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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/02/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 941/2022 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 16.01.2025, con termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., così come modificato dai d.lgs. 149/2022 ed applicabile ratione temporis al presente giudizio ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 164/2024, tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Monetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore, sito in Casagiove (CE), alla via Nazionale Appia n. 13, come in atti;
Parte attrice e
(C.F. – P.IVA ), in persona della Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratrice , come da procura del 14.04.2021 per atto del notaio CP_2 Persona_1
rep. 6745, racc. 4737, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Cutolo ed elettivamente
[...] domiciliata presso lo studio di tale difensore, sito in Roma, alla via Zanardelli n. 34, come in atti;
Parte convenuta
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16.01.25 (per l'attrice: conclusioni come da scritti difensivi depositati, incluse le note conclusive del 04.01.2025; per la convenuta: conclusioni come da scritti difensivi depositati).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
(nel prosieguo per brevità anche solo “ ” o la “ ), Controparte_1 Controparte_1 CP_3 chiedendo: “1) In applicazione della Legge del 7 marzo 1996 n. 108, degli artt. 1815 c.c., 644 c.p., dell'art. 118 del d. lgs. 385/93, accertare e dichiarare con riferimento ai rapporti oggetto di giudizio, n. 471879, la pattuizione e/o l'applicazione di interessi che superano il cd. tasso soglia usura trimestralmente determinato dai decreti MEF depositati, nonché, accertare e dichiarare - anche incidentalmente - la sussistenza del reato di cui all'art. 644 c.p. sia con riferimento alla usura oggettiva sia con riferimento alla usura soggettiva, accertare e dichiarare che l'attrice nulla deve alla banca convenuta;
per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore di essa attrice delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, il tutto facendo ricorso a consulenza tecnica di ufficio che sin da ora si richiede e che il Tribunale vorrà disporre sulla base della documentazione depositata agli atti del processo che attesta e documenta il superamento del tasso soglia usura, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole date di percezione fino al soddisfo;
2) Accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi;
la nullità totale del contratto di finanziamento n. 471879 e di ogni patto
1 aggiunto e/o successivo per difetto di contenuto (T.A.E.G. applicato superiore a quello oggetto di contratto); 3) Accertare e dichiarare la nullità totale del contratto di finanziamento n. 471879, per violazione e falsa applicazione dell'art. 125 bis, comma 6, D.L.gs. 385/93, per avere, essa convenuta, applicato un T.A.E.G. superiore (22,430%) rispetto a quello indicato in contratto (16,000%); 4) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia, sempre con riferimento ai rapporti identificati sopra, per violazione di una o più norme degli artt. 1284, 2697, 1346 e 1418 c.c., art. 118 del d. lgs. 385/93, e di tutte le norme in materia, delle condizioni generali di contratto, nonché, la nullità e/o inefficacia delle pattuizioni relative agli interessi passivi e competenze varie, spese, oneri vari, convenuta e/o applicata nel corso del rapporto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia di ogni e qualsivoglia pattuizione di interessi condannando la convenuta alla restituzione in favore degli attori delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, nella misura in cui sarà determinata in considerazione di tutti della documentazione agli atti e in quella risultante dalla consulenza tecnica di ufficio contabile che sin da ora si richiede, o nella diversa somma che sarà ritenuta dovuta, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria;
5) accertare e dichiarare l'inesistenza del debito di parte attrice verso la banca convenuta;
6) accertare e dichiarare, alla luce ed in considerazione di tutti gli accertamenti e statuizioni quivi esposti, il saldo effettivo del rapporto oggetto di giudizio, con condanna della banca convenuta a restituire in favore di parte attrice l'importo di euro 9.330,89, ovvero quell'eventuale saldo, maggiore o minore, che verrà determinato all'esito di consulenza tecnica d'ufficio; 7) Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore che, in questa sede, si dichiara antistatario”.
A fondamento delle sue domande, l'attrice ha esposto, in estrema sintesi:
- di avere stipulato, in data 13.03.2015, con la ora Controparte_4
un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, Controparte_1 identificato con il n. 471879; in virtù del contratto la convenuta ha erogato alla la Parte_1 somma di € 17.409,20, quale importo totale messo a disposizione del consumatore, e tale prestito avrebbe dovuto essere poi restituito, unitamente a € 16.174,80 a titolo di interessi debitori nominali, oltre a € 16,00 per imposte, in un periodo d'ammortamento di 120 mesi (dieci anni) con ammortamento alla francese, il tutto con trattenuta mensile sulla pensione di € 280,00, con decorrenza dal maggio 2015;
- che l'attrice ha provveduto al pagamento dei ratei sino al mese di novembre 2021 incluso e versato, dunque, alla € 8.651,93 a titolo di restituzione del capitale e € 13.748,70 per interessi;
CP_3
- che a seguito di perizia commissionata a un proprio tecnico è emerso, però, che il contratto è viziato dalla violazione del divieto d'usura, dal momento che il TEG effettivo dell'operazione è risultato pari al 22,140% e, come tale, superiore al tasso soglia applicabile ratione temporis, del 18,550%, sicché deve farsi applicazione della sanzione di cui all'art. 18152 c.c. e il saldo del rapporto va rideterminato con l'esclusione degli interessi debitori convenuti, gratuità che si estende anche agli interessi moratori;
in particolare, sono stati versati € 13.748,70 per interessi e alla data della perizia del 08.11.21 le somme ancora dovute a titolo di capitale residuo sono di € 8.777,89, sicché, in via di compensazione, la convenuta deve restituire la differenza di € 4.970,81;
- che è emerso, inoltre, dalla perizia di parte che la ha applicato un TAEG diverso e CP_3 maggiore, pari, in particolare, al 22,430%, a fronte del minor tasso indicato contrattualmente del 16,000%; trattandosi, nella specie, di contratto concluso a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 141/2010, ne deriva quindi che lo stesso è viziato da nullità per violazione degli artt. 121 e 125 bis TUB e che deve farsi applicazione, in luogo del TAEG erroneamente indicato, del solo tasso nominale sostitutivo ex lege, pari allo 0,688%, di modo che gli interessi che la avrebbe Parte_1 dovuto corrispondere, sino alla rata n. 80, ammontano a € 540,70 e che quelli effettivamente dovuti su ratei totali sono pari a € 610,73, i quali, sottratti a quanto già versato a tale titolo dall'attrice e previa compensazione della relativa differenza con l'importo di € 8.777,89 per capitale residuo, fanno concludere che la convenuta debba restituire € 4.360,08, ovvero, “ , alla luce Controparte_5
2 di quanto sopra evidenziato, l'istante è creditrice nei confronti di della complessiva somma Controparte_6 pari ad euro 9.330,89… ovvero 4.360,08 + 4.970,81”;
- che, quindi, la non aveva il diritto di addebitare interessi o, in subordine, non CP_3 avrebbe dovuto addebitarli al tasso concretamente praticato e “lo stato finale del dare-avere di cui al finanziamento n. 471879 va rideterminato secondo i seguenti criteri… a) con radiazione di tutte le somme iscritte a debito della sig.ra indebitamente percepite dall'Ente finanziatore;
b) con Parte_1 omissione degli addebiti per interessi ovvero, in subordine, mercè rideterminazione delle somme addebitabili al tasso legale codicistico vigente per tempo ovvero, in ulteriore subordine, al tasso previsto dal D.L.gs. 385/93 (tasso nominale minimo dei B.O.T.); c) con applicazione degli interessi dovuti dalla sig.ra Parte_1 al tasso legale codicistico vigente per tempo;
ovvero, in subordine, al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali”.
Si è costituita in giudizio la , contestando le avverse deduzioni e domande e Controparte_1 chiedendo: “a) accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande tutte avanzate da parte attrice e per l'effetto, rigettare le stesse in quanto destituite di fondamento per tutti motivi illustrati;
b) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Ha sostenuto la convenuta, in estrema sintesi:
- che le contestazioni dell'attrice sono del tutto generiche, poiché non esplicitano le modalità con le quali sarebbe pervenuta all'individuazione di un TEG usurario, né tali modalità risultano dalla perizia di parte allegata all'atto di citazione, e ciò pur essendo onere della edurre Parte_1
e dimostrare, in concreto, l'asserita usurarietà del finanziamento;
inoltre, ai fini della verifica del rispetto del divieto di usura, deve tenersi conto delle Istruzioni elaborate dalla Banca d'Italia, le quali indicano le voci da includere e da escludere dal computo e devono guidare l'interprete nell'accertamento del rispetto delle soglie d'usura, anche tenuto conto dell'esigenza di assicurare il rispetto del principio di simmetria, che impone di confrontare, anche in virtù di basilari canoni di logica matematica, dati tra loro omogenei, e nel caso di specie, osservando tali criteri, il TEG del prestito risulta inferiore al tasso soglia;
- che, sempre relativamente all'asserita usurarietà del prestito, occorre del resto considerare che nel presente caso il costo dell'assicurazione è stato integralmente sostenuto da , Controparte_1 così come riportato nel contratto stipulato con la e nei certificati di polizza, sicché è per Parte_1 questo che, correttamente, nel calcolo del TEG e del TAEG non è stato considerato anche tale costo;
- che pure la contestazione attorea in merito all'erroneità del TAEG indicato nel contratto è sprovvista di supporto probatorio;
inoltre, così come è stato evidenziato dalla giurisprudenza, il TAEG o ISC non costituisce, in realtà, un tasso di interesse o altra specifica condizione economica, ma assolve soltanto a una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del prestito prima della conclusione del contratto, donde l'eventuale erroneità della sua quantificazione non comporta, comunque, una maggiore onerosità del contratto;
- che anche con riferimento alla doglianza in merito al TAEG l'onere probatorio grava, comunque, sull'attrice e tale onere non è stato assolto nel presente caso, né a tanto può soccorrere l'espletamento di una CTU contabile, che nella specie si rivelerebbe esplorativa.
Così radicatosi il contraddittorio, sono stati poi concessi i termini ex art. 1836 c.p.c. e nel primo degli stessi la ha depositato una memoria con la quale ha richiamato il proprio Parte_1 atto introduttivo e precisato che la ha omesso di computare nel TAEG le spese assicurative e, CP_3 comunque, anche a prescindere da tali spese, ha effettivamente praticato un TAEG superiore rispetto a quello riportato nella documentazione contrattuale, con conseguente violazione dell'art. 125 bis TUB. Inoltre, ha soggiunto l'attrice che sono stati previsti altri oneri connessi al credito, pari a € 8.640,33, tenuto conto che da un supplemento della perizia contabile di parte è emerso che il contratto non ha indicato quale sarebbe stato il “regime finanziario” applicato e che tale regime è
3 consistito in un “ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta degli interessi”, quale risultante dalla rata mensile di € 280,00, maggiore di quella di € 207,74 che si ricava da un piano di rimborso in “capitalizzazione semplice”. In virtù di tanto, la convenuta è incorsa, dunque, in un
“anatocismo e/o costo occulto” e, in ogni caso, “pure volendo prescindere dalla questione se il regime di capitalizzazione composto generi o meno anatocismo, è …dimostrato in concreto… che il regime composto utilizzato per il calcolo delle rate costanti del mutuo di cui è causa… genera indubbiamente per la parte mutuataria un significativo maggior onere, in termini di interessi, rispetto a quello semplice… pari a importo corrispondente esattamente agli interessi anatocistici”. Da tale maggiore onere consegue, poi, che il tasso riportato in contratto è diverso rispetto a quello concretamente praticato, calcolato dal perito di parte nel tasso effettivo del 15,956%, e ciò assume rilevanza sia ai fini dell'art. 117 TUB e della determinatezza della pattuizione contrattuale, atteso che ai sensi dell'art. 1284 c.c. è necessaria una previsione espressa e univoca del tasso d'interesse, che nella specie non è stata assicurata, sia ai fini del divieto d'usura, considerato che l'inclusione anche di tale onere nel calcolo del TEG è coerente con un'interpretazione onnicomprensiva dell'art. 6444 c.p., conformemente alla ratio del divieto d'usura, anche “…a prescindere dall'accettazione, esplicita o implicita, del regime di capitalizzazione composta degli interessi da parte del mutuatario, posto comunque a conoscenza dell'ammontare complessivo delle rate da pagare per il rimborso graduale del finanziamento”, talché, stante la violazione della soglia d'usura, deve escludersi ogni interesse e onere ulteriore a carico della e riconoscersi in capo a quest'ultima il diritto alla restituzione di complessivi € Parte_1
14.841,47. Ed ancora, tenendo conto di tutti gli oneri accessori al credito, e dunque di “spese mediazione, istruttoria, assicurazioni e da ultimo costo occulto della capitalizzazione non pattuita”, il perito ha comunque accertato che all'epoca della sottoscrizione del contratto il TAEG del rapporto era in realtà pari al 43,415%, ben superiore a quello contrattualmente indicato nel 16%, in palese violazione degli artt. 121 e 125 bis TUB, vertendosi nella specie in presenza di un contratto concluso con un consumatore, sicché, in luogo degli interessi convenzionali, da ritenersi viziati da nullità, va applicato in ogni caso il tasso sostitutivo ex lege, corrispondente al tasso minimo BOT, con un conseguente importo complessivamente dovuto in restituzione all'attrice di € 14.571,71.
Queste le conclusioni rassegnate dalla nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c.: “1) Parte_1
… accertare e dichiarare che la ha proceduto sul rapporto di cui in premessa a pattuizione ed applicazione CP_3 di tassi usurari ex art. 1815 comma 2 c.c. e L. 108/96 e art. 644 c.p. e, per l'effetto, dichiarare nulla e senza alcun effetto la clausola degli interessi relativa al contratto di mutuo e gratuito il contratto di mutuo. Conseguentemente, condannare la a ricalcolare il saldo del mutuo in favore di parte ricorrente, CP_3 imputando a capitale tutte le somme corrisposte dal mutuatario a titolo di interessi, dalla data della stipula da accertarsi anche a mezzo CTU. 2) e, comunque, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per contrarietà a norma imperativa, conseguentemente procedendo al ricalcolo del saldo del mutuo con l'applicazione del tasso legale in regime di capitalizzazione semplice, depurandolo degli interessi indebitamente pagati, imputando a capitale tutte le somme corrisposte dal mutuatario non dovute;
3) accertare e dichiarare che nella rata del mutuo sopra indicato sono stati applicati interessi anatocistici, spalmati lungo tutta la durata del mutuo ovvero che la rata del mutuo così come calcolata con un piano di ammortamento c.d. alla francese in regime di capitalizzazione composta contiene geneticamente e intrinsecamente interessi anatocistici, conseguentemente procedendo al ricalcolo del saldo del mutuo con l'applicazione del tasso legale in regime di capitalizzazione semplice, depurandolo degli interessi indebitamente pagati, imputando a capitale tutte le somme corrisposte dal mutuatario non dovute;
4) accertare e dichiarare nulla la clausola determinativa degli interessi contenuta nel contratto di mutuo di cui in premessa, perché posta in violazione degli artt. 1346, 1418, 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. o per violazione dell'art. 1322 c.c., nonché in spregio all'art. 117 TUB, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute ed a scadere, procedendo per l'effetto al ricalcolo del saldo del mutuo depurandolo degli interessi indebitamente
4 pagati imputandoli a capitale;
6) Accertare e dichiarare la discrasia fra c.d. convenuto e CP_7 CP_7
c.d. effettivo in violazione dell'art. 117 commi 4 e 6 del D. Lsg. 385/1993 e per l'effetto applicare in sostituzione del tasso di interessi convenuto il tasso di cui all'art. 117 comma 7 del D. Lsg. 385/1993, accertando e dichiarando che il nuovo saldo rideterminato ex art. 117, comma 7, del TUB”.
Anche la ha depositato, inoltre, una prima memoria ex art. 1836 c.p.c., ove ha CP_3 ulteriormente ribadito le deduzioni della propria comparsa di risposta e richiamato le conclusioni ivi rassegnate.
La causa è stata istruita, successivamente, con i documenti depositati dalle parti e con l'espletamento di CTU contabile e, all'esito del deposito dell'elaborato peritale, così come da richiesta avanzata anche dall'attrice all'udienza del 30.11.2023, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16.01.2025, fissata per l'incombente, le contendenti, entrambe comparse, hanno infine precisato le loro conclusioni e discusso oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e il fascicolo è stato trattenuto in decisione con termine di trenta giorni per la decisione in virtù dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cit., come modificato dal d.lgs. 149/2022, ratione temporis applicabile anche al presente procedimento ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 164/2024.
Tanto premesso, in massima sintesi, sullo svolgimento del giudizio e i fatti di causa, ritiene il decidente che le domande attoree siano risultate infondate e, come tali, debbano essere integralmente respinte, in virtù delle ragioni che si vengono ad illustrare.
Costituisce circostanza pacifica e documentata che in data 13.03.2015 la ha Parte_1 stipulato con la ora , un contratto di Controparte_4 Controparte_1 finanziamento contro cessione del quinto della pensione, in virtù del quale è stato erogato alla prima un prestito di € 17.425,20, da restituire mediante cessione di quote della prestazione pensionistica dovuta alla stessa dall'INPS di importo pari a € 280,00 mensili, comprensivi di capitale e interessi, per n. 120 rate, per un periodo complessivo di dieci anni (cfr. doc. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11 fasc. attoreo, doc. 2, 3, 4, 6 fasc. convenuta).
Come risulta dalla documentazione contrattuale, è stato pattuito tra le parti un tasso debitore fisso pari al TAN del 14,894%, è stato specificato che tale tasso sarebbe stato applicato in regime di
“capitalizzazione mensile” e con un ammortamento sviluppato secondo il metodo “alla francese”, ed è stato rappresentato quale sarebbe stato l'ammontare degli interessi corrispettivi che la Parte_1 avrebbe versato per l'intera durata del rapporto e quale la somma che, all'esito del rapporto, la stessa avrebbe pertanto pagato alla di € 33.600,00 complessivi, di cui € 16.174,80 a titolo di CP_3 interessi corrispettivi e € 17.409,20 per il capitale mutuato, oltre ai restanti importi dovuti per imposte e tasse (cfr. ancora doc. 1, 9 cit.).
Sempre dal contratto risulta, poi, che non sono state previste altre commissioni e spese a carico della mutuataria per l'erogazione del prestito, essendo state assunte interamente dalla CP_3 in particolare, le spese dell'assicurazione obbligatoria sulla vita (cfr. art. 10 del contratto, nonché doc. 8, 11 cit. fasc. attoreo), mentre soltanto nell'eventualità in cui l'attrice avesse voluto estinguere anticipatamente il rapporto è stata pattuita a suo carico un'indennità di estinzione anticipata (cfr. art. 8 del contratto) e, per il caso in cui si fosse verificato, invece, un ritardato o mancato pagamento delle rate alle scadenze dovute, l'applicazione di un tasso di mora corrispondente a quello corrispettivo maggiorato di due punti percentuali (cfr. art. 12, doc. 1 cit.).
La documentazione contrattuale ha puntualmente riportato, infine, il TAEG del finanziamento, pari al 16,00%, ed è stato allegato al contratto anche il piano di rimborso sviluppato per l'intera durata concordata, con l'indicazione dell'ammontare del debito via via residuo, all'esito del pagamento di ciascuna rata mensile, e quello del debito per interessi corrispettivi, anche questi indicati nella misura che sarebbe residuata, tempo per tempo, dopo il versamento di ogni rata (cfr. ancora doc. 1, 9 cit., nonché doc. 4 cit. fasc. attoreo).
5 Ora, queste essendo le condizioni contrattuali del rapporto di cui si discute, si è anticipato che la ha lamentato anzitutto che le stesse si sarebbero poste, peraltro, in contrasto con Parte_1 il divieto di usura, atteso del il TEG del finanziamento sarebbe risultato, in realtà, superiore alla soglia d'usura ratione temporis applicabile, dovendosi tra l'altro considerare a tale fine anche il costo che, a dire dell'attrice, scaturirebbe dal regime finanziario impiegato dalla nella Controparte_1 costruzione del piano d'ammortamento. Inoltre, sempre secondo la il TAEG del Parte_1 prestito indicato nella documentazione contrattuale sarebbe, in verità, inferiore a quello effettivamente praticatole, anche qui essendo da includere il costo derivante dalle modalità con le quali è stato sviluppato il piano di rimborso. In terzo luogo, il metodo d'ammortamento e il regime finanziario impiegato dalla mutuante per il calcolo degli interessi passivi non sarebbero stati, comunque, esplicitamente indicati in contratto, considerato che gli interessi sarebbero stati conteggiati in regime di capitalizzazione composta e che quest'ultima non sarebbe stata, però, pattiziamente prevista, sicché da ciò deriverebbe che il contratto è viziato da nullità parziale sia perché in contrasto con il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., sia perché indeterminato nell'oggetto, là dove ha regolamentato il tasso applicabile, ex artt. 1284, 1346 c.c. e 117 TUB.
Per quel che concerne la prima di tali doglianze, ritiene il giudicante che l'istruttoria espletata sia valsa, però, a far escludere che il contratto di cui si discute si sia posto realmente in contrasto con il divieto di usura.
Ed invero, in termini generali, è noto che la definizione dell'usura cd. oggettiva è contenuta, tanto ai fini penali, quanto ai fini civilistici e, in particolare, agli effetti di cui all'art. 1815 c.c., nell'art. 644 c.p., il quale ha previsto, al comma 3, che l'integrazione di tale fattispecie si verifica, sotto il profilo oggettivo, allorché venga superato il limite fissato, tempo per tempo, dal legislatore,
“oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”. Il comma 4 della disposizione, con riferimento all'individuazione delle condizioni economiche del singolo rapporto da prendere in considerazione al fine di stabilire se sia stato o meno superato tale limite, recita, poi, che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
Come è stato evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, mediante tale previsione il legislatore ha dato rilevanza, ai fini del divieto d'usura, a tutte le voci di spesa previste in occasione della stipula di un finanziamento che risultino, appunto, “collegate all'erogazione del credito”, e ciò allo scopo di assicurare che siano presi in considerazione tutti i costi che complessivamente vengano fatti gravare sul finanziato e siano volti a remunerare la concessione del prestito (in qualunque forma lo stesso venga accordato), a prescindere dalla denominazione attribuitagli dal finanziatore, evitando elusioni al divieto, altrimenti realizzabili mediante lo
“spostamento” del peso economico del credito da voci incluse a voci escluse negli accertamenti da effettuare alla stregua degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. (cfr. per tutte, Cass. civ. 8806/2017).
La disposizione menzionata ha quindi sancito, in tal modo, un generale principio di
“onnicomprensività” in materia di usura, principio che, tuttavia, trova il suo limite nella circostanza che si tratti di un costo che risulti, pur sempre, “collegato” all'erogazione del prestito, così come è stabilito dalla norma stessa. Coerentemente alla ratio che è sottesa a quest'ultima, il principio in parola non può far pervenire, inoltre, anche a postulare un'indiscriminata sommatoria di qualsiasi onere comunque previsto o sostenuto in occasione della stipula del finanziamento, includendo nel computo anche voci che, per loro natura e per funzione, non siano intese a rimborsare o remunerare il prestito erogato o che, per quanto collegate allo stesso, si presentino però di carattere meramente eventuale e non siano destinate a trovare applicazione unitamente agli interessi e alle altre spese ordinariamente connesse al rapporto nell'ambito di un suo svolgimento
“regolare” e “fisiologico”, con puntuale pagamento di tutte le rate concordate sino all'ultima scadenza pattuita.
6 Orbene, muovendo da tali rilievi, vi è da osservare, in primo luogo, che la più recente giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente espressa sulla questione dell'inclusione delle spese assicurative nell'ambito del TEG, chiarendo che anche tali spese possono assumere, in effetti, rilevanza ai fini della valutazione della natura usuraria del prestito, e ciò in virtù del frequente atteggiarsi delle stesse quali costi correlati all'erogazione di quest'ultimo, venendo tali spese previste, talora, o come servizi “imposti” dal finanziatore per acconsentire comunque all'operazione alle condizioni contrattuali offerte, o come funzionali a garantirne il rimborso e la remunerazione (cfr. Cass. 8806/17 cit. e, nello stesso senso, più di recente, Cass. civ. 3025/2022).
Coerentemente a tali affermazioni, con specifico riferimento al costo della polizza assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 54 d.P.R. 180/1950 per il caso di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, sempre la più recente giurisprudenza di legittimità ha osservato, inoltre, che lo stesso rientra di certo nel computo del TEG ai fini della verifica del rispetto del divieto d'usura, e ciò in quanto è evidente che si tratta, in questo caso, di una spesa collegata funzionalmente al finanziamento, che necessariamente viene sostenuta per ottenerne l'erogazione (cfr. tra le più recenti, Cass. civ. 2600/2024 e già Cass. civ. 29501/2023, Cass. civ. 37058/2021).
Come emerge anche dalla giurisprudenza appena richiamata, occorre al contempo specificare, tuttavia, che la considerazione del costo assicurativo si impone (e si giustifica) soltanto ove si tratti di una spesa che venga, per l'appunto, sostenuta dal mutuatario al fine di ottenere il credito, atteso che è soltanto ai costi che gravano su quest'ultimo che si rivolge, a ben vedere, il dettato dell'art. 644 cit. (cfr. tra le altre, Cass. 37058/21 cit., secondo cui “…ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p….”, ed analogamente Cass. 2600/24 cit., che ha fondato, significativamente, la conclusione dell'inclusione nel computo del TEG delle spese assicurative ex art. 54 d.P.R. 180/50 sul rilievo che si tratta di “un onere che il mutuatario ha sostenuto ai fini del finanziamento”).
Sempre in termini generali, è poi corretto l'assunto che, ai fini della verifica dell'usura, assuma rilevanza anche il costo derivante dalla capitalizzazione degli interessi che sia stata eventualmente praticata dall'istituto bancario a carico del cliente, atteso che - come è precisato anche qui dal giudice di legittimità - si è pur sempre in presenza di un onere collegato all'erogazione del credito. D'altra parte, la circostanza che l'art. 2 L. 108/1996, nel regolare l'individuazione del limite dell'usura ai fini dell'art. 6443 c.p., abbia fatto riferimento al carattere
“effettivo” e “globale” dei tassi mediamente praticati sul mercato da banche e intermediari finanziari e preveda che tali tassi vengano espressi “su base annua”, quale che sia la periodizzazione, anche inferiore all'anno, applicata in concreto, rende evidente “…che dalla eventuale capitalizzazione degli interessi il legislatore non ha affatto inteso prescindere” (cfr. di recente, Cass. civ. 33964/2022).
Con riferimento, invece, ad altri oneri che, pure, sembrano assumere rilevanza nella fattispecie che occupa, occorre evidenziare che la più recente giurisprudenza ha condivisibilmente chiarito che deve escludersi, di contro, dal computo del TEG l'eventuale indennità o commissione prevista a carico del finanziato per l'ipotesi in cui lo stesso receda anticipatamente dal rapporto ed estingua il prestito anteriormente alla scadenza originariamente concordata. Come è stato osservato, infatti, al momento della sottoscrizione del contratto, l'anticipata estinzione del prestito rappresenta
“un fatto estraneo alla ordinata e fisiologica "vita" del contratto stesso” (cfr. da ultimo, Cass. civ. 404/2025).
Trattandosi di una voce di spesa prevista per il solo caso in cui il finanziato receda ante tempus dal rapporto (secondo un meccanismo assimilabile alla fattispecie di cui all'art. 1373 penult. co. c.c.), la commissione in parola non si presenta, del resto, direttamente “collegata” all'erogazione del credito, come è invece richiesto, si è detto, ai fini degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., e una sua inclusione nell'ambito del TEG dell'operazione, unitamente agli interessi e alle spese direttamente e certamente
7 collegate al finanziamento, appare logicamente scorretta, atteggiandosi tale commissione soltanto come un'indennità applicabile una tantum, del tutto incerta nell'an, oltre che (di frequente) anche nel quantum, di modo che neppure è prospettabile con riferimento alla stessa la ratio che, come detto, è sottesa al principio di onnicomprensività di cui all'art. 6444 c.p., non potendo tale onere, per la sua natura e il relativo meccanismo d'operatività, prestarsi a uno “spostamento” da parte dell'istituto di credito del peso economico del prestito e a una conseguente elusione del divieto che occupa (cfr. anche Cass. civ. 7352/2022, nonché Cass. civ. 18497/2024).
Ed ancora, per quel che attiene la rilevanza che assumono gli interessi di mora in relazione al divieto d'usura, è opportuno rammentare che è stato ormai definitivamente chiarito, anche dal giudice di legittimità, che sebbene anche tali interessi soggiacciano, in quanto tali, a tale divieto, tuttavia la relativa verifica non può prescindere dal considerare che gli stessi si presentano, comunque, con una natura e una funzione ben diverse rispetto agli interessi corrispettivi, con la conseguenza che è da escludere che la verifica della loro usurarietà possa essere effettuata procedendo a un'arbitraria sommatoria dei due tipi di interessi. Gli interessi di mora vengono in rilievo, infatti, esclusivamente in una fase meramente eventuale e patologica del rapporto, nel caso in cui il mutuatario non versi quanto dovuto alle scadenze concordate, svolgendo la funzione di liquidare forfettariamente il danno causato dal ritardato adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Tali interessi, inoltre, sono destinati a trovare applicazione non in aggiunta, ma in sostituzione degli interessi corrispettivi e una “sommatoria” tra gli stessi non è prospettabile, a ben vedere, neppure sul presupposto che i primi vengano eventualmente conteggiati sull'intera rata del mutuo scaduta e non pagata e non, invece, sulla sola quota della rata riferibile al capitale da restituire, considerato che, anche qui, la base di calcolo dei due tassi, corrispettivo e moratorio, resta pur sempre diversa, essendo riferito il tasso corrispettivo all'intero capitale mutuato e coprendo lo stesso tutto il periodo contrattualmente previsto per l'ammortamento del prestito, mentre il tasso moratorio si applica alla sola singola rata scaduta ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza di quest'ultima, sino al relativo pagamento (si v. tra le molte, già Trib. Roma 11495/2021, App. Torino 756/2021, App. Milano 707/2021, e nella giurisprudenza di legittimità, tra le più recenti, Cass. civ. 14214/2022, che ha evidenziato, in particolare, che il principio della “sommatoria” di tasso corrispettivo e moratorio ai fini della verifica del rispetto delle soglie d'usura non è stato in realtà mai affermato nella giurisprudenza di legittimità, neppure nel precedente costituito da Cass. civ. 350/2013, di frequente invocato, invece, in argomento, del tutto impropriamente, nonché Cass. civ. 28983/2023, Cass. civ. 7352/2022, Cass. civ. S.U. 19597/2020 e già Cass. civ. 26286/2019, che ha rimarcato, parimenti, che “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”).
Per quanto concerne le modalità con le quali effettuare la verifica dell'usurarietà degli interessi di mora, è stato evidenziato poi, come è noto, che le stesse devono essere comunque individuate tenendo conto dell'esigenza di garantire, per quanto possibile, un'omogeneità tra i dati da porre a raffronto ai fini dell'accertamento dell'usura, avuto riguardo al TEGM rilevato trimestralmente in applicazione dell'art. 2 L. 108/96 e al TEG afferente lo specifico rapporto oggetto di esame, e così, considerato che gli interessi moratori mediamente praticati sul mercato non vengono inclusi nel TEGM riportato nelle rilevazioni demandate dalla L. 108/96 alla Banca d'Italia e ai decreti ministeriali trimestrali ai fini dell'individuazione delle soglie d'usura tempo per tempo rilevanti, e che, tuttavia, a far data dal 2003, la maggiorazione media praticata in relazione alla mora dagli istituti di credito è stata piuttosto individuata, a parte, dai suddetti decreti, in funzione
“statistica”, ne consegue che l'accertamento dell'usurarietà in relazione agli interessi moratori può
8 e deve essere effettuato, per il corrispondente periodo, prendendo in considerazione una soglia ricavata avendo appunto riguardo al TEGM temporalmente applicabile, incrementato dell'entità di tale maggiorazione media rilevata dalla Banca d'Italia in relazione a tali interessi. Soltanto ove il rapporto sia stato instaurato in data antecedente ai primi decreti ministeriali con i quali si è iniziato a rilevare la suindicata maggiorazione mediamente praticata sul mercato per i tassi di mora - e dunque in un periodo di tempo in cui le rilevazioni trimestrali del TEGM non indicavano ancora tale dato - si dovrà avere riguardo, di contro, all'unico TEGM indicato nei decreti ratione temporis applicabili e, quindi, anche il tasso moratorio convenzionalmente previsto inter partes andrà confrontato con la sola soglia d'usura risultante da tali decreti (cfr. ancora Cass. S.U. 19597/20 cit. e, più di recente, Cass. civ. 31615/2021, nonché Cass. civ. 16526/2024).
Ed infine, in coerenza con la differente natura degli interessi moratori, è stato chiarito che l'eventuale superamento della soglia d'usura da parte di tali interessi non comporta, in ogni caso, che il contratto di finanziamento possa convertirsi da oneroso a gratuito, ai sensi dell'art. 18152 c.c., con l'esclusione della debenza di qualsivoglia interesse, anche di natura corrispettiva, potendosi e dovendosi dichiarare, in realtà, la sola nullità della clausola che abbia previsto interessi di mora illeciti poiché oltre soglia. In tale evenienza, restano dunque dovuti dal finanziato gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti e, anche tenuto dell'art. 12241 c.c., quest'ultimo sarà pur sempre tenuto al pagamento di tali interessi pure il periodo della mora (cfr. Cass. S.U. 19597/20 cit.).
Ebbene, poste tali premesse in punto di diritto, osserva il decidente che, con riferimento alla fattispecie che occupa, è da escludere che sia ravvisabile una violazione del divieto d'usura.
Come è stato evidenziato, difatti, dal CTU incaricato in corso di causa, il TEG del finanziamento stipulato dalla con la risulta, in realtà, pari al Parte_1 Controparte_1
15,94553% ed è pertanto assolutamente rispettoso della soglia d'usura individuata dal D.M. 24.12.2014, recante la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura per il periodo dal 01.01.2015 al 31.03.2015, da cui risulta un tasso soglia del 18,550% per la categoria delle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione per importi superiori a € 5.000,00 (cfr. rel. CTU, in atti).
In coerenza con le risultanze della documentazione contrattuale presente in atti e in conformità con i principi già sopra richiamati in merito alle voci di spesa che possono assumere rilevanza ai fini della verifica dell'usurarietà, ha chiarito, in particolare, il consulente che “Nel caso di specie le uniche spese previste contrattualmente (oltre chiaramente agli interessi) sono solamente le imposte di legge per € 16,00 sostenute inizialmente e l'imposta di bollo di € 2,00 da corrispondere annualmente”, tenuto conto che, ai fini dell'individuazione del TEG dell'operazione, deve escludersi che possano sommarsi agli interessi corrispettivi oneri meramente eventuali, quale è per esempio l'indennità per l'estinzione anticipata del finanziamento, e che, con riferimento alla stipula della polizza assicurativa a copertura del rischio morte, il relativo onere risulta, nel presente caso,
“…sostenuto per intero dalla banca finanziatrice sicché, posto che le spese per la rilevanza ai fini del TEG debbono essere sostenute dal cliente, anche tale costo deve considerarsi escluso dal calcolo” (cfr. ancora rel. cit., nonché doc. 1, 8 cit. fasc. attoreo).
