, in assenza dell'avvertimento rivolto al debitore ingiunto circa le conseguenze della mancata opposizione tempestiva, ha assegnato al debitore un termine per l'introduzione del giudizio di opposizione ex art. 650 cod. proc. civ. al fine di consentire il va-
glio di vessatorietà delle stesse.
Come noto, l'art. 650 cod. proc. civ. disciplina un rimedio a carattere straordinario mediante il quale l'intimato può spiegare opposizione, anche dopo che sia scaduto il termine fissato nel decreto, ove provi di non aver avuto tempe-
stiva conoscenza dello stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortui-
to o forza maggiore. Mentre il caso fortuito comporta il verificarsi di un fatto og-
gettivo indipendentemente dalla volontà umana, essendo l'evento fortuito in sé in grado di causa l'evento per forza propria;
per forza maggiore s'intende una forza esterna ostativa o impeditiva. In ogni caso, l'opposizione non può essere ammes-
sa decorsi giorni dal primo atto di esecuzione.
Al fine di garantire il rispetto del principio di effettività della tutela giuri-
sdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, con-
cernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un con-
sumatore, recependo quanto deciso con le pronunce della CGUE del 17 maggio
2022, le Sezioni Unite (n. 9479/2023) hanno individuato nell'opposizione ex art.
consumatore, privo della necessaria informazione per esercitare con piena consa-
pevolezza i propri diritti, una causa non imputabile impeditiva della proposizione tempestiva dell'opposizione sul profilo della abusività delle clausole contrattuali e, dunque, il requisito richiesto per ritenere ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., strumento che consente al debitore-consumatore di recu-
perare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del prin-
cipio del contraddittorio, quella delibazione integrale non effettuata in preceden-
za, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che inficia solo il quantum debeatur, sia quando essa incida integralmente sull'an debeatur, sempre che a tale declaratoria il consuma-
tore non si opponga, giacché trattasi comunque di nullità relativa e "a vantaggio”
(Cass. sez. u n. 28314/2019; Cass. sez. u n. 26242; n. 26243/2014).
Con la stessa pronuncia, i giudici di legittimità hanno individuato i compi-
ti del giudice del monitorio e dell'esecuzione. In particolare, il giudice del pro-
cedimento monitorio, nella fase "inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della do-
manda - esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richie-
dendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, av-
vertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile;
lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto
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controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assunzione di testimonianze o l'e-
spletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio. Ne consegue che nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non contenga alcuna motivazione in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole o avvertimento circa la pos-
sibilità di far valere detta abusività – come nel caso in esame – deve essere rico-
nosciuta all'opponente-consumatore la possibilità di proporre opposizione tardi-
va, riconducibile alla previsione normativa del "caso fortuito o forza maggiore”.
Ciò è possibile anche quando – come nel caso in esame - il decreto non opposto sia stato posto in esecuzione. Ed infatti, nel caso in cui il decreto ingiun-
tivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione a dover controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussisten-
za o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione ese-
cutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto -
avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha fa-
coltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 cod. proc.
civ., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazio-
ne del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle de-
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terminazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 cod. proc. civ.
(Cass. Sez. u n. 9479/2023; Cass. 17055/2024). Tanto è avvenuto nel caso di specie.
Non vi è dubbio che, che gli opponenti rivestano la qualifica di consuma-
tore, da cui l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attivi-
tà, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. La qualità di consumato-
re può essere riconosciuta, non essendovi prova agli atti della riconducibilità del finanziamento all'attività professionale svolta dagli opponenti.
Sulla scorta dei principi sopra enunciati, l'opposizione è ammissibile ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ. limitatamente al vaglio di vessatorietà delle clausole negoziali, tenuto conto che il decreto non tempestivamente opposto, e sul quale è stata intrapresa l'esecuzione, non conteneva alcun avviso al debitore-
consumatore circa le facoltà previste dal codice del consumo, con ciò essendosi verificato il “caso fortuito o forza maggiore” di cui all'art. 650 cod. proc. civ.
come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata. Conseguentemente, co-
me rilevato dall'opposta, sono inammissibili le ulteriori censure mosse.
La questione relativa alla presunta vessatorietà delle clausole negoziali è
stata sottoposta al contraddittorio delle parti, in ossequio alla giurisprudenza so-
pra richiamata, nell'ambito della procedura esecutiva intrapresa ai danni di Vez-
zi, come da provvedimento del giudice dell'esecuzione puntualmente depositato.
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Gli opponenti, aderendo al rilievo formulato dal g.e., hanno eccepito la vessatorietà delle seguenti clausole: interessi di mora, pari al 15,96% (art. 16
contratto); penale in misura fino all'8% con un minimo di € 77,47 ed un massimo di € 258,23 (art. 18); recesso dell'istituto di credito (art. 10); oneri fiscali (art. 19).
Come noto, la vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n.
93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è
necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti.
L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazio-
ne ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare
“se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consu-
matore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14
marzo 2013, C-415/11, . Si noti, inoltre, come tale indagine può Persona_1
condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fe-
de” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si è ritenuto che la misura dei tassi d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto – nel caso in esame, come risultante dal rilevazioni statistiche periodi-
camente condotte dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute nel dm 19 settembre 2006 applicabile ratione temporis
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– possa essere utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadem-
pimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve infor-
mare la contrattazione.
È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superio-
re a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così
gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigi-
do automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ritiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica. Non diversamente, d'altronde, da quanto affer-
mato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse mora-
torio prima della sua inclusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della Banca
d'Italia (Cass. n. 26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La
diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accertamento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e fi-
nanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fatto che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG;
CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet;
CGUE, 4 giugno 2915, C-
497/13, CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, DE SA contro. Parte_3
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Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto nazionale. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto inter-
no in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rilevazioni re-
lative al tasso soglia operate dalla Banca d'Italia e previste dalla l. 108/1996
(Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Facendo applicazione dei principi summenzionati, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 33 l. f) e 36 cod. cons. l'abusività delle clausole n. 16 e 18) del contratto n. 2257730 , secondo cui, in caso di ritardo o mancato pagamento, il cliente è te-
nuto a corrispondere “interessi moratori nella misura del 15,96% su base annua”
(doc. 2 fasc. monitorio) oltre ad una “penale in misura fino all'8% dell'importo dovuto, con un minimo di € 77,47 ed un massimo di € 258,23” (art. 18). Tenuto
conto che nel trimestre gennaio – marzo 2007 la maggiorazione media per gli in-
teressi moratori rispetto ai corrispettivi era pari a 2,1%, e che gli interessi corri-
spettivi erano contrattualmente fissati nella misura di 9,50%, è certamente abusi-
va la misura degli interessi moratori (15,96%). non si può ritenere che in una trat-
tativa individuale il professionista potesse legittimamente attendersi che il con-
sumatore prestasse la propria adesione ad una clausola volta a fissare la misura degli moratori in misura sensibilmente superiore rispetto a quella mediamente praticata sul mercato (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, . Persona_1
Concorre a determinare la vessatorietà anche la misura della penale che si ag-
giunge alle conseguenze dell'inadempimento, determinato un ulteriore ed ingiu-
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stificato squilibrio ai danni del consumatore.
Non risulta invece abusiva l'ulteriore previsione riguardante l'esercizio del diritto di recesso ad opera dell'istituto (art. 10), posto che il suo esercizio è
subordinato ad una previa comunicazione al cliente-consumatore, non dovuta unicamente nei casi in cui sussista giusta causa o giustificato motivo.
Accertata l'abusività delle clausole sopra indicate, stante la nullità parziale che colpisce i negozi giusto quanto previsto dall'art. 36 cod. cons., deve essere rideterminata la misura complessiva del credito vantato dall'opposta limitato alla sola sorta capitale, epurato degli importi addebitati a titolo di interessi moratori e delle ulteriori somme dovute a titolo di penale per inadempimento. Come da estratto conto depositato agli atti (doc. 8 fasc. monitorio), il credito per capitale alla data della decadenza dal beneficio del termine (31.8.07) è pari a € 6.338,85.
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data del deposito del ri-
corso (24.2.23) e sino al soddisfo. E ciò tenuto conto che laddove il giudice rav-
visi l'abusività della clausola, essa ai sensi dell'art. 7 della direttiva CEE 93/13,
come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le tan-
te CGUE 12.01.23 in C-395/23) non produce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del
25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, punto 30 e giurispru-
denza ivi citata), ciò perché se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive potrebbe compromettere la realizzazione dell'effetto dis-
suasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi ri-
marrebbero tentati di utilizzare le clausole stesse, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per
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quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti (sentenza del 18 novembre 2021, A. S.A., C-
212/20, EU:C:2021:934, punto 69 nonché giurisprudenza ivi citata).
In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata, sulla scorta dell'accertata abusività delle clausole del negozio per cui è causa;
il decreto in-
giuntivo deve essere revocato e gli opponenti condannati al pagamento della di-
versa somma emersa in corso di causa.
Alla luce dell'esito della lite, non sussistono i presupposti per la condanna degli opponenti ex art. 96 cod. proc. civ. come richiesto dall'opposta.
Nella regolamentazione delle spese di lite, da liquidare secondo il princi-
pio di soccombenza, queste sono poste a carico di e ed in favore Pt_1 Parte_2
e si liquidano, in considerazione della natura solo documentale della CP_1
controversia, secondo i parametri minimi, in € 2.540, per compensi , oltre IVA e
CPA se dovuti e rimborso di spese generali e di mediazione, se sostenute e come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così
provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 2298/2023 emesso nei confronti di e;
Parte_1 Parte_2
- Dichiara la nullità ex art. 36 cod. cons. delle clausole n. 16) e 18)
del contratto n. 2257730;
- condanna e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2
di dell'importo di € 6.338,85, sul quale decorrono interessi le- Controparte_1
gali di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla data del deposito del ricor-
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so (24.2.23) e sino al soddisfo;
- condanna altresì e alla refusione Parte_1 Parte_2
delle spese di lite in favore di che liquida in € 2.540, per com- Controparte_1
pensi , oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali e di mediazione,
se sostenute e come per legge.
Napoli, 17.12.25
Il Giudice
DI OZ
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
650 cod. proc. civ. lo strumento per far valere l'abusività di clausole contenute in contratti posti a fondamento del decreto non opposto. Secondo quanto chiarito dalla Corte, le carenze formali del decreto monitorio, infatti, configurano per il
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