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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/11/2024, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso - Presidente - dott. Nicola Del Vecchio - Giudice relatore - dott. Marco Pesoli - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 415/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Cristina Mazzucco, elettivamente domiciliata come in atti;
-RICORRENTE-
nei confronti di
(c.f.: contumace;
CP_1 C.F._2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
, e in data 14/9/2008 nella Basilica Santa Maria Assunta della Parte_1 CP_1
Tomba di Adria, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Adria, anno 2008, parte II, Serie A, al n. 25. 2) Confermarsi l'affidamento condiviso del figlio minore , Persona_1
e la sua residenza con la madre. 3) Disporsi che il padre possa vedere il figlio e stare con lui -ogni volta in cui vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del figlio stesso, nonché a week-end alternati. Relativamente alle festività, così come per i compleanni, disporsi che la permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore avvenga ad anni alternati: nello specifico per quanto riguarda le festività natalizie che il figlio trascorra, sempre ad
1 anni alterni, la sera della vigilia di Natale (24/12) con il padre, nonché sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie e tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali. 4) Disporsi che il signor contribuisca al mantenimento del figlio con un importo CP_1 mensili di € 300,00 da versare entro il giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente in modo automatico, secondo gli indici ISTAT. Disporsi che la signora continui a percepire Pt_1 per intero l'assegno unico familiare per il figlio. Disporsi altresì che il sig. corrisponda CP_1
altresì il 50% delle spese straordinarie come sottospecificate e secondo le modalità ivi indicate : - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) farmaci da banco per la cura di malanni ordinari e/o stagionali f) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
g) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) fondo cassa richiesto dalla scuola;
d) assicurazione scolastica;
e) gite scolastiche;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico o alla sede universitaria;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e corsi universitari imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) alloggio presso sede universitaria;
d) corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); c) vacanze studio;
d) campi estivi;
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta (anche a mezzo mail o messaggio telefonico), di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente
(ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Le spese straordinarie anticipate per intero da uno dei genitori verranno rimborsate dall'altro
2 genitore in misura pari al 50%, entro 10 giorni da quello in cui il genitore che le ha sostenute ne fa richiesta all'altro e dietro esibizione della documentazione giustificativa. 5) Con vittoria delle spese e compensi di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 12.3.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
concordatario che ella ha contratto con in data 14.9.2008 ad Adria (RO). CP_1
La ricorrente ha dedotto che, con decreto del 5.5.2020 n. cron. 4535/2020, è stata omologata la separazione alle condizioni concordate dalle parti.
La AT ha precisato che la casa familiare, alla medesima assegnata in occasione della separazione, è stata poi venduta, tanto che ella si è trasferita unitamente al figlio in un'altra abitazione, condotta in locazione e per la quale versa un canone mensile di 420,00 euro.
La ricorrente ha evidenziato che, decorsi i termini di legge, i tentativi di addivenire ad un accordo per il divorzio sono risultati vani, ragione per cui è stata costretta ad introdurre il presente giudizio.
Dunque, la AT, oltre alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha
Per_ chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio , la regolamentazione del diritto di visita paterno e la statuizione dell'obbligo del resistente alla corresponsione di un assegno di mantenimento di 300,00 euro in favore della ricorrente a titolo di mantenimento del figlio minore d'età.
Nonostante la regolarità della notifica, il resistente non si è costituito né è comparso.
All'udienza del 16.7.2024 è stata sentita la ricorrente, la quale ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni esposte nel ricorso e nella memoria ex art. 473bis.17 c.p.c.; in pari data con ordinanza ex. art 473bis.22, comma 1, c.p.c. il Giudice designato ha emesso i provvedimenti provvisori.
La causa è stata istruita mediante la produzione documentale della ricorrente, l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. da Agenzia delle Entrate e INPS dei documenti reddituali e patrimoniali del resistente al fine di verificarne l'effettiva capacità economico-patrimoniale.
All'udienza del 22.10.2024, la difesa della ricorrente ha rinunciato all'assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.; dunque, il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
2. Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda formulata dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Ritiene il Tribunale che la mancata ripresa della convivenza tra i coniugi, tenuto conto di quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 16.7.2024 e dei documenti prodotti in giudizio, renda
3 evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1 L. n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett.
b), atteso che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale consensuale, avvenuta il 22.4.2020, e fino alla proposizione della domanda di divorzio.
Il Collegio, pertanto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 14.09.2008 ad Adria (RO) e trascritto presso il registro degli atti di Pt_1 CP_1
matrimonio di quel Comune al n. 25, parte II, serie A, anno 2008.