Inoltre, come ha illustrato puntualmente il CTU in replica alle osservazioni critiche presentate nel corso delle oo.pp. dal c.t. dell'attrice, il computo del TEG sopra indicato già include, di per sé, il monte interessi complessivamente dovuto dalla finanziata in virtù dell'ammortamento del prestito contrattualmente concordato, con la conseguenza che è da escludere che possa essere nuovamente incluso, ai fini della sua quantificazione, anche il differenziale riveniente dal confronto tra l'ammontare di tali interessi, calcolato secondo il regime finanziario dei cd. interessi composti, e l'entità degli interessi che scaturisce da una ricostruzione del piano d'ammortamento secondo il regime dell'interesse semplice, ed anche tale rilievo si presenta, ad avviso del giudicante, del tutto logico e coerente con i costi del finanziamento che risultano dalla documentazione
9 contrattuale e che il consulente ha considerato, specificamente, al fine di pervenire all'individuazione del TEG dell'operazione, costi di cui il suddetto differenziale costituirebbe, evidentemente, un'ingiustificata duplicazione (cfr. ancora rel. cit., pag. 9 e ss. e pag. 29).
Ed ancora, per quel che attiene gli interessi moratori, ha proceduto il CTU, in conformità con l'indagine demandatagli, ad effettuare la verifica della loro eventuale usurarietà confrontando il tasso previsto per tali interessi dal contratto oggetto di causa con la soglia d'usura ricavabile a tali fini dall'anzidetto decreto ministeriale per il periodo 01.01.15 – 31.03.15, soglia pari, nello specifico, al 21,175%, in coerenza con le modalità con le quali deve essere effettuata, come detto, la verifica dell'usurarietà del tasso convenzionale di mora, escludendo conseguentemente, anche con riferimento agli interessi moratori (peraltro mai praticati, in concreto, nel corso del rapporto), che vi sia stata una violazione del divieto d'usura oggettiva, presentandosi il tasso convenzionale del 16,894% rispettoso della soglia suindicata (cfr. rel. CTU cit.).
Considerate le conclusioni raggiunte dal consulente officiato, che il decidente ritiene di recepire integralmente, in quanto elaborate con rigore logico e in piena coerenza con le caratteristiche del finanziamento di cui si tratta e con i principi applicabili in materia, né contradette e confutate da specifiche e conducenti allegazioni formulate dalla anche nella sua Parte_1 memoria conclusiva, ne deriva, quindi, che è senz'altro da escludere che vi sia stata, nel caso di specie, una violazione del divieto d'usura oggettiva, sia con riferimento agli interessi corrispettivi e ad altre spese (nel presente caso, per la verità, neppure previste nel contratto, né dimostrate in alcun modo dall'onerata) collegate al credito nell'ambito di un ordinario e fisiologico svolgimento del rapporto, sia con riferimento agli interessi di mora, con la conseguente infondatezza delle domande proposte sul punto dall'attrice.
Né, sotto diverso e concorrente profilo, è stato, d'altro canto, specificamente allegato e provato da quest'ultima che quantomeno in relazione alla suddetta commissione d'estinzione anticipata - anche ove astrattamente assoggettabile al divieto d'usura oggettiva - sia in concreto ravvisabile, e perché e in quali termini, una violazione di tale divieto, e ciò pur essendo la predetta ad essere onerata, ai sensi dell'art. 26971 c.c., di una circostanziata prospettazione e dimostrazione dell'asserita usurarietà del contratto, con la conseguente infondatezza, anche per tale via, di ogni doglianza che la abbia inteso formulare a tal proposito in questa sede (cfr. per tutte, Parte_1
Cass. civ. 8883/2020, a proposito dell'onere che incombe pur sempre sul debitore di allegare, in maniera concreta e specifica, le ragioni addotte a supporto della sua doglianza in punto d'usura, quale presupposto imprescindibile per un accertamento giudiziale sul punto, e in senso analogo, sia pure con specifico riferimento agli interessi moratori, Cass. S.U. 19597/20 cit.).
Ed infine, non diversamente è a dirsi con riferimento all'asserita “usura soggettiva” del prestito, che l'attrice si è limitata, a ben vedere, soltanto a menzionare nelle conclusioni del suo atto di citazione, in maniera del tutto apodittica, senza fornire concrete ed effettive deduzioni (e tantomeno alcuna prova) a supporto della sussistenza di una simile fattispecie nel caso che occupa.
Ogni domanda proposta in punto di usura dalla va dunque respinta. Parte_1
Non meritano, poi, miglior sorte le doglianze formulate dall'attrice con riferimento alla pretesa erroneità del TAEG dell'operazione riportato nel contratto da lei stipulato.
Ed invero, preliminarmente, occorre osservare che il TAEG (o ISC) del prestito costituisce un indicatore che mira a rappresentare al cliente, in forma riassuntiva, quale sia l'entità complessiva del costo del finanziamento su base annua e in percentuale, al fine di renderlo edotto di quale sarà la spesa che dovrà sostenere complessivamente nel corso del rapporto e di favorirne, così, una decisione più consapevole all'atto della stipula del contratto, anche ai fini di una comparazione dei costi tra più prodotti alternativi sul mercato creditizio.
In particolare, la previsione di tale indicatore è stata introdotta dagli artt. 18 e ss. L. 142/1992, di recepimento delle direttive comunitarie 87/10/CEE e 90/88/CEE in materia di “credito al
10 consumo”, e successivamente è stata riversata all'interno del TUB, agli artt. 121 e ss., modificati da ultimo, per quel che qui interessa (tenuto conto della data di conclusione del contratto oggetto di causa del marzo 2015), con la novella di cui al d.lgs. 141/2010.
Ebbene, l'art. 121 TUB dispone che il “tasso annuo effettivo globale” (TAEG) “…indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito”, per poi demandare alla Banca d'Italia e al CICR la specifica determinazione delle modalità di calcolo di tale indicatore, modalità che - come ha correttamente rilevato, nella specie, anche il CTU nel suo elaborato - sono sostanzialmente analoghe a quelle applicabili, per rapporti come quello di cui si discute, per il computo del TEG in materia di usura, se si fa eccezione per le imposte e le tasse, costituenti voci di costo incluse nella determinazione del TAEG ed invece escluse, espressamente, dall'art. 6444 c.p. dalla quantificazione del costo complessivo del finanziamento in funzione della verifica della sua usurarietà (cfr. rel. CTU cit., pag. 17 e ss., ove il consulente ha esattamente richiamato al riguardo il provvedimento della Banca d'Italia del 09.02.11, con il quale è stato modificato il precedente provvedimento adottato da tale Autorità in data 29.07.09, ed evidenziato tra l'altro che, in virtù di tale disciplina regolamentare, “Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”).
Considerata la natura e lo scopo dell'indice in parola, è allora corretto affermare che quest'ultimo non costituisce, di per sé, un tasso d'interesse o un'ulteriore commissione o spesa o un prezzo praticato dall'istituto di credito per il credito erogato, agli effetti della disciplina generale prevista dall'art. 117 TUB, e però, se tale rilievo vale senz'altro a far escludere che una mancata o errata indicazione del TAEG/ISC dell'operazione possa dare luogo a una nullità negoziale ai sensi dell'art. 117 cit., non può al contempo trascurarsi che, per l'appunto, proprio per il cd. credito al consumo, il legislatore abbia previsto una specifica disciplina, sanzionando con la nullità parziale del contratto concluso con il consumatore anche l'omessa o erronea individuazione del TAEG del prestito, all'art. 125 bis TUB, richiamato nella specie anche dalla sin dal suo atto di Parte_1 citazione (cfr. in argomento, di recente, Cass. civ. 4597/2023).
Chiarito, in tal senso, l'esatto inquadramento della questione e tenuto conto che, relativamente all'odierna fattispecie, è risultato assolutamente pacifico che il finanziamento rientri nella categoria del credito al consumo, in quanto concluso dall'attrice per scopi estranei allo svolgimento di un'attività professionale o imprenditoriale e per un importo e con caratteristiche che non valgono ad integrare ipotesi di esclusione previste dall'art. 122 TUB, è stata pertanto demandata al CTU anche una verifica in merito all'esatta quantificazione del TAEG del prestito, verifica che, tuttavia, è valsa a far escludere che l'entità di tale indicatore riportata nella documentazione contrattuale possa dirsi erronea, contrariamente a quanto lamentato dalla nei suoi scritti difensivi. Parte_1
Così come già effettuato ai fini della determinazione del TEG, ha provveduto, infatti, il consulente officiato ad individuare i flussi finanziari dell'operazione e, in conformità con quanto previsto dalla regolamentazione già sopra richiamata, il TAEG è risultato pari al 15,98992% e, dunque, sostanzialmente corrispondente all'ammontare del 16,00% indicato nel contratto, dovendosi ricondurre a meri arrotondamenti nel calcolo la minima differenza (peraltro favorevole alla finanziata) tra l'ammontare riportato nella documentazione contrattuale e quello ricavato dal CTU all'esito della sua indagine (cfr. rel. cit., pag. 18-22).
Né la conclusione raggiunta al riguardo dal consulente risulta inficiata dalle deduzioni formulate dall'attrice, anche a mezzo del suo c.t., avendo il CTU correttamente escluso, anche
11 qui, che possano assumere rilevanza, nel caso che occupa, le spese assicurative che è pacifico (e comunque documentato) non siano state sostenute dalla ma dalla , o Parte_1 Controparte_1 che possano conteggiarsi anche oneri meramente eventuali, quali sono eventuali commissioni per l'estinzione anticipata, o gli interessi moratori (entrambi espressamente esclusi, invero, dalla disciplina regolamentare già sopra menzionata, adottata in materia dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 121 TUB), ovvero, ancora, che possa procedersi a una sostanziale duplicazione dei costi inclusi nel computo del TAEG, quale sarebbe quella che scaturirebbe dalla considerazione del differenziale indicato dal c.t. attoreo tra l'ammontare degli interessi che risulta dal regime finanziario del cd. interesse composto, applicato per lo sviluppo del piano d'ammortamento del finanziamento, e l'entità degli interessi riveniente da una ricostruzione di tale piano secondo il regime del cd. interesse semplice, stante che - come ha ben spiegato, pure a tali fini, il consulente officiato - “tale differenziale non rappresenta… un costo aggiuntivo in quanto i maggiori interessi pagati secondo il regime composto (rispetto a quello semplice, non pattuito) sono naturalmente già considerati nel calcolo” (cfr. ancora rel. cit., pag. 29).
Ed inoltre, tenuto conto di tale ultimo rilievo, è evidente che ne risulta decisamente smentito anche l'assunto apoditticamente ribadito dall'attrice nella sua memoria conclusiva del 04.01.2025 secondo cui vi sarebbe una “significativa divergenza” tra il TAEG indicato nel contratto e il TAEG “effettivamente applicato”, avendo riguardo ai “maggiori interessi” che deriverebbero dalla
“formula di calcolo della rata con il metodo francese in regime finanziario dell'interesse composto” (si v. in questi termini, pag.
1-2 memoria attorea cit.), considerato che tali interessi sono stati, in realtà, debitamente considerati nel computo del TAEG riportato nella documentazione contrattuale, rivelatosi, appunto, corrispondente a quello calcolato dal CTU tenendo conto del monte interessi complessivamente previsto dal piano d'ammortamento a carico della (si v. ancora doc. Parte_1
1 cit. fasc. attoreo e rel. CTU cit.).
Il che - si aggiunga ancora, anticipando in parte anche le considerazioni che dovranno operarsi con riferimento alle ulteriori doglianze avanzate da quest'ultima a proposito del regime d'ammortamento del prestito - è perfettamente coerente, del resto, con le modalità con cui viene determinato il TAEG/ISC, il quale, non diversamente dal TEG, è calcolato, come detto, su base annua e ben riflette pertanto anche gli effetti che derivano dalle modalità con le quali è costruito il piano di rimborso del prestito, come anche è confermato, nella specie, dall'ammontare del “TAE” che il CTU ha provveduto per completezza ad individuare al fine di fornire compiuta risposta alle osservazioni critiche del c.t. attoreo, “TAE” risultato, difatti, pari al 15,954% e come tale in linea, evidentemente, con il TAEG già sopra indicato (giustificandosi, nel presente caso, l'assai minimo scarto tra gli stessi in ragione dell'inclusione nel TAEG anche di imposte e tasse, oltre che con la considerazione che il TAE non tiene conto, di per sé stesso, “…anche delle reali tempistiche dei flussi finanziari… con implicita adozione della convenzione dell'anno civile – base 365”, ma “considera tutti i mesi uniformi (convenzione dell'anno commerciale – base 360)”: cfr. ancora rel. CTU, pag. 29-30).
Tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica espletata, che il decidente integralmente condivide e fa proprie anche a tal riguardo, in quanto prive di illogicità e del tutto immuni da concrete e pertinenti obiezioni formulate in contrario dall'attrice onerata, ne deriva, quindi, che neppure le domande formulate da quest'ultima sulla base di una pretesa erroneità del TAEG indicato nel contratto possono avere alcun seguito.
Infine, per quel che concerne le doglianze variamente formulate dalla in Parte_1 relazione all'ammortamento del finanziamento, ritiene il giudicante che nemmeno queste ultime possano trovare accoglimento.
Ed infatti, escluso, in virtù di quanto sin qui evidenziato, che il regime finanziario impiegato per la costruzione del piano d'ammortamento abbia dato luogo - contrariamente a quanto lamentato dall'attrice con la sua memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. - alla “applicazione di interessi
12 usurari” e alla “mancata corrispondenza tra TAEG dichiarato e quello concretamente applicato”, vi è ulteriormente da osservare, con riferimento alla contestazione della secondo cui il Parte_1 contratto si sarebbe, comunque, posto in contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., che è in realtà da escludere, in relazione alla formula matematico-finanziaria impiegata per la strutturazione del piano di rimborso del finanziamento, che venga in rilievo tale divieto.
Così come è stato già evidenziato da altra giurisprudenza di merito, che questo decidente condivide, la previsione dell'art. 1283 c.c., a tenore della quale “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore allo loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi”, si riferisce, difatti, soltanto al fenomeno della produzione di interessi su interessi “scaduti” e si giustifica, tradizionalmente, in ragione del rischio di una crescita incalcolabile ex ante del debito per interessi, da cui deriva la scelta operata dal legislatore di stabilire che ulteriori interessi possano essere riconosciuti e conteggiati, a carico dell'obbligato, su precedenti interessi già maturati e rimasti impagati soltanto a far data dalla domanda giudiziale proposta dal creditore, con la quale il debitore viene avvertito, così, delle conseguenze derivanti dal protrarsi del suo inadempimento, ovvero in virtù di una pattuizione che intervenga tra quest'ultimo e il creditore successivamente alla scadenza degli interessi sui quali quelli ulteriori dovrebbero essere conteggiati.
Tenuto conto di tanto, è da escludere, quindi, che possa venire in rilievo un effetto anatocistico quale è quello sanzionato dalla disposizione in disamina in relazione a un mutuo (o a un finanziamento, più in generale) di cui sia stata pattuita la restituzione rateale comprensiva degli interessi corrispettivi calcolati sul capitale mutuato, allorché vi sia un regolare pagamento da parte del finanziato delle rate periodiche alle scadenze concordate, a nulla rilevando la circostanza che il piano di rimborso del prestito sia stato convenuto secondo il metodo d'ammortamento cd. alla francese e impiegando il regime finanziario del cd. interesse composto, stante che quel che avviene con questi ultimi è soltanto una preventiva determinazione e distribuzione degli interessi corrispettivi su tutta la durata del rapporto, interessi che non producono, però, ulteriori interessi in spregio al divieto di cui all'art. 1283 cit., azzerandosi con il pagamento di ogni rata in occasione della relativa scadenza.
Inoltre, a conferma della conclusione appena esposta secondo cui il regime finanziario impiegato per il calcolo degli interessi corrispettivi e la strutturazione del piano d'ammortamento costituiscono profili estranei al divieto in parola, vi è che con il regime della “capitalizzazione composta” utilizzato nella costruzione di tale piano di rimborso non si verifica, a ben vedere, neppure il rischio che l'art. 1283 cit. mira, come detto, a prevenire, ovverosia il pericolo di una crescita indefinita degli interessi, i quali, al contrario, sono conosciuti o conoscibili ex ante dal finanziato sulla base delle condizioni economiche contrattualmente pattuite e la cui produzione cessa alla scadenza del termine finale del rimborso del prestito (cfr. tra le altre, di recente, per quanto sin qui evidenziato, Trib. Milano 7145/2023 e già, nella giurisprudenza di legittimità, in merito all'operatività del divieto di cui all'art. 1283 c.c. con riferimento agli interessi calcolati su precedenti interessi “scaduti”, Cass. civ. 6518/2011, nonché Cass. civ. 2374/1999).
I rilievi appena operati risultano poi recepiti, da ultimo, anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente, la quale, chiamata a pronunciarsi a Sezioni Unite in merito all'ammortamento “alla francese”, ha chiarito, tra l'altro, che “…non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza” (cfr. Cass. civ. S.U. 15130/2024 e, ancor più di recente, in senso analogo, Cass. civ. 1167/2025, Cass. civ. 1168/2025).
E d'altro canto, secondo quanto già rimarcato sempre dalla più recente giurisprudenza di
13 legittimità, “Il metodo “alla francese” comporta… che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi…”, di modo che, come detto, tale metodo d'ammortamento, ancorché connotato da un meccanismo di determinazione degli interessi corrispettivi fondato sulla formula del cd. interesse composto, non determina, in verità, alcun fenomeno anatocistico nel conteggio delle singole rate, essendo “la capitalizzazione composta… del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo” e costituendo “…solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (cfr. già Cass. civ. 27823/2023, richiamata anche da Cass. S.U. 15130/24 cit.).
Non solo, ma sempre la giurisprudenza sopra citata ha chiarito, da ultimo, sotto ulteriore profilo, che “…in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. ancora Cass. S.U. 15130/24 cit. e, ancora più di recente, tra le altre, Cass. civ. 33314/2024, nonché Cass. civ. 397/2025).
A fondamento di tale soluzione, è stato infatti osservato che né l'art. 117 TUB, né la disciplina dettata dagli artt. 121 e ss. TUB in tema di cd. credito al consumo, né la normativa secondaria elaborata dalla Banca d'Italia prevedono, a ben vedere, che nel contratto tra banca e cliente debba essere esplicitato il regime di ammortamento del finanziamento, sicché non si è in presenza di un elemento da inserire nello stesso sotto pena di nullità, ex art. 14181 c.c., e tantomeno potrebbe ritenersi che l'assenza di un'espressa indicazione della formula finanziaria adottata per la strutturazione del piano di rimborso del prestito sia tale da determinare, di per sé sola, un'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto dell'accordo e, segnatamente, degli interessi previsti a carico del finanziato, agli effetti di cui agli artt. 1284, 1346 e 14182 c.c., dal momento che, a tal riguardo, è sufficiente, come noto, che il contratto contempli criteri prestabiliti, oggettivi e univoci, idonei a far individuare senza margini di incertezze quale sia l'entità del tasso d'interesse applicabile e a sottrarne la determinazione all'arbitrio esercitabile dalla banca nel corso del rapporto, senza che sia necessario, per la verità, che tale tasso venga esplicitato anche numericamente all'interno della convenzione o che possa assumere rilevanza un'eventuale difficoltà del calcolo necessario a pervenire al risultato finale o una mera valutazione in termini di maggiore o minore convenienza dell'operazione, trattandosi di profili che restano, invero, del tutto estranei alla questione della determinabilità dell'oggetto del negozio e che non valgono, pertanto, a far concludere per un'invalidità in tutto o in parte dello stesso sul piano strutturale e/o su quello dell'integrità del consenso espresso dal mutuatario (si v. ancora Cass. S.U. 15130/24 cit. e già, tra le altre, con riferimento alla determinabilità del contratto e del tasso d'interesse applicabile al finanziato, Cass. civ. 16907/2019, nonché Cass. civ. 25205/ 2014).
In questa prospettiva, allorquando il contratto di mutuo (o di finanziamento, più in generale) contenga la chiara e inequivoca individuazione dell'importo erogato al finanziato, della durata del prestito, della periodicità della relativa restituzione e del tasso d'interesse predeterminato applicabile nel corso del periodo d'ammortamento per il conteggio degli interessi dovuti al mutuante può quindi ritenersi, in linea di principio, che sia soddisfatto il requisito della determinatezza di cui agli artt. 117 TUB, 1284 e 1346 c.c. e tanto più tale requisito risulta assicurato, evidentemente, ove al contratto sia stato anche accluso il piano di rimborso del finanziamento, con l'indicazione dell'ammontare e della composizione delle rate di rimborso dovute dal mutuatario per quota capitale e quota interessi, e/o quando sia stato direttamente esplicitato quale è l'ammontare
14 complessivo degli interessi che verranno versati da quest'ultimo nel corso del rapporto, ciò consentendo al predetto di conoscere e valutare l'importo totale da lui dovuto alla banca molto di più di quanto (non) deriverebbe, invece, dal mero inserimento nel testo dell'accordo della formula matematica attraverso la quale il piano d'ammortamento viene sviluppato (cfr. ancora Cass. S.U. 15130/24 cit.).
Ed altresì, come è stato precisato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (sia pure in fattispecie di natura diversa, relativa a una locazione finanziaria, ma con affermazioni di principio che appaiono di portata generale ed assumono rilevanza nel caso che occupa, alla luce di quanto lamentato dalla da ultimo, anche nella sua memoria conclusiva), la Parte_1 circostanza che nel contratto sia stato riportato, numericamente, il tasso d'interesse debitore nominale e non anche il diverso tasso “effettivo” derivante dalla periodicità dei pagamenti rateali dovuti dal finanziato non conduce, neppure essa, a far concludere per un'indeterminatezza o indeterminabilità del contratto, ai sensi degli artt. 117 TUB, 1284 e 1346 c.c., atteso che una violazione di tali disposizioni è ravvisabile, come detto, soltanto allorché non vengano pattuiti i criteri oggettivi per l'individuazione del tasso praticato e può sussistere, pertanto, solo nel caso in cui quest'ultimo non risulti neppure indirettamente individuabile avendo riguardo ad altri elementi obiettivi pur sempre previsti nel contratto e tali da assicurare che sia comunque sottratta a un'unilaterale e arbitraria scelta dell'istituto di credito la determinazione degli interessi dovuti nel corso del rapporto (arg. Cass. civ. 12889/2021, ove è stato evidenziato, così, che “…Se il problema riscontrato fosse quello della divergenza tra il tasso contenuto nel contratto rapportato ad un timing di pagamento annuale e quello da applicare alla restituzione infraannuale, si porrebbe un problema non di mancata indicazione del tasso di leasing, cioè di parte del contenuto obbligatorio del contratto, ma di opacità dell'operazione, non in grado di mettere l'utilizzatore nella condizione di conoscere l'effettivo costo dell'operazione posta in essere…”, ipotesi che, tuttavia, per poter condurre a un'invalidità ex art. 117 TUB e all'applicabilità della sanzione sostitutiva ivi prevista, impone di “…verificare, non bastando a tale scopo l'avere escluso che il tasso di leasing effettivo potesse ricavarsi semplicemente dividendo per dodici il tasso annuo nominale indicato nel contratto, se il tasso di leasing fosse comunque determinabile, anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà…”, e ciò tenendo conto che
“…la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto “il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati” intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma… ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco”; nello stesso senso, più di recente, si v. inoltre, Cass. civ. 28824/2023, che, nel richiamare e ribadire tali principi, ha confermato la decisione resa, in quella fattispecie, dal giudice del merito, nel senso dell'esclusione della nullità contrattuale per la mancata indicazione del tasso leasing “effettivo”, a fronte di una compiuta previsione, nel contratto concluso tra le parti, di tutti i dati che ne consentivano, comunque, un'univoca quantificazione).
Ebbene, ciò posto e tornando al caso oggetto di causa, osserva il giudicante che la documentazione contrattuale inerente il finanziamento della ha previsto, come detto, Parte_1 sia l'entità del TAN degli interessi corrispettivi, sia l'ammontare complessivo di tali interessi, concordati a carico della finanziata per l'intera durata dell'ammortamento, sia l'ammontare fisso della rata dovuta da quest'ultima mensilmente, esplicitando, poi, mediante l'allegazione del piano di rimborso, anche quale sarebbe stata l'entità del debito via via residuo a seguito del pagamento di ciascuna rata mensile, in particolare per la quota a titolo di interessi corrispettivi.
Non solo, ma da tale documentazione emerge, per la verità, che sia stato anche specificato che l'ammortamento del prestito sarebbe stato “alla francese” e che l'anzidetto TAN sarebbe stato
15 applicato in regime di “capitalizzazione mensile”, di guisa che è stato pure esplicitato il metodo sotteso allo sviluppo del piano d'ammortamento, in aggiunta alla chiara rappresentazione del costo complessivo del finanziamento espresso dall'anzidetto ammontare che sarebbe stato versato a titolo di interessi, nella specie costituenti, del resto, la sola spesa applicata dalla nel corso dello CP_3 svolgimento ordinario del rapporto, se si eccettuano le imposte e tasse.
Considerate tali risultanze, si presenta, dunque, infondata la doglianza attorea a proposito della mancanza della pattuizione del “piano di ammortamento” e del regime della “capitalizzazione composta” in luogo di una “capitalizzazione semplice” o, per meglio dire, dell'assenza di una capitalizzazione (tenuto conto che, stando alle stesse prospettazioni della il regime Parte_1 finanziario del cd. interesse semplice comporterebbe, semmai, una mera “contabilizzazione” degli interessi), dal momento che tali elementi risultano, in realtà, contemplati nella documentazione contrattuale, alla luce di quanto ora evidenziato.
Né può condividersi l'assunto dell'attrice secondo cui vi sarebbe stato un “maggiore onere” di carattere “occulto… in quanto sconosciuto al mutuatario, corrispondente alla differenza tra la rata contrattuale calcolata in regime di capitalizzazione composta e quella risultate invece dall' applicazione del regime finanziano della capitalizzazione semplice”, e ciò in quanto il contratto ha esplicitato, si è detto, sia l'importo fisso delle rate dovute mensilmente, sia l'ammontare complessivo degli interessi corrispettivi praticati per l'intero svolgimento del rapporto e quello che sarebbe stato incluso al medesimo titolo in ciascuna delle rate mensili, ricavabile, per differenza, dall'entità residua del debito complessivo per interessi via via risultante a seguito di ogni versamento mensile, con la conseguenza che non si vede per quale ragione dovrebbe sostituirsi a tali dati, inequivocamente previsti nella documentazione contrattuale sottoscritta dalla il minor ammontare della Parte_1 rata periodica individuato dal suo c.t. sulla base di un piano di rimborso del tutto diverso da quello che stato concordato inter partes alla data della stipulazione.
Ed ancora, la doglianza attorea secondo cui il tasso contrattualmente pattuito non risulterebbe coerente con l'entità delle rate periodiche e degli interessi concretamente applicati ha trovato decisa smentita nella CTU espletata, considerato che il consulente ha provveduto a verificare che tale tasso, chiaramente indicato in contratto quale tasso nominale e con la specificazione, ivi riportata, che lo stesso sarebbe stato applicato in regime di “capitalizzazione mensile”, conduce a un importo della rata mensile coincidente con quella convenuta inter partes, donde la conclusione che “…il tasso nominale annuo riportato in contratto pari al 14,894% è perfettamente corrispondente a quello necessario per generare una rata di € 280,00 su un capitale di € 17.425,20 da ammortizzare secondo un piano con modalità “francese” a rata fissa in capitalizzazione composta, in 20 anni e con pagamenti mensili, ossia tutte le rimanenti condizioni previste nel contratto stesso” (cfr. rel. CTU, pag. 22 e ss.).
Di contro, è il diverso metodo d'ammortamento prospettato dal c.t. attoreo secondo il regime del cd. interesse semplice a porsi in contrasto (esso, sì) con quanto specificamente pattuito inter partes, e ciò in quanto tale diverso regime conduce, a ben vedere, a individuare un piano di rimborso e una rata periodica del tutto differenti da quelli specificamente concordati nel contratto in atti, oltre a non consentire, in verità, neppure di pervenire a un risultato univoco, quale è quello che invece è raggiunto proprio attraverso l'impiego del cd. regime dell'interesse composto (cfr. rel. CTU cit., pag. 27 e ss., ove è stato rilevato, infatti, che “…l'applicazione del regime dell'interesse semplice nella costruzione di un piano di ammortamento di tipo “francese” a rata fissa non determina univocamente un solo valore della rata, così come accade nel regime dell'interesse composto. La costruzione del piano (e quindi la determinazione della rata) presuppone infatti delle assunzioni sul momento in cui determinare la condizione di equivalenza finanziaria, che tipicamente si risolvono nel momento iniziale
…ovvero nel momento finale del prestito …i piani di ammortamento saranno quindi differenti a seconda dell'assunzione adottata ed anche il valore della rata sarà diverso, ovvero minore nel caso di equivalenza
16 “finale”…” e che, con riferimento al caso che occupa, neppure è stato chiarito dal c.t. attoreo
“….quale sia la sua assunzione…” e perché quest'ultima dovrebbe essere individuata in particolare, come in concreto è avvenuto ad opera del predetto, nella “assunzione dell'equivalenza “finale”, ovvero quella più favorevole al finanziato…”, atteso che anche l'utilizzo dell'altra assunzione sarebbe
“ugualmente valida dal punto di vista algebrico” e “avrebbe portato … ad una rata più alta pari a € 238,10”, rispetto a quella pretesa dal c.t.p. della . Parte_1
Ed altresì, il solo fatto che non sia stata riportata nella documentazione contrattuale anche la formula matematica del cd. interesse composto non può, di certo, far concludere per la nullità della relativa pattuizione, atteso che - come sopra evidenziato, alla luce delle statuizioni di principio esaustivamente rese dalla più recente giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite - alcuna norma impone che sia esplicitato nel contratto anche il regime finanziario impiegato per la costruzione del piano di rimborso, e tantomeno - si aggiunga - può profilarsi una nullità del contratto per la mancata indicazione dell'entità numerica del “TAE” che si ricava da tale formula finanziaria, tenuto conto che, esclusa l'integrazione di un'ipotesi di anatocismo ex art. 1283 c.c. in virtù dei motivi già illustrati, per quel che attiene gli artt. 117 TUB e 1284 c.c., questi ultimi si limitano ad imporre, si è detto, solamente che il tasso d'interesse applicabile risulti obiettivamente da quanto concordato tra cliente e istituto bancario, e a tal proposito è stato puntualmente evidenziato dal CTU, con riferimento al presente caso, che per quanto il tasso d'interesse sia stato espresso in contratto, numericamente, soltanto nel relativo valore nominale, nondimeno dal medesimo è univocamente ricavabile, “…se capitalizzato mensilmente …come indicato nel contratto”, anche il corrispondente “TAE” del 15,954%, entità quest'ultima che è, inoltre, inequivocamente risultante - come ha spiegato ancora il consulente - da tutte le condizioni pattuite per il finanziamento, avuto riguardo al capitale mutuato, alla durata dell'ammortamento, alle sue modalità e al numero e all'esatto ammontare della rata fissa mensile, oltre ad essere ben rappresentato, per la verità, anche numericamente, nel TAEG indicato nel contratto, in piena coerenza con la funzione che - come già osservato - è assolta da tale indicatore, di rappresentazione su base annua e in percentuale del costo complessivo del prestito.
Anche le doglianze avanzate, sotto i plurimi profili suindicati, da parte della in Parte_1 relazione al regime d'ammortamento devono essere, quindi, conclusivamente disattese.
Tenuto conto delle ragioni che hanno condotto all'integrale rigetto delle domande attoree, la regolamentazione delle spese di lite va operata, infine, come segue.
Relativamente a un terzo di tali spese processuali si giustifica la compensazione invocata dalla ella sua memoria conclusiva del 04.01.25, ai sensi dell'art. 922 c.p.c., considerati Parte_1
i principi espressi soltanto di recente dalla giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi in materia anche a Sezioni Unite, con riferimento alle questioni sopra già menzionate in tema di ammortamento cd. alla francese, che senz'altro hanno assunto rilevanza ai fini della risoluzione delle corrispondenti doglianze sollevate in questa sede dall'attrice.
I residui due terzi delle spese vanno posti, invece, a carico di quest'ultima, in ragione della sua soccombenza ex art. 91 c.p.c., e ciò in quanto è da escludere che le più recenti statuizioni rese dal giudice di legittimità appena richiamate possano assumere rilevanza, ai fini della regolazione delle spese di lite, anche in relazione alle ulteriori domande infondatamente proposte dalla sull'assunto di una pretesa violazione del divieto d'usura o di un'erroneità del TAEG Parte_1 indicato nel contratto da lei sottoscritto.
L'ammontare di tali spese viene liquidato, poi, facendo applicazione del D.M. 55/2014 e s.m.i., nella versione risultante dalle modifiche di cui al D.M. 147/2022 (si v. art. 6 di tale decreto, secondo cui “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, e già Cass. civ. 17577/2018), e stante il valore della controversia (indeterminabile, di complessità media) e considerati i parametri medi, da decurtare
17 del 50% per la fase istruttoria e per quella decisionale, in ragione dell'esiguità dell'attività istruttoria espletata (limitatasi alle produzioni documentali già effettuate dalle parti in allegato ai rispettivi atti introduttivi e alla CTU contabile) e del più contenuto impegno difensivo resosi conseguentemente necessario anche in sede conclusiva, quale emergente anche dal concreto contenuto della memoria difensiva, depositata in tale sede unicamente dall'attrice, si perviene a un importo liquidato per compensi di € 4.801,33 complessivi, già decurtati della quota di un terzo oggetto di compensazione, al quale si aggiungono il rimborso forfettario per spese generali ex art. 22 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge.
