Rigetto
Sentenza 7 febbraio 2024
Accoglimento
Sentenza 4 marzo 2025
Commentario • 1
- 1. Il trust c.d. antimafia e l’attività di compliance antiriciclaggio della Banca.Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 31 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/03/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01800/2025REG.PROV.COLL.
N. 06179/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6179 del 2024, proposto dalla Alfa1 (quale incorporante per fusione di Alfa), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Federico Cipolla, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Bligny, n. 15,
contro
- il Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo Torino, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo n. 101;
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 1274/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo Torino e del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025, il Cons. Roberto Prossomariti.
FATTO
1. A seguito di richiesta di rilascio di informativa antimafia ai sensi dell’art. 91, d.lgs. n. 159 del 2011, formulata da -OMISSIS-, la Prefettura di Torino ha ritenuto sussistente nei confronti della Alfa - divenuta poi, a seguito di fusione, Alfa1 - il pericolo di condizionamento delle scelte della società da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso. L’Amministrazione ha quindi adottato, -OMISSIS-, un provvedimento di interdizione antimafia, oggetto di impugnazione nel presente contenzioso.
2. Tale provvedimento segue la precedente informazione interdittiva antimafia Fasc. n. -OMISSIS-, emessa nei confronti della società Beta. Anche tale interdittiva è stata impugnata in sede giurisdizionale; con sentenza -OMISSIS- questa Sezione ha ritenuto tale provvedimento immune da vizi.
Le due società sono collegate: nel provvedimento impugnato in primo grado il Prefetto di Torino ha ritenuto che “ l’assetto proprietario è del tutto identico a quello della Beta ”.
Come ricostruito nel provvedimento prefettizio, entrambe le società, infatti, sono riconducibili alla figura del sig. A, condannato in via definitiva all’esito del processo penale scaturito dalla c.d. -OMISSIS- per concorso esterno in associazione mafiosa di matrice ‘ndranghetistica.
A è una figura vicina alla malavita organizzata di stampo mafioso, ruolo svolto anche avvalendosi dell’influenza della carica pubblica ricoperta. È stato, infatti, Sindaco del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS- e poi, -OMISSIS-, quando Sindaco era -OMISSIS-, è stato consigliere comunale con la delega a collaborare con il Sindaco nell’assessorato ai lavori pubblici. Nel -OMISSIS- il Comune di -OMISSIS- è stato sciolto per infiltrazione mafiosa, anche per fatti riconducibili alla commistione tra l’attività politica e imprenditoriale della famiglia A.
A è stato condannato ad -OMISSIS- per il delitto di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. con la sentenza della Terza Sezione Penale della Corte d’Appello di Torino -OMISSIS-, divenuta definitiva a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione -OMISSIS-, a conclusione del procedimento penale relativo all’operazione c.d. -OMISSIS-, che ha altresì disposto l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
B, figlio di A, è coniugato con -OMISSIS-, condannata dal Tribunale di Torino, -OMISSIS- alla pena di -OMISSIS- per il reato di turbata libertà degli incanti in concorso.
Il consiglio di amministrazione della Alfa risultava composto di due membri, uno dei quali era B. Le partecipazioni sociali risultavano suddivise nel seguente modo: -OMISSIS-, -OMISSIS-, Gamma -OMISSIS-, Delta -OMISSIS-.
B, -OMISSIS- e -OMISSIS- sono nel consiglio di amministrazione della Gamma, di cui la Delta detiene -OMISSIS- del capitale sociale.
La Delta è ritenuta la finanziaria di famiglia poiché tutte le partecipazioni societarie sono riconducibili a A o a soggetti allo stesso imparentati a vario titolo, come riportato nel provvedimento prefettizio. Una quota del -OMISSIS-, originariamente di proprietà di A, risulterebbe attualmente detenuta da -OMISSIS-, a titolo di intestazione fiduciaria per conto dello stesso A.
Il Prefetto ha quindi ritenuto che “ la disamina della complessa articolazione strutturale della Alfa, e soprattutto, delle due imprese che ne detengono complessivamente -OMISSIS- del capitale sociale, consente di ipotizzare con un elevato grado di probabilità che la gestione della società in esame possa essere significativamente condizionata dalla figura di A, nonostante questi risulti formalmente estraneo alla compagine societaria e amministrativa ”.
Nell’informazione antimafia si richiamano, con dovizia di particolari, le vicende che avevano portato alla condanna penale nei confronti di A, il quale aveva assunto condotte volte ad assicurare alla criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetista sostegno economico e collaborazione in campo imprenditoriale, anche mediante società riconducibili a sé e alla propria famiglia. Ciò anche per acquisire sostegno elettorale da parte degli ambienti malavitosi.
L’esito negativo dell’informativa riposava in definitiva sulla circostanza che, nonostante il A risultasse formalmente estraneo alla compagine della Alfa, la sua acclarata capacità di influenzare le scelte imprenditoriali del -OMISSIS- (consigliere di amministrazione) e degli altri componenti della famiglia, che ricoprono cariche di primaria importanza nelle società proprietarie del 50% del capitale sociale della Alfa, costituisse un elemento sintomatico della permeabilità mafiosa della società.
3. Il provvedimento prefettizio è stato impugnato con ricorso proposto dinanzi al TAR Piemonte, articolando plurimi motivi di impugnazione.
4. Con i motivi aggiunti, depositati il 15 gennaio 2018, la ricorrente ha impugnato la nota di -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la risoluzione di diritto delle sei convenzioni in atto con la Società ricorrente, relative al riconoscimento di tariffe incentivanti e al ritiro dell’energia prodotta dagli impianti della Società. Tale provvedimento è stato impugnato sia per illegittimità derivata, sia per vizi propri.
5. Con la sentenza -OMISSIS-, il TAR ha respinto il ricorso ed i successivi motivi aggiunti, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del -OMISSIS-.
6. Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto appello articolando plurime censure e chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
7. Questo Consiglio di Stato, con sentenza n. 1274 del 7 febbraio 2024 ha respinto l’appello e condannato la parte appellante alla rifusione delle spese processuali nei confronti delle parti appellate.
8. Avverso la citata sentenza n. 1274 la Alfa1 (d’ora in avanti “ la Società ”) ha proposto ricorso per revocazione.
Nella richiesta di revocazione si deduce che la sentenza di appello è stata resa a seguito di un’udienza la fissazione della quale non è mai stata comunicata alla Società. Vi sarebbe quindi un errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., poiché l’omissione dell’adempimento ha indotto in errore il giudice circa la regolare costituzione del contraddittorio.
Venivano, inoltre, riproposti i motivi di impugnazione avverso la sentenza del TAR Piemonte, di cui si darà conto nella parte in diritto.
9. Si è costituito il Ministero dell’Interno – UTG Torino che, per quanto riguarda l’istanza di revocazione, si è rimesso al prudente apprezzamento di questo Consiglio, chiedendo poi, per l’eventuale fase rescissoria, il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.
10. Si è costituito anche il -OMISSIS- chiedendo il rigetto del ricorso per revocazione.
All’udienza del 20 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, si ritiene di poter accogliere, ai sensi dell’art. 7 del d.P.C.S. 22 dicembre 2016, l’istanza della Società ricorrente relativa al superamento dei limiti dimensionali della propria memoria di replica depositata in 28 gennaio 2025.
2. Quanto alla fase rescindente, la censura relativa all’errore di fatto è fondata e pertanto la sentenza impugnata deve essere revocata.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza, la mancata comunicazione/ricezione dell’avviso di fissazione d’udienza da parte del difensore costituito in giudizio implica un errore di fatto che è rilevante (quando non determinato da un fatto imputabile al difensore) ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., poiché l’omissione dell’adempimento induce in errore il giudice circa la regolare costituzione del contraddittorio (da ultimo Cons. Stato, sez. VII, 2 gennaio 2024, n. 54).
Nel caso di specie, dalla consultazione del fascicolo digitale NRG -OMISSIS-, emerge come la fissazione dell’udienza del 25 gennaio 2024 (all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione) non sia stata comunicata alla Società, con conseguente violazione dell’art. 71, comma 5, c.p.a. e, quindi, del principio del contraddittorio.
3. Occorre quindi, in via rescissoria, esaminare i motivi di appello avverso la sentenza del TAR Piemonte -OMISSIS-.
4. Con il primo motivo di ricorso, la sentenza del TAR viene censurata per aver esaminato congiuntamente i primi tre motivi dell’originario ricorso, senza coglierne la portata decisiva al fine di provare l’insufficienza motivazionale del provvedimento prefettizio. Vengono quindi riproposti i tre motivi del ricorso avanzati in primo grado. In particolare: a ) non sarebbe stato considerato che la costituzione del trust avrebbe privato il sig. A di ogni potere decisionale in merito alla gestione della Delta; b ) non sarebbe stato considerato che i rapporti tra lo stesso A e la criminalità organizzata erano dal primo intessuti al fine di procacciare voti per la propria attività politica, con la conseguenza che la cessazione di detta attività avrebbe fatto venir meno il rischio di condizionamento mafioso; inoltre non sarebbe stata provata la capacità del medesimo A di condizionare le scelte imprenditoriali dei propri parenti; c ) non sarebbe stato considerato che B era solo uno dei due membri del consiglio di amministrazione della Società ricorrente.
4.1. Il motivo è infondato.
Giova ricordare che l’informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, pericolo capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2019, n. 2212). Gli elementi sintomatico-presuntivi vanno considerati in modo unitario, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con altri.
Nel caso di specie, la questione del trust sulle azioni della Deltanon appare affatto dirimente, alla luce dei plurimi elementi su cui è basata l’interdittiva. Ad ogni modo si può convenire con quanto affermato dalla difesa del Ministero, sul fatto, cioè, che le peculiari caratteristiche dello strumento giuridico utilizzato, unitamente alla tempistica del conferimento, eseguito a pochi mesi di distanza dalla sentenza di primo grado con la quale A era stato condannato per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, oltre alla circostanza che fino al momento del suo arresto (-OMISSIS-) lo stesso rivestiva ruoli apicali nelle società del gruppo, costituiscono chiaro indice che la dismissione delle partecipazioni societarie era stata effettuata al solo scopo di preservare la Delta e le società dalla stessa controllate da eventuali provvedimenti giudiziari e amministrativi di tipo ablativo, preventivo o sanzionatorio. Del resto nessuna spiegazione alternativa è stata proposta dalla Società ricorrente circa la genesi e le finalità del predetto trust .
Per il resto, il provvedimento prefettizio ha evidenziato come i rapporti di A con la criminalità organizzata non fossero limitati alla sfera politica, ma si estendessero al settore imprenditoriale, con lo scopo di garantire benefici economici ad entrambe le parti. Si legge infatti che le indagini hanno accertato « condotte criminose molteplici e diversificate nei tempi e nei modi, volte ad assicurare alla criminalità organizzata di matrice 'ndranghetista sostegno economico e collaborazione in campo imprenditoriale, anche mediante alcune società riconducibili a sé e alla propria famiglia ».
L’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incandidabilità in Piemonte di A non eliminano il rischio di infiltrazione mafiosa nelle attività economiche riconducibili alla sua famiglia, ma anzi rappresentano un’ulteriore conferma della gravità delle condotte allo stesso ascritte.
Immuni da vizi appaiono anche i passaggi della sentenza di primo grado nei quali si è sostenuto che la capacità di A di influenzare le scelte imprenditoriali dei familiari sia stata dimostrata anche attraverso i fatti (riportati nell’interdittiva) relativi ai cantieri -OMISSIS- e -OMISSIS-, in cui è emerso come lo stesso A sfruttasse il gruppo A per favorire le imprese collegate alla criminalità organizzata.
Anche il fatto che B non fosse l’unico amministratore della Società ricorrente non appare affatto dirimente, sia perché comunque gli amministratori erano solo due (e quindi il ruolo di ciascuno era assai rilevante), sia perché il reale peso della famiglia A deve essere analizzato tenendo conto anche e soprattutto dell’assetto proprietario della Società.
5. Con il secondo motivo di ricorso vengono censurati alcuni passaggi della sentenza del TAR che conterrebbero ricostruzioni imprecise dei fatti e non sarebbero sufficienti a suffragare la legittimità del provvedimento impugnato. Peraltro la stessa ricorrente conclude la propria esposizione asserendo: « Al contrario, le ragioni del provvedimento erano solo ed unicamente quelle censurate – perché errate e frutto di travisato apprezzamento dei fatti – nei tre primi motivi di ricorso sui quali già ci si è soffermati al precedente §1 ».
5.1. La reiezione dei primi tre motivi di ricorso, confermata in questa sede, rende quindi inammissibile il motivo, perché corrobora la piena sufficienza della motivazione del provvedimento impugnato. Condivisibilmente il giudice di primo grado ha ritenuto che il provvedimento prefettizio fosse legittimo perché basato su un quadro indiziario grave, preciso e concordante che dimostra un concreto pericolo di condizionamento mafioso in capo alla Società ricorrente.
6. Con il terzo motivo la Società ricorrente ha ricordato che in pendenza del ricorso è mutato il quadro normativo, essendo stati introdotti sia il contraddittorio in sede procedimentale (art. 92, comma 1 bis , del d.lgs. n. 159 del 2011) sia la previsione di misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94- bis del d.lgs. n. 159 del 2011. Ha quindi chiesto al Collegio di sottoporre alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 92 e 94 del d.lgs. n. 159 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis , per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., ritenendo il provvedimento impugnato affetto da illegittimità conseguente all’illegittimità costituzionale delle suddette disposizioni di legge. Tale richiesta era stata avanzata per la prima volta in primo grado, con memoria del 15 settembre 2022, in vista dell’udienza del 19 ottobre 2022, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
6.1. La prospettazione non può essere condivisa: correttamente il TAR ha rilevato che « nel ricorso principale, con il quale si contesta la legittimità dell’interdittiva antimafia, non ci si duole del difetto di contraddittorio nel procedimento di che trattasi e neppure della eccessiva severità del provvedimento. Manca dunque il requisito della rilevanza necessario per sollevare la questione di legittimità costituzionale di una norma ».
Infatti le norme del d.lgs. n. 159 del 2011, delle quali, nella versione ratione temporis applicabile, si denuncia l’illegittimità costituzionale, sono l’art. 92, rubricato “ Termini per il rilascio delle informazioni ” e l’art. 94 rubricato “ Effetti delle informazioni del prefetto ”. Considerato che i motivi a base dell’impugnazione dell’informativa antimafia concernevano la presunta carenza dei presupposti della stessa e non il procedimento o gli effetti del provvedimento, le richiamate disposizioni appaiono effettivamente irrilevanti.
La Società ricorrente afferma, tra l’altro, che « la tesi della sentenza non coglie che la lamentata violazione dell’art. 3 della Carta fondamentale concerne un’illegittima lesione del principio di eguaglianza concretizzatasi con la novella del Codice antimafia entrata in vigore il 1° gennaio 2022: essa, dunque, non esisteva prima di quella data né avrebbe potuto essere oggetto di doglianza » in un ricorso del 2017. Così articolata, la doglianza risulta, peraltro, manifestamente infondata, poiché implicherebbe che al legislatore sia impedito introdurre nuove garanzie procedimentali o diverse modulazioni degli istituti di prevenzione se non rendendo incostituzionale la disciplina pregressa.
7. Con il quarto motivo si denuncia un contrasto tra la disciplina dell’interdittiva antimafia e gli artt. 41, comma 1, Cost. e 1 del Protocollo addizionale CEDU. Tale ultimo contrasto porterebbe a sua volta a una violazione mediata degli artt. 117 Cost. e 6, par. 3, TUE (secondo cui i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali), con conseguente richiesta di rinvio degli atti alla Corte di Giustizia UE e alla Corte costituzionale. La vigente disciplina, a giudizio della ricorrente, non garantirebbe la prevedibilità dell’azione amministrativa e non realizzerebbe un’equilibrata ponderazione dei valori costituzionali e comunitari in gioco, penalizzando la libertà di impresa.
7.1. Il motivo è infondato.
Questo Collegio ritiene di dar continuità all’orientamento giurisprudenziale che ha già escluso che la disciplina prevista dal d.lgs. n. 159 del 2011, in tema di accertamento del tentativo d’infiltrazione mafiosa ai fini dell’emanazione dell’informazione interdittiva antimafia sia in contrasto con i principi costituzionali (artt. 3, 24, 41, 42, 97 e 111 Cost.) e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, in particolare, dell’art. 1 del protocollo addizionale (Cons. Stato, sez. III, 20 aprile 2021, n. 3182, ma si veda anche Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2024, n. 6043; id., 25 ottobre 2021, n. 7165).
Come già messo in luce dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 57 del 2020, la normativa in parola, pur comportando un grave sacrificio della libertà di iniziativa economica privata, è giustificata dall’estrema pericolosità del fenomeno mafioso e dal rischio di una lesione della concorrenza e della stessa dignità e libertà umana.
La legge italiana, nell’ancorare l’emissione del provvedimento interdittivo antimafia all’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, ha fatto ricorso a una clausola generale, ma ciò non costituisce una delega all’arbitrio dell’autorità amministrativa. Il pericolo di infiltrazione mafiosa rappresenta sia il fondamento che il limite del potere prefettizio. La discrezionalità del Prefetto deve essere intesa come un equilibrato apprezzamento del rischio infiltrativo, secondo corretti canoni di inferenza logica, che devono potersi apprezzare dalla motivazione del provvedimento.
D’altra parte il giudice amministrativo è chiamato a verificare la gravità del quadro indiziario e la ragionevolezza della prognosi dell’autorità prefettizia. L’interpretazione giurisprudenziale ha individuato un nucleo consolidato di situazioni indiziarie (tra cui provvedimenti sfavorevoli del giudice penale, rapporti di parentela intensi, contatti o frequentazioni con soggetti legati alla criminalità, vicende anomale nella struttura o gestione dell’impresa) che specificano e completano le indicazioni legislative. Questo sistema di “ tassatività sostanziale ” permette di prevedere ragionevolmente l’applicazione della misura interdittiva in presenza di contiguità, compiacente o soggiacente, dell’impresa ad influenze mafiose.
Del tutto priva di specificità è poi la doglianza relativa al presunto contrasto con l’art. 6, par. 3, TUE, rispetto alla quale non è neppure indicata la connessione con il diritto UE della materia della prevenzione amministrativa antimafia.
8. I successivi motivi di ricorso riguardano la parte della sentenza che ha rigettato le doglianze contro il provvedimento del -OMISSIS-.
Il quinto motivo ripropone la censura diretta a far valere l’invalidità che deriverebbe dall’illegittimità dell’informativa antimafia. La reiezione dei precedenti motivi di appello rende tuttavia infondata la doglianza.
9. Il sesto motivo ripropone la censura diretta a contestare la risoluzione di diritto delle sei convenzioni stipulate con -OMISSIS-, le prime tre con efficacia retroattiva dal -OMISSIS- e le seconde tre con decorrenza dal -OMISSIS-. In particolare si sostiene che l’interdittiva non rientrerebbe nei casi di risoluzione di diritto previsti dalle convenzioni, né potrebbe discendere dalla disciplina civilistica e neppure dalle disposizioni del d.lgs. n. 159 del 2011.
