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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 24149 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del 22 ottobre 2024, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
SI.ra elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parte_1
Eritrea 96, presso lo Studio dell'Avv. Serena Iannicelli, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE
E
in persona Controparte_1
dell'amministratore in carica pro tempore,
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_2
in carica pro tempore SI. , elettivamente Controparte_2
domiciliato in Roma, Via Cassiodoro 1/A, presso lo Studio dell'Avv.
Valentina Rampa, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO OGGETTO: Impugnativa di delibera assembleare
CONCLUSIONI
All'udienza del 22 ottobre 2024, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra Parte_1
esponeva di essere proprietaria di due appartamenti facenti parte dello stabile sito in e rilevava che l'assemblea condominiale CP_1
del 10 dicembre 2021 l'aveva diffidata alla rimozione dei “soleil brise” posti sul parapetto esterno della facciata condominiale dell'interno 14, di sua proprietà, entro e non oltre il 18 febbraio.
Evidenziava la contrarietà della decisione impugnata alle disposizioni ex artt. 1102 c.c. e 1117 c.c., rilevando che le opere contestate erano presenti da oltre trenta anni e nessuna contestazione era stata mai avanzata;
richiamava la relazione del professionista citata nel verbale, che non aveva determinato le cause del degrado delle murature, e ne contestava in ogni caso le deduzioni.
Concludeva richiedendo la declaratoria di nullità o annullabilità della decisione impugnata.
Si costituiva in giudizio il , che Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità dell'azione per carenza dei presupposti di legge e, nel merito, contestava la domanda attrice.
Concludeva richiedendo il rigetto delle richieste di controparte.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22 ottobre
2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre in primo luogo evidenziare che l'ordine del giorno dell'assemblea del convenuto del 10 dicembre 2021 CP_1
prevedeva, al punto 4, “la rimozione soleil brise posti sulla muratura del parapetto esterno facciata condominiale interno 14: decisioni dell'Assemblea”; come da verbale, l'assemblea, a maggioranza,
“diffida la SI.ra a rimuovere i soleil brise posti sulla Pt_1
muratura del parapetto esterno della facciata, entro e non oltre il 28 febbraio p.v. e riposizionarli eventualmente come indicato nella relazione dell'Arch. all'interno della sua proprietà. In Per_1
difetto il Condominio si riserva di adire le vie legali”.
Non devono quindi innanzi tutto, all'esito della disamina del contenuto della decisione adottata, essere condivise le deduzioni di parte convenuta in ordine alla natura dell'atto assunto in sede assembleare, da configurarsi in termini di diffida e non di delibera, e ciò tenuto conto che, per come evidenziato, l'assemblea, “a maggioranza”, decideva di diffidare l'attrice a rimuovere quanto presente sulla muratura del parapetto esterno della facciata entro un termine indicato, riservandosi, in caso negativo, di adire le vie legali.
La decisione assunta risulta quindi configurarsi in termini di vera e propria delibera, in quanto costituita da un diffida, rivolta alla SI.ra
, e volta alla rimozione dei soleil brise entro un termine Pt_1
specificato, con espressa indicazione, in caso contrario, di adire le vie legali.
Né, in quest'ottica, appare rilevante che la delibera in oggetto abbia altresì diffidato l'attrice al riposizionamento dei soleil brise,
“eventualmente” come indicato nella relazione del tecnico incaricato all'interno della sua proprietà, tenuto conto che oggetto della decisione impugnata risulta essere, in primo luogo, la rimozione dei soleil brise entro un termine preciso e il loro successivo riposizionamento all'interno della proprietà attorea.
Chiarito ciò, parte attrice ha dedotto la contrarietà della decisione impugnata al disposto ex artt. 1102 e 1117 c.c., attesa la legittimità del posizionamento del supporto dei graticciati sul muro esterno dell'immobile condominiale, senza alcuna incisione sulla destinazione del bene o pregiudizio di alcun genere o, ancora, senza diminuzione alla fruizione e al godimento della cosa per i proprietari dei piani inferiori.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che i limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condomino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità
(C.C. 6458/19), e ciò anche tenuto conto, per come chiarito dalla
Cassazione, che la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri. (C.C. 18038/20).
Nel caso di specie, parte convenuta, sul punto, ha evidenziato di non aver voluto impedire l'utilizzo del bene comune da parte dell'attrice, quanto, unicamente, invitato la stessa a riposizionare i brise soleil sulla base di quanto indicato dai tecnici incaricati.
Ora, per come emergente dalla documentazione in atti, la relazione tecnica, richiamata anche nel verbale di assemblea, pur dando atto che i brise soleil in oggetto erano stati montati esternamente al parapetto e che quindi il flusso d'acqua raccolto andava a bagnare direttamente l'intonaco esterno causando, nel tempo, il degrado delle murature, evidenziava che “allo stato di fatto non è possibile determinare le cause che hanno determinato il degrado delle murature avendo la proprietà asportato parte dei brise soleil dal perimetro del parapetto e modificato l'impianto di irrigazione”.
Deve quindi ritenersi come, sulla base delle deduzioni svolte dalle parti, non siano stati introdotti nella presente sede da parte convenuta, su cui ricadeva il relativo onere, idonei elementi per ritenere l'attuale posizionamento dei brise soleil determinativo di pregiudizio o comunque modificativo della destinazione della cosa comune o tale da causare un mancato uso paritetico da parte degli altri condomini.
A ciò deve aggiungersi che le istanze istruttorie avanzate sono state rigettate con provvedimento in data 16 maggio 2023, da confermarsi nella presente sede.