Stante le ragioni per le quali la CTU è stata espletata e l'esito del giudizio, le spese di tale consulenza, così come già separatamente liquidate, devono essere poste invece integralmente a carico dell'attrice, nei rapporti interni tra le parti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa deduzione, eccezione o richiesta assorbita o disattesa, così provvede:
Rigetta integralmente le domande proposte da;
Parte_1
Compensa parzialmente le spese processuali, limitatamente a un terzo del loro ammontare, ex art. 92 co. 2 c.p.c.;
Condanna al rimborso dei restanti due terzi di tali spese in favore della Parte_1
che liquida in € 4.801,33 per compensi, oltre al rimborso forfettario del Controparte_1
15% per le spese generali e a iva e cpa come per legge;
Pone definitivamente le spese della CTU espletata a carico integrale di , nei Parte_1 rapporti interni tra le parti. Così deciso in Velletri in data 12.02.2025. IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
18
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 941/2022 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 16.01.2025, con termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., così come modificato dai d.lgs. 149/2022 ed applicabile ratione temporis al presente giudizio ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 164/2024, tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Monetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore, sito in Casagiove (CE), alla via Nazionale Appia n. 13, come in atti;
Parte attrice e
(C.F. – P.IVA ), in persona della Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratrice , come da procura del 14.04.2021 per atto del notaio CP_2 Persona_1
rep. 6745, racc. 4737, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Cutolo ed elettivamente
[...] domiciliata presso lo studio di tale difensore, sito in Roma, alla via Zanardelli n. 34, come in atti;
Parte convenuta
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16.01.25 (per l'attrice: conclusioni come da scritti difensivi depositati, incluse le note conclusive del 04.01.2025; per la convenuta: conclusioni come da scritti difensivi depositati).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
(nel prosieguo per brevità anche solo “ ” o la “ ), Controparte_1 Controparte_1 CP_3 chiedendo: “1) In applicazione della Legge del 7 marzo 1996 n. 108, degli artt. 1815 c.c., 644 c.p., dell'art. 118 del d. lgs. 385/93, accertare e dichiarare con riferimento ai rapporti oggetto di giudizio, n. 471879, la pattuizione e/o l'applicazione di interessi che superano il cd. tasso soglia usura trimestralmente determinato dai decreti MEF depositati, nonché, accertare e dichiarare - anche incidentalmente - la sussistenza del reato di cui all'art. 644 c.p. sia con riferimento alla usura oggettiva sia con riferimento alla usura soggettiva, accertare e dichiarare che l'attrice nulla deve alla banca convenuta;
per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore di essa attrice delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, il tutto facendo ricorso a consulenza tecnica di ufficio che sin da ora si richiede e che il Tribunale vorrà disporre sulla base della documentazione depositata agli atti del processo che attesta e documenta il superamento del tasso soglia usura, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole date di percezione fino al soddisfo;
2) Accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi;
la nullità totale del contratto di finanziamento n. 471879 e di ogni patto
1 aggiunto e/o successivo per difetto di contenuto (T.A.E.G. applicato superiore a quello oggetto di contratto); 3) Accertare e dichiarare la nullità totale del contratto di finanziamento n. 471879, per violazione e falsa applicazione dell'art. 125 bis, comma 6, D.L.gs. 385/93, per avere, essa convenuta, applicato un T.A.E.G. superiore (22,430%) rispetto a quello indicato in contratto (16,000%); 4) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia, sempre con riferimento ai rapporti identificati sopra, per violazione di una o più norme degli artt. 1284, 2697, 1346 e 1418 c.c., art. 118 del d. lgs. 385/93, e di tutte le norme in materia, delle condizioni generali di contratto, nonché, la nullità e/o inefficacia delle pattuizioni relative agli interessi passivi e competenze varie, spese, oneri vari, convenuta e/o applicata nel corso del rapporto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia di ogni e qualsivoglia pattuizione di interessi condannando la convenuta alla restituzione in favore degli attori delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, nella misura in cui sarà determinata in considerazione di tutti della documentazione agli atti e in quella risultante dalla consulenza tecnica di ufficio contabile che sin da ora si richiede, o nella diversa somma che sarà ritenuta dovuta, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria;
5) accertare e dichiarare l'inesistenza del debito di parte attrice verso la banca convenuta;
6) accertare e dichiarare, alla luce ed in considerazione di tutti gli accertamenti e statuizioni quivi esposti, il saldo effettivo del rapporto oggetto di giudizio, con condanna della banca convenuta a restituire in favore di parte attrice l'importo di euro 9.330,89, ovvero quell'eventuale saldo, maggiore o minore, che verrà determinato all'esito di consulenza tecnica d'ufficio; 7) Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore che, in questa sede, si dichiara antistatario”.
A fondamento delle sue domande, l'attrice ha esposto, in estrema sintesi:
- di avere stipulato, in data 13.03.2015, con la ora Controparte_4
un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, Controparte_1 identificato con il n. 471879; in virtù del contratto la convenuta ha erogato alla la Parte_1 somma di € 17.409,20, quale importo totale messo a disposizione del consumatore, e tale prestito avrebbe dovuto essere poi restituito, unitamente a € 16.174,80 a titolo di interessi debitori nominali, oltre a € 16,00 per imposte, in un periodo d'ammortamento di 120 mesi (dieci anni) con ammortamento alla francese, il tutto con trattenuta mensile sulla pensione di € 280,00, con decorrenza dal maggio 2015;
- che l'attrice ha provveduto al pagamento dei ratei sino al mese di novembre 2021 incluso e versato, dunque, alla € 8.651,93 a titolo di restituzione del capitale e € 13.748,70 per interessi;
CP_3
- che a seguito di perizia commissionata a un proprio tecnico è emerso, però, che il contratto è viziato dalla violazione del divieto d'usura, dal momento che il TEG effettivo dell'operazione è risultato pari al 22,140% e, come tale, superiore al tasso soglia applicabile ratione temporis, del 18,550%, sicché deve farsi applicazione della sanzione di cui all'art. 18152 c.c. e il saldo del rapporto va rideterminato con l'esclusione degli interessi debitori convenuti, gratuità che si estende anche agli interessi moratori;
in particolare, sono stati versati € 13.748,70 per interessi e alla data della perizia del 08.11.21 le somme ancora dovute a titolo di capitale residuo sono di € 8.777,89, sicché, in via di compensazione, la convenuta deve restituire la differenza di € 4.970,81;
- che è emerso, inoltre, dalla perizia di parte che la ha applicato un TAEG diverso e CP_3 maggiore, pari, in particolare, al 22,430%, a fronte del minor tasso indicato contrattualmente del 16,000%; trattandosi, nella specie, di contratto concluso a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 141/2010, ne deriva quindi che lo stesso è viziato da nullità per violazione degli artt. 121 e 125 bis TUB e che deve farsi applicazione, in luogo del TAEG erroneamente indicato, del solo tasso nominale sostitutivo ex lege, pari allo 0,688%, di modo che gli interessi che la avrebbe Parte_1 dovuto corrispondere, sino alla rata n. 80, ammontano a € 540,70 e che quelli effettivamente dovuti su ratei totali sono pari a € 610,73, i quali, sottratti a quanto già versato a tale titolo dall'attrice e previa compensazione della relativa differenza con l'importo di € 8.777,89 per capitale residuo, fanno concludere che la convenuta debba restituire € 4.360,08, ovvero, “ , alla luce Controparte_5
2 di quanto sopra evidenziato, l'istante è creditrice nei confronti di della complessiva somma Controparte_6 pari ad euro 9.330,89… ovvero 4.360,08 + 4.970,81”;
- che, quindi, la non aveva il diritto di addebitare interessi o, in subordine, non CP_3 avrebbe dovuto addebitarli al tasso concretamente praticato e “lo stato finale del dare-avere di cui al finanziamento n. 471879 va rideterminato secondo i seguenti criteri… a) con radiazione di tutte le somme iscritte a debito della sig.ra indebitamente percepite dall'Ente finanziatore;
b) con Parte_1 omissione degli addebiti per interessi ovvero, in subordine, mercè rideterminazione delle somme addebitabili al tasso legale codicistico vigente per tempo ovvero, in ulteriore subordine, al tasso previsto dal D.L.gs. 385/93 (tasso nominale minimo dei B.O.T.); c) con applicazione degli interessi dovuti dalla sig.ra Parte_1 al tasso legale codicistico vigente per tempo;
ovvero, in subordine, al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali”.
Si è costituita in giudizio la , contestando le avverse deduzioni e domande e Controparte_1 chiedendo: “a) accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande tutte avanzate da parte attrice e per l'effetto, rigettare le stesse in quanto destituite di fondamento per tutti motivi illustrati;
b) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Ha sostenuto la convenuta, in estrema sintesi:
- che le contestazioni dell'attrice sono del tutto generiche, poiché non esplicitano le modalità con le quali sarebbe pervenuta all'individuazione di un TEG usurario, né tali modalità risultano dalla perizia di parte allegata all'atto di citazione, e ciò pur essendo onere della edurre Parte_1
e dimostrare, in concreto, l'asserita usurarietà del finanziamento;
inoltre, ai fini della verifica del rispetto del divieto di usura, deve tenersi conto delle Istruzioni elaborate dalla Banca d'Italia, le quali indicano le voci da includere e da escludere dal computo e devono guidare l'interprete nell'accertamento del rispetto delle soglie d'usura, anche tenuto conto dell'esigenza di assicurare il rispetto del principio di simmetria, che impone di confrontare, anche in virtù di basilari canoni di logica matematica, dati tra loro omogenei, e nel caso di specie, osservando tali criteri, il TEG del prestito risulta inferiore al tasso soglia;
- che, sempre relativamente all'asserita usurarietà del prestito, occorre del resto considerare che nel presente caso il costo dell'assicurazione è stato integralmente sostenuto da , Controparte_1 così come riportato nel contratto stipulato con la e nei certificati di polizza, sicché è per Parte_1 questo che, correttamente, nel calcolo del TEG e del TAEG non è stato considerato anche tale costo;
- che pure la contestazione attorea in merito all'erroneità del TAEG indicato nel contratto è sprovvista di supporto probatorio;
inoltre, così come è stato evidenziato dalla giurisprudenza, il TAEG o ISC non costituisce, in realtà, un tasso di interesse o altra specifica condizione economica, ma assolve soltanto a una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del prestito prima della conclusione del contratto, donde l'eventuale erroneità della sua quantificazione non comporta, comunque, una maggiore onerosità del contratto;
- che anche con riferimento alla doglianza in merito al TAEG l'onere probatorio grava, comunque, sull'attrice e tale onere non è stato assolto nel presente caso, né a tanto può soccorrere l'espletamento di una CTU contabile, che nella specie si rivelerebbe esplorativa.
Così radicatosi il contraddittorio, sono stati poi concessi i termini ex art. 1836 c.p.c. e nel primo degli stessi la ha depositato una memoria con la quale ha richiamato il proprio Parte_1 atto introduttivo e precisato che la ha omesso di computare nel TAEG le spese assicurative e, CP_3 comunque, anche a prescindere da tali spese, ha effettivamente praticato un TAEG superiore rispetto a quello riportato nella documentazione contrattuale, con conseguente violazione dell'art. 125 bis TUB. Inoltre, ha soggiunto l'attrice che sono stati previsti altri oneri connessi al credito, pari a € 8.640,33, tenuto conto che da un supplemento della perizia contabile di parte è emerso che il contratto non ha indicato quale sarebbe stato il “regime finanziario” applicato e che tale regime è
3 consistito in un “ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta degli interessi”, quale risultante dalla rata mensile di € 280,00, maggiore di quella di € 207,74 che si ricava da un piano di rimborso in “capitalizzazione semplice”. In virtù di tanto, la convenuta è incorsa, dunque, in un
“anatocismo e/o costo occulto” e, in ogni caso, “pure volendo prescindere dalla questione se il regime di capitalizzazione composto generi o meno anatocismo, è …dimostrato in concreto… che il regime composto utilizzato per il calcolo delle rate costanti del mutuo di cui è causa… genera indubbiamente per la parte mutuataria un significativo maggior onere, in termini di interessi, rispetto a quello semplice… pari a importo corrispondente esattamente agli interessi anatocistici”. Da tale maggiore onere consegue, poi, che il tasso riportato in contratto è diverso rispetto a quello concretamente praticato, calcolato dal perito di parte nel tasso effettivo del 15,956%, e ciò assume rilevanza sia ai fini dell'art. 117 TUB e della determinatezza della pattuizione contrattuale, atteso che ai sensi dell'art. 1284 c.c. è necessaria una previsione espressa e univoca del tasso d'interesse, che nella specie non è stata assicurata, sia ai fini del divieto d'usura, considerato che l'inclusione anche di tale onere nel calcolo del TEG è coerente con un'interpretazione onnicomprensiva dell'art. 6444 c.p., conformemente alla ratio del divieto d'usura, anche “…a prescindere dall'accettazione, esplicita o implicita, del regime di capitalizzazione composta degli interessi da parte del mutuatario, posto comunque a conoscenza dell'ammontare complessivo delle rate da pagare per il rimborso graduale del finanziamento”, talché, stante la violazione della soglia d'usura, deve escludersi ogni interesse e onere ulteriore a carico della e riconoscersi in capo a quest'ultima il diritto alla restituzione di complessivi € Parte_1
14.841,47. Ed ancora, tenendo conto di tutti gli oneri accessori al credito, e dunque di “spese mediazione, istruttoria, assicurazioni e da ultimo costo occulto della capitalizzazione non pattuita”, il perito ha comunque accertato che all'epoca della sottoscrizione del contratto il TAEG del rapporto era in realtà pari al 43,415%, ben superiore a quello contrattualmente indicato nel 16%, in palese violazione degli artt. 121 e 125 bis TUB, vertendosi nella specie in presenza di un contratto concluso con un consumatore, sicché, in luogo degli interessi convenzionali, da ritenersi viziati da nullità, va applicato in ogni caso il tasso sostitutivo ex lege, corrispondente al tasso minimo BOT, con un conseguente importo complessivamente dovuto in restituzione all'attrice di € 14.571,71.
Queste le conclusioni rassegnate dalla nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c.: “1) Parte_1
… accertare e dichiarare che la ha proceduto sul rapporto di cui in premessa a pattuizione ed applicazione CP_3 di tassi usurari ex art. 1815 comma 2 c.c. e L. 108/96 e art. 644 c.p. e, per l'effetto, dichiarare nulla e senza alcun effetto la clausola degli interessi relativa al contratto di mutuo e gratuito il contratto di mutuo. Conseguentemente, condannare la a ricalcolare il saldo del mutuo in favore di parte ricorrente, CP_3 imputando a capitale tutte le somme corrisposte dal mutuatario a titolo di interessi, dalla data della stipula da accertarsi anche a mezzo CTU. 2) e, comunque, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per contrarietà a norma imperativa, conseguentemente procedendo al ricalcolo del saldo del mutuo con l'applicazione del tasso legale in regime di capitalizzazione semplice, depurandolo degli interessi indebitamente pagati, imputando a capitale tutte le somme corrisposte dal mutuatario non dovute;
3) accertare e dichiarare che nella rata del mutuo sopra indicato sono stati applicati interessi anatocistici, spalmati lungo tutta la durata del mutuo ovvero che la rata del mutuo così come calcolata con un piano di ammortamento c.d. alla francese in regime di capitalizzazione composta contiene geneticamente e intrinsecamente interessi anatocistici, conseguentemente procedendo al ricalcolo del saldo del mutuo con l'applicazione del tasso legale in regime di capitalizzazione semplice, depurandolo degli interessi indebitamente pagati, imputando a capitale tutte le somme corrisposte dal mutuatario non dovute;
4) accertare e dichiarare nulla la clausola determinativa degli interessi contenuta nel contratto di mutuo di cui in premessa, perché posta in violazione degli artt. 1346, 1418, 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. o per violazione dell'art. 1322 c.c., nonché in spregio all'art. 117 TUB, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute ed a scadere, procedendo per l'effetto al ricalcolo del saldo del mutuo depurandolo degli interessi indebitamente
4 pagati imputandoli a capitale;
6) Accertare e dichiarare la discrasia fra c.d. convenuto e CP_7 CP_7
c.d. effettivo in violazione dell'art. 117 commi 4 e 6 del D. Lsg. 385/1993 e per l'effetto applicare in sostituzione del tasso di interessi convenuto il tasso di cui all'art. 117 comma 7 del D. Lsg. 385/1993, accertando e dichiarando che il nuovo saldo rideterminato ex art. 117, comma 7, del TUB”.
Anche la ha depositato, inoltre, una prima memoria ex art. 1836 c.p.c., ove ha CP_3 ulteriormente ribadito le deduzioni della propria comparsa di risposta e richiamato le conclusioni ivi rassegnate.
La causa è stata istruita, successivamente, con i documenti depositati dalle parti e con l'espletamento di CTU contabile e, all'esito del deposito dell'elaborato peritale, così come da richiesta avanzata anche dall'attrice all'udienza del 30.11.2023, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16.01.2025, fissata per l'incombente, le contendenti, entrambe comparse, hanno infine precisato le loro conclusioni e discusso oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e il fascicolo è stato trattenuto in decisione con termine di trenta giorni per la decisione in virtù dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cit., come modificato dal d.lgs. 149/2022, ratione temporis applicabile anche al presente procedimento ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 164/2024.
Tanto premesso, in massima sintesi, sullo svolgimento del giudizio e i fatti di causa, ritiene il decidente che le domande attoree siano risultate infondate e, come tali, debbano essere integralmente respinte, in virtù delle ragioni che si vengono ad illustrare.
Costituisce circostanza pacifica e documentata che in data 13.03.2015 la ha Parte_1 stipulato con la ora , un contratto di Controparte_4 Controparte_1 finanziamento contro cessione del quinto della pensione, in virtù del quale è stato erogato alla prima un prestito di € 17.425,20, da restituire mediante cessione di quote della prestazione pensionistica dovuta alla stessa dall'INPS di importo pari a € 280,00 mensili, comprensivi di capitale e interessi, per n. 120 rate, per un periodo complessivo di dieci anni (cfr. doc. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11 fasc. attoreo, doc. 2, 3, 4, 6 fasc. convenuta).
Come risulta dalla documentazione contrattuale, è stato pattuito tra le parti un tasso debitore fisso pari al TAN del 14,894%, è stato specificato che tale tasso sarebbe stato applicato in regime di
“capitalizzazione mensile” e con un ammortamento sviluppato secondo il metodo “alla francese”, ed è stato rappresentato quale sarebbe stato l'ammontare degli interessi corrispettivi che la Parte_1 avrebbe versato per l'intera durata del rapporto e quale la somma che, all'esito del rapporto, la stessa avrebbe pertanto pagato alla di € 33.600,00 complessivi, di cui € 16.174,80 a titolo di CP_3 interessi corrispettivi e € 17.409,20 per il capitale mutuato, oltre ai restanti importi dovuti per imposte e tasse (cfr. ancora doc. 1, 9 cit.).
Sempre dal contratto risulta, poi, che non sono state previste altre commissioni e spese a carico della mutuataria per l'erogazione del prestito, essendo state assunte interamente dalla CP_3 in particolare, le spese dell'assicurazione obbligatoria sulla vita (cfr. art. 10 del contratto, nonché doc. 8, 11 cit. fasc. attoreo), mentre soltanto nell'eventualità in cui l'attrice avesse voluto estinguere anticipatamente il rapporto è stata pattuita a suo carico un'indennità di estinzione anticipata (cfr. art. 8 del contratto) e, per il caso in cui si fosse verificato, invece, un ritardato o mancato pagamento delle rate alle scadenze dovute, l'applicazione di un tasso di mora corrispondente a quello corrispettivo maggiorato di due punti percentuali (cfr. art. 12, doc. 1 cit.).
La documentazione contrattuale ha puntualmente riportato, infine, il TAEG del finanziamento, pari al 16,00%, ed è stato allegato al contratto anche il piano di rimborso sviluppato per l'intera durata concordata, con l'indicazione dell'ammontare del debito via via residuo, all'esito del pagamento di ciascuna rata mensile, e quello del debito per interessi corrispettivi, anche questi indicati nella misura che sarebbe residuata, tempo per tempo, dopo il versamento di ogni rata (cfr. ancora doc. 1, 9 cit., nonché doc. 4 cit. fasc. attoreo).
5 Ora, queste essendo le condizioni contrattuali del rapporto di cui si discute, si è anticipato che la ha lamentato anzitutto che le stesse si sarebbero poste, peraltro, in contrasto con Parte_1 il divieto di usura, atteso del il TEG del finanziamento sarebbe risultato, in realtà, superiore alla soglia d'usura ratione temporis applicabile, dovendosi tra l'altro considerare a tale fine anche il costo che, a dire dell'attrice, scaturirebbe dal regime finanziario impiegato dalla nella Controparte_1 costruzione del piano d'ammortamento. Inoltre, sempre secondo la il TAEG del Parte_1 prestito indicato nella documentazione contrattuale sarebbe, in verità, inferiore a quello effettivamente praticatole, anche qui essendo da includere il costo derivante dalle modalità con le quali è stato sviluppato il piano di rimborso. In terzo luogo, il metodo d'ammortamento e il regime finanziario impiegato dalla mutuante per il calcolo degli interessi passivi non sarebbero stati, comunque, esplicitamente indicati in contratto, considerato che gli interessi sarebbero stati conteggiati in regime di capitalizzazione composta e che quest'ultima non sarebbe stata, però, pattiziamente prevista, sicché da ciò deriverebbe che il contratto è viziato da nullità parziale sia perché in contrasto con il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., sia perché indeterminato nell'oggetto, là dove ha regolamentato il tasso applicabile, ex artt. 1284, 1346 c.c. e 117 TUB.
Per quel che concerne la prima di tali doglianze, ritiene il giudicante che l'istruttoria espletata sia valsa, però, a far escludere che il contratto di cui si discute si sia posto realmente in contrasto con il divieto di usura.
Ed invero, in termini generali, è noto che la definizione dell'usura cd. oggettiva è contenuta, tanto ai fini penali, quanto ai fini civilistici e, in particolare, agli effetti di cui all'art. 1815 c.c., nell'art. 644 c.p., il quale ha previsto, al comma 3, che l'integrazione di tale fattispecie si verifica, sotto il profilo oggettivo, allorché venga superato il limite fissato, tempo per tempo, dal legislatore,
“oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”. Il comma 4 della disposizione, con riferimento all'individuazione delle condizioni economiche del singolo rapporto da prendere in considerazione al fine di stabilire se sia stato o meno superato tale limite, recita, poi, che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
Come è stato evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, mediante tale previsione il legislatore ha dato rilevanza, ai fini del divieto d'usura, a tutte le voci di spesa previste in occasione della stipula di un finanziamento che risultino, appunto, “collegate all'erogazione del credito”, e ciò allo scopo di assicurare che siano presi in considerazione tutti i costi che complessivamente vengano fatti gravare sul finanziato e siano volti a remunerare la concessione del prestito (in qualunque forma lo stesso venga accordato), a prescindere dalla denominazione attribuitagli dal finanziatore, evitando elusioni al divieto, altrimenti realizzabili mediante lo
“spostamento” del peso economico del credito da voci incluse a voci escluse negli accertamenti da effettuare alla stregua degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. (cfr. per tutte, Cass. civ. 8806/2017).
La disposizione menzionata ha quindi sancito, in tal modo, un generale principio di
“onnicomprensività” in materia di usura, principio che, tuttavia, trova il suo limite nella circostanza che si tratti di un costo che risulti, pur sempre, “collegato” all'erogazione del prestito, così come è stabilito dalla norma stessa. Coerentemente alla ratio che è sottesa a quest'ultima, il principio in parola non può far pervenire, inoltre, anche a postulare un'indiscriminata sommatoria di qualsiasi onere comunque previsto o sostenuto in occasione della stipula del finanziamento, includendo nel computo anche voci che, per loro natura e per funzione, non siano intese a rimborsare o remunerare il prestito erogato o che, per quanto collegate allo stesso, si presentino però di carattere meramente eventuale e non siano destinate a trovare applicazione unitamente agli interessi e alle altre spese ordinariamente connesse al rapporto nell'ambito di un suo svolgimento
“regolare” e “fisiologico”, con puntuale pagamento di tutte le rate concordate sino all'ultima scadenza pattuita.
6 Orbene, muovendo da tali rilievi, vi è da osservare, in primo luogo, che la più recente giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente espressa sulla questione dell'inclusione delle spese assicurative nell'ambito del TEG, chiarendo che anche tali spese possono assumere, in effetti, rilevanza ai fini della valutazione della natura usuraria del prestito, e ciò in virtù del frequente atteggiarsi delle stesse quali costi correlati all'erogazione di quest'ultimo, venendo tali spese previste, talora, o come servizi “imposti” dal finanziatore per acconsentire comunque all'operazione alle condizioni contrattuali offerte, o come funzionali a garantirne il rimborso e la remunerazione (cfr. Cass. 8806/17 cit. e, nello stesso senso, più di recente, Cass. civ. 3025/2022).
Coerentemente a tali affermazioni, con specifico riferimento al costo della polizza assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 54 d.P.R. 180/1950 per il caso di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, sempre la più recente giurisprudenza di legittimità ha osservato, inoltre, che lo stesso rientra di certo nel computo del TEG ai fini della verifica del rispetto del divieto d'usura, e ciò in quanto è evidente che si tratta, in questo caso, di una spesa collegata funzionalmente al finanziamento, che necessariamente viene sostenuta per ottenerne l'erogazione (cfr. tra le più recenti, Cass. civ. 2600/2024 e già Cass. civ. 29501/2023, Cass. civ. 37058/2021).
Come emerge anche dalla giurisprudenza appena richiamata, occorre al contempo specificare, tuttavia, che la considerazione del costo assicurativo si impone (e si giustifica) soltanto ove si tratti di una spesa che venga, per l'appunto, sostenuta dal mutuatario al fine di ottenere il credito, atteso che è soltanto ai costi che gravano su quest'ultimo che si rivolge, a ben vedere, il dettato dell'art. 644 cit. (cfr. tra le altre, Cass. 37058/21 cit., secondo cui “…ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p….”, ed analogamente Cass. 2600/24 cit., che ha fondato, significativamente, la conclusione dell'inclusione nel computo del TEG delle spese assicurative ex art. 54 d.P.R. 180/50 sul rilievo che si tratta di “un onere che il mutuatario ha sostenuto ai fini del finanziamento”).
Sempre in termini generali, è poi corretto l'assunto che, ai fini della verifica dell'usura, assuma rilevanza anche il costo derivante dalla capitalizzazione degli interessi che sia stata eventualmente praticata dall'istituto bancario a carico del cliente, atteso che - come è precisato anche qui dal giudice di legittimità - si è pur sempre in presenza di un onere collegato all'erogazione del credito. D'altra parte, la circostanza che l'art. 2 L. 108/1996, nel regolare l'individuazione del limite dell'usura ai fini dell'art. 6443 c.p., abbia fatto riferimento al carattere
“effettivo” e “globale” dei tassi mediamente praticati sul mercato da banche e intermediari finanziari e preveda che tali tassi vengano espressi “su base annua”, quale che sia la periodizzazione, anche inferiore all'anno, applicata in concreto, rende evidente “…che dalla eventuale capitalizzazione degli interessi il legislatore non ha affatto inteso prescindere” (cfr. di recente, Cass. civ. 33964/2022).
Con riferimento, invece, ad altri oneri che, pure, sembrano assumere rilevanza nella fattispecie che occupa, occorre evidenziare che la più recente giurisprudenza ha condivisibilmente chiarito che deve escludersi, di contro, dal computo del TEG l'eventuale indennità o commissione prevista a carico del finanziato per l'ipotesi in cui lo stesso receda anticipatamente dal rapporto ed estingua il prestito anteriormente alla scadenza originariamente concordata. Come è stato osservato, infatti, al momento della sottoscrizione del contratto, l'anticipata estinzione del prestito rappresenta
“un fatto estraneo alla ordinata e fisiologica "vita" del contratto stesso” (cfr. da ultimo, Cass. civ. 404/2025).
Trattandosi di una voce di spesa prevista per il solo caso in cui il finanziato receda ante tempus dal rapporto (secondo un meccanismo assimilabile alla fattispecie di cui all'art. 1373 penult. co. c.c.), la commissione in parola non si presenta, del resto, direttamente “collegata” all'erogazione del credito, come è invece richiesto, si è detto, ai fini degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., e una sua inclusione nell'ambito del TEG dell'operazione, unitamente agli interessi e alle spese direttamente e certamente
7 collegate al finanziamento, appare logicamente scorretta, atteggiandosi tale commissione soltanto come un'indennità applicabile una tantum, del tutto incerta nell'an, oltre che (di frequente) anche nel quantum, di modo che neppure è prospettabile con riferimento alla stessa la ratio che, come detto, è sottesa al principio di onnicomprensività di cui all'art. 6444 c.p., non potendo tale onere, per la sua natura e il relativo meccanismo d'operatività, prestarsi a uno “spostamento” da parte dell'istituto di credito del peso economico del prestito e a una conseguente elusione del divieto che occupa (cfr. anche Cass. civ. 7352/2022, nonché Cass. civ. 18497/2024).
Ed ancora, per quel che attiene la rilevanza che assumono gli interessi di mora in relazione al divieto d'usura, è opportuno rammentare che è stato ormai definitivamente chiarito, anche dal giudice di legittimità, che sebbene anche tali interessi soggiacciano, in quanto tali, a tale divieto, tuttavia la relativa verifica non può prescindere dal considerare che gli stessi si presentano, comunque, con una natura e una funzione ben diverse rispetto agli interessi corrispettivi, con la conseguenza che è da escludere che la verifica della loro usurarietà possa essere effettuata procedendo a un'arbitraria sommatoria dei due tipi di interessi. Gli interessi di mora vengono in rilievo, infatti, esclusivamente in una fase meramente eventuale e patologica del rapporto, nel caso in cui il mutuatario non versi quanto dovuto alle scadenze concordate, svolgendo la funzione di liquidare forfettariamente il danno causato dal ritardato adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Tali interessi, inoltre, sono destinati a trovare applicazione non in aggiunta, ma in sostituzione degli interessi corrispettivi e una “sommatoria” tra gli stessi non è prospettabile, a ben vedere, neppure sul presupposto che i primi vengano eventualmente conteggiati sull'intera rata del mutuo scaduta e non pagata e non, invece, sulla sola quota della rata riferibile al capitale da restituire, considerato che, anche qui, la base di calcolo dei due tassi, corrispettivo e moratorio, resta pur sempre diversa, essendo riferito il tasso corrispettivo all'intero capitale mutuato e coprendo lo stesso tutto il periodo contrattualmente previsto per l'ammortamento del prestito, mentre il tasso moratorio si applica alla sola singola rata scaduta ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza di quest'ultima, sino al relativo pagamento (si v. tra le molte, già Trib. Roma 11495/2021, App. Torino 756/2021, App. Milano 707/2021, e nella giurisprudenza di legittimità, tra le più recenti, Cass. civ. 14214/2022, che ha evidenziato, in particolare, che il principio della “sommatoria” di tasso corrispettivo e moratorio ai fini della verifica del rispetto delle soglie d'usura non è stato in realtà mai affermato nella giurisprudenza di legittimità, neppure nel precedente costituito da Cass. civ. 350/2013, di frequente invocato, invece, in argomento, del tutto impropriamente, nonché Cass. civ. 28983/2023, Cass. civ. 7352/2022, Cass. civ. S.U. 19597/2020 e già Cass. civ. 26286/2019, che ha rimarcato, parimenti, che “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”).
Per quanto concerne le modalità con le quali effettuare la verifica dell'usurarietà degli interessi di mora, è stato evidenziato poi, come è noto, che le stesse devono essere comunque individuate tenendo conto dell'esigenza di garantire, per quanto possibile, un'omogeneità tra i dati da porre a raffronto ai fini dell'accertamento dell'usura, avuto riguardo al TEGM rilevato trimestralmente in applicazione dell'art. 2 L. 108/96 e al TEG afferente lo specifico rapporto oggetto di esame, e così, considerato che gli interessi moratori mediamente praticati sul mercato non vengono inclusi nel TEGM riportato nelle rilevazioni demandate dalla L. 108/96 alla Banca d'Italia e ai decreti ministeriali trimestrali ai fini dell'individuazione delle soglie d'usura tempo per tempo rilevanti, e che, tuttavia, a far data dal 2003, la maggiorazione media praticata in relazione alla mora dagli istituti di credito è stata piuttosto individuata, a parte, dai suddetti decreti, in funzione
“statistica”, ne consegue che l'accertamento dell'usurarietà in relazione agli interessi moratori può
8 e deve essere effettuato, per il corrispondente periodo, prendendo in considerazione una soglia ricavata avendo appunto riguardo al TEGM temporalmente applicabile, incrementato dell'entità di tale maggiorazione media rilevata dalla Banca d'Italia in relazione a tali interessi. Soltanto ove il rapporto sia stato instaurato in data antecedente ai primi decreti ministeriali con i quali si è iniziato a rilevare la suindicata maggiorazione mediamente praticata sul mercato per i tassi di mora - e dunque in un periodo di tempo in cui le rilevazioni trimestrali del TEGM non indicavano ancora tale dato - si dovrà avere riguardo, di contro, all'unico TEGM indicato nei decreti ratione temporis applicabili e, quindi, anche il tasso moratorio convenzionalmente previsto inter partes andrà confrontato con la sola soglia d'usura risultante da tali decreti (cfr. ancora Cass. S.U. 19597/20 cit. e, più di recente, Cass. civ. 31615/2021, nonché Cass. civ. 16526/2024).
Ed infine, in coerenza con la differente natura degli interessi moratori, è stato chiarito che l'eventuale superamento della soglia d'usura da parte di tali interessi non comporta, in ogni caso, che il contratto di finanziamento possa convertirsi da oneroso a gratuito, ai sensi dell'art. 18152 c.c., con l'esclusione della debenza di qualsivoglia interesse, anche di natura corrispettiva, potendosi e dovendosi dichiarare, in realtà, la sola nullità della clausola che abbia previsto interessi di mora illeciti poiché oltre soglia. In tale evenienza, restano dunque dovuti dal finanziato gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti e, anche tenuto dell'art. 12241 c.c., quest'ultimo sarà pur sempre tenuto al pagamento di tali interessi pure il periodo della mora (cfr. Cass. S.U. 19597/20 cit.).
Ebbene, poste tali premesse in punto di diritto, osserva il decidente che, con riferimento alla fattispecie che occupa, è da escludere che sia ravvisabile una violazione del divieto d'usura.
Come è stato evidenziato, difatti, dal CTU incaricato in corso di causa, il TEG del finanziamento stipulato dalla con la risulta, in realtà, pari al Parte_1 Controparte_1
15,94553% ed è pertanto assolutamente rispettoso della soglia d'usura individuata dal D.M. 24.12.2014, recante la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura per il periodo dal 01.01.2015 al 31.03.2015, da cui risulta un tasso soglia del 18,550% per la categoria delle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione per importi superiori a € 5.000,00 (cfr. rel. CTU, in atti).
In coerenza con le risultanze della documentazione contrattuale presente in atti e in conformità con i principi già sopra richiamati in merito alle voci di spesa che possono assumere rilevanza ai fini della verifica dell'usurarietà, ha chiarito, in particolare, il consulente che “Nel caso di specie le uniche spese previste contrattualmente (oltre chiaramente agli interessi) sono solamente le imposte di legge per € 16,00 sostenute inizialmente e l'imposta di bollo di € 2,00 da corrispondere annualmente”, tenuto conto che, ai fini dell'individuazione del TEG dell'operazione, deve escludersi che possano sommarsi agli interessi corrispettivi oneri meramente eventuali, quale è per esempio l'indennità per l'estinzione anticipata del finanziamento, e che, con riferimento alla stipula della polizza assicurativa a copertura del rischio morte, il relativo onere risulta, nel presente caso,
“…sostenuto per intero dalla banca finanziatrice sicché, posto che le spese per la rilevanza ai fini del TEG debbono essere sostenute dal cliente, anche tale costo deve considerarsi escluso dal calcolo” (cfr. ancora rel. cit., nonché doc. 1, 8 cit. fasc. attoreo).
Inoltre, come ha illustrato puntualmente il CTU in replica alle osservazioni critiche presentate nel corso delle oo.pp. dal c.t. dell'attrice, il computo del TEG sopra indicato già include, di per sé, il monte interessi complessivamente dovuto dalla finanziata in virtù dell'ammortamento del prestito contrattualmente concordato, con la conseguenza che è da escludere che possa essere nuovamente incluso, ai fini della sua quantificazione, anche il differenziale riveniente dal confronto tra l'ammontare di tali interessi, calcolato secondo il regime finanziario dei cd. interessi composti, e l'entità degli interessi che scaturisce da una ricostruzione del piano d'ammortamento secondo il regime dell'interesse semplice, ed anche tale rilievo si presenta, ad avviso del giudicante, del tutto logico e coerente con i costi del finanziamento che risultano dalla documentazione
9 contrattuale e che il consulente ha considerato, specificamente, al fine di pervenire all'individuazione del TEG dell'operazione, costi di cui il suddetto differenziale costituirebbe, evidentemente, un'ingiustificata duplicazione (cfr. ancora rel. cit., pag. 9 e ss. e pag. 29).
Ed ancora, per quel che attiene gli interessi moratori, ha proceduto il CTU, in conformità con l'indagine demandatagli, ad effettuare la verifica della loro eventuale usurarietà confrontando il tasso previsto per tali interessi dal contratto oggetto di causa con la soglia d'usura ricavabile a tali fini dall'anzidetto decreto ministeriale per il periodo 01.01.15 – 31.03.15, soglia pari, nello specifico, al 21,175%, in coerenza con le modalità con le quali deve essere effettuata, come detto, la verifica dell'usurarietà del tasso convenzionale di mora, escludendo conseguentemente, anche con riferimento agli interessi moratori (peraltro mai praticati, in concreto, nel corso del rapporto), che vi sia stata una violazione del divieto d'usura oggettiva, presentandosi il tasso convenzionale del 16,894% rispettoso della soglia suindicata (cfr. rel. CTU cit.).
Considerate le conclusioni raggiunte dal consulente officiato, che il decidente ritiene di recepire integralmente, in quanto elaborate con rigore logico e in piena coerenza con le caratteristiche del finanziamento di cui si tratta e con i principi applicabili in materia, né contradette e confutate da specifiche e conducenti allegazioni formulate dalla anche nella sua Parte_1 memoria conclusiva, ne deriva, quindi, che è senz'altro da escludere che vi sia stata, nel caso di specie, una violazione del divieto d'usura oggettiva, sia con riferimento agli interessi corrispettivi e ad altre spese (nel presente caso, per la verità, neppure previste nel contratto, né dimostrate in alcun modo dall'onerata) collegate al credito nell'ambito di un ordinario e fisiologico svolgimento del rapporto, sia con riferimento agli interessi di mora, con la conseguente infondatezza delle domande proposte sul punto dall'attrice.
Né, sotto diverso e concorrente profilo, è stato, d'altro canto, specificamente allegato e provato da quest'ultima che quantomeno in relazione alla suddetta commissione d'estinzione anticipata - anche ove astrattamente assoggettabile al divieto d'usura oggettiva - sia in concreto ravvisabile, e perché e in quali termini, una violazione di tale divieto, e ciò pur essendo la predetta ad essere onerata, ai sensi dell'art. 26971 c.c., di una circostanziata prospettazione e dimostrazione dell'asserita usurarietà del contratto, con la conseguente infondatezza, anche per tale via, di ogni doglianza che la abbia inteso formulare a tal proposito in questa sede (cfr. per tutte, Parte_1
Cass. civ. 8883/2020, a proposito dell'onere che incombe pur sempre sul debitore di allegare, in maniera concreta e specifica, le ragioni addotte a supporto della sua doglianza in punto d'usura, quale presupposto imprescindibile per un accertamento giudiziale sul punto, e in senso analogo, sia pure con specifico riferimento agli interessi moratori, Cass. S.U. 19597/20 cit.).
Ed infine, non diversamente è a dirsi con riferimento all'asserita “usura soggettiva” del prestito, che l'attrice si è limitata, a ben vedere, soltanto a menzionare nelle conclusioni del suo atto di citazione, in maniera del tutto apodittica, senza fornire concrete ed effettive deduzioni (e tantomeno alcuna prova) a supporto della sussistenza di una simile fattispecie nel caso che occupa.
Ogni domanda proposta in punto di usura dalla va dunque respinta. Parte_1
Non meritano, poi, miglior sorte le doglianze formulate dall'attrice con riferimento alla pretesa erroneità del TAEG dell'operazione riportato nel contratto da lei stipulato.
Ed invero, preliminarmente, occorre osservare che il TAEG (o ISC) del prestito costituisce un indicatore che mira a rappresentare al cliente, in forma riassuntiva, quale sia l'entità complessiva del costo del finanziamento su base annua e in percentuale, al fine di renderlo edotto di quale sarà la spesa che dovrà sostenere complessivamente nel corso del rapporto e di favorirne, così, una decisione più consapevole all'atto della stipula del contratto, anche ai fini di una comparazione dei costi tra più prodotti alternativi sul mercato creditizio.
In particolare, la previsione di tale indicatore è stata introdotta dagli artt. 18 e ss. L. 142/1992, di recepimento delle direttive comunitarie 87/10/CEE e 90/88/CEE in materia di “credito al
10 consumo”, e successivamente è stata riversata all'interno del TUB, agli artt. 121 e ss., modificati da ultimo, per quel che qui interessa (tenuto conto della data di conclusione del contratto oggetto di causa del marzo 2015), con la novella di cui al d.lgs. 141/2010.
Ebbene, l'art. 121 TUB dispone che il “tasso annuo effettivo globale” (TAEG) “…indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito”, per poi demandare alla Banca d'Italia e al CICR la specifica determinazione delle modalità di calcolo di tale indicatore, modalità che - come ha correttamente rilevato, nella specie, anche il CTU nel suo elaborato - sono sostanzialmente analoghe a quelle applicabili, per rapporti come quello di cui si discute, per il computo del TEG in materia di usura, se si fa eccezione per le imposte e le tasse, costituenti voci di costo incluse nella determinazione del TAEG ed invece escluse, espressamente, dall'art. 6444 c.p. dalla quantificazione del costo complessivo del finanziamento in funzione della verifica della sua usurarietà (cfr. rel. CTU cit., pag. 17 e ss., ove il consulente ha esattamente richiamato al riguardo il provvedimento della Banca d'Italia del 09.02.11, con il quale è stato modificato il precedente provvedimento adottato da tale Autorità in data 29.07.09, ed evidenziato tra l'altro che, in virtù di tale disciplina regolamentare, “Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”).
Considerata la natura e lo scopo dell'indice in parola, è allora corretto affermare che quest'ultimo non costituisce, di per sé, un tasso d'interesse o un'ulteriore commissione o spesa o un prezzo praticato dall'istituto di credito per il credito erogato, agli effetti della disciplina generale prevista dall'art. 117 TUB, e però, se tale rilievo vale senz'altro a far escludere che una mancata o errata indicazione del TAEG/ISC dell'operazione possa dare luogo a una nullità negoziale ai sensi dell'art. 117 cit., non può al contempo trascurarsi che, per l'appunto, proprio per il cd. credito al consumo, il legislatore abbia previsto una specifica disciplina, sanzionando con la nullità parziale del contratto concluso con il consumatore anche l'omessa o erronea individuazione del TAEG del prestito, all'art. 125 bis TUB, richiamato nella specie anche dalla sin dal suo atto di Parte_1 citazione (cfr. in argomento, di recente, Cass. civ. 4597/2023).
Chiarito, in tal senso, l'esatto inquadramento della questione e tenuto conto che, relativamente all'odierna fattispecie, è risultato assolutamente pacifico che il finanziamento rientri nella categoria del credito al consumo, in quanto concluso dall'attrice per scopi estranei allo svolgimento di un'attività professionale o imprenditoriale e per un importo e con caratteristiche che non valgono ad integrare ipotesi di esclusione previste dall'art. 122 TUB, è stata pertanto demandata al CTU anche una verifica in merito all'esatta quantificazione del TAEG del prestito, verifica che, tuttavia, è valsa a far escludere che l'entità di tale indicatore riportata nella documentazione contrattuale possa dirsi erronea, contrariamente a quanto lamentato dalla nei suoi scritti difensivi. Parte_1
Così come già effettuato ai fini della determinazione del TEG, ha provveduto, infatti, il consulente officiato ad individuare i flussi finanziari dell'operazione e, in conformità con quanto previsto dalla regolamentazione già sopra richiamata, il TAEG è risultato pari al 15,98992% e, dunque, sostanzialmente corrispondente all'ammontare del 16,00% indicato nel contratto, dovendosi ricondurre a meri arrotondamenti nel calcolo la minima differenza (peraltro favorevole alla finanziata) tra l'ammontare riportato nella documentazione contrattuale e quello ricavato dal CTU all'esito della sua indagine (cfr. rel. cit., pag. 18-22).
Né la conclusione raggiunta al riguardo dal consulente risulta inficiata dalle deduzioni formulate dall'attrice, anche a mezzo del suo c.t., avendo il CTU correttamente escluso, anche
11 qui, che possano assumere rilevanza, nel caso che occupa, le spese assicurative che è pacifico (e comunque documentato) non siano state sostenute dalla ma dalla , o Parte_1 Controparte_1 che possano conteggiarsi anche oneri meramente eventuali, quali sono eventuali commissioni per l'estinzione anticipata, o gli interessi moratori (entrambi espressamente esclusi, invero, dalla disciplina regolamentare già sopra menzionata, adottata in materia dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 121 TUB), ovvero, ancora, che possa procedersi a una sostanziale duplicazione dei costi inclusi nel computo del TAEG, quale sarebbe quella che scaturirebbe dalla considerazione del differenziale indicato dal c.t. attoreo tra l'ammontare degli interessi che risulta dal regime finanziario del cd. interesse composto, applicato per lo sviluppo del piano d'ammortamento del finanziamento, e l'entità degli interessi riveniente da una ricostruzione di tale piano secondo il regime del cd. interesse semplice, stante che - come ha ben spiegato, pure a tali fini, il consulente officiato - “tale differenziale non rappresenta… un costo aggiuntivo in quanto i maggiori interessi pagati secondo il regime composto (rispetto a quello semplice, non pattuito) sono naturalmente già considerati nel calcolo” (cfr. ancora rel. cit., pag. 29).
Ed inoltre, tenuto conto di tale ultimo rilievo, è evidente che ne risulta decisamente smentito anche l'assunto apoditticamente ribadito dall'attrice nella sua memoria conclusiva del 04.01.2025 secondo cui vi sarebbe una “significativa divergenza” tra il TAEG indicato nel contratto e il TAEG “effettivamente applicato”, avendo riguardo ai “maggiori interessi” che deriverebbero dalla
“formula di calcolo della rata con il metodo francese in regime finanziario dell'interesse composto” (si v. in questi termini, pag.
1-2 memoria attorea cit.), considerato che tali interessi sono stati, in realtà, debitamente considerati nel computo del TAEG riportato nella documentazione contrattuale, rivelatosi, appunto, corrispondente a quello calcolato dal CTU tenendo conto del monte interessi complessivamente previsto dal piano d'ammortamento a carico della (si v. ancora doc. Parte_1
1 cit. fasc. attoreo e rel. CTU cit.).
Il che - si aggiunga ancora, anticipando in parte anche le considerazioni che dovranno operarsi con riferimento alle ulteriori doglianze avanzate da quest'ultima a proposito del regime d'ammortamento del prestito - è perfettamente coerente, del resto, con le modalità con cui viene determinato il TAEG/ISC, il quale, non diversamente dal TEG, è calcolato, come detto, su base annua e ben riflette pertanto anche gli effetti che derivano dalle modalità con le quali è costruito il piano di rimborso del prestito, come anche è confermato, nella specie, dall'ammontare del “TAE” che il CTU ha provveduto per completezza ad individuare al fine di fornire compiuta risposta alle osservazioni critiche del c.t. attoreo, “TAE” risultato, difatti, pari al 15,954% e come tale in linea, evidentemente, con il TAEG già sopra indicato (giustificandosi, nel presente caso, l'assai minimo scarto tra gli stessi in ragione dell'inclusione nel TAEG anche di imposte e tasse, oltre che con la considerazione che il TAE non tiene conto, di per sé stesso, “…anche delle reali tempistiche dei flussi finanziari… con implicita adozione della convenzione dell'anno civile – base 365”, ma “considera tutti i mesi uniformi (convenzione dell'anno commerciale – base 360)”: cfr. ancora rel. CTU, pag. 29-30).
Tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica espletata, che il decidente integralmente condivide e fa proprie anche a tal riguardo, in quanto prive di illogicità e del tutto immuni da concrete e pertinenti obiezioni formulate in contrario dall'attrice onerata, ne deriva, quindi, che neppure le domande formulate da quest'ultima sulla base di una pretesa erroneità del TAEG indicato nel contratto possono avere alcun seguito.
Infine, per quel che concerne le doglianze variamente formulate dalla in Parte_1 relazione all'ammortamento del finanziamento, ritiene il giudicante che nemmeno queste ultime possano trovare accoglimento.
Ed infatti, escluso, in virtù di quanto sin qui evidenziato, che il regime finanziario impiegato per la costruzione del piano d'ammortamento abbia dato luogo - contrariamente a quanto lamentato dall'attrice con la sua memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. - alla “applicazione di interessi
12 usurari” e alla “mancata corrispondenza tra TAEG dichiarato e quello concretamente applicato”, vi è ulteriormente da osservare, con riferimento alla contestazione della secondo cui il Parte_1 contratto si sarebbe, comunque, posto in contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., che è in realtà da escludere, in relazione alla formula matematico-finanziaria impiegata per la strutturazione del piano di rimborso del finanziamento, che venga in rilievo tale divieto.
Così come è stato già evidenziato da altra giurisprudenza di merito, che questo decidente condivide, la previsione dell'art. 1283 c.c., a tenore della quale “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore allo loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi”, si riferisce, difatti, soltanto al fenomeno della produzione di interessi su interessi “scaduti” e si giustifica, tradizionalmente, in ragione del rischio di una crescita incalcolabile ex ante del debito per interessi, da cui deriva la scelta operata dal legislatore di stabilire che ulteriori interessi possano essere riconosciuti e conteggiati, a carico dell'obbligato, su precedenti interessi già maturati e rimasti impagati soltanto a far data dalla domanda giudiziale proposta dal creditore, con la quale il debitore viene avvertito, così, delle conseguenze derivanti dal protrarsi del suo inadempimento, ovvero in virtù di una pattuizione che intervenga tra quest'ultimo e il creditore successivamente alla scadenza degli interessi sui quali quelli ulteriori dovrebbero essere conteggiati.
Tenuto conto di tanto, è da escludere, quindi, che possa venire in rilievo un effetto anatocistico quale è quello sanzionato dalla disposizione in disamina in relazione a un mutuo (o a un finanziamento, più in generale) di cui sia stata pattuita la restituzione rateale comprensiva degli interessi corrispettivi calcolati sul capitale mutuato, allorché vi sia un regolare pagamento da parte del finanziato delle rate periodiche alle scadenze concordate, a nulla rilevando la circostanza che il piano di rimborso del prestito sia stato convenuto secondo il metodo d'ammortamento cd. alla francese e impiegando il regime finanziario del cd. interesse composto, stante che quel che avviene con questi ultimi è soltanto una preventiva determinazione e distribuzione degli interessi corrispettivi su tutta la durata del rapporto, interessi che non producono, però, ulteriori interessi in spregio al divieto di cui all'art. 1283 cit., azzerandosi con il pagamento di ogni rata in occasione della relativa scadenza.
Inoltre, a conferma della conclusione appena esposta secondo cui il regime finanziario impiegato per il calcolo degli interessi corrispettivi e la strutturazione del piano d'ammortamento costituiscono profili estranei al divieto in parola, vi è che con il regime della “capitalizzazione composta” utilizzato nella costruzione di tale piano di rimborso non si verifica, a ben vedere, neppure il rischio che l'art. 1283 cit. mira, come detto, a prevenire, ovverosia il pericolo di una crescita indefinita degli interessi, i quali, al contrario, sono conosciuti o conoscibili ex ante dal finanziato sulla base delle condizioni economiche contrattualmente pattuite e la cui produzione cessa alla scadenza del termine finale del rimborso del prestito (cfr. tra le altre, di recente, per quanto sin qui evidenziato, Trib. Milano 7145/2023 e già, nella giurisprudenza di legittimità, in merito all'operatività del divieto di cui all'art. 1283 c.c. con riferimento agli interessi calcolati su precedenti interessi “scaduti”, Cass. civ. 6518/2011, nonché Cass. civ. 2374/1999).
I rilievi appena operati risultano poi recepiti, da ultimo, anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente, la quale, chiamata a pronunciarsi a Sezioni Unite in merito all'ammortamento “alla francese”, ha chiarito, tra l'altro, che “…non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza” (cfr. Cass. civ. S.U. 15130/2024 e, ancor più di recente, in senso analogo, Cass. civ. 1167/2025, Cass. civ. 1168/2025).
