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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 29/10/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 167/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 167/2024 promossa da:
, (C.F. , elettivamente domiciliata in Barcellona Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto, via Alcantara n.11, difesa in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c..
Ricorrente contro
(C.F. ). Controparte_1 P.IVA_1
Resistente contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., l'Avv. nella qualità di ricorrente e difensore di Parte_1 sé stessa, proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l'attività prestata in favore di parte ammessa al gratuito patrocinio, emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 21.12.2023.
La ricorrente deduceva in via preliminare di essere stata difensore di fiducia di nella Controparte_2 causa di separazione giudiziale n. 1163/2016 R.G.. Specificava, a tale proposito, che con decreto comunicato “via pec in data 9/01/2024 al ricorrente procuratore, il Collegio - Giudice Estensore Dott.
S.Pagano, provvedeva alla liquidazione in favore dell'esponente della somma di € 1.062,00= per compenso oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, previa riduzione di legge ex art.130 DPR
115/2002”.
Avverso il suddetto decreto, il difensore proponeva opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002
e 15 D. Lgs. 150/2011 eccependone l'illegittimità e chiedendo, quindi, “in via principale nella misura pagina 1 di 4 N. R.G. 167/2024
prevista dal tariffario per cause di “valore indeterminabile – complessità bassa” nei valori medi e così per complessivi € 7.616,00= da ridursi ad € 3.808,00= oltre spese forfettarie 15% CPA 4% IVA se dovuta nella percentuale vigente”.
Più in particolare, la ricorrente deduceva l'illegittimità del decreto opposto per: omessa indicazione della voce di tariffa e valore della controversia;
carenza di motivazione in ordine all'applicazione dei minimi tabellari “a fronte invece della complessità e durata del giudizio ( 7 anni) e soprattutto a fronte dell'attribuzione invece di compensi secondo i valori medi per la liquidazione dei compensi per
l'attività del difensore di controparte come in sentenza”; l'erronea applicazione della tariffa - scaglione di valore “da € 5.201 ad € 26.000”, avendo il Tribunale applicato importi non corretti ed in ogni caso afferenti a parametri anteriori all'aggiornamento in vigore dal 23.10.2022; la mancata applicazione della tariffa “valore indeterminabile – complessità bassa”.
Il , benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 28.10.2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate dalla ricorrente le conclusioni come da note di trattazione scritta, insistendo in particolare nell'accoglimento dell'opposizione, la causa viene decisa ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c..
Ciò posto, l'opposizione esperita dall'Avv. deve ritenersi parzialmente fondata e va, Parte_1 pertanto, accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Tanto premesso, ai fini di meglio puntualizzare l'ambito di indagine e di decisione, va ricordato come, in sede di opposizione alla liquidazione, il giudice può riesaminare integralmente la questione, anche se il decreto originario si presenta carente di motivazione, e può motivare ex novo la decisione, purché resti nei limiti della domanda introduttiva del giudizio. Invero, il giudice della opposizione al decreto di liquidazione, quale titolare di un potere\dovere di integrazione istruttoria e valutativa, può – ed anzi deve - acquisire gli atti e i documenti necessari per valutare l'attività difensiva svolta, anche in presenza di motivazione carente o assente nel provvedimento impugnato (ex multis, Cass. n.
26378/2016).
Ebbene, ai sensi dell'art. 82, comma 1, DPR 115/2002, “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
La superiore disposizione va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, ma non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle pagina 2 di 4 N. R.G. 167/2024
tariffe. Il compenso può quindi essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché nel rispetto dei valori minimi e previa adeguata motivazione. Pertanto, nulla vieta al decidente di applicare i criteri
“minimi”, purché la liquidazione abbia riguardo all'attività effettivamente svolta e sia motivata.
In altri termini, la previsione secondo la quale la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non va interpretata nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle “tariffe minime” (Cass. II, 02/12/2019, n. 31404).
Orbene, come correttamente dedotto dall'odierna ricorrente, la liquidazione operata dal Tribunale pare non sufficientemente motivata in relazione allo scaglione di riferimento per la determinazione del compenso, il quale, tenuto conto dell'oggetto del giudizio (separazione giudiziale), va ricondotto ai parametri afferenti ai procedimenti di valore indeterminabile e di bassa complessità (sì come richiesto dalla stessa opponente) di cui al D.M. 55/2014, secondo i valori aggiornati al D.M. 147/2022 – avuto riguardo alla data di definizione del giudizio.
Quanto alla doglianza relativa all'individuazione dei valori minimi, nonostante lo scarno impianto motivazionale in seno al decreto opposto - dovendo pertanto lo stesso essere in questa sede integrato - la stessa non coglie nel segno.
Ed invero, nel caso di specie, la parte assistita dalla ricorrente è risultata integralmente soccombente, essendo stata accolta la domanda di separazione con addebito formulata dal coniuge, rigettata la richiesta di mantenimento e revocata l'ordinanza presidenziale che disponeva l'assegno mensile in suo favore. L'esito del giudizio, pertanto, ha visto la totale insussistenza delle pretese difensive sostenute dalla ricorrente, con conseguente condanna della parte assistita alle spese di lite.
