Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/05/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dr. Daniele Salvatore Abbate Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2514 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(C.F. , nato a [...], Parte_1 C.F._1
in data 25/08/1973, elettivamente domiciliato in Bagheria, via D. Scior-
tino n. 33, presso lo studio dell'avv. Tommaso Sciortino, che lo rappresen-
ta e difende per mandato in atti;
– ricorrente –
CONTRO
(C.F. ), nata a Palermo, in [...]- Controparte_1 C.F._2
ta 24/12/1979, elettivamente domiciliata in Bagheria, via B. Mattarella n.
– resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 15/01/2025 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 31/07/2019, Parte_1
ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 22/07/2002 in Bagheria, regolarmente Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune
dell'anno 2002, al n. 74, Parte II, Serie A, Ufficio 1, e dalla cui unione so-
no nati due figli, entrambi a Bologna, , l'08/08/2006 Persona_1
e , il 06/06/2008. Persona_2
A tal fine, il ricorrente ha richiamato le condizioni stabilite in sede di se-
parazione consensuale dei coniugi ad eccezione di quanto allora statuito in merito all'assegno di mantenimento in favore della moglie e dei figli chiedendo in questa sede, segnatamente, la revoca del mantenimento previsto per la moglie e la riduzione di quello per i figli ad un importo pari ad euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio).
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Costituitasi in giudizio, la resistente, pur associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si è opposta alle richieste di modifica delle suddette statuizioni di natura economica.
All'udienza del 09/07/2020, sentite le parti, è stato esperito un primo tentativo di conciliazione con esito negativo.
Con decreto del 20/07/2020, sciogliendo la riserva assunta alla predetta udienza, il Presidente del Tribunale ha confermato le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale e, evidenziando l'avvenuto mutamento in melius delle condizioni economiche di _1
, ha revocato l'assegno di mantenimento previsto in suo favore e _1
ha ridotto l'assegno per i figli ad euro 270,00 ciascuno.
Su richiesta delle parti, il Tribunale, in data 10/11/2020, ha emesso sen-
tenza parziale sullo status pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in pari data, ordinanza di rimessione della causa sul ruolo al fine di istruire e decidere le ulteriori domande di natura economi-
ca.
Nel corso del procedimento, il giudice ha più volte suggerito una media-
zione familiare tra le parti, da ultimo formulando un'ulteriore proposta conciliativa all'udienza del 24/11/2024, accettata da parte ricorrente e declinata da parte resistente.
All'udienza del 04/11/2021, parte resistente ha reso interrogatorio for-
male, sono stati ascoltati i testimoni precedentemente ammessi e con or-
dinanza del 3/12/2021 il giudice ha disposto svolgersi indagini di polizia tributaria al fine di accertare le reali disponibilità economiche delle par-
ti.
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Acquisito il fascicolo del procedimento n. R.G. 147/2020 pendente innan-
zi al Tribunale per i minorenni di Palermo, è stata disposta l'audizione dei minori e , i quali sono stati sentiti in data Per_1 Persona_2
22/02/2024.
All'udienza indicata in epigrafe, le parti hanno precisato le rispettive con-
clusioni, insistendo ognuno nei propri atti.
L'ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, nulla ha opposto.
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Tanto premesso, a seguito della emissione della sentenza non definitiva con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del ma-
trimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande proposte.
In primo luogo, per quanto attiene ai provvedimenti in favore della pro-
le, va rilevato che nel corso del giudizio la figlia della coppia,
[...]
, ha raggiunto la maggiore età, sicchè nessun provvedimento Persona_1
va adottato in ordine al suo affidamento e al suo collocamento.
Per quanto attiene invece al figlio minore, , in os- Persona_2
sequio al disposto di cui all'art. 337 ter c.c., lo stesso va affidato in via congiunta a entrambi i genitori, tenuto conto delle richieste delle parti e non essendo emersi, all'esito dell'istruttoria, elementi di pregiudizialità
per il minore del predetto regime.
Gli episodi che avevano dato corso al procedimento incardinato innanzi al TM di Palermo, infatti, sono rimasti privi di riscontro in ogni caso es-
sendo rimasti isolati e non reiterati in data successiva.
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In ordine al collocamento del minore, tenuto conto dello stato di fatto che si è cristallizzato nel corso dell'odierno giudizio e della volontà espres-
sa dal minore, si reputa opportuno accogliere la congiunta richiesta delle parti di disporre il suo collocamento prevalente presso il domicilio pater-
no.
L'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario dovrà essere esercitato, fatti salvi diversi accordi delle parti in senso ampliativo, se-
condo il seguente calendario:
− il martedì e il giovedì dal termine dell'orario scolastico sino alle 21.00
con facoltà di prelevarli dal domicilio materno e di recarli con sé;
− a settimane alterne, nel fine settimana dal termine delle lezioni scola-
stiche del venerdì (o del sabato se scolastico) sino alle 21.00 della do-
menica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
− per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di perma-
nente disaccordo, dal 1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'al-
tro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefo-
no;
− per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanen-
te disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26
dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimo-
ra della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro ge-
nitore almeno una volta al giorno per telefono;
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− durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni;
La casa coniugale, tenuto conto che la figlia della coppia, , an- Per_1
corchè maggiorenne, non è ancora autosufficiente e che la stessa mantie-
ne il proprio domicilio presso la casa coniugale unitamente alla madre, va assegnata alla resistente.
Vanno da ultimo esaminate le domande a contenuto economico e se-
gnatamente la domanda di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile e quella di contributo al mantenimento dei figli della coppia.
Per quanto attiene alla richiesta di assegno divorzile giova eviden-
ziare che, come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità,
il citato emolumento è dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui, pur essendo economi-
camente autosufficiente, il matrimonio è stato causa di uno squilibrio economico tra le parti divenuto ingiustificato “ex post”; squilibrio patri-
moniale che, in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un asse-
gno in funzione compensativa (cfr. Cass. civ. n. 28484/2022; Cass. civ. n.
23583/2022 e Cass. civ. 24250/2021).
L'art. 5, comma 5 della l. 898/1970 impone, quindi, di accertare,
preliminarmente, l'esistenza di uno squilibrio economico sussistente tra le parti.
All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già
in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri in grado di garantirle una
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autosufficienza economica incolpevole (cfr. Cass. civ. n. 10782/2019) e
intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancora-
ta ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del
coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, nel qual caso l'assegno de-
ve essere adeguato a colmare lo scarto tra detta situazione ed il livello
dell'autosufficienza come individuato dal giudice di merito” (Cass. civ. n.
24250/2021).
Deve, altresì, precisarsi come, in ossequio al disposto di cui all'art. 2697 c.c., spetta al soggetto richiedente l'assegno dimostrare l'inadeguatezza dei propri mezzi (cfr. Cass. S.U. 18287/2018).
L'assegno divorzile inoltre, come accennato, pur in presenza di un autosufficienza di entrambi i coniugi, può assolvere una funzione pere-
quativo - compensativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente
abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedi-
carsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei
due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attri-
buirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita
familiare (cfr. Cass. civ. n. 1996/23).
Il giudice di merito, quindi, è chiamato a fare applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, c. 6, l. 898/1970 ossia “(condizione delle
parti, redditi ed età di entrambi, contributo fornito da ciascuno alla forma-
zione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, durata del matrimonio),
i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla
attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno” (Cass. n. 10782/2019;
cfr. anche Cass. S.U. n. 18287/2018 secondo cui: “ il riconoscimento
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dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in
pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inade-
guatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni
oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della
norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la re-
lativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valu-
tazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in
considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della
vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di cia-
scuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età
dell'avente diritto”).
Ciò posto, alla luce dele considerazioni suesposte, la domanda non può trovare accoglimento.
In particolare, nella sua componente assistenziale il preteso emo-
lumento non trova fondamento dal momento che la richiedente è titolare di un proprio reddito idoneo a garantirle un'autosufficienza economica.
