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Articolo 3 della Legge 16 aprile 1954, n. 147
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Legge 16 aprile 1954, n. 147
Articolo 3 della Legge 16 aprile 1954, n. 147
Versione
21 maggio 1954
Art. 3.
Il godimento dei nuovi benefici previsti dalla presente legge decorre dal 1 ottobre 1952.
Entrata in vigore il 21 maggio 1954
Vedi fonte istituzionale
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