In tale contesto, la liquidazione dei compensi professionali nei valori minimi appare coerente con il principio di proporzionalità e con la ratio dell'art. 82 citato, che impone una valutazione dell'impegno professionale in relazione all'effettiva incidenza degli atti difensivi rispetto alla posizione processuale della parte patrocinata. La durata del giudizio, pur estesa nel tempo, non è di per sé elemento sufficiente a giustificare l'applicazione dei valori medi, in assenza di un'effettiva utilità o incidenza degli atti difensivi sull'esito della lite.
Peraltro, non è dato apprezzare la presenza, nella causa per separazione giudiziale in cui si è sviluppata l'attività difensiva da remunerare, di questioni giuridiche e\o di fatto di particolare complessità, né parte ricorrente ha efficacemente argomentato sulla ipotetica, intrinseca complessità del procedimento nel quale ha prestato la sua assistenza difensiva, limitandosi ad invocare l'omessa applicazione dei valori tariffari “medi” (rimarcandosi che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, costituiscono i pagina 3 di 4 N. R.G. 167/2024
valori massimi), l'impossibilità di far ricorso ai valori “minimi” e la diversa liquidazione resa in favore della parte vittoriosa.
Segnatamente, stante il parziale accoglimento dei motivi di opposizione, valutato l'impegno difensivo, la bassa complessità della causa e l'epilogo della stessa, deve ritenersi conforme alle vigenti disposizioni normative liquidare in favore dell'Avv. i compensi per l'attività Parte_1 professionale prestata in favore di - parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, Controparte_2 nel processo sopra indicato - la somma di € 3.809,00, di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisionale, il tutto soggetto a riduzione della metà ai sensi dell'art. 130 TUSG, per complessivi € 1.904,50, oltre rimborso forfettario ed oneri, come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa – in ragione del differenziale tra compenso liquidato in questa sede ed il compenso liquidato con il decreto opposto (€ 842,50) - ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e 15 D. Lgs. 150/2011 iscritto al R.G. n. 167/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- ridetermina i compensi liquidati nell'impugnato decreto in favore dell'Avv. Parte_1 per l'assistenza difensiva prestata in favore di nel procedimento iscritto al Controparte_2
R.G. n. 1163/2016, in € 1.904,50, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, se dovuti;
- condanna parte resistente alla refusione, in favore di controparte, delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 760,00, di cui € 98,00 per esborsi ed € 662,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 28.10.2025.
IL GIUDICE
dott. Mirko Intravaia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 167/2024 promossa da:
, (C.F. , elettivamente domiciliata in Barcellona Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto, via Alcantara n.11, difesa in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c..
Ricorrente contro
(C.F. ). Controparte_1 P.IVA_1
Resistente contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., l'Avv. nella qualità di ricorrente e difensore di Parte_1 sé stessa, proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l'attività prestata in favore di parte ammessa al gratuito patrocinio, emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 21.12.2023.
La ricorrente deduceva in via preliminare di essere stata difensore di fiducia di nella Controparte_2 causa di separazione giudiziale n. 1163/2016 R.G.. Specificava, a tale proposito, che con decreto comunicato “via pec in data 9/01/2024 al ricorrente procuratore, il Collegio - Giudice Estensore Dott.
S.Pagano, provvedeva alla liquidazione in favore dell'esponente della somma di € 1.062,00= per compenso oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, previa riduzione di legge ex art.130 DPR
115/2002”.
Avverso il suddetto decreto, il difensore proponeva opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002
e 15 D. Lgs. 150/2011 eccependone l'illegittimità e chiedendo, quindi, “in via principale nella misura pagina 1 di 4 N. R.G. 167/2024
prevista dal tariffario per cause di “valore indeterminabile – complessità bassa” nei valori medi e così per complessivi € 7.616,00= da ridursi ad € 3.808,00= oltre spese forfettarie 15% CPA 4% IVA se dovuta nella percentuale vigente”.
Più in particolare, la ricorrente deduceva l'illegittimità del decreto opposto per: omessa indicazione della voce di tariffa e valore della controversia;
carenza di motivazione in ordine all'applicazione dei minimi tabellari “a fronte invece della complessità e durata del giudizio ( 7 anni) e soprattutto a fronte dell'attribuzione invece di compensi secondo i valori medi per la liquidazione dei compensi per
l'attività del difensore di controparte come in sentenza”; l'erronea applicazione della tariffa - scaglione di valore “da € 5.201 ad € 26.000”, avendo il Tribunale applicato importi non corretti ed in ogni caso afferenti a parametri anteriori all'aggiornamento in vigore dal 23.10.2022; la mancata applicazione della tariffa “valore indeterminabile – complessità bassa”.
Il , benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 28.10.2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate dalla ricorrente le conclusioni come da note di trattazione scritta, insistendo in particolare nell'accoglimento dell'opposizione, la causa viene decisa ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c..
Ciò posto, l'opposizione esperita dall'Avv. deve ritenersi parzialmente fondata e va, Parte_1 pertanto, accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Tanto premesso, ai fini di meglio puntualizzare l'ambito di indagine e di decisione, va ricordato come, in sede di opposizione alla liquidazione, il giudice può riesaminare integralmente la questione, anche se il decreto originario si presenta carente di motivazione, e può motivare ex novo la decisione, purché resti nei limiti della domanda introduttiva del giudizio. Invero, il giudice della opposizione al decreto di liquidazione, quale titolare di un potere\dovere di integrazione istruttoria e valutativa, può – ed anzi deve - acquisire gli atti e i documenti necessari per valutare l'attività difensiva svolta, anche in presenza di motivazione carente o assente nel provvedimento impugnato (ex multis, Cass. n.
26378/2016).
Ebbene, ai sensi dell'art. 82, comma 1, DPR 115/2002, “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
La superiore disposizione va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, ma non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle pagina 2 di 4 N. R.G. 167/2024
tariffe. Il compenso può quindi essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché nel rispetto dei valori minimi e previa adeguata motivazione. Pertanto, nulla vieta al decidente di applicare i criteri
“minimi”, purché la liquidazione abbia riguardo all'attività effettivamente svolta e sia motivata.
In altri termini, la previsione secondo la quale la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non va interpretata nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle “tariffe minime” (Cass. II, 02/12/2019, n. 31404).
Orbene, come correttamente dedotto dall'odierna ricorrente, la liquidazione operata dal Tribunale pare non sufficientemente motivata in relazione allo scaglione di riferimento per la determinazione del compenso, il quale, tenuto conto dell'oggetto del giudizio (separazione giudiziale), va ricondotto ai parametri afferenti ai procedimenti di valore indeterminabile e di bassa complessità (sì come richiesto dalla stessa opponente) di cui al D.M. 55/2014, secondo i valori aggiornati al D.M. 147/2022 – avuto riguardo alla data di definizione del giudizio.
Quanto alla doglianza relativa all'individuazione dei valori minimi, nonostante lo scarno impianto motivazionale in seno al decreto opposto - dovendo pertanto lo stesso essere in questa sede integrato - la stessa non coglie nel segno.
Ed invero, nel caso di specie, la parte assistita dalla ricorrente è risultata integralmente soccombente, essendo stata accolta la domanda di separazione con addebito formulata dal coniuge, rigettata la richiesta di mantenimento e revocata l'ordinanza presidenziale che disponeva l'assegno mensile in suo favore. L'esito del giudizio, pertanto, ha visto la totale insussistenza delle pretese difensive sostenute dalla ricorrente, con conseguente condanna della parte assistita alle spese di lite.
In tale contesto, la liquidazione dei compensi professionali nei valori minimi appare coerente con il principio di proporzionalità e con la ratio dell'art. 82 citato, che impone una valutazione dell'impegno professionale in relazione all'effettiva incidenza degli atti difensivi rispetto alla posizione processuale della parte patrocinata. La durata del giudizio, pur estesa nel tempo, non è di per sé elemento sufficiente a giustificare l'applicazione dei valori medi, in assenza di un'effettiva utilità o incidenza degli atti difensivi sull'esito della lite.
Peraltro, non è dato apprezzare la presenza, nella causa per separazione giudiziale in cui si è sviluppata l'attività difensiva da remunerare, di questioni giuridiche e\o di fatto di particolare complessità, né parte ricorrente ha efficacemente argomentato sulla ipotetica, intrinseca complessità del procedimento nel quale ha prestato la sua assistenza difensiva, limitandosi ad invocare l'omessa applicazione dei valori tariffari “medi” (rimarcandosi che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, costituiscono i pagina 3 di 4 N. R.G. 167/2024
valori massimi), l'impossibilità di far ricorso ai valori “minimi” e la diversa liquidazione resa in favore della parte vittoriosa.
Segnatamente, stante il parziale accoglimento dei motivi di opposizione, valutato l'impegno difensivo, la bassa complessità della causa e l'epilogo della stessa, deve ritenersi conforme alle vigenti disposizioni normative liquidare in favore dell'Avv. i compensi per l'attività Parte_1 professionale prestata in favore di - parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, Controparte_2 nel processo sopra indicato - la somma di € 3.809,00, di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisionale, il tutto soggetto a riduzione della metà ai sensi dell'art. 130 TUSG, per complessivi € 1.904,50, oltre rimborso forfettario ed oneri, come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa – in ragione del differenziale tra compenso liquidato in questa sede ed il compenso liquidato con il decreto opposto (€ 842,50) - ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e 15 D. Lgs. 150/2011 iscritto al R.G. n. 167/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- ridetermina i compensi liquidati nell'impugnato decreto in favore dell'Avv. Parte_1 per l'assistenza difensiva prestata in favore di nel procedimento iscritto al Controparte_2
R.G. n. 1163/2016, in € 1.904,50, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, se dovuti;
- condanna parte resistente alla refusione, in favore di controparte, delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 760,00, di cui € 98,00 per esborsi ed € 662,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 28.10.2025.
IL GIUDICE
dott. Mirko Intravaia
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