Per quanto attiene invece al profilo perequativo-compensativo, la re-
sistente non ha allegato e provato di avere contribuito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale del ricorrente, non potendosi attribuire alcuna rilevanza alla circostanza,
allegata, secondo cui la predetta abbia per diciotto anni contribuito alla formazione del patrimonio personale del marito (odontoiatra), operando quale sua assistente alla poltrona. Infatti, da un lato tale circostanza ha consentito alla resistente l'acquisizione di una capacità lavorativa,
dall'altro poi va rilevato che l'esercizio dell'attività lavorativa svolta presso
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il marito non può assumere rilievi diversi nel giudizio di divorzio da quelli che avrebbe assunto ove svolta presso soggetti terzi.
Ne consegue in ultima analisi che non sussistono i presupposti per riconoscere il diritto all'assegno divorzile alla resistente, neppure nella sua componente compensativa.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli della coppia, inoltre, si deve osservare brevemente che, a seguito del veni-
re meno del rapporto di coniugio, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in prece-
denza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario,
sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione -
fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione dome-
stica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione,
mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del con-
corso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316
bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavo-
ro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una va-
lorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass.,
19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter c.c., il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia
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tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuo-
va norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità
primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convi-
venza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun geni-
tore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esa-
me conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è de-
stinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innan-
zitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esi-
genze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei
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figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudi-
mento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con-
creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consen-
tono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale asse-
gno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di com-
partecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole,
compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
La delineata cornice normativa trova poi applicazione anche con rife-
rimento al figlio maggiorenne non economicamente indipendente, come previsto dal disposto di cui all'art. 337 septies c.c.
Nel caso di specie, la resistente risulta dotata di una professionalità
specializzata di pronta spendibilità che le consente, allo stato, di percepi-
re un reddito netto di oltre 1400 euro mensili.
Il ricorrente, invece, è un odontoiatra, il cui reddito risulta oscillante negli anni dal 2018 al 2024 e quantificabile in media in euro 30.000 an-
nui, e la cui capacità economica, anche in considerazione della sua speci-
fica capacità lavorativa, si colloca ben al di sopra di quella della resisten-
te. Per altro all'esito dell'istruttoria, tenuto conto delle risultanze delle in-
dagini di Polizia Tributaria, può ragionevolmente presumersi che il reddi-
to effettivo del ricorrente si assesti su livelli ben più elevati di quelli risul-
tanti dalla documentazione reddituale depositata, avuto riguardo in parti-
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colare alle movimentazioni di denaro risultanti dai c/c nella disponibilità
del medesimo e dei mutui dallo stesso (asseritamente) stipulati, anch'essi sintomatici di una capacità economica di farvi fronte.
Alla luce dell'indubbia sperequazione reddituale delle parti, appare equo pertanto fissare il contributo da porre a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia in € 350,00 mensili da corrispondere Per_1
alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabili se-
condo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La resistente, invece, va obbligata a versare in favore del ricorrente la somma di euro 100 entro il 5 di ogni mese, annualmente rivalutabili se-
condo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_2
Per quanto attiene alle spese straordinarie per i figli, per le ragioni già
esplicitate, appare equo porre in capo al ricorrente il 70% delle stesse e in capo alla resistente il residuo 30%.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccomben-
za parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
affida il figlio minore della coppia, , ad entrambi i Persona_2
genitori, con domicilio prevalente presso il padre e con regime di visita de-
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terminato di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della volontà del minore e salvo, quindi, diversi accordi liberamente stretti tra le parti, secondo le modalità indicate in parte motiva;
assegna la casa coniugale alla resistente;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore di parte resistente, un assegno mensile di euro 350,00 titolo di contributo al man-
tenimento della figlia , maggiorenne non autosufficiente economi- Per_1
camente, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le fami-
glie di operai ed impiegati;
pone a carico della resistente l'obbligo di corrispondere in favore di parte ricorrente, un assegno mensile di euro 100,00 titolo di contributo al mantenimento del figlio somma da versare entro il giorno 5 di ogni Per_2
mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara il ricorrente tenuto al pagamento del 70% e la resistente del
30% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole;
rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da parte resistente;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Termini Imerese, in data 09/05/2025.
Il Presidente
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Il Giudice Estensore
Daniele Salvatore Abbate
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Giuseppe Rini