Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 331
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Ricorso cumulativo inammissibile

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso cumulativo poiché tre distinti soggetti di diritto hanno impugnato contestualmente sei avvisi di accertamento ed un'ingiunzione di pagamento per distinte imposte, sulla base di un ricorso il cui contenuto precettivo si snoda in poche righe per motivazioni assai generiche. I contribuenti odierni ricorrenti avrebbero dovuto incoare avanti la Corte Tributaria adita quanto meno tre distinti procedimenti per ciascuno di essi.

  • Inammissibile
    Mancata prova della notifica degli atti impugnati

    Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 non hanno dato la prova del fatto che i provvedimenti impugnati siano stati tutti notificati loro in data 10 gennaio 2024, circostanza quest'ultima del resto poco palusibile dati il numero dei soggetti incisi ed il numero dei provvedimenti asseritamente notificati: non è pertanto possibile nella presente sede verificare la tempestività del ricorso ed il rispetto del termine di sessanta giorni ai fini della impugnazione di ciascuno dei predetti atti previsto dalla legge.

  • Inammissibile
    Ricorso cumulativo inammissibile

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso cumulativo poiché tre distinti soggetti di diritto hanno impugnato contestualmente sei avvisi di accertamento ed un'ingiunzione di pagamento per distinte imposte, sulla base di un ricorso il cui contenuto precettivo si snoda in poche righe per motivazioni assai generiche. I contribuenti odierni ricorrenti avrebbero dovuto incoare avanti la Corte Tributaria adita quanto meno tre distinti procedimenti per ciascuno di essi.

  • Inammissibile
    Mancata prova della notifica degli atti impugnati

    Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 non hanno dato la prova del fatto che i provvedimenti impugnati siano stati tutti notificati loro in data 10 gennaio 2024, circostanza quest'ultima del resto poco palusibile dati il numero dei soggetti incisi ed il numero dei provvedimenti asseritamente notificati: non è pertanto possibile nella presente sede verificare la tempestività del ricorso ed il rispetto del termine di sessanta giorni ai fini della impugnazione di ciascuno dei predetti atti previsto dalla legge.

  • Inammissibile
    Ricorso cumulativo inammissibile

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso cumulativo poiché tre distinti soggetti di diritto hanno impugnato contestualmente sei avvisi di accertamento ed un'ingiunzione di pagamento per distinte imposte, sulla base di un ricorso il cui contenuto precettivo si snoda in poche righe per motivazioni assai generiche. I contribuenti odierni ricorrenti avrebbero dovuto incoare avanti la Corte Tributaria adita quanto meno tre distinti procedimenti per ciascuno di essi.

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    Mancata prova della notifica degli atti impugnati

    Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 non hanno dato la prova del fatto che i provvedimenti impugnati siano stati tutti notificati loro in data 10 gennaio 2024, circostanza quest'ultima del resto poco palusibile dati il numero dei soggetti incisi ed il numero dei provvedimenti asseritamente notificati: non è pertanto possibile nella presente sede verificare la tempestività del ricorso ed il rispetto del termine di sessanta giorni ai fini della impugnazione di ciascuno dei predetti atti previsto dalla legge.

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    Ricorso cumulativo inammissibile

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso cumulativo poiché tre distinti soggetti di diritto hanno impugnato contestualmente sei avvisi di accertamento ed un'ingiunzione di pagamento per distinte imposte, sulla base di un ricorso il cui contenuto precettivo si snoda in poche righe per motivazioni assai generiche. I contribuenti odierni ricorrenti avrebbero dovuto incoare avanti la Corte Tributaria adita quanto meno tre distinti procedimenti per ciascuno di essi.

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    Mancata prova della notifica degli atti impugnati

    Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 non hanno dato la prova del fatto che i provvedimenti impugnati siano stati tutti notificati loro in data 10 gennaio 2024, circostanza quest'ultima del resto poco palusibile dati il numero dei soggetti incisi ed il numero dei provvedimenti asseritamente notificati: non è pertanto possibile nella presente sede verificare la tempestività del ricorso ed il rispetto del termine di sessanta giorni ai fini della impugnazione di ciascuno dei predetti atti previsto dalla legge.

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    Ricorso cumulativo inammissibile

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso cumulativo poiché tre distinti soggetti di diritto hanno impugnato contestualmente sei avvisi di accertamento ed un'ingiunzione di pagamento per distinte imposte, sulla base di un ricorso il cui contenuto precettivo si snoda in poche righe per motivazioni assai generiche. I contribuenti odierni ricorrenti avrebbero dovuto incoare avanti la Corte Tributaria adita quanto meno tre distinti procedimenti per ciascuno di essi.

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    Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 non hanno dato la prova del fatto che i provvedimenti impugnati siano stati tutti notificati loro in data 10 gennaio 2024, circostanza quest'ultima del resto poco palusibile dati il numero dei soggetti incisi ed il numero dei provvedimenti asseritamente notificati: non è pertanto possibile nella presente sede verificare la tempestività del ricorso ed il rispetto del termine di sessanta giorni ai fini della impugnazione di ciascuno dei predetti atti previsto dalla legge.

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    Ricorso cumulativo inammissibile

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso cumulativo poiché tre distinti soggetti di diritto hanno impugnato contestualmente sei avvisi di accertamento ed un'ingiunzione di pagamento per distinte imposte, sulla base di un ricorso il cui contenuto precettivo si snoda in poche righe per motivazioni assai generiche. I contribuenti odierni ricorrenti avrebbero dovuto incoare avanti la Corte Tributaria adita quanto meno tre distinti procedimenti per ciascuno di essi.

  • Inammissibile
    Mancata prova della notifica degli atti impugnati

    Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 non hanno dato la prova del fatto che i provvedimenti impugnati siano stati tutti notificati loro in data 10 gennaio 2024, circostanza quest'ultima del resto poco palusibile dati il numero dei soggetti incisi ed il numero dei provvedimenti asseritamente notificati: non è pertanto possibile nella presente sede verificare la tempestività del ricorso ed il rispetto del termine di sessanta giorni ai fini della impugnazione di ciascuno dei predetti atti previsto dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 331
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 331
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo