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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/12/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1817/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1817/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata ad [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CARLA SILANO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difeso dall'Avv. EDOARDO GIMIGLIANO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025
FATTO
Con ricorso del 16/7/2025 (iscritto a ruolo il 23/7/2025), e Parte_1 CP_1
esponevano: di aver contratto matrimonio, in regime di separazione dei beni, in
[...] data 25/8/2013; che dalla loro unione era nata la figlia minorenne, , nata ad [...]
1 Avellino l'8/1/2025; che tra i coniugi era sopraggiunta sin dai primi anni una crisi coniugale irreversibile;
conseguentemente i coniugi decidevano di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Mirabella Eclano (AV), alla Via Roma n. 208, di proprietà dei genitori del , resterà nella disponibilità del e la moglie, con la piccola CP_1 CP_1
, si trasferiranno presso l'abitazione paterna della di cui la stessa è Per_1 Pt_1 comproprietaria insieme alla madre ed al fratello, ove vivranno e domicilieranno in C.da San
Bernardino, al Vico II S. Elia;
3) Le parti provvederanno al loro mantenimento ed il corrisponderà alla a CP_1 Pt_1 titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia minore l'assegno di euro 600,00, tenendo conto delle esigenze della figlia e del tenore di vita goduto in precedenza, in ossequio al principio di equità e di equilibrio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
il versamento dovrà avvenire mediante bonifico su conto intestato alla entro i primi Pt_1 cinque giorni lavorativi di ogni mese con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo, alle coordinate che la stessa avrà cura di comunicare al marito;
4) L'assegno unico per la figlia sarà percepito per intero dalla sig.ra stante la Pt_1 collocazione prevalente della minore presso la di lei madre, nel domicilio prefissato;
6) Tutte le spese straordinarie (tra cui vi rientrano ad esempio. le spese mediche, ludiche,
l'attività di dopo-scuola, la partecipazione ai campi estivi ed invernali, nei periodi di sospensione dall'attività didattica nonché le spese inerenti alla danza Hip Hop, gite scolastiche ecc.) saranno poste interamente a carico del , fintanto che la sarà CP_1 Pt_1 sprovvista di redditi derivanti da un'attività lavorativa fissa e duratura e successivamente verranno disciplinate conformemente al protocollo adottato da questo Tribunale;
7) L'affidamento della bambina sarà congiunto con collocazione prevalente presso la madre;
le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa;
per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità è esercitata dal genitore che in quel momento avrà con sé il minore;
8) In ordine alla frequentazione della figlia con il padre, quest'ultimo la terrà con sé due giorni infrasettimanale dal ritiro da scuola fino a dopo cena e/ o con pernottamento ed accompagnamento a scuola il giorno successivo. Il padre inoltre terrà con sé la figlia a fine settimana alternati da sabato al ritiro da scuola fino alla domenica sera alle ore 22.00; Ad
2 anni alternati il 24, 25, 26 dicembre oppure il 31 dicembre, 01 e 06 gennaio, a Pasqua o a
TA (nel caso la bambina trascorrerà solo alcuni giorni come il 24 e 26 dicembre o il
31 e il 6 gennaio è previsto il pernottamento e fino alle 11:00 del giorno seguente nei giorni di Vigilia di Natale (24 dicembre) e della Vigilia di Capodanno (31 dicembre); ad anni alternati nei giorni di compleanno e dell'onomastico della figlia. Il padre terrà con sé la figlia ogni anno il giorno della Festa del Papà, il proprio compleanno e onomastico mentre la mamma il giorno della festa della mamma, del suo compleanno ed onomastico;
per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi nei mesi di giugno, luglio ed agosto, la figlia sarà con ciascun genitore accordandosi in modo da non ostacolarsi a vicenda previa comunicazione in un tempo congruo orientativamente entro il mese di maggio di ogni anno solare, il tutto con salvezza di diversi accordi tra i coniugi;
9) Le parti danno atto che una parte del mobilio (cucina, camera da letto, pianoforte, armadio bianco, divano, secretairè) presente nella casa coniugale è di proprietà della Pt_1
e per il momento sarà lasciato nella casa coniugale in attesa delle future decisioni in merito da parte di quest'ultima; Il , chiede, altresì, la restituzione di una cucina di sua CP_1 proprietà che si trova depositata presso l'abitazione paterna della Pt_1
10) in qualunque momento potrà portare via dall'abitazione coniugale i suddetti CP_2 mobili nonché gli oggetti personali e della di loro figlia, previo preavviso al;
i costi CP_1 relativi allo smontaggio, trasloco e montaggio del mobilio di proprietà della saranno Pt_1 sostenuti dal , il tutto con salvezza di diverso accordo;
Il , a sua volta, CP_1 CP_1 provvederà a sua cura e spese ad asportare dalla casa paterna della la cucina di sua Pt_1 proprietà.
11) Nell'ipotesi in cui la anche per poter conseguire la sua autonomia economica Pt_1
e/o per ragioni personali e/o familiari dovesse trasferirsi in una Regione e/o Provincia ecc., diversa da quella di residenza, il presta sin da ora espresso consenso al trasferimento CP_1 della bambina con la di lei madre, per tutto il tempo che si renderà necessario e la si Pt_1 rende, sin d'ora, disponibile a valutare ed accordare una diversa modalità di visita della minore ( ) al fine di favorire il rapporto padre-figlia; Per_1
12) Il si impegna espressamente a tenere con sé la bambina qualora la CP_1 Pt_1 dovesse spostarsi dal Comune di residenza per ragioni personali, professionali e/o familiari per periodi brevi, al fine precipuo di evitare alla di loro figlia, inutili stravolgimenti nella sua vita quotidiana e scolastica;
13) In relazione al futuro trattamento di fine rapporto (TFR) spettante al marito a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di legge in capo alla per la sua Pt_1 corresponsione, la rinunzia a favore della figlia al suddetto TFR ed il di Pt_1 CP_1
3 comune accordo con la si impegna e si obbliga a corrispondere la quota prevista dalla Pt_1 legge a titolo di TFR (40 % del TFR maturato nel corso del rapporto matrimoniale “12 anni”)
a favore della figlia;
Persona_2
14) alla firma della presente scrittura la ha consegnato le chiavi di casa ed il Pt_1 bancomat e la tessera buoni pasto”.
Il 17/11/2025 le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata il 18/11/2025, con le quali insistevano nelle conclusioni già rassegnate.
Successivamente il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Ricorrono pertanto, le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo quelli che riguardano le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi agli interessi della figlia e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (Atto n. C.F._1 CP_1 C.F._2
24, parte II, Reg. Atti di Matrimonio anno 2013);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
4 Comune di Mirabella Eclano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui D.P.R
3.11.2000 n. 396
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1817/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata ad [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CARLA SILANO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difeso dall'Avv. EDOARDO GIMIGLIANO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025
FATTO
Con ricorso del 16/7/2025 (iscritto a ruolo il 23/7/2025), e Parte_1 CP_1
esponevano: di aver contratto matrimonio, in regime di separazione dei beni, in
[...] data 25/8/2013; che dalla loro unione era nata la figlia minorenne, , nata ad [...]
1 Avellino l'8/1/2025; che tra i coniugi era sopraggiunta sin dai primi anni una crisi coniugale irreversibile;
conseguentemente i coniugi decidevano di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Mirabella Eclano (AV), alla Via Roma n. 208, di proprietà dei genitori del , resterà nella disponibilità del e la moglie, con la piccola CP_1 CP_1
, si trasferiranno presso l'abitazione paterna della di cui la stessa è Per_1 Pt_1 comproprietaria insieme alla madre ed al fratello, ove vivranno e domicilieranno in C.da San
Bernardino, al Vico II S. Elia;
3) Le parti provvederanno al loro mantenimento ed il corrisponderà alla a CP_1 Pt_1 titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia minore l'assegno di euro 600,00, tenendo conto delle esigenze della figlia e del tenore di vita goduto in precedenza, in ossequio al principio di equità e di equilibrio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
il versamento dovrà avvenire mediante bonifico su conto intestato alla entro i primi Pt_1 cinque giorni lavorativi di ogni mese con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo, alle coordinate che la stessa avrà cura di comunicare al marito;
4) L'assegno unico per la figlia sarà percepito per intero dalla sig.ra stante la Pt_1 collocazione prevalente della minore presso la di lei madre, nel domicilio prefissato;
6) Tutte le spese straordinarie (tra cui vi rientrano ad esempio. le spese mediche, ludiche,
l'attività di dopo-scuola, la partecipazione ai campi estivi ed invernali, nei periodi di sospensione dall'attività didattica nonché le spese inerenti alla danza Hip Hop, gite scolastiche ecc.) saranno poste interamente a carico del , fintanto che la sarà CP_1 Pt_1 sprovvista di redditi derivanti da un'attività lavorativa fissa e duratura e successivamente verranno disciplinate conformemente al protocollo adottato da questo Tribunale;
7) L'affidamento della bambina sarà congiunto con collocazione prevalente presso la madre;
le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa;
per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità è esercitata dal genitore che in quel momento avrà con sé il minore;
8) In ordine alla frequentazione della figlia con il padre, quest'ultimo la terrà con sé due giorni infrasettimanale dal ritiro da scuola fino a dopo cena e/ o con pernottamento ed accompagnamento a scuola il giorno successivo. Il padre inoltre terrà con sé la figlia a fine settimana alternati da sabato al ritiro da scuola fino alla domenica sera alle ore 22.00; Ad
2 anni alternati il 24, 25, 26 dicembre oppure il 31 dicembre, 01 e 06 gennaio, a Pasqua o a
TA (nel caso la bambina trascorrerà solo alcuni giorni come il 24 e 26 dicembre o il
31 e il 6 gennaio è previsto il pernottamento e fino alle 11:00 del giorno seguente nei giorni di Vigilia di Natale (24 dicembre) e della Vigilia di Capodanno (31 dicembre); ad anni alternati nei giorni di compleanno e dell'onomastico della figlia. Il padre terrà con sé la figlia ogni anno il giorno della Festa del Papà, il proprio compleanno e onomastico mentre la mamma il giorno della festa della mamma, del suo compleanno ed onomastico;
per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi nei mesi di giugno, luglio ed agosto, la figlia sarà con ciascun genitore accordandosi in modo da non ostacolarsi a vicenda previa comunicazione in un tempo congruo orientativamente entro il mese di maggio di ogni anno solare, il tutto con salvezza di diversi accordi tra i coniugi;
9) Le parti danno atto che una parte del mobilio (cucina, camera da letto, pianoforte, armadio bianco, divano, secretairè) presente nella casa coniugale è di proprietà della Pt_1
e per il momento sarà lasciato nella casa coniugale in attesa delle future decisioni in merito da parte di quest'ultima; Il , chiede, altresì, la restituzione di una cucina di sua CP_1 proprietà che si trova depositata presso l'abitazione paterna della Pt_1
10) in qualunque momento potrà portare via dall'abitazione coniugale i suddetti CP_2 mobili nonché gli oggetti personali e della di loro figlia, previo preavviso al;
i costi CP_1 relativi allo smontaggio, trasloco e montaggio del mobilio di proprietà della saranno Pt_1 sostenuti dal , il tutto con salvezza di diverso accordo;
Il , a sua volta, CP_1 CP_1 provvederà a sua cura e spese ad asportare dalla casa paterna della la cucina di sua Pt_1 proprietà.
11) Nell'ipotesi in cui la anche per poter conseguire la sua autonomia economica Pt_1
e/o per ragioni personali e/o familiari dovesse trasferirsi in una Regione e/o Provincia ecc., diversa da quella di residenza, il presta sin da ora espresso consenso al trasferimento CP_1 della bambina con la di lei madre, per tutto il tempo che si renderà necessario e la si Pt_1 rende, sin d'ora, disponibile a valutare ed accordare una diversa modalità di visita della minore ( ) al fine di favorire il rapporto padre-figlia; Per_1
12) Il si impegna espressamente a tenere con sé la bambina qualora la CP_1 Pt_1 dovesse spostarsi dal Comune di residenza per ragioni personali, professionali e/o familiari per periodi brevi, al fine precipuo di evitare alla di loro figlia, inutili stravolgimenti nella sua vita quotidiana e scolastica;
13) In relazione al futuro trattamento di fine rapporto (TFR) spettante al marito a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di legge in capo alla per la sua Pt_1 corresponsione, la rinunzia a favore della figlia al suddetto TFR ed il di Pt_1 CP_1
3 comune accordo con la si impegna e si obbliga a corrispondere la quota prevista dalla Pt_1 legge a titolo di TFR (40 % del TFR maturato nel corso del rapporto matrimoniale “12 anni”)
a favore della figlia;
Persona_2
14) alla firma della presente scrittura la ha consegnato le chiavi di casa ed il Pt_1 bancomat e la tessera buoni pasto”.
Il 17/11/2025 le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata il 18/11/2025, con le quali insistevano nelle conclusioni già rassegnate.
Successivamente il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Ricorrono pertanto, le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo quelli che riguardano le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi agli interessi della figlia e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (Atto n. C.F._1 CP_1 C.F._2
24, parte II, Reg. Atti di Matrimonio anno 2013);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
4 Comune di Mirabella Eclano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui D.P.R
3.11.2000 n. 396
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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