Art. 17. Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 1. All' articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 , dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
«4-bis. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione nei casi in cui l'impresa di assicurazione si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
4-ter. L'ISVAP, altresi', consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea.
4-quater. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorita' competenti rilevanti ai sensi della direttiva 2002/87/CE le informazioni utili a valutare l'idoneita' degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attivita'.».
2. All' articolo 33, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. l75 , dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Agli effetti dei presente articolo, l'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento le modalita' con cui le imprese di assicurazione possono applicare al calcolo del margine di solvibilita', in quanto compatibili, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 , di recepimento della direttiva 2002/87/CE .».
Note all' art. 17:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 , vedi note all'art. 1. Il testo degli articoli 9 e 33, cosi' come modificati dal decreto qui pubblicato e' il seguente:
«Art. 9 (Autorizzazione). - 1. Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono esercitare le assicurazioni indicate nel punto a) della tabella allegata debbono essere autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'autorizzazione e' valida per il territorio della Repubblica, nonche' per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi, fermo l'obbligo dell'impresa di conformarsi alle disposizioni del capo V del presente titolo.
3. L'autorizzazione e' soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 80 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modificazioni.
4. L'impresa non puo' iniziare l'attivita' assicurativa prima della pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4-bis. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione nei casi in cui l'impresa di assicurazione si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
4-ter. L'ISVAP, altresi', consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti. situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento. autorizzata nell'Unione europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea.
4-quater. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorita' competenti rilevanti ai sensi della direttiva 2002/87/CE le informazioni utili a valutare l'idoneita' degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attivita'.».
«Art. 33 (Margine di solvibilita). - 1. Le imprese debbono disporre costantemente di un margine di solvibilita' sufficiente per l'intera attivita' da esse esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero, determinato secondo le disosizioni dell'art. 35.
2. Il margine di solvibilita' disponibile e' rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:
a) il capitale sociale versato o, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;
b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;
c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;
d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.
3. Agli effetti dei presente art., il patrimonio netto dell'impresa e' diminuito dell'importo degli attivi immateriali iscritti nella macroclasse B, punti 3, 4 e 5 dello stato patrimoniale di cui all'allegato 1 della nota integrativa prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , dell'importo relativo ad ogni altro eventuale elemento immateriale, del quaranta per cento delle provvigioni di acquisizione da ammortizzare e delle altre spese di acquisizione di cui ai punti 1 e 2 della medesima macroclasse B ed infine dell'importo iscritto in bilancio per le azioni o quote proprie e di societa' controllanti.
3-bis. Agli effetti del presente articolo l'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento le modalita' con cui le imprese di assicurazione possono applicare al calcolo del margine di solvibilita', in quanto compatibili, i metodi 1, 2, o 3 dell'allegato al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 000 , di recepimento della direttiva 2002/87/CE .
4. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilita' disponibile:
a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza dei cinquanta per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite all'art. 34, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione;
b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto. Tale limite e' da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni prefereriziali cumulative, devono soddisfare le condizioni stabilite all'art. 34, comma 8.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, su richiesta motivata dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP puo' autorizzare a comprendere nel margine di solvibilita' disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, i seguenti ulteriori elementi:
a) la meta' dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritti, sempre che sia stato versato almeno il cinquanta per cento di questo capitale sociale o fondo sottoscritti sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto;
b) le plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purche' tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale, sino a concorrenza del venti per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto.
«4-bis. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione nei casi in cui l'impresa di assicurazione si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
4-ter. L'ISVAP, altresi', consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea.
4-quater. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorita' competenti rilevanti ai sensi della direttiva 2002/87/CE le informazioni utili a valutare l'idoneita' degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attivita'.».
2. All' articolo 33, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. l75 , dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Agli effetti dei presente articolo, l'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento le modalita' con cui le imprese di assicurazione possono applicare al calcolo del margine di solvibilita', in quanto compatibili, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 , di recepimento della direttiva 2002/87/CE .».
Note all' art. 17:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 , vedi note all'art. 1. Il testo degli articoli 9 e 33, cosi' come modificati dal decreto qui pubblicato e' il seguente:
«Art. 9 (Autorizzazione). - 1. Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono esercitare le assicurazioni indicate nel punto a) della tabella allegata debbono essere autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'autorizzazione e' valida per il territorio della Repubblica, nonche' per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi, fermo l'obbligo dell'impresa di conformarsi alle disposizioni del capo V del presente titolo.
3. L'autorizzazione e' soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 80 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modificazioni.
4. L'impresa non puo' iniziare l'attivita' assicurativa prima della pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4-bis. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione nei casi in cui l'impresa di assicurazione si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
4-ter. L'ISVAP, altresi', consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti. situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento. autorizzata nell'Unione europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea.
4-quater. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorita' competenti rilevanti ai sensi della direttiva 2002/87/CE le informazioni utili a valutare l'idoneita' degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attivita'.».
«Art. 33 (Margine di solvibilita). - 1. Le imprese debbono disporre costantemente di un margine di solvibilita' sufficiente per l'intera attivita' da esse esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero, determinato secondo le disosizioni dell'art. 35.
2. Il margine di solvibilita' disponibile e' rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:
a) il capitale sociale versato o, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;
b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;
c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;
d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.
3. Agli effetti dei presente art., il patrimonio netto dell'impresa e' diminuito dell'importo degli attivi immateriali iscritti nella macroclasse B, punti 3, 4 e 5 dello stato patrimoniale di cui all'allegato 1 della nota integrativa prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , dell'importo relativo ad ogni altro eventuale elemento immateriale, del quaranta per cento delle provvigioni di acquisizione da ammortizzare e delle altre spese di acquisizione di cui ai punti 1 e 2 della medesima macroclasse B ed infine dell'importo iscritto in bilancio per le azioni o quote proprie e di societa' controllanti.
3-bis. Agli effetti del presente articolo l'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento le modalita' con cui le imprese di assicurazione possono applicare al calcolo del margine di solvibilita', in quanto compatibili, i metodi 1, 2, o 3 dell'allegato al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 000 , di recepimento della direttiva 2002/87/CE .
4. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilita' disponibile:
a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza dei cinquanta per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite all'art. 34, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione;
b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto. Tale limite e' da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni prefereriziali cumulative, devono soddisfare le condizioni stabilite all'art. 34, comma 8.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, su richiesta motivata dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP puo' autorizzare a comprendere nel margine di solvibilita' disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, i seguenti ulteriori elementi:
a) la meta' dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritti, sempre che sia stato versato almeno il cinquanta per cento di questo capitale sociale o fondo sottoscritti sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto;
b) le plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purche' tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale, sino a concorrenza del venti per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto.