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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/11/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1436/2024 da: Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.
[...] C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio Legale in Roma, CodiceFiscale_2
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b - 00187 Roma, come da procura alle liti allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
: , Controparte_1 Controparte_2
, , in persona del Direttore Generale pro-tempore
[...] Controparte_3
dell' , rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, Controparte_2
comma 1, c.p.c., come introdotto dall'art. 42 d.lgs. 31 marzo 1998, n, 80 e succ. modificaz congiuntamente ed anche disgiuntamente dal Dott. Avv. Stefano Rozza e dal Dott. Avv. Raffaele
Cortese, come da delega del Dirigente dell' , ed Controparte_4
elettivamente domiciliato presso la sede dell' , sito in Via Controparte_3
Cal di Breda, 116, edificio 4
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente: Tribunale di Treviso
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere:
A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo
determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta
elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1,
comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto
B) Per l'effetto Condannare il resistente a provvedere in tal Controparte_1
senso con assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00 per anno scolastico,
per un totale di € 500,00.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore
che si dichiara antistatario.”
Per il resistente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito
In via principale:
- Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
- Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese
di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p.c.
In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione la
prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in
relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente e notificato alla controparte, la ricorrente in epigrafe indicata, Dott.ssa conveniva in giudizio il , Parte_1 Controparte_1
esponendo di essere attualmente dipendente dell'Amministrazione convenuta.
- 2 - Tribunale di Treviso
Parte ricorrente ha dedotto e documentato (doc. 1) di essere attualmente dipendente del CP_1
convenuto, in virtù di contratto a tempo determinato stipulato per l'anno scolastico 2024/2025, con decorrenza dal 09/09/2024 e cessazione al 30/06/2025, prestando servizio presso l'Istituto
Scolastico di IE IO X. La domanda è limitata all'annualità 2024-2025.
La ricorrente lamentava di non aver potuto usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui,
tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015. Deduceva che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (c.d. Buona Scuola) ha introdotto tale beneficio al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze, ma che i successivi decreti attuativi (D.P.C.M. del 23.9.2015 e D.P.C.M. del
28.11.2016) ne hanno limitato l'applicazione ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato,
escludendo il personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
La ricorrente ha argomentato che tale esclusione costituisce un'erronea interpretazione della norma primaria e viola gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola, i quali impongono all'Amministrazione di fornire strumenti per la formazione in servizio a tutto il personale docente, senza distinzione tra personale a tempo indeterminato e determinato. Sosteneva, inoltre, la violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento (artt. 3, 35 e 97 Cost.).
A sostegno della propria pretesa, la ricorrente ha richiamato la consolidata giurisprudenza formatasi sul punto: in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 16.03.2022, che ha annullato i provvedimenti ministeriali escludenti i docenti non di ruolo, ritenendo detta esclusione contraria ai precetti costituzionali e lesiva del principio di buon andamento della P.A.; l'ordinanza della Corte di
Giustizia Europea del 18 maggio 2022, la quale ha statuito che la Clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE) osta a una normativa nazionale che riservi tale beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato;
infine, la sentenza della Corte di Cassazione n.
29961/2023, che, pronunciandosi su rinvio pregiudiziale, ha sancito il diritto alla Carta Docente per i docenti non di ruolo con incarichi annuali (fino al 30.06) o fino al termine delle attività didattiche
- 3 - Tribunale di Treviso
(31.08), chiarendo che il diritto spetta quale adempimento in forma specifica (attribuzione della
Carta).
Si è costituita l'Amministrazione resistente, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia attiene ad atti di macro-organizzazione (i
DPCM) la cui cognizione spetterebbe al Giudice Amministrativo. Ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione passiva del , indicando che i criteri di assegnazione sono Controparte_1
definiti di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Economia e delle
Finanze.
Nel merito, l'Amministrazione ha contestato la pretesa avversaria, negando che la carta elettronica possa annoverarsi tra le “condizioni di impiego”. Ha sostenuto che il beneficio non costituisce retribuzione accessoria e che la differenziazione di trattamento è giustificata da “ragioni oggettive”,
in quanto solo per i docenti di ruolo la formazione è definita “obbligatoria, permanente e strutturale” (art. 1, co. 124 L. n. 107/2015). Per i docenti a termine, invece, sussisterebbe solo un diritto alla formazione (ex artt. 63 e 64 CCNL), che l'Amministrazione garantisce tramite altri strumenti gratuiti (PTOF, scuole polo). La Carta sarebbe, quindi, uno strumento accessorio per l'autoformazione, legato all'obbligo specifico dei docenti di ruolo.
In via subordinata, ha chiesto, in caso di accoglimento, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A.
resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
- 4 - Tribunale di Treviso
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
- 5 - Tribunale di Treviso
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” . Da ultimo, ma comunque limitatamente all'anno 2023, l'art. 15 del d.l. n. 69/2023 ha previsto che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato - fatta salva l'ipotesi da ultimo richiamata - siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta
elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Di qui il rilevo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna
- 6 - Tribunale di Treviso
obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. [...] Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità
dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la
Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più
limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto”.
Il Giudice amministrativo, inoltre, consapevole della previsione contenuta nell'art. 1, co. 121 1. n.
107/2015 (norma di rango primario), ha ben ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, che sono guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg.,
della 1. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt.
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63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
“E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente,
di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121,
della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (così Cons. Stato 16.03.2022, n. 1842).
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti,
conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali. [...]”.
Sulla base di tale premessa - che confuta il principale presupposto dell'argomentare della difesa del
- la Corte di Giustizia ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve CP_1
essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1
tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1
al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
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professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE, sez. VI, 18/05/2022, n.450) .
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la
Corte di cassazione, esprimendo i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica,
per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi
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allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta,
salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961).
Nel caso in esame è pacifico e documentato che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con un contratto sino al termine delle attività didattiche (30/06/2025) per l'a.s.
2024/2025, rientrando quindi pienamente nella fattispecie individuata dalla Corte di Cassazione.
Il non ha poi allegato e offerto di dimostrare l'esistenza di ragioni obiettive in forza delle CP_1
quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già
in ruolo.
Va poi ricordato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
- 10 - Tribunale di Treviso
Il Giudice di legittimità ha inoltre chiarito che, in relazione ai contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Non coglie poi nel segno neppure la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici. La tesi non persuade perché opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, ha chiarito, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo,
in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se ne ricava la dimostrazione che la somma non è
utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, con conseguente possibilità di cumulo degli importi spettanti ed accreditati, ma non consumati (cfr., nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022).
Si osserva, inoltre, che la parte ricorrente, al momento del deposito del ricorso, era assegnataria di un contratto di insegnamento per l'anno scolastico in corso (come da doc. 1 allegato al ricorso) e,
conseguentemente, va ritenuta interna al sistema scolastico, condizione che, secondo la citata pronuncia della Cassazione, le conferisce il diritto all'adempimento in forma specifica.
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal atteso che il CP_1
ricorso è stato notificato nel 2024 e l'unico anno scolastico in contestazione è il 2024/2025,
ampiamente entro il termine quinquennale.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
annui per l'a.s. 2024/2025 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
- 11 - Tribunale di Treviso
personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte CP_1
ricorrente l'importo complessivo di Euro 500,00 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa e l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente, ad usufruire del beneficio Parte_1
economico di Euro 500 annui per l'anno scolastico 2024/2025 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il CP_1
convenuto, , a mettere a disposizione della Controparte_1
parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 500,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
- 12 - Tribunale di Treviso
Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, Avv. Domenico Naso, dichiaratosi antistatario.
Treviso, 11/11/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 13 -
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1436/2024 da: Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.
[...] C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio Legale in Roma, CodiceFiscale_2
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b - 00187 Roma, come da procura alle liti allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
: , Controparte_1 Controparte_2
, , in persona del Direttore Generale pro-tempore
[...] Controparte_3
dell' , rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, Controparte_2
comma 1, c.p.c., come introdotto dall'art. 42 d.lgs. 31 marzo 1998, n, 80 e succ. modificaz congiuntamente ed anche disgiuntamente dal Dott. Avv. Stefano Rozza e dal Dott. Avv. Raffaele
Cortese, come da delega del Dirigente dell' , ed Controparte_4
elettivamente domiciliato presso la sede dell' , sito in Via Controparte_3
Cal di Breda, 116, edificio 4
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente: Tribunale di Treviso
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere:
A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo
determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta
elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1,
comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto
B) Per l'effetto Condannare il resistente a provvedere in tal Controparte_1
senso con assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00 per anno scolastico,
per un totale di € 500,00.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore
che si dichiara antistatario.”
Per il resistente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito
In via principale:
- Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
- Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese
di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p.c.
In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione la
prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in
relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente e notificato alla controparte, la ricorrente in epigrafe indicata, Dott.ssa conveniva in giudizio il , Parte_1 Controparte_1
esponendo di essere attualmente dipendente dell'Amministrazione convenuta.
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Parte ricorrente ha dedotto e documentato (doc. 1) di essere attualmente dipendente del CP_1
convenuto, in virtù di contratto a tempo determinato stipulato per l'anno scolastico 2024/2025, con decorrenza dal 09/09/2024 e cessazione al 30/06/2025, prestando servizio presso l'Istituto
Scolastico di IE IO X. La domanda è limitata all'annualità 2024-2025.
La ricorrente lamentava di non aver potuto usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui,
tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015. Deduceva che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (c.d. Buona Scuola) ha introdotto tale beneficio al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze, ma che i successivi decreti attuativi (D.P.C.M. del 23.9.2015 e D.P.C.M. del
28.11.2016) ne hanno limitato l'applicazione ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato,
escludendo il personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
La ricorrente ha argomentato che tale esclusione costituisce un'erronea interpretazione della norma primaria e viola gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola, i quali impongono all'Amministrazione di fornire strumenti per la formazione in servizio a tutto il personale docente, senza distinzione tra personale a tempo indeterminato e determinato. Sosteneva, inoltre, la violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento (artt. 3, 35 e 97 Cost.).
A sostegno della propria pretesa, la ricorrente ha richiamato la consolidata giurisprudenza formatasi sul punto: in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 16.03.2022, che ha annullato i provvedimenti ministeriali escludenti i docenti non di ruolo, ritenendo detta esclusione contraria ai precetti costituzionali e lesiva del principio di buon andamento della P.A.; l'ordinanza della Corte di
Giustizia Europea del 18 maggio 2022, la quale ha statuito che la Clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE) osta a una normativa nazionale che riservi tale beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato;
infine, la sentenza della Corte di Cassazione n.
29961/2023, che, pronunciandosi su rinvio pregiudiziale, ha sancito il diritto alla Carta Docente per i docenti non di ruolo con incarichi annuali (fino al 30.06) o fino al termine delle attività didattiche
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(31.08), chiarendo che il diritto spetta quale adempimento in forma specifica (attribuzione della
Carta).
Si è costituita l'Amministrazione resistente, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia attiene ad atti di macro-organizzazione (i
DPCM) la cui cognizione spetterebbe al Giudice Amministrativo. Ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione passiva del , indicando che i criteri di assegnazione sono Controparte_1
definiti di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Economia e delle
Finanze.
Nel merito, l'Amministrazione ha contestato la pretesa avversaria, negando che la carta elettronica possa annoverarsi tra le “condizioni di impiego”. Ha sostenuto che il beneficio non costituisce retribuzione accessoria e che la differenziazione di trattamento è giustificata da “ragioni oggettive”,
in quanto solo per i docenti di ruolo la formazione è definita “obbligatoria, permanente e strutturale” (art. 1, co. 124 L. n. 107/2015). Per i docenti a termine, invece, sussisterebbe solo un diritto alla formazione (ex artt. 63 e 64 CCNL), che l'Amministrazione garantisce tramite altri strumenti gratuiti (PTOF, scuole polo). La Carta sarebbe, quindi, uno strumento accessorio per l'autoformazione, legato all'obbligo specifico dei docenti di ruolo.
In via subordinata, ha chiesto, in caso di accoglimento, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A.
resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
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Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
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Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” . Da ultimo, ma comunque limitatamente all'anno 2023, l'art. 15 del d.l. n. 69/2023 ha previsto che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato - fatta salva l'ipotesi da ultimo richiamata - siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta
elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Di qui il rilevo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna
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obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. [...] Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità
dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la
Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più
limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto”.
Il Giudice amministrativo, inoltre, consapevole della previsione contenuta nell'art. 1, co. 121 1. n.
107/2015 (norma di rango primario), ha ben ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, che sono guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg.,
della 1. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt.
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63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
“E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente,
di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121,
della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (così Cons. Stato 16.03.2022, n. 1842).
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti,
conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali. [...]”.
Sulla base di tale premessa - che confuta il principale presupposto dell'argomentare della difesa del
- la Corte di Giustizia ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve CP_1
essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1
tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1
al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
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professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE, sez. VI, 18/05/2022, n.450) .
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la
Corte di cassazione, esprimendo i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica,
per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi
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allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta,
salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961).
Nel caso in esame è pacifico e documentato che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con un contratto sino al termine delle attività didattiche (30/06/2025) per l'a.s.
2024/2025, rientrando quindi pienamente nella fattispecie individuata dalla Corte di Cassazione.
Il non ha poi allegato e offerto di dimostrare l'esistenza di ragioni obiettive in forza delle CP_1
quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già
in ruolo.
Va poi ricordato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
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Il Giudice di legittimità ha inoltre chiarito che, in relazione ai contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Non coglie poi nel segno neppure la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici. La tesi non persuade perché opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, ha chiarito, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo,
in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se ne ricava la dimostrazione che la somma non è
utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, con conseguente possibilità di cumulo degli importi spettanti ed accreditati, ma non consumati (cfr., nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022).
Si osserva, inoltre, che la parte ricorrente, al momento del deposito del ricorso, era assegnataria di un contratto di insegnamento per l'anno scolastico in corso (come da doc. 1 allegato al ricorso) e,
conseguentemente, va ritenuta interna al sistema scolastico, condizione che, secondo la citata pronuncia della Cassazione, le conferisce il diritto all'adempimento in forma specifica.
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal atteso che il CP_1
ricorso è stato notificato nel 2024 e l'unico anno scolastico in contestazione è il 2024/2025,
ampiamente entro il termine quinquennale.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
annui per l'a.s. 2024/2025 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
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personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte CP_1
ricorrente l'importo complessivo di Euro 500,00 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa e l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente, ad usufruire del beneficio Parte_1
economico di Euro 500 annui per l'anno scolastico 2024/2025 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il CP_1
convenuto, , a mettere a disposizione della Controparte_1
parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 500,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
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Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, Avv. Domenico Naso, dichiaratosi antistatario.
Treviso, 11/11/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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