3. Sull'affidamento dei figli minori d'età.
Occorre brevemente rammentare che il regime ordinario di affidamento dei figli minori d'età è quello dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori.
Invero, la Suprema Corte ha statuito che, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008;
Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010).
A parere del Tribunale, allo stato, non sussistono ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso del minore.
A tal proposito, si osserva che, sulla scorta delle domande e delle dichiarazioni della stessa resistente, è possibile affermare che entrambi i genitori hanno manifestato pieno e concreto Per_ interesse circa le questioni che attengono al figlio e mai hanno abdicato al rispettivo ruolo genitoriale.
Sul punto, appare opportuno riportare le dichiarazioni rese dalla ricorrente: “Posso dire che attualmente il resistente vede il figlio ogni due settimane. Viene a prenderlo il venerdì sera e lo
Per_ riporta la domenica. In passato dormiva a casa del padre nel fine settimana, ma recentemente il resistente ha subito lo sfratto. Da quanto mi ha riferito mio figlio, attualmente il resistente è ospite a casa della sorella;
quindi, nel fine settimana in cui sta con il padre dorme a casa della zia con lui. Non ho molti rapporti con il resistente. Ci sentiamo pochissimo, mi ha raccontato molte
Per_ bugie e quindi non mi fido di lui. Quando occorre prendere delle decisioni nell'interesse di ci
4 Per_ sentiamo via messaggio. apprezza il padre e vuole bene al padre. Posso dire che hanno un buon rapporto” (Cfr. verbale dell'udienza del 16.7.2024).
Dunque, nonostante le riferite criticità in ordine al rapporto tra le parti ed al dedotto inadempimento del con riferimento all'onere del contributo al mantenimento del figlio, non può CP_1
trascurarsi che il resistente ha comunque sempre frequentato il minore e ha svolto la propria funzione genitoriale.
Inoltre, vale rilevare che la stessa ricorrente, nel rassegnare le conclusioni, ha chiesto disporsi
Per_ l'affido condiviso di . Tanto premesso, va certamente disposta la collocazione prevalente del minore presso la residenza materna, in conformità alla consolidatasi situazione di fatto.
In ordine alla regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza del figlio presso il padre, si rammenta che tale regolamentazione con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice e non può “avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori”. Occorre garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori e bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole (cfr. Corte Cass. ord. n. 17222 del 2021).
Per_ Nella specie, il Collegio tenuti in considerazione l'età di , le esigenze dello stesso, nonché gli impegni lavorativi delle parti, ragione per cui sussistono i presupposti per confermare sostanzialmente il regime del diritto di visita paterno, come concordato dalle parti in occasione della separazione.
Dunque, salvi migliori accordi tra le parti, il padre potrà vedere il figlio e stare con lui ogni volta in cui vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del figlio stesso, nonché a week-end alternati. Relativamente alle festività, così come per i compleanni, la permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore avverrà ad anni alternati: nello specifico per quanto riguarda le festività natalizie che il figlio trascorrerà, sempre ad anni alterni, la sera della
Vigilia di Natale (24/12) con il padre, nonché sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie e tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali.
4. Il mantenimento in favore del figlio.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le
5 attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Orbene Alla luce del disposto dell'art. 316 bis c.c. che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole. Inoltre, con specifico riferimento alla situazione di disoccupazione, va condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c., non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore.
Nel caso in esame la ricorrente ha dichiarato: di lavorare come commessa e di percepire una retribuzione netta mensile di circa 1.500,00, nonché la tredicesima e la quattordicesima;
di percepire per intero l'assegno unico per il figlio minore, nella misura di 220,00 euro totali;
di essere titolare di un conto corrente personale, con saldo di circa 2750,00 euro;
di vivere in un immobile condotto in locazione, per il quale corrisponde un canone mensile pari a circa 425,00 euro al mese;
di avere di recente visto notificarsi un decreto ingiuntivo per euro 16.000,00, relativo ad un finanziamento acceso dal resistente e rispetto al quale era coobbligata;
che il resistente non sta al momento corrispondendo quanto dovuto a titolo di mantenimento del figlio, a causa di una temporanea difficoltà a livello finanziario.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate si ricava che la ricorrente è stata titolare di un reddito netto pari a circa: euro 15.801,68 per l'anno di imposta 2020; euro 17.234,00 per l'anno di imposta 2021; euro 18.334,00 per l'anno di imposta 2022.