E d'altro canto, secondo quanto già rimarcato sempre dalla più recente giurisprudenza di
13 legittimità, “Il metodo “alla francese” comporta… che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi…”, di modo che, come detto, tale metodo d'ammortamento, ancorché connotato da un meccanismo di determinazione degli interessi corrispettivi fondato sulla formula del cd. interesse composto, non determina, in verità, alcun fenomeno anatocistico nel conteggio delle singole rate, essendo “la capitalizzazione composta… del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo” e costituendo “…solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (cfr. già Cass. civ. 27823/2023, richiamata anche da Cass. S.U. 15130/24 cit.).
Non solo, ma sempre la giurisprudenza sopra citata ha chiarito, da ultimo, sotto ulteriore profilo, che “…in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. ancora Cass. S.U. 15130/24 cit. e, ancora più di recente, tra le altre, Cass. civ. 33314/2024, nonché Cass. civ. 397/2025).
A fondamento di tale soluzione, è stato infatti osservato che né l'art. 117 TUB, né la disciplina dettata dagli artt. 121 e ss. TUB in tema di cd. credito al consumo, né la normativa secondaria elaborata dalla Banca d'Italia prevedono, a ben vedere, che nel contratto tra banca e cliente debba essere esplicitato il regime di ammortamento del finanziamento, sicché non si è in presenza di un elemento da inserire nello stesso sotto pena di nullità, ex art. 14181 c.c., e tantomeno potrebbe ritenersi che l'assenza di un'espressa indicazione della formula finanziaria adottata per la strutturazione del piano di rimborso del prestito sia tale da determinare, di per sé sola, un'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto dell'accordo e, segnatamente, degli interessi previsti a carico del finanziato, agli effetti di cui agli artt. 1284, 1346 e 14182 c.c., dal momento che, a tal riguardo, è sufficiente, come noto, che il contratto contempli criteri prestabiliti, oggettivi e univoci, idonei a far individuare senza margini di incertezze quale sia l'entità del tasso d'interesse applicabile e a sottrarne la determinazione all'arbitrio esercitabile dalla banca nel corso del rapporto, senza che sia necessario, per la verità, che tale tasso venga esplicitato anche numericamente all'interno della convenzione o che possa assumere rilevanza un'eventuale difficoltà del calcolo necessario a pervenire al risultato finale o una mera valutazione in termini di maggiore o minore convenienza dell'operazione, trattandosi di profili che restano, invero, del tutto estranei alla questione della determinabilità dell'oggetto del negozio e che non valgono, pertanto, a far concludere per un'invalidità in tutto o in parte dello stesso sul piano strutturale e/o su quello dell'integrità del consenso espresso dal mutuatario (si v. ancora Cass. S.U. 15130/24 cit. e già, tra le altre, con riferimento alla determinabilità del contratto e del tasso d'interesse applicabile al finanziato, Cass. civ. 16907/2019, nonché Cass. civ. 25205/ 2014).
In questa prospettiva, allorquando il contratto di mutuo (o di finanziamento, più in generale) contenga la chiara e inequivoca individuazione dell'importo erogato al finanziato, della durata del prestito, della periodicità della relativa restituzione e del tasso d'interesse predeterminato applicabile nel corso del periodo d'ammortamento per il conteggio degli interessi dovuti al mutuante può quindi ritenersi, in linea di principio, che sia soddisfatto il requisito della determinatezza di cui agli artt. 117 TUB, 1284 e 1346 c.c. e tanto più tale requisito risulta assicurato, evidentemente, ove al contratto sia stato anche accluso il piano di rimborso del finanziamento, con l'indicazione dell'ammontare e della composizione delle rate di rimborso dovute dal mutuatario per quota capitale e quota interessi, e/o quando sia stato direttamente esplicitato quale è l'ammontare
14 complessivo degli interessi che verranno versati da quest'ultimo nel corso del rapporto, ciò consentendo al predetto di conoscere e valutare l'importo totale da lui dovuto alla banca molto di più di quanto (non) deriverebbe, invece, dal mero inserimento nel testo dell'accordo della formula matematica attraverso la quale il piano d'ammortamento viene sviluppato (cfr. ancora Cass. S.U. 15130/24 cit.).
Ed altresì, come è stato precisato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (sia pure in fattispecie di natura diversa, relativa a una locazione finanziaria, ma con affermazioni di principio che appaiono di portata generale ed assumono rilevanza nel caso che occupa, alla luce di quanto lamentato dalla da ultimo, anche nella sua memoria conclusiva), la Parte_1 circostanza che nel contratto sia stato riportato, numericamente, il tasso d'interesse debitore nominale e non anche il diverso tasso “effettivo” derivante dalla periodicità dei pagamenti rateali dovuti dal finanziato non conduce, neppure essa, a far concludere per un'indeterminatezza o indeterminabilità del contratto, ai sensi degli artt. 117 TUB, 1284 e 1346 c.c., atteso che una violazione di tali disposizioni è ravvisabile, come detto, soltanto allorché non vengano pattuiti i criteri oggettivi per l'individuazione del tasso praticato e può sussistere, pertanto, solo nel caso in cui quest'ultimo non risulti neppure indirettamente individuabile avendo riguardo ad altri elementi obiettivi pur sempre previsti nel contratto e tali da assicurare che sia comunque sottratta a un'unilaterale e arbitraria scelta dell'istituto di credito la determinazione degli interessi dovuti nel corso del rapporto (arg. Cass. civ. 12889/2021, ove è stato evidenziato, così, che “…Se il problema riscontrato fosse quello della divergenza tra il tasso contenuto nel contratto rapportato ad un timing di pagamento annuale e quello da applicare alla restituzione infraannuale, si porrebbe un problema non di mancata indicazione del tasso di leasing, cioè di parte del contenuto obbligatorio del contratto, ma di opacità dell'operazione, non in grado di mettere l'utilizzatore nella condizione di conoscere l'effettivo costo dell'operazione posta in essere…”, ipotesi che, tuttavia, per poter condurre a un'invalidità ex art. 117 TUB e all'applicabilità della sanzione sostitutiva ivi prevista, impone di “…verificare, non bastando a tale scopo l'avere escluso che il tasso di leasing effettivo potesse ricavarsi semplicemente dividendo per dodici il tasso annuo nominale indicato nel contratto, se il tasso di leasing fosse comunque determinabile, anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà…”, e ciò tenendo conto che
“…la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto “il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati” intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma… ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco”; nello stesso senso, più di recente, si v. inoltre, Cass. civ. 28824/2023, che, nel richiamare e ribadire tali principi, ha confermato la decisione resa, in quella fattispecie, dal giudice del merito, nel senso dell'esclusione della nullità contrattuale per la mancata indicazione del tasso leasing “effettivo”, a fronte di una compiuta previsione, nel contratto concluso tra le parti, di tutti i dati che ne consentivano, comunque, un'univoca quantificazione).
Ebbene, ciò posto e tornando al caso oggetto di causa, osserva il giudicante che la documentazione contrattuale inerente il finanziamento della ha previsto, come detto, Parte_1 sia l'entità del TAN degli interessi corrispettivi, sia l'ammontare complessivo di tali interessi, concordati a carico della finanziata per l'intera durata dell'ammortamento, sia l'ammontare fisso della rata dovuta da quest'ultima mensilmente, esplicitando, poi, mediante l'allegazione del piano di rimborso, anche quale sarebbe stata l'entità del debito via via residuo a seguito del pagamento di ciascuna rata mensile, in particolare per la quota a titolo di interessi corrispettivi.
Non solo, ma da tale documentazione emerge, per la verità, che sia stato anche specificato che l'ammortamento del prestito sarebbe stato “alla francese” e che l'anzidetto TAN sarebbe stato
15 applicato in regime di “capitalizzazione mensile”, di guisa che è stato pure esplicitato il metodo sotteso allo sviluppo del piano d'ammortamento, in aggiunta alla chiara rappresentazione del costo complessivo del finanziamento espresso dall'anzidetto ammontare che sarebbe stato versato a titolo di interessi, nella specie costituenti, del resto, la sola spesa applicata dalla nel corso dello CP_3 svolgimento ordinario del rapporto, se si eccettuano le imposte e tasse.
Considerate tali risultanze, si presenta, dunque, infondata la doglianza attorea a proposito della mancanza della pattuizione del “piano di ammortamento” e del regime della “capitalizzazione composta” in luogo di una “capitalizzazione semplice” o, per meglio dire, dell'assenza di una capitalizzazione (tenuto conto che, stando alle stesse prospettazioni della il regime Parte_1 finanziario del cd. interesse semplice comporterebbe, semmai, una mera “contabilizzazione” degli interessi), dal momento che tali elementi risultano, in realtà, contemplati nella documentazione contrattuale, alla luce di quanto ora evidenziato.
Né può condividersi l'assunto dell'attrice secondo cui vi sarebbe stato un “maggiore onere” di carattere “occulto… in quanto sconosciuto al mutuatario, corrispondente alla differenza tra la rata contrattuale calcolata in regime di capitalizzazione composta e quella risultate invece dall' applicazione del regime finanziano della capitalizzazione semplice”, e ciò in quanto il contratto ha esplicitato, si è detto, sia l'importo fisso delle rate dovute mensilmente, sia l'ammontare complessivo degli interessi corrispettivi praticati per l'intero svolgimento del rapporto e quello che sarebbe stato incluso al medesimo titolo in ciascuna delle rate mensili, ricavabile, per differenza, dall'entità residua del debito complessivo per interessi via via risultante a seguito di ogni versamento mensile, con la conseguenza che non si vede per quale ragione dovrebbe sostituirsi a tali dati, inequivocamente previsti nella documentazione contrattuale sottoscritta dalla il minor ammontare della Parte_1 rata periodica individuato dal suo c.t. sulla base di un piano di rimborso del tutto diverso da quello che stato concordato inter partes alla data della stipulazione.
Ed ancora, la doglianza attorea secondo cui il tasso contrattualmente pattuito non risulterebbe coerente con l'entità delle rate periodiche e degli interessi concretamente applicati ha trovato decisa smentita nella CTU espletata, considerato che il consulente ha provveduto a verificare che tale tasso, chiaramente indicato in contratto quale tasso nominale e con la specificazione, ivi riportata, che lo stesso sarebbe stato applicato in regime di “capitalizzazione mensile”, conduce a un importo della rata mensile coincidente con quella convenuta inter partes, donde la conclusione che “…il tasso nominale annuo riportato in contratto pari al 14,894% è perfettamente corrispondente a quello necessario per generare una rata di € 280,00 su un capitale di € 17.425,20 da ammortizzare secondo un piano con modalità “francese” a rata fissa in capitalizzazione composta, in 20 anni e con pagamenti mensili, ossia tutte le rimanenti condizioni previste nel contratto stesso” (cfr. rel. CTU, pag. 22 e ss.).
Di contro, è il diverso metodo d'ammortamento prospettato dal c.t. attoreo secondo il regime del cd. interesse semplice a porsi in contrasto (esso, sì) con quanto specificamente pattuito inter partes, e ciò in quanto tale diverso regime conduce, a ben vedere, a individuare un piano di rimborso e una rata periodica del tutto differenti da quelli specificamente concordati nel contratto in atti, oltre a non consentire, in verità, neppure di pervenire a un risultato univoco, quale è quello che invece è raggiunto proprio attraverso l'impiego del cd. regime dell'interesse composto (cfr. rel. CTU cit., pag. 27 e ss., ove è stato rilevato, infatti, che “…l'applicazione del regime dell'interesse semplice nella costruzione di un piano di ammortamento di tipo “francese” a rata fissa non determina univocamente un solo valore della rata, così come accade nel regime dell'interesse composto. La costruzione del piano (e quindi la determinazione della rata) presuppone infatti delle assunzioni sul momento in cui determinare la condizione di equivalenza finanziaria, che tipicamente si risolvono nel momento iniziale
…ovvero nel momento finale del prestito …i piani di ammortamento saranno quindi differenti a seconda dell'assunzione adottata ed anche il valore della rata sarà diverso, ovvero minore nel caso di equivalenza
16 “finale”…” e che, con riferimento al caso che occupa, neppure è stato chiarito dal c.t. attoreo
“….quale sia la sua assunzione…” e perché quest'ultima dovrebbe essere individuata in particolare, come in concreto è avvenuto ad opera del predetto, nella “assunzione dell'equivalenza “finale”, ovvero quella più favorevole al finanziato…”, atteso che anche l'utilizzo dell'altra assunzione sarebbe
“ugualmente valida dal punto di vista algebrico” e “avrebbe portato … ad una rata più alta pari a € 238,10”, rispetto a quella pretesa dal c.t.p. della . Parte_1
Ed altresì, il solo fatto che non sia stata riportata nella documentazione contrattuale anche la formula matematica del cd. interesse composto non può, di certo, far concludere per la nullità della relativa pattuizione, atteso che - come sopra evidenziato, alla luce delle statuizioni di principio esaustivamente rese dalla più recente giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite - alcuna norma impone che sia esplicitato nel contratto anche il regime finanziario impiegato per la costruzione del piano di rimborso, e tantomeno - si aggiunga - può profilarsi una nullità del contratto per la mancata indicazione dell'entità numerica del “TAE” che si ricava da tale formula finanziaria, tenuto conto che, esclusa l'integrazione di un'ipotesi di anatocismo ex art. 1283 c.c. in virtù dei motivi già illustrati, per quel che attiene gli artt. 117 TUB e 1284 c.c., questi ultimi si limitano ad imporre, si è detto, solamente che il tasso d'interesse applicabile risulti obiettivamente da quanto concordato tra cliente e istituto bancario, e a tal proposito è stato puntualmente evidenziato dal CTU, con riferimento al presente caso, che per quanto il tasso d'interesse sia stato espresso in contratto, numericamente, soltanto nel relativo valore nominale, nondimeno dal medesimo è univocamente ricavabile, “…se capitalizzato mensilmente …come indicato nel contratto”, anche il corrispondente “TAE” del 15,954%, entità quest'ultima che è, inoltre, inequivocamente risultante - come ha spiegato ancora il consulente - da tutte le condizioni pattuite per il finanziamento, avuto riguardo al capitale mutuato, alla durata dell'ammortamento, alle sue modalità e al numero e all'esatto ammontare della rata fissa mensile, oltre ad essere ben rappresentato, per la verità, anche numericamente, nel TAEG indicato nel contratto, in piena coerenza con la funzione che - come già osservato - è assolta da tale indicatore, di rappresentazione su base annua e in percentuale del costo complessivo del prestito.
Anche le doglianze avanzate, sotto i plurimi profili suindicati, da parte della in Parte_1 relazione al regime d'ammortamento devono essere, quindi, conclusivamente disattese.
Tenuto conto delle ragioni che hanno condotto all'integrale rigetto delle domande attoree, la regolamentazione delle spese di lite va operata, infine, come segue.
Relativamente a un terzo di tali spese processuali si giustifica la compensazione invocata dalla ella sua memoria conclusiva del 04.01.25, ai sensi dell'art. 922 c.p.c., considerati Parte_1
i principi espressi soltanto di recente dalla giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi in materia anche a Sezioni Unite, con riferimento alle questioni sopra già menzionate in tema di ammortamento cd. alla francese, che senz'altro hanno assunto rilevanza ai fini della risoluzione delle corrispondenti doglianze sollevate in questa sede dall'attrice.
I residui due terzi delle spese vanno posti, invece, a carico di quest'ultima, in ragione della sua soccombenza ex art. 91 c.p.c., e ciò in quanto è da escludere che le più recenti statuizioni rese dal giudice di legittimità appena richiamate possano assumere rilevanza, ai fini della regolazione delle spese di lite, anche in relazione alle ulteriori domande infondatamente proposte dalla sull'assunto di una pretesa violazione del divieto d'usura o di un'erroneità del TAEG Parte_1 indicato nel contratto da lei sottoscritto.
L'ammontare di tali spese viene liquidato, poi, facendo applicazione del D.M. 55/2014 e s.m.i., nella versione risultante dalle modifiche di cui al D.M. 147/2022 (si v. art. 6 di tale decreto, secondo cui “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, e già Cass. civ. 17577/2018), e stante il valore della controversia (indeterminabile, di complessità media) e considerati i parametri medi, da decurtare
17 del 50% per la fase istruttoria e per quella decisionale, in ragione dell'esiguità dell'attività istruttoria espletata (limitatasi alle produzioni documentali già effettuate dalle parti in allegato ai rispettivi atti introduttivi e alla CTU contabile) e del più contenuto impegno difensivo resosi conseguentemente necessario anche in sede conclusiva, quale emergente anche dal concreto contenuto della memoria difensiva, depositata in tale sede unicamente dall'attrice, si perviene a un importo liquidato per compensi di € 4.801,33 complessivi, già decurtati della quota di un terzo oggetto di compensazione, al quale si aggiungono il rimborso forfettario per spese generali ex art. 22 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge.
Stante le ragioni per le quali la CTU è stata espletata e l'esito del giudizio, le spese di tale consulenza, così come già separatamente liquidate, devono essere poste invece integralmente a carico dell'attrice, nei rapporti interni tra le parti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa deduzione, eccezione o richiesta assorbita o disattesa, così provvede:
Rigetta integralmente le domande proposte da;
Parte_1
Compensa parzialmente le spese processuali, limitatamente a un terzo del loro ammontare, ex art. 92 co. 2 c.p.c.;
Condanna al rimborso dei restanti due terzi di tali spese in favore della Parte_1
che liquida in € 4.801,33 per compensi, oltre al rimborso forfettario del Controparte_1
15% per le spese generali e a iva e cpa come per legge;
Pone definitivamente le spese della CTU espletata a carico integrale di , nei Parte_1 rapporti interni tra le parti. Così deciso in Velletri in data 12.02.2025. IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
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