10. Con il settimo motivo si ripropone la censura avanzata in primo grado, secondo cui la risoluzione retroattiva di tre delle sei convenzioni violerebbe gli artt. 1456 e 1458 c.c., nonché il principio di irretroattività degli atti amministrativi. Il TAR non avrebbe, peraltro, offerto argomenti sufficienti a giustificare la presunta illogicità del comportamento dell’Amministrazione, che ha applicato la risoluzione con effetti retroattivi solo a tre delle convenzioni in essere. Inoltre il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere generica e inammissibile la doglianza che contestava la nota del -OMISSIS-, nella parte in cui questa avrebbe lasciato intendere che gli effetti della risoluzione potessero estendersi anche a periodi antecedenti l’adozione dell’interdittiva.
11. Con l’ottavo motivo la Società ripropone la censura secondo cui la richiesta di informazione antimafia avanzata da -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, avrebbe violato l’art. 83, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui tale richiesta dovrebbe essere fatta solo prima della stipula dei contratti. A tutto concedere la richiesta avrebbe potuto essere effettuata nel 2013, cioè al tempo della modifica del suddetto art. 83, ma non, senza alcuna ragione, nel 2017.
12. Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente. I tre motivi sono tutti infondati.
12.1. Quanto alla base giuridica del provvedimento del -OMISSIS-, come risulta dagli atti di causa, la risoluzione era espressamente prevista da ciascuna delle sei convenzioni, per il caso in cui l’impresa fosse incorsa in una delle cause di decadenza previste dalla normativa antimafia.
Ma, anche al di là di tale circostanza, come correttamente evidenziato dal TAR, la risoluzione, nel caso di specie, è imposta dall’art. 94 del d.lgs. n. 159 del 2011. Quest’ultima disposizione, al comma 1, prevede che: « Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4 ed all’articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni ». Tra le erogazioni che non possono avere luogo e i rapporti contrattuali da impedire o caducare vi sono senz’altro quelli che coinvolgono il -OMISSIS- nell’ambito della produzione di energia, come già riconosciuto anche dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (si veda Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2023, n. 4569, e 3 novembre 2022, n. 9558).
12.2. Anche la circostanza che la risoluzione di tre delle sei convenzioni sia stata fatta decorrere della data di adozione del provvedimento prefettizio appare conforme a diritto.
L’interdittiva antimafia preclude al soggetto la capacità di intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione, agendo come una incapacità giuridica prevista dalla legge a tutela di valori costituzionalmente garantiti (Cons. Stato, Ad. Plenaria n. 3 del 2018). La revoca e il recesso dai contratti si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa vengono accertati successivamente alla stipula del contratto. Questo significa che, anche se un contratto è già in essere, l’emersione di una situazione di rischio di infiltrazione mafiosa giustifica l’interruzione del rapporto contrattuale. L’interdittiva antimafia, quindi, non è un semplice “fatto” sopravvenuto che determina la revoca del provvedimento, ma l’accertamento dell’incapacità giuridica del soggetto ad essere parte del rapporto con la pubblica amministrazione. In caso di concessione di benefici economici, l’accertamento dell’incapacità del soggetto comporta l’impossibilità di trattenere le somme erogate. Allo stesso modo, i contratti stipulati con la pubblica amministrazione diventano insuscettibili di creare obbligazioni in capo alla pubblica amministrazione nei confronti del soggetto incapace (Cons. Stato, Ad. Plenaria n. 23 del 2020).
Appare quindi immune da vizi la decisione del -OMISSIS- di risolvere tre delle convenzioni dalla data di adozione dell’interdittiva.
-OMISSIS-, nelle sue difese, dà anche conto delle ragioni per cui le altre tre convenzioni sono state risolte solo a far data dal -OMISSIS-. Ciò che cambia è la tipologia di convenzione. Le convenzioni “ in conto energia ” regolano l’erogazione di contributi pubblici per l’immissione in rete di energia da fonte fotovoltaica e possono essere risolte anche retroattivamente. Le altre sono convenzioni di “ scambio sul posto e di ritiro dedicato ”, sulla base delle quali l’energia prodotta viene immessa in rete e acquistata dal -OMISSIS- a prezzo di mercato. In questo caso è necessario fare in modo che l’interruzione dell’immissione di energia non provochi sbilanciamenti nella rete elettrica, che deve sempre rimanere in equilibrio. Dunque l’interruzione del contratto di dispacciamento necessita di tempi più lunghi, per assicurare un graduale riassestamento della rete.
Ad ogni modo, se anche per ipotesi lo slittamento dell’efficacia della risoluzione per alcune delle concessioni presentasse profili di illegittimità (ovviamente non censurati dalla Società ricorrente, che non avrebbe alcun interesse a farlo), essi non inficerebbero in alcun modo la validità della risoluzione delle tre convenzioni “ in conto energia ” a far data dall’adozione dell’interdittiva.
È corretta anche la statuizione del TAR che ha giudicato generica e priva di attualità la censura per cui la risoluzione delle tre convenzioni “ in conto energia ” avrebbe potuto avere effetti anche su crediti maturati antecedentemente l’adozione dell’informativa antimafia.
Il provvedimento impugnato, infatti, comunica la risoluzione delle tre convenzioni “ dalla data della sopra indicata informazione antimafia e con riserva di ripetizione delle somme eventualmente indebitamente percepite ”. Così come formulata, la clausola potrebbe riferirsi anche solo alle somme eventualmente percepite tra l’adozione dell’interdittiva e quella del provvedimento del -OMISSIS-, il che sarebbe la normale conseguenza della decorrenza stabilita per la risoluzione. Qualora invece la Società lamentasse il mancato pagamento di crediti anteriori all’adozione dell’interdittiva, tale pretesa dovrebbe essere puntualmente azionata in giudizio, fermo restando comunque il rispetto dei principi fissati dalla già menzionata sentenza dell’Adunanza plenaria n. 23 del 2020. Infatti il richiamo alle somme “ indebitamente percepite ” non esclude, ovviamente, che proprio il carattere “indebito” delle erogazioni possa essere, eventualmente, oggetto di un vaglio giudiziario, che però non può esservi fintanto che tali somme non vengano concretamente individuate.
12.3. Per quanto riguarda l’ottavo motivo di ricorso, la relativa doglianza avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile già in primo grado. Infatti, quand’anche avesse avuto fondamento la tesi per cui l’art. 83, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 permette di richiedere l’informazione antimafia solo prima della stipula del contratto, la violazione di tale norma avrebbe viziato il provvedimento prefettizio, il quale sarebbe stato adottato (in tesi) in carenza dei presupposti di legge. Gli ipotetici vizi connessi all’avvio del procedimento che ha portato all’adozione dell’interdittiva avrebbero potuto, quindi, al limite, essere fatti valere nell’ambito dell’impugnazione dell’interdittiva stessa. Al contrario, a fronte di una informativa antimafia che (pur se in ipotesi viziata) mantiene la sua efficacia, per quanto già detto, la risoluzione disposta dal -OMISSIS- appare essere un provvedimento vincolato.
13. Con il nono motivo di appello la Società chiede la rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. Il rigetto dell’appello induce a confermare la statuizione del TAR per quanto riguarda le spese del primo grado.
Per quanto riguarda il presente grado di giudizio, si ritiene che la particolarità della controversia, nonché la vittoria della ricorrente nella fase rescissoria, giustifichino l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie quanto alla fase rescindente e lo respinge quanto alla fase rescissoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti coinvolti nel presente giudizio.
Affinché il presente provvedimento risulti comunque intelligibile si sostituiscano, ove compaiano:
- “Alfa” con “Alfa”;
- “Alfa1” con “Alfa1”;
- “Beta” con “Beta”;
- “Gamma.” con “Gamma”;
- “Delta” con “Delta”;
- “A” con “A”;
- “famiglia A” con “famiglia A”;
- “gruppo A” con “gruppo A”;
- “B” con “B”.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.