D'altro canto, da quanto emerso dai documenti acquisiti ex art. 213 c.p.c., il è stato CP_1
titolare di un reddito netto annuo, pari a circa: euro 15.816,00 nell'anno 2021; 16.873,00 nell'anno di imposta 2022; 17.381,00 nell'anno di imposta 2023.
Tutto quanto premesso, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, come sopra esaminata, del tempo verosimilmente trascorso da ciascuno con il figlio, il Tribunale ritiene equo porre a carico del resistente un assegno per il mantenimento del figlio, da corrispondersi a
, entro il giorno 5 di ogni mese, pari a euro 300,00, rivalutabile secondo gli indici Parte_1
ISTAT, e da corrispondersi con decorrenza dal momento della domanda (12.3.2024). Inoltre, va
6 posto a carico del resistente anche l'onere delle spese straordinarie, nella misura del 50%, secondo le modalità meglio indicate in dispositivo.
In ordine alla corresponsione dell'assegno unico universale, introdotto con D.Lgs. n. 230 del 2021 e che ha sostituito ogni precedente misura di supporto al reddito dei nuclei familiari con i figli, in quanto assorbe al suo interno tutte le stesse (Assegno per il nucleo familiare, detrazioni per figli a carico in busta paga, bonus nascita, bonus bebè), si osserva quanto segue. Con specifico riferimento ai genitori separati/divorziati la normativa prevede espressamente che (art. 6, comma 4): “4.
L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”. Si ritiene pertanto di poter affermare che in ipotesi di affidamento condiviso del figlio, il genitore possa presentare la domanda e chiedere la corresponsione dell'assegno al 100% in suo favore solo in caso di espresso accordo con l'altro genitore. Tanto si ricava anche dall'art. 1, comma 2, lett. f), L. 1 aprile 2021, n.
46, che recita: “f) l'assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori”. In buona sostanza, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 230 del 2021, in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 230 del 2021, in caso di affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori. Tuttavia, l'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori (Cfr. Messaggio
INPS del 20.4.2022, n. 1714). Dunque, anche alla luce della pacifica giurisprudenza consolidatasi sotto la vigenza dell'art.211 della legge 18.5.1975, n. 151, resta fermo il potere del Tribunale di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, anche in caso di affidamento condiviso, che il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso. Nel caso di specie, l'assegno unico universale deve essere attribuito integralmente alla ricorrente, tenuto conto della convivenza con il figlio minore, nonché della situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
5. Le spese di lite.
7 Con riferimento alla regolamentazione alle determinazioni da assumersi ex art. 91 e ss. c.p.c., il
Tribunale reputa che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese lite nella misura di metà, essendo interesse di entrambe le parti ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e non avendo il resistente, rispetto ad essa, svolto alcuna opposizione.
Rispetto alla residua quota di metà, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, nonché del valore indeterminabile e della complessità bassa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 415/2024 R.G. promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e CP_1
deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
il 14.09.2008 ad Adria (RO) e trascritto presso il registro degli atti di matrimonio di quel CP_1
Comune al n. 25, parte II, serie A, anno 2008;
ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; Per_ AFFIDA il figlio minore in via condivisa, con collocazione prevalente presso la madre
; Parte_1
DISPONE che, salvi migliori accordi tra le parti, il padre potrà vedere il figlio e stare con lui ogni volta in cui vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del figlio stesso, nonché a fine settimana alternati. Relativamente alle festività, così come per i compleanni, la permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore avverrà ad anni alternati: nello specifico per quanto riguarda le festività natalizie che il figlio trascorrerà, sempre ad anni alterni, la sera della vigilia di Natale (24/12) con il padre, nonché sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie e tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali;
DICHIARA tenuto a corrispondere, con decorrenza dalla domanda, a CP_1 Parte_1
Per_
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la
[...] somma di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
8 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby- sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi;
DISPONE che l'assegno universale unico, corrisposto dall'INPS e relativo al minore, venga percepito per intero da , anche in assenza del consenso di;
Parte_1 CP_1
DISPONE la compensazione delle spese di lite per la quota di metà;
CONDANNA al pagamento, in favore della ricorrente, della quota di metà delle CP_1
spese di lite del presente giudizio che si liquidano in 2.329,50 euro (50% di 4.659,00 euro) per compensi, oltre al 15% spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 22.10.2024
Il Presidente
Dott.ssa Federica Abiuso
Il Giudice relatore
Dott. Nicola Del Vecchio
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso - Presidente - dott. Nicola Del Vecchio - Giudice relatore - dott. Marco Pesoli - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 415/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Cristina Mazzucco, elettivamente domiciliata come in atti;
-RICORRENTE-
nei confronti di
(c.f.: contumace;
CP_1 C.F._2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
, e in data 14/9/2008 nella Basilica Santa Maria Assunta della Parte_1 CP_1
Tomba di Adria, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Adria, anno 2008, parte II, Serie A, al n. 25. 2) Confermarsi l'affidamento condiviso del figlio minore , Persona_1
e la sua residenza con la madre. 3) Disporsi che il padre possa vedere il figlio e stare con lui -ogni volta in cui vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del figlio stesso, nonché a week-end alternati. Relativamente alle festività, così come per i compleanni, disporsi che la permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore avvenga ad anni alternati: nello specifico per quanto riguarda le festività natalizie che il figlio trascorra, sempre ad
1 anni alterni, la sera della vigilia di Natale (24/12) con il padre, nonché sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie e tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali. 4) Disporsi che il signor contribuisca al mantenimento del figlio con un importo CP_1 mensili di € 300,00 da versare entro il giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente in modo automatico, secondo gli indici ISTAT. Disporsi che la signora continui a percepire Pt_1 per intero l'assegno unico familiare per il figlio. Disporsi altresì che il sig. corrisponda CP_1
altresì il 50% delle spese straordinarie come sottospecificate e secondo le modalità ivi indicate : - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) farmaci da banco per la cura di malanni ordinari e/o stagionali f) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
g) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) fondo cassa richiesto dalla scuola;
d) assicurazione scolastica;
e) gite scolastiche;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico o alla sede universitaria;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e corsi universitari imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) alloggio presso sede universitaria;
d) corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); c) vacanze studio;
d) campi estivi;
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta (anche a mezzo mail o messaggio telefonico), di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente
(ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Le spese straordinarie anticipate per intero da uno dei genitori verranno rimborsate dall'altro
2 genitore in misura pari al 50%, entro 10 giorni da quello in cui il genitore che le ha sostenute ne fa richiesta all'altro e dietro esibizione della documentazione giustificativa. 5) Con vittoria delle spese e compensi di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 12.3.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
concordatario che ella ha contratto con in data 14.9.2008 ad Adria (RO). CP_1
La ricorrente ha dedotto che, con decreto del 5.5.2020 n. cron. 4535/2020, è stata omologata la separazione alle condizioni concordate dalle parti.
La AT ha precisato che la casa familiare, alla medesima assegnata in occasione della separazione, è stata poi venduta, tanto che ella si è trasferita unitamente al figlio in un'altra abitazione, condotta in locazione e per la quale versa un canone mensile di 420,00 euro.
La ricorrente ha evidenziato che, decorsi i termini di legge, i tentativi di addivenire ad un accordo per il divorzio sono risultati vani, ragione per cui è stata costretta ad introdurre il presente giudizio.
Dunque, la AT, oltre alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha
Per_ chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio , la regolamentazione del diritto di visita paterno e la statuizione dell'obbligo del resistente alla corresponsione di un assegno di mantenimento di 300,00 euro in favore della ricorrente a titolo di mantenimento del figlio minore d'età.
Nonostante la regolarità della notifica, il resistente non si è costituito né è comparso.
All'udienza del 16.7.2024 è stata sentita la ricorrente, la quale ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni esposte nel ricorso e nella memoria ex art. 473bis.17 c.p.c.; in pari data con ordinanza ex. art 473bis.22, comma 1, c.p.c. il Giudice designato ha emesso i provvedimenti provvisori.
La causa è stata istruita mediante la produzione documentale della ricorrente, l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. da Agenzia delle Entrate e INPS dei documenti reddituali e patrimoniali del resistente al fine di verificarne l'effettiva capacità economico-patrimoniale.
All'udienza del 22.10.2024, la difesa della ricorrente ha rinunciato all'assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.; dunque, il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
2. Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda formulata dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Ritiene il Tribunale che la mancata ripresa della convivenza tra i coniugi, tenuto conto di quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 16.7.2024 e dei documenti prodotti in giudizio, renda
3 evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1 L. n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett.
b), atteso che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale consensuale, avvenuta il 22.4.2020, e fino alla proposizione della domanda di divorzio.
Il Collegio, pertanto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 14.09.2008 ad Adria (RO) e trascritto presso il registro degli atti di Pt_1 CP_1
matrimonio di quel Comune al n. 25, parte II, serie A, anno 2008.
3. Sull'affidamento dei figli minori d'età.
Occorre brevemente rammentare che il regime ordinario di affidamento dei figli minori d'età è quello dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori.
Invero, la Suprema Corte ha statuito che, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008;
Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010).
A parere del Tribunale, allo stato, non sussistono ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso del minore.
A tal proposito, si osserva che, sulla scorta delle domande e delle dichiarazioni della stessa resistente, è possibile affermare che entrambi i genitori hanno manifestato pieno e concreto Per_ interesse circa le questioni che attengono al figlio e mai hanno abdicato al rispettivo ruolo genitoriale.
Sul punto, appare opportuno riportare le dichiarazioni rese dalla ricorrente: “Posso dire che attualmente il resistente vede il figlio ogni due settimane. Viene a prenderlo il venerdì sera e lo
Per_ riporta la domenica. In passato dormiva a casa del padre nel fine settimana, ma recentemente il resistente ha subito lo sfratto. Da quanto mi ha riferito mio figlio, attualmente il resistente è ospite a casa della sorella;
quindi, nel fine settimana in cui sta con il padre dorme a casa della zia con lui. Non ho molti rapporti con il resistente. Ci sentiamo pochissimo, mi ha raccontato molte
Per_ bugie e quindi non mi fido di lui. Quando occorre prendere delle decisioni nell'interesse di ci
4 Per_ sentiamo via messaggio. apprezza il padre e vuole bene al padre. Posso dire che hanno un buon rapporto” (Cfr. verbale dell'udienza del 16.7.2024).
Dunque, nonostante le riferite criticità in ordine al rapporto tra le parti ed al dedotto inadempimento del con riferimento all'onere del contributo al mantenimento del figlio, non può CP_1
trascurarsi che il resistente ha comunque sempre frequentato il minore e ha svolto la propria funzione genitoriale.
Inoltre, vale rilevare che la stessa ricorrente, nel rassegnare le conclusioni, ha chiesto disporsi
Per_ l'affido condiviso di . Tanto premesso, va certamente disposta la collocazione prevalente del minore presso la residenza materna, in conformità alla consolidatasi situazione di fatto.
In ordine alla regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza del figlio presso il padre, si rammenta che tale regolamentazione con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice e non può “avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori”. Occorre garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori e bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole (cfr. Corte Cass. ord. n. 17222 del 2021).
Per_ Nella specie, il Collegio tenuti in considerazione l'età di , le esigenze dello stesso, nonché gli impegni lavorativi delle parti, ragione per cui sussistono i presupposti per confermare sostanzialmente il regime del diritto di visita paterno, come concordato dalle parti in occasione della separazione.
Dunque, salvi migliori accordi tra le parti, il padre potrà vedere il figlio e stare con lui ogni volta in cui vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del figlio stesso, nonché a week-end alternati. Relativamente alle festività, così come per i compleanni, la permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore avverrà ad anni alternati: nello specifico per quanto riguarda le festività natalizie che il figlio trascorrerà, sempre ad anni alterni, la sera della
Vigilia di Natale (24/12) con il padre, nonché sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie e tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali.
4. Il mantenimento in favore del figlio.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le
5 attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Orbene Alla luce del disposto dell'art. 316 bis c.c. che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole. Inoltre, con specifico riferimento alla situazione di disoccupazione, va condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c., non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore.
Nel caso in esame la ricorrente ha dichiarato: di lavorare come commessa e di percepire una retribuzione netta mensile di circa 1.500,00, nonché la tredicesima e la quattordicesima;
di percepire per intero l'assegno unico per il figlio minore, nella misura di 220,00 euro totali;
di essere titolare di un conto corrente personale, con saldo di circa 2750,00 euro;
di vivere in un immobile condotto in locazione, per il quale corrisponde un canone mensile pari a circa 425,00 euro al mese;
di avere di recente visto notificarsi un decreto ingiuntivo per euro 16.000,00, relativo ad un finanziamento acceso dal resistente e rispetto al quale era coobbligata;
che il resistente non sta al momento corrispondendo quanto dovuto a titolo di mantenimento del figlio, a causa di una temporanea difficoltà a livello finanziario.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate si ricava che la ricorrente è stata titolare di un reddito netto pari a circa: euro 15.801,68 per l'anno di imposta 2020; euro 17.234,00 per l'anno di imposta 2021; euro 18.334,00 per l'anno di imposta 2022.
D'altro canto, da quanto emerso dai documenti acquisiti ex art. 213 c.p.c., il è stato CP_1
titolare di un reddito netto annuo, pari a circa: euro 15.816,00 nell'anno 2021; 16.873,00 nell'anno di imposta 2022; 17.381,00 nell'anno di imposta 2023.
Tutto quanto premesso, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, come sopra esaminata, del tempo verosimilmente trascorso da ciascuno con il figlio, il Tribunale ritiene equo porre a carico del resistente un assegno per il mantenimento del figlio, da corrispondersi a
, entro il giorno 5 di ogni mese, pari a euro 300,00, rivalutabile secondo gli indici Parte_1
ISTAT, e da corrispondersi con decorrenza dal momento della domanda (12.3.2024). Inoltre, va
6 posto a carico del resistente anche l'onere delle spese straordinarie, nella misura del 50%, secondo le modalità meglio indicate in dispositivo.
In ordine alla corresponsione dell'assegno unico universale, introdotto con D.Lgs. n. 230 del 2021 e che ha sostituito ogni precedente misura di supporto al reddito dei nuclei familiari con i figli, in quanto assorbe al suo interno tutte le stesse (Assegno per il nucleo familiare, detrazioni per figli a carico in busta paga, bonus nascita, bonus bebè), si osserva quanto segue. Con specifico riferimento ai genitori separati/divorziati la normativa prevede espressamente che (art. 6, comma 4): “4.
L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”. Si ritiene pertanto di poter affermare che in ipotesi di affidamento condiviso del figlio, il genitore possa presentare la domanda e chiedere la corresponsione dell'assegno al 100% in suo favore solo in caso di espresso accordo con l'altro genitore. Tanto si ricava anche dall'art. 1, comma 2, lett. f), L. 1 aprile 2021, n.
46, che recita: “f) l'assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori”. In buona sostanza, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 230 del 2021, in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 230 del 2021, in caso di affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori. Tuttavia, l'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori (Cfr. Messaggio
INPS del 20.4.2022, n. 1714). Dunque, anche alla luce della pacifica giurisprudenza consolidatasi sotto la vigenza dell'art.211 della legge 18.5.1975, n. 151, resta fermo il potere del Tribunale di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, anche in caso di affidamento condiviso, che il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso. Nel caso di specie, l'assegno unico universale deve essere attribuito integralmente alla ricorrente, tenuto conto della convivenza con il figlio minore, nonché della situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
5. Le spese di lite.
7 Con riferimento alla regolamentazione alle determinazioni da assumersi ex art. 91 e ss. c.p.c., il
Tribunale reputa che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese lite nella misura di metà, essendo interesse di entrambe le parti ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e non avendo il resistente, rispetto ad essa, svolto alcuna opposizione.
Rispetto alla residua quota di metà, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, nonché del valore indeterminabile e della complessità bassa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 415/2024 R.G. promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e CP_1
deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
il 14.09.2008 ad Adria (RO) e trascritto presso il registro degli atti di matrimonio di quel CP_1
Comune al n. 25, parte II, serie A, anno 2008;
ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; Per_ AFFIDA il figlio minore in via condivisa, con collocazione prevalente presso la madre
; Parte_1
DISPONE che, salvi migliori accordi tra le parti, il padre potrà vedere il figlio e stare con lui ogni volta in cui vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del figlio stesso, nonché a fine settimana alternati. Relativamente alle festività, così come per i compleanni, la permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore avverrà ad anni alternati: nello specifico per quanto riguarda le festività natalizie che il figlio trascorrerà, sempre ad anni alterni, la sera della vigilia di Natale (24/12) con il padre, nonché sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie e tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali;
DICHIARA tenuto a corrispondere, con decorrenza dalla domanda, a CP_1 Parte_1
Per_
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la
[...] somma di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
8 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby- sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi;
DISPONE che l'assegno universale unico, corrisposto dall'INPS e relativo al minore, venga percepito per intero da , anche in assenza del consenso di;
Parte_1 CP_1
DISPONE la compensazione delle spese di lite per la quota di metà;
CONDANNA al pagamento, in favore della ricorrente, della quota di metà delle CP_1
spese di lite del presente giudizio che si liquidano in 2.329,50 euro (50% di 4.659,00 euro) per compensi, oltre al 15% spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 22.10.2024
Il Presidente
Dott.ssa Federica Abiuso
Il Giudice relatore
Dott. Nicola Del Vecchio
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