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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 331/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA GI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2343/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tremestieri Etneo - Casa Comunale 95030 Tremestieri Etneo CT
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3152 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3152 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3152 TARES 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4005 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4422 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4024 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3384 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3207 IMU 2018
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tremestieri Etneo - Casa Comunale 95030 Tremestieri Etneo CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ. PAG. n. 1339 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrenti: come da ricorso
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno impugnato con il presente giudizio l'avviso di accertamento n. 3152 del 2023 relativo ad IMU per l'anno 2018 dell'importo di Euro 156,00, l'avviso di accertamento n. 4005 del 2023 relativo ad IMU per l'anno 2019 dell'importo complessivo di € 313,00,
l'avviso di accertamento n. 3384 del 2023 relativa a IMU per l'anno 2018 e l'avviso di accertamento n. 4422 del 2023 relativo ad IMU per l'anno 2019 dell'importo complessivo di € 334,00, l'avviso di accertamento n.
3207 del 2023 relativo ad IMU per l'anno 2018 e avviso di accertamento n. 4024 del 2023 relativo ad IMU per l'anno 2019 dell'importo complessivo di € 390,00 nonché l'ngiunzione di pagamento n. 1339 del 2023 relativa a TARES per l'anno 2013 dell'importo di € 312,70, tutti asseritamente notificati il 10.01.2024: a fondamento del ricorso cumulativo i ricorrenti hanno dedotto l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione dei tributi nonché la decadenza dal potere di riscuotere le somme.
Nessuno si è costituito per il Comune di Tremestieri Etneo ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte di dovere dichiarare l'inammissibilità del ricorso azionato da Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 per i due motivi di seguito evidenziati:
1) trattasi di ricorso cumulativo con il quale tre distinti soggetti di diritto hanno impugnato contestualmente sei avvisi di accertamento ed un'ingiuzione di pagamento per distinte imposte, sulla base di un ricorso il cui contenuto precettivo si snoda in poche righe per motivazioni assai generiche: i contribuenti odierni ricorrenti avrebbero dovuto incoare avanti la Corte Tributaria adita quanto meno tre distinti procedimenti per ciascuno di essi;
2) Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 non hanno dato la prova del fatto che i provvedimenti impugnati siano stati tutti notificati loro in data 10 gennaio 2024, circostanza quest'ultima del resto poco palusibile dati il numero dei soggetti incisi ed il numero dei provvedimenti asseritamente notificati: non è pertanto possibile nella presente sede verificare la tempestività del ricorso ed il rispetto del termine di sessanta giorni ai fini della impugnazione di ciascuno dei predetti atti previsto dalla legge.
Le spese del giudizio sostenute da Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 vanno dichiarate irripetibili stante la mancata costituzione del Comune di Tremestieri Etneo ente impositore.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso azionato da Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Ricorrente_2;
2) Dichiara l'irripetibilità delle spese sostenute da Ricorrente_3 , Ricorrente_1 e Ricorrente_2.
Catania, 13 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA GI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2343/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tremestieri Etneo - Casa Comunale 95030 Tremestieri Etneo CT
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3152 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3152 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3152 TARES 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4005 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4422 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4024 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3384 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3207 IMU 2018
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tremestieri Etneo - Casa Comunale 95030 Tremestieri Etneo CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ. PAG. n. 1339 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrenti: come da ricorso
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno impugnato con il presente giudizio l'avviso di accertamento n. 3152 del 2023 relativo ad IMU per l'anno 2018 dell'importo di Euro 156,00, l'avviso di accertamento n. 4005 del 2023 relativo ad IMU per l'anno 2019 dell'importo complessivo di € 313,00,
l'avviso di accertamento n. 3384 del 2023 relativa a IMU per l'anno 2018 e l'avviso di accertamento n. 4422 del 2023 relativo ad IMU per l'anno 2019 dell'importo complessivo di € 334,00, l'avviso di accertamento n.
3207 del 2023 relativo ad IMU per l'anno 2018 e avviso di accertamento n. 4024 del 2023 relativo ad IMU per l'anno 2019 dell'importo complessivo di € 390,00 nonché l'ngiunzione di pagamento n. 1339 del 2023 relativa a TARES per l'anno 2013 dell'importo di € 312,70, tutti asseritamente notificati il 10.01.2024: a fondamento del ricorso cumulativo i ricorrenti hanno dedotto l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione dei tributi nonché la decadenza dal potere di riscuotere le somme.
Nessuno si è costituito per il Comune di Tremestieri Etneo ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte di dovere dichiarare l'inammissibilità del ricorso azionato da Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 per i due motivi di seguito evidenziati:
1) trattasi di ricorso cumulativo con il quale tre distinti soggetti di diritto hanno impugnato contestualmente sei avvisi di accertamento ed un'ingiuzione di pagamento per distinte imposte, sulla base di un ricorso il cui contenuto precettivo si snoda in poche righe per motivazioni assai generiche: i contribuenti odierni ricorrenti avrebbero dovuto incoare avanti la Corte Tributaria adita quanto meno tre distinti procedimenti per ciascuno di essi;
2) Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 non hanno dato la prova del fatto che i provvedimenti impugnati siano stati tutti notificati loro in data 10 gennaio 2024, circostanza quest'ultima del resto poco palusibile dati il numero dei soggetti incisi ed il numero dei provvedimenti asseritamente notificati: non è pertanto possibile nella presente sede verificare la tempestività del ricorso ed il rispetto del termine di sessanta giorni ai fini della impugnazione di ciascuno dei predetti atti previsto dalla legge.
Le spese del giudizio sostenute da Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 vanno dichiarate irripetibili stante la mancata costituzione del Comune di Tremestieri Etneo ente impositore.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso azionato da Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Ricorrente_2;
2) Dichiara l'irripetibilità delle spese sostenute da Ricorrente_3 , Ricorrente_1 e Ricorrente_2.
Catania, 13 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota