Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 3021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3021 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9291/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Walter Antonio Gulotta;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 27/06/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 20 luglio 2023 Parte_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 5258/2022
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, per l'accertamento del possesso dei requisiti sanitari necessari ad ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data di revisione. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., in quanto “sono da ritenersi non corrette e non coerenti con il suo reale stato di salute” (cfr. ricorso).
1
dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno, viste le osservazioni effettuate da parte ricorrente in merito alla prima consulenza e la natura della principale patologia controversa, questo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in psichiatria (cfr. ordinanza del 20 settembre 2024).
Ciò detto, l'opposizione va respinta perché, dopo la commissione medica dell' CP_1 anche i due c.t.u. nominati in corso di causa hanno escluso la fondatezza della pretesa di parte ricorrente.
Va infatti evidenziato che il primo consulente nominato, la dott.ssa , ha posto Per_1 la seguente diagnosi: “Depressione maggiore in terapia farmacologica in paziente sottoposta a tiroidectomia per Morbo di Basedow Graves”, concludendo per la mancanza dei requisiti e delle condizioni medico-legali per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, in quanto soggetto invalido civile con una percentuale del 65%.
Di medesimo avviso risultano le conclusioni raggiunte dal secondo consulente nominato, il quale, nonostante il riscontro delle seguenti patologie: “1) Depressione
Maggiore in terapia farmacologica;
2) Ipotiroidismo post-chirurgico da pregressa tiroidectomia”, ha concluso confermando le valutazioni formulate dalla Commissione medica in sede amministrativa ritenendo non integrati i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Difatti, dalla documentazione medico-legale del dott. si evince quanto segue: Per_2
“La Depressione Maggiore è un disturbo dell'umore caratterizzato da episodi di umore depresso accompagnati da bassa autostima e perdita di interesse o piacere nelle attività normalmente piacevoli (anedonia). È una patologia invalidante che coinvolge la sfera affettiva, talvolta anche quella cognitiva della persona influendo negativamente sulla vita familiare, lavorativa, sullo studio, sulle abitudini alimentari e il sonno con forte impatto sullo stile di vita e la qualità di vita in generale. Tipicamente i pazienti sono trattati con farmaci antidepressivi e spesso, in maniera complementare, anche con la psicoterapia. L'ospedalizzazione può essere necessaria quando vi è un abbandono o quando esiste un significativo rischio di danno per sé o per altri. Il decorso della malattia è molto variabile: da un episodio unico della durata di alcune settimane fino a un disordine
2 perdurante per tutta la vita con ricorrenti episodi di depressione maggiore. I sintomi principali sono l'umore depresso con apatia, abulia e anedonia, l'astenia, la facile faticabilità, il senso di svalutazione o di colpa, le alterazioni psicomotorie (agitazione o rallentamento), l'insonnia, la perdita dell'appetito, l'incapacità di concentrarsi o prendere decisioni, la perdita dell'attenzione.
Nelle forme gravi possono essere presenti pensieri di morte, ideazione suicidaria o tentativi di suicidio. Questi ultimi, nella maggior parte dei casi, vanno considerati come richiesta di attenzione e di aiuto. In casi estremi, il soggetto può essere incapace di occuparsi della cura personale minima o di mantenere l'igiene della persona minima. Nel caso specifico, appare indispensabile precisare che trattasi indubbiamente di una forma moderata, sicuramente non grave, dimostrato dal fatto che, nella storia clinica della ricorrente, con esordio della patologia nel 2008, risultano tre ricoveri, tutti distanti uno dall'altro, l'ultimo dei quali avvenuto nel 2021. Durante i vari periodi trascorsi fra i predetti ricoveri, si è assistito a un progressivo miglioramento con stabilizzazione del quadro clinico nel suo complesso, indubbiamente determinato dalla costante terapia farmacologica praticata.
Inoltre, in anamnesi, non risultano gesti autolesionistici o anticonservativi, né ricoveri in TSO
(trattamento sanitario obbligatorio) né periodi in cui abbia effettuato riabilitazione psichiatrica.
Peraltro, va precisato che, al colloquio effettuato durante le operazioni di consulenza, l'attrice presentava un tono dell'umore moderatamente slivellato verso il polo depressivo e quote di ansia libera e somatizzata ma ben conservate sono risultate le funzioni cognitive, la consapevolezza, la critica come anche le spinte volitive e la capacità progettuale. Non sono stati rilevati disturbi del contenuto e/o della forma del pensiero. Validi sono risultati i nessi associativi nello sviluppo logico- causale del discorso. Per quanto riguarda l'Ipotiroidismo post-chirurgico questo risulta ormai da tempo ben controllato dalla terapia sostitutiva praticata come risulta dalla documentazione sanitaria allegata agli atti. Passando alla valutazione delle singole patologie, alla Depressione
Maggiore in terapia farmacologica va attribuito il 50% (cod. 2205, pag. 458, nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità approvata con decreto del Ministro della Sanità del 05-02-
1992 e modificato con D.M. del 14-06-1994) cod. 2205, pag. 458) mentre all'Ipotiroidismo post- chirurgico da pregressa tiroidectomia va attribuito il 35% (non tabellata). Applicando il computo a scalare, l'attrice va giudicata soggetto con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al
67%.” (cfr. consulenza depositata il 23 dicembre 2024).
3 Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di ctu, liquidate con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 27/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
4