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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/06/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1463/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1463/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BEGHETTO Parte_1 C.F._1
ALESSIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BEGHETTO ALESSIA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 09/04/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Modena di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
la casa coniugale, sita in Modena, Via L. Spallanzani n. 54, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà in uso alla moglie, con gli arredi e i corredi ivi esistenti;
i coniugi convengono di non mettere in vendita l'immobile prima che siano decorsi tre anni dalla pubblicazione della Sentenza che definirà il presente procedimento, salvo diverso accordo delle Parti;
in considerazione del fatto che la moglie ha rinunziato al lavoro a tempo pieno, optando per quello parziale ed in generale, tenuto conto delle condizioni di entrambi, il signor si obbliga a contribuire al mantenimento della medesima, provvedendo al CP_1
pagamento delle utenze e del canone del mutuo fondiario gravante sulla casa familiare,
per la durata di cinque anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente
Ricorso, senza diritto di ripetizione;
qualora i coniugi conseguano di alienare l'immobile di Via L. Spallanzani n. 54 prima che siano decorsi i cinque anni di cui al punto che precede, il signo continuerà a CP_1
contribuire al mantenimento della signor mediante il versamento di un Parte_1
assegno di mantenimento di importo pari ad € 500,00 mensili (euro cinquecento,00), da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, su conto corrente noto alle Parti;
somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat;
i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente alla richiesta di un contributo al mantenimento salvo quanto previsto al punto che precede;
le spese legali saranno compensate.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
VENETO (TV) il 23/06/1988 e nato a [...] il CP_1
27/10/1987 2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Riese Pio X (TV) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2020, atto n.7, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 18/06/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale