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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/03/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, in esito all'udienza del 18 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7284/2022 R.G. e vertente
TRA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Mirello Mora, Pal. 29, , nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
Messina ed ivi residente in [...], CP_2
, , nata il [...] a [...] e residente in [...]
[...] C.F._3
d'Orlando (ME), via Consolare Antica n. 419, , Controparte_3 C.F._4
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Minissale Alto – Valleverde Pal. n. 14.5, CP_5 Parte_2
, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
nata il [...] a [...] e residente in Parte_3 C.F._7
Messina, via Damuso, 31 – Santa Margherita, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Bernardo
Campo, giusta procura in atti. RICORRENTI
CONTRO
Controparte_6
P. IVA , con sede in Messina, Via Consolare Valeria n. 1,
[...] P.IVA_1
in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore CP_7
rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Currao, giusta procura in atti.
[...]
RESISTENTE
1 OGGETTO: demansionamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 28.12.2022 , , Parte_1 Controparte_1 CP_2
, , e premettevano
[...] Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 Parte_3 di essere collaboratori sanitari professionali, cat. D, C.C.N.L. Comparto Sanità assegnati al blocco operatorio di Neurochirurgia dell'Azienda convenuta.
Riferivano che fin dal momento della loro assegnazione al reparto, a causa della pressoché totale assenza degli O.S.S. venivano da sempre costretti a svolgere per circa l'80% del tempo in servizio mansioni “alberghiere”, tra cui, a titolo esemplificativo: trasporto e passaggio dei pazienti sul letto operatorio, movimentazione barelle, pulizia, sterilizzazione, manutenzione e sistemazione di utensili, ferri, apparecchi, presidi usati dal personale medico, controllo, rifornimento e sistemazione materiale e presidi, preparazione garze, sanificazione ambiente.
Sottolineavano che tali attività rientravano, a pieno titolo, fra le mansioni inferiori di “supporto gestionale” e di “intervento igienico sanitario” proprie dell'Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.).
Deducevano di avere diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la violazione del diritto costituzionalmente garantito alla libera esplicazione della personalità sul luogo di lavoro e per la conseguente lesione dell'immagine professionale, intesa come perdita di autostima ovvero di eterostima e lesione al prestigio goduto all'interno e all'esterno dell'ambiente lavorativo in ragione delle funzioni esercitate.
Concludevano chiedendo, pertanto, di accertare e dichiarare che avessero svolto presso l'AOU
Policlinico “G. Martino” di Messina abitualmente, continuativamente, sistematicamente e quotidianamente, ognuno dalla data di propria assunzione, attività inferiori appartenenti alla categoria del personale di supporto OSS (operatore socio sanitario) di carattere igienico sanitarie, domestico alberghiere, condannando l' resistente al risarcimento Controparte_6
dei danni non patrimoniali da essi subiti, determinati nella misura pari alla metà delle retribuzioni mensili dovute per il periodo di demansionamento o in subordine da quantificarsi in via equitativa, nei limiti della prescrizione decennale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- Con memoria depositata in data 10.3.2023 l' Controparte_6
, si costituiva in giudizio, contestando il ricorso perché infondato in
[...]
fatto ed in diritto.
Preliminarmente, eccepiva la prescrizione di qualunque pretesa relativa al decennio precedente alla notifica del ricorso ed altresì l'inammissibilità di ogni domanda relativa al periodo
2 precedente al febbraio 2021 per e a novembre 2019 per Pt_1 CP_3 Pt_3 CP_1
CP_
a settembre 2022 per ed agosto 2021 per in quanto deduceva che i CP_4 Pt_2
ricorrenti, essendosi limitati a depositare prospetti paga a partire dai periodi sopra indicati, nulla avevano provano in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro e/o all'inquadramento per il periodo precedente.
Nel merito, assumeva che i ricorrenti non avevano mai svolto le mansioni “igienico sanitarie, domestico alberghiere” di O.S.S. indicate in ricorso e che, in ogni caso, avevano sempre svolto in via continuativa e prevalente mansioni riconducibili alla figura professione dell'infermiere professionale.
Assumeva altresì che gli O.S.S. erano sempre stati presenti nella struttura in numero congruo rispetto alle disposizioni regionali in materia e alla tipologia di attività assistenziale.
Deduceva che i ricorrenti non avevano provato di aver subito un danno, patrimoniale e non, essendosi limitati ad affermare genericamente di aver subito danni sulla base di circostanze altrettanto generiche.
Rilevava l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto i ricorrenti non avevano subito demansionamento, lesione della dignità di lavoratore, danno all'immagine professionale e personale.
Concludeva chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- La causa veniva istruita a mezzo prova per testi.
L'udienza del 18.3.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art.127-ter c.p.c.
e, in esito al deposito telematico di esse, la causa veniva decisa.
4. - Al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree, occorre premettere che, analogamente a quanto previsto per il rapporto di lavoro privato dall'art. 2103 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche disposte dal d.lgs. n. 81/2015), anche nell'impiego pubblico contrattualizzato vige il principio, sancito dall'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento: le due disposizioni indicano in via analoga l'esatto ambito delle mansioni esigibili dal lavoratore, precludendo in termini generali la possibilità di richiedere l'espletamento di mansioni ulteriori rispetto a quelle tipiche della professionalità acquisita (v. Cass. n. 17774/2006).
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché uniforme, ha tuttavia affermato l'esigibilità da parte del datore di lavoro di attività corrispondenti a mansioni inferiori allorché le stesse abbiano natura residuale e accessoria, rispondano a esigenze organizzative, di efficienza e di economia del lavoro, ovvero di sicurezza, rimangano circoscritte ad un breve
3 lasso temporale e non intacchino lo svolgimento prevalente delle mansioni corrispondenti all'inquadramento del lavoratore (v. Cass. n. 4301/2013); resterebbe invece ininfluente, secondo i più recenti orientamenti, che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto all'integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (v. Cass. n. 19419/2020).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio vertente sull'asserito demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe sul lavoratore l'onere di allegare in maniera specifica gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale e dunque di indicare i compiti di cui egli assume il carattere dequalificante (v. Cass. n. 16129/2020); grava invece sul datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento di tale obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che lo stesso fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (v. Cass. nn. 1169/2018 e 4211/2016).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto di aver prestato per l'80% del proprio tempo di lavoro, assistenza alberghiera e igienico-sanitaria in favore dei degenti ricoverati e hanno altresì dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell' resistente nei seguenti CP_6 periodi: la dal 24.3.2009, poi stabilizzata dal 1.3.2018; la dal 8.8.1990 con Pt_1 CP_1
vari contratti a termine, definitivamente stabilizzata dal 2.4.2002; la dall'1.2.2012 CP_2
sino al 16.2.2020; il dall'1.9.2011; il dal 17.2.2003 (dapprima e fino al marzo CP_3 CP_4
2008 in reparto di degenza, successivamente presso il blocco operatorio di neurochirurgia); la dal 1.7.2002; infine la dal 28.5.2008, successivamente stabilizzata dal Pt_2 Pt_3
01.11.2017.
Giova evidenziare che dalla documentazione versata in atti ed in particolare dai prospetti paga si evince che vi è prova dello svolgimento di attività lavorativa solo per i seguenti periodi: dal
CP_ febbraio 2021 per e da novembre 2019 per da Pt_1 CP_3 Pt_3 CP_1
settembre 2022 per e da luglio 2021 per CP_4 Pt_2
Nessuna prova vi è in atti che i ricorrenti abbiano lavorato alle dipendenze dell'Azienda resistente nei periodi precedenti. Né questi ultimi, a fronte della puntuale e tempestiva eccezione di controparte, ha dedotto alcunché.
5.- Così circoscritta temporalmente la domanda, giova premettere sul paino generale che per ritenersi integrato il lamentato demansionamento occorre accertare se l'attività denunciata sia stata effettuata in maniera continuativa o se sia rimasta limitata ad un breve lasso temporale ed
4 altresì se sia stata svolta in maniera prevalente rispetto a quella corrispondente al proprio profilo di appartenenza.
A tal proposito, appare opportuno considerare che l'assunto dei ricorrenti secondo cui essi avrebbero svolto le mansioni inferiori, non rientranti tra quelli di competenza infermieristica, per l'80% del tempo in servizio, non ha trovato adeguato riscontro in corso di causa.
Ed invero, il teste , professore di Neochirurgia al Policlinico dal 1992 , ha Testimone_1 negato che i ricorrenti, dalla data di assunzione e comunque nell'ultimo decennio, hanno svolto le funzioni alberghiere e igienico – sanitarie in favore dei pazienti in misura preponderante rispetto a quelle infermieristiche;
il teste ha altresì precisato lo svolgimento, ad opera dei ricorrenti, in maniera prevalente e continuativa per almeno il 90% dell'orario di lavoro delle mansioni dell'infermiere professionale addetto alla sala operatoria.
I testi (docente universitario in servizio presso il Testimone_2 Controparte_6 di Messina da settembre 2003 sempre nel reparto di neurochirurgia), ( Testimone_3 professore di neurochirurgia presso il ) e hanno Controparte_6 Testimone_1
concordemente confermato che i ricorrenti e hanno sempre svolto in maniera CP_1 Pt_2 prevalente e continuativa per almeno il 90% dell'orario di lavoro la mansioni dell'infermiere
Strumentista di sala operatoria.
Orbene, le univoche deposizioni testimoniali hanno confermato le competenze degli infermieri e degli OSS presso la sala operatoria di Neurochirurgia, chiarendo che le mansioni “igienico sanitarie, domestico alberghiere” di OSS indicate in ricorso non vengono effettuate presso il complesso operatorio e che tutti i ricorrenti hanno sempre svolto in maniera certamente prevalente le mansioni di infermiere. Hanno altresì confermato che i ricorrenti non svolgono turno notturno (essendo prevista solo la reperibilità per i casi di emergenza e nulla è emerso in merito al numero di turni svolti) e che i Sigg.ri e usufruiscono dei Pt_1 CP_1 CP_4
permessi retribuiti ex legge n. 104/1992 con esonero dai turni notturni e di reperibilità e che a quest'ultimo, con decorrenza 22.12.2021, è stato concesso il concedo retributivo per anni due ex art. 80, c. 2., legge n. 388/2000. Hanno, infine, confermato che l'attività svolta presso lo specifico reparto in questione è una chirurgia particolare, che incide sul cervello e midollo spinale e che il sollevamento e il posizionamento del paziente nel letto, il trasporto nella sala operatoria, la fasciatura della testa, il bendaggio della schiena, la rimozione del sangue sul corpo del paziente sono tutte operazioni di competenza esclusiva degli infermieri e dei medici in ragione della particolarità e delicatezza degli interventi.
5 Sull'attendibilità dei testi non vi è ragione di dubitare avendo essi dimostrato di avere conoscenza piena e diretta dei fatti di causa ed avendo reso dichiarazioni puntuali e univoche.
Peraltro gli stessi ricorrenti hanno dedotto di aver lavorato, non in reparto, bensì in sala operatoria (circostanza, quest'ultima, confermata dal teste ) ed hanno persino Tes_3
omesso di indicare in maniera puntuale il momento in cui sarebbero arrivati gli O.S.S. Sul punto, solo la teste , infermiera con incarico di coordinamento dal 2017 presso Testimone_4 il reparto (e non la sala operatoria) dell'UOC Neurochirurgia, ha indicato quale data di arrivo degli O.S.S. in reparto (non in sala operatoria) quella di giugno 2018: “In reparto l'OSS è arrivato a giugno del 2018; per la sala operatoria sono arrivate delle ditte che si occupano di sanificazione, sterilizzazione, ma non conosco il periodo”.
Relativamente alla data di arrivo degli O.S.S., alcunché hanno riferito gli altri testi escussi.
In particolare, il teste ha dichiarato: “nel blocco operatorio non c'erano Testimone_2 gli OSS;
poi per il resto dell' non posso saperlo”, omettendo di specificare fino a CP_6 quando è perdurata l'assenza degli O.S.S.
Il teste ha affermato: “Non so esattamente da quanto sono presenti gli Testimone_3
OSS, ma sicuramente da uno o due anni ci sono;
ma questo soprattutto in reparto perché vengono destinati al reparto”.
Orbene, la deposizione più circostanziata è quella della teste , la quale ha riferito Testimone_4
che gli O.S.S. sono arrivati a giugno 2018.
Ad ogni modo, pur ammettendo che gli O.S.S. siano effettivamente arrivati a giugno 2018 e che pertanto il dedotto (sebbene non provato) demansionamento sia cessato in tale occasione, giova rammentare che non vi è alcuna prova in atti che i ricorrenti abbiano lavorato alle dipendenze dell' resistente nel periodo antecedente al giugno 2018. Ed invero, dai CP_6
cedolini prodotti non risulta che , e Parte_1 Controparte_3 Parte_3 CP_1
abbiano lavorato nel periodo precedente a febbraio 2021 né che ,
[...] Controparte_2
e abbiano prestato attività lavorativa, rispettivamente, Controparte_4 Parte_2
CP_ prima del novembre 2019 ( , settembre 2022 ( ) e luglio 2021 ( . CP_4 Pt_2
Orbene, alla luce di tali considerazioni e posto che in base ai principi generali dettati dall'art. 2697 c.c., le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta datoriale colpevole, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta (v. da ultimo Cass. n. 27910/2020), la domanda attorea risulta infondata.
Ed invero, non soltanto i ricorrenti non hanno dato prova di aver lavorato alle dipendenze dell' resistente nell'intero periodo dedotto in ricorso ma altresì è emerso che le funzioni CP_6
6 infermieristiche sono state esplicate in misura preponderante rispetto alle funzioni alberghiere e igienico – sanitarie e che lo svolgimento di queste ultime non ha condizionato il pieno e satisfattivo svolgimento delle attività tipiche della qualifica di appartenenza né che ha comportato un mutamento apprezzabile delle mansioni, esulante dall'adempimento del generale dovere di collaborazione gravante sul dipendente pubblico.
6.- La rilevata carenza probatoria nei termini che precedono rende superfluo ogni ulteriore accertamento e impone l'integrale rigetto delle domande.
7.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a favore dell' CP_6
resistente, come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della durata infratriennale del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 CP_1
,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Pt_2
e con ricorso depositato in data 28.12.2022 nei confronti
[...] Parte_3 dell' Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza,
[...]
difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna i ricorrenti al pagamento delle spese dal giudizio, che liquida in euro 4.628,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Messina, lì 19 marzo 2025 Il Giudice del lavoro
Laura Romeo
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