Ordinanza collegiale 12 settembre 2025
Sentenza breve 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 17/03/2026, n. 4943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4943 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04943/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09082/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9082 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Putignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
per l'annullamento previa sospensione
del provvedimento - pratica numero 13579 - emesso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale tramite l’ambasciata d’Italia – Ufficio Visti a Tunisi - l’11 giugno 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. LO RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino tunisino attualmente domiciliato in Tunisia, ricorre a questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale l’Ambasciata d’Italia a Tunisi ha respinto la sua domanda di visto turistico/familiare.
1.1. In fatto, riferisce:
a) di aver risieduto, in passato, in Italia;
b) di essere stato destinatario in data 23 maggio 2018 di un provvedimento di espulsione per rilevata violazione dell’art 10 bis T.U.I. da parte della Prefettura di Grosseto;
c) l’ordine non è stato ottemperato spontaneamente, per tale ragione lo stesso ricorrente è stato destinatario di un ulteriore provvedimento di espulsione del Prefetto di Grosseto in data 17 aprile 2019;
d) di aver contratto matrimonio con ST CA, cittadina italiana, in data 29 aprile 2024;
e) in data 8 gennaio 2025, con valido titolo per l’espatrio, il medesimo si è recato spontaneamente in Tunisia;
f) al fine di prestare assistenza alla moglie ed al fratello, anch’egli residente in Italia, in quanto entrambi affetti da gravi problemi di salute, ha richiesto poi in data 4 giugno 2025 presso la cancelleria consolare dell’Ambasciata italiana a Tunisi un visto “ TURISMO CONGIUNTO UE ”;
g) in data 11 giugno 2025 l’amministrazione ha respinto l’istanza in ragione della sua iscrizione presso la Banca Dati (SIS) a seguito di segnalazione della Questura di Grosseto.
1.2. In diritto, formula un unico articolato motivo di diritto così rubricato: “I . VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 5 COMMA 5 DEL T.U.I – D. LGS 286/98. ECCESSO DI POTERE DELLA P.A.”
Il ricorrente, in sostanza, ritiene che l’amministrazione abbia violato la normativa di settore avendo egli diritto al reingresso a tutela della propria unità familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU nonché dell’interpretazione costituzionalmente conforme degli artt 5 e 13 T.U.Imm.. Avrebbe in particolare errato la sede diplomatica nel ritenere prevalente il divieto di reingresso (temporaneo) correlato all’espulsione sul diritto all’unità familiare, tanto più alla luce della necessità di rientrare in Italia per prendersi cura della moglie.
2. Si è costituito il Ministero degli affari esteri resistente, depositando relazione. L’amministrazione chiede il rigetto del ricorso, sottolineando, ai sensi dell’art. 20 c.1 d.lgs. 30/07, che il diniego di visto sia vincolato dalla Segnalazione SIS, come ribadito nel parere negativo della Questura competente sul reingresso, non impugnato.
3. All’esito dell’udienza camerale del 10/9/25 è stata disposta la regolarizzazione della procura alle liti, ottemperata dal ricorrente con il deposito del 15/10/25.
4. All’esito dell’udienza camerale del 15/12/25 le parti sono state invitate a dedurre ex art. 73 c.p.a. sul possibile difetto di giurisdizione in virtù dell’oggetto del ricorso.
5. Con memoria depositata il 2/1/26 il ricorrente ha dedotto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, essendo in questione il rilascio di un visto turistico.
6. All’esito della camera di consiglio del 10 marzo, in vista della quale la parte ricorrente ha prodotto ulteriore memoria, la causa è stata trattenuta in decisione con avviso di possibile definizione con sentenza resa in forma semplificata.
7. Preliminarmente occorre soffermarsi sulla questione inerente alla giurisdizione sulla domanda.
8. Ritiene il Collegio che la giurisdizione sulla controversia debba essere declinata a favore del giudice ordinario per le ragioni che seguono.
9. A tal fine è necessario premettere che nella materia in esame l’ordinamento attualmente riconosce diverse possibili situazioni, tra loro affini, così disciplinate dalla normativa di rango primario (T.U.Imm, e d.lgs. 30/07) e sub-primario ( D.I. 850/11 nonché circolari e messaggi del Ministero degli affari esteri):
a) per i coniugi stranieri di persone straniere presenti in Italia che intendano ricongiungersi vi è la possibilità di ottenere il visto per motivi familiari (di cui all’art. 10 dell’All. A del D.I. 850/11) per ricongiungimento familiare ai sensi ed alle condizioni previste degli artt. 28 e 29 del T.U.Imm., subordinatamente alla dimostrazione del possesso di alloggio idoneo, requisiti reddituali, ed assicurazione sanitario, previo nulla osta della Questura (sul quale visto vi è pacifica giurisdizione del giudice ordinario essendo in discussione il diritto all’unità familiare dello straniero, cfr. art. 20 d.lgs. 150/11);
b) per i coniugi stranieri di cittadini (comunitari e) italiani (che abbiano esercitato il diritto alla circolazione europea, definiti dalla dottrina in materia c.d. “cittadini mobili”) che intendano ricongiungersi al coniuge (comunitario e) italiano “mobile”, è prevista la possibilità di ottenere il visto d’ingresso di cui agli artt. 5 c. 2 del d.lgs. 30/07 al fine di ricongiungersi ai propri familiari cittadini italiani o europei, per soggiorni superiori a tre mesi. Ai sensi del Messaggio n. 43741 del Ministero degli Esteri avente ad oggetto : “ Familiari stranieri di cittadini italiani e UE che intendono ricongiungersi con il familiare stabilmente residente in Italia – reintroduzione del visto nazionale per motivi familiari” nei casi in questione deve essere rilasciato un visto per “motivi familiari” come previsto dal D.I. 850/2011, allegato A, punto 10;
c) per i coniugi stranieri di cittadini (comunitari e) italiani c.d. “mobili” che intendano fare visita per un breve periodo al coniuge italiano, è prevista la possibilità di ottenere il visto turistico/familiare d’ingresso tipizzato dalla normativa sub-primaria ed in particolare dalla nota del 23 maggio 2017 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con la quale il Ministero ha comunicato di aver istituito una nuova sottocategoria di visto per turismo, denominata visto per “ Turismo – Visita famiglia/amici ”, successivamente ripresa dalla circolare del 23.6.2017, prot. n. 20060 del Ministero dell’interno, con la contestuale espunzione della finalità di visita a familiari dall’art. 19 dell’All. A del D.M. 850/11, per soggiorni inferiori a tre mesi;
d) per i coniugi stranieri di cittadini italiani che non abbiano esercitato il diritto di circolazione europea (definiti dalla dottrina in materia cittadini cd. “statici”), la disciplina è stata novellata nel 2023 dal D.L. 13 giugno 2023, n. 69 conv. In l. 103/23. Mentre anteriormente alla riforma questi erano automaticamente ed incondizionatamente equiparati ai coniugi stranieri di cittadini cd. “mobili” (che avessero esercitato il diritto alla circolazione europea), attualmente l’art. 23 del d.lgs. 30/07, novellato dal d.l. 69/23, prevede l’applicabilità del decreto legislativo 30/07 solo nei casi in cui sia più favorevole della disciplina generale.
Sebbene l’interpretazione della novella abbia suscitato dibattito esegetico, ritiene il Collegio senza dubbio che, al fine di evitare trattamenti discriminatori (anche di tipo “inverso”), debba ritenersi che le ipotesi di cui alle superiori lettere b) e c) debbano essere estese, come trattamento di maggior favore, anche alla categoria di coniugi di cittadini cd. statici, come del resto sostenuto dallo stesso Ministero degli affari esteri con il Messaggio n. 43741 di recepimento della novella normativa.
10. Nel caso di specie, sebbene il ricorrente abbia richiesto formalmente un visto turistico, ricorre in l’ipotesi di un ricongiungimento familiare di cui alle lettere b) e d) del superiore elenco, trattandosi della situazione di uno straniero che intende ricongiungersi al coniuge cittadino italiano “statico”, ossia che non abbia esercitato il diritto alla circolazione europea.
Va evidenziato che il Collegio non ritiene ricorrente l’ipotesi di ingresso per visita breve (equiparabile al punto c)), ma un vero e proprio ricongiungimento familiare, equiparabile al punto b), per le ragioni che seguono.
Sebbene, infatti, l’istanza di visto sia formalmente volta all’ottenimento di un visto turistico ed il petitum giudiziale formale sia volto alla caducazione del relativo diniego, la domanda è sostanzialmente volta a sentir riconosciuto il proprio diritto all’unità familiare e ad ottenere un titolo di ingresso a tempo indeterminato per ricongiungersi con la coniuge ed il fratello, non essendo individuato alcun limite temporale alle necessità di permanenza sul territorio.
A tale conclusione induce la considerazione dallo stesso ricorrente dedotta, ossia che: “[la moglie] [n]ecessita quindi con estrema urgenza che il marito faccia rientro in Italia per poterla sostenere nella vita di tutti i giorni, avendo il -OMISSIS-un ruolo fondamentale nell’esistenza della moglie. Lo stesso ha sempre fatto di tutto per prendersi cura sia di lei che del di lei figlio, trattandolo come se fosse anche il suo.”).
10.1. Si può quindi affermare che la causa petendi della domanda, ossia la pretesa dedotta in giudizio, assuma la consistenza di diritto soggettivo alla ricostituzione dell’unità familiare, tutelato dalla normativa riepilogata alla lettera b) e d) del superiore p.to 9, e non di mero interesse legittimo.
10.2. Ne consegue che nel caso all’esame, essendo in oggetto l’accertamento di un diritto soggettivo, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario secondo l’ordinario criterio di riparto basato sulla causa petendi ossia sul c.d. petitum sostanziale, scolpito nell’art. 7 del c.p.a., in assenza di espressa previsione normativa di giurisdizione c.d. esclusiva del giudice amministrativo in subiecta materia .
11. Conclusivamente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore della giurisdizione del giudice ordinario.
11.1. Ai sensi dell’art. 11 comma 2 c.p.a., essendo la giurisdizione declinata in favore di altro giudice nazionale, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
12. Le spese possono essere compensate attesa la definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione.
Ai sensi dell’art. 11 c. 2 c.p.a. indica il Giudice Ordinario quale giurisdizione competente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri soggetti menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LL, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
LO RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO RO | AN LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.