Alla luce delle conclusioni raggiunte, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, la domanda attrice deve quindi essere accolta e la delibera impugnata, limitatamente al punto 4 dell'ordine del giorno, deve debba essere annullata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Annulla la delibera impugnata nella presente sede limitatamente al punto 4 dell'ordine del giorno;
II) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in complessivi euro 5.300,00, di cui euro 1.000,00 per la fase di studio, euro
800,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 10 febbraio 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 24149 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del 22 ottobre 2024, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
SI.ra elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parte_1
Eritrea 96, presso lo Studio dell'Avv. Serena Iannicelli, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE
E
in persona Controparte_1
dell'amministratore in carica pro tempore,
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_2
in carica pro tempore SI. , elettivamente Controparte_2
domiciliato in Roma, Via Cassiodoro 1/A, presso lo Studio dell'Avv.
Valentina Rampa, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO OGGETTO: Impugnativa di delibera assembleare
CONCLUSIONI
All'udienza del 22 ottobre 2024, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra Parte_1
esponeva di essere proprietaria di due appartamenti facenti parte dello stabile sito in e rilevava che l'assemblea condominiale CP_1
del 10 dicembre 2021 l'aveva diffidata alla rimozione dei “soleil brise” posti sul parapetto esterno della facciata condominiale dell'interno 14, di sua proprietà, entro e non oltre il 18 febbraio.
Evidenziava la contrarietà della decisione impugnata alle disposizioni ex artt. 1102 c.c. e 1117 c.c., rilevando che le opere contestate erano presenti da oltre trenta anni e nessuna contestazione era stata mai avanzata;
richiamava la relazione del professionista citata nel verbale, che non aveva determinato le cause del degrado delle murature, e ne contestava in ogni caso le deduzioni.
Concludeva richiedendo la declaratoria di nullità o annullabilità della decisione impugnata.
Si costituiva in giudizio il , che Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità dell'azione per carenza dei presupposti di legge e, nel merito, contestava la domanda attrice.
Concludeva richiedendo il rigetto delle richieste di controparte.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22 ottobre
2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre in primo luogo evidenziare che l'ordine del giorno dell'assemblea del convenuto del 10 dicembre 2021 CP_1
prevedeva, al punto 4, “la rimozione soleil brise posti sulla muratura del parapetto esterno facciata condominiale interno 14: decisioni dell'Assemblea”; come da verbale, l'assemblea, a maggioranza,
“diffida la SI.ra a rimuovere i soleil brise posti sulla Pt_1
muratura del parapetto esterno della facciata, entro e non oltre il 28 febbraio p.v. e riposizionarli eventualmente come indicato nella relazione dell'Arch. all'interno della sua proprietà. In Per_1
difetto il Condominio si riserva di adire le vie legali”.
Non devono quindi innanzi tutto, all'esito della disamina del contenuto della decisione adottata, essere condivise le deduzioni di parte convenuta in ordine alla natura dell'atto assunto in sede assembleare, da configurarsi in termini di diffida e non di delibera, e ciò tenuto conto che, per come evidenziato, l'assemblea, “a maggioranza”, decideva di diffidare l'attrice a rimuovere quanto presente sulla muratura del parapetto esterno della facciata entro un termine indicato, riservandosi, in caso negativo, di adire le vie legali.
La decisione assunta risulta quindi configurarsi in termini di vera e propria delibera, in quanto costituita da un diffida, rivolta alla SI.ra
, e volta alla rimozione dei soleil brise entro un termine Pt_1
specificato, con espressa indicazione, in caso contrario, di adire le vie legali.
Né, in quest'ottica, appare rilevante che la delibera in oggetto abbia altresì diffidato l'attrice al riposizionamento dei soleil brise,
“eventualmente” come indicato nella relazione del tecnico incaricato all'interno della sua proprietà, tenuto conto che oggetto della decisione impugnata risulta essere, in primo luogo, la rimozione dei soleil brise entro un termine preciso e il loro successivo riposizionamento all'interno della proprietà attorea.
Chiarito ciò, parte attrice ha dedotto la contrarietà della decisione impugnata al disposto ex artt. 1102 e 1117 c.c., attesa la legittimità del posizionamento del supporto dei graticciati sul muro esterno dell'immobile condominiale, senza alcuna incisione sulla destinazione del bene o pregiudizio di alcun genere o, ancora, senza diminuzione alla fruizione e al godimento della cosa per i proprietari dei piani inferiori.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che i limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condomino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità
(C.C. 6458/19), e ciò anche tenuto conto, per come chiarito dalla
Cassazione, che la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri. (C.C. 18038/20).
Nel caso di specie, parte convenuta, sul punto, ha evidenziato di non aver voluto impedire l'utilizzo del bene comune da parte dell'attrice, quanto, unicamente, invitato la stessa a riposizionare i brise soleil sulla base di quanto indicato dai tecnici incaricati.
Ora, per come emergente dalla documentazione in atti, la relazione tecnica, richiamata anche nel verbale di assemblea, pur dando atto che i brise soleil in oggetto erano stati montati esternamente al parapetto e che quindi il flusso d'acqua raccolto andava a bagnare direttamente l'intonaco esterno causando, nel tempo, il degrado delle murature, evidenziava che “allo stato di fatto non è possibile determinare le cause che hanno determinato il degrado delle murature avendo la proprietà asportato parte dei brise soleil dal perimetro del parapetto e modificato l'impianto di irrigazione”.
Deve quindi ritenersi come, sulla base delle deduzioni svolte dalle parti, non siano stati introdotti nella presente sede da parte convenuta, su cui ricadeva il relativo onere, idonei elementi per ritenere l'attuale posizionamento dei brise soleil determinativo di pregiudizio o comunque modificativo della destinazione della cosa comune o tale da causare un mancato uso paritetico da parte degli altri condomini.
A ciò deve aggiungersi che le istanze istruttorie avanzate sono state rigettate con provvedimento in data 16 maggio 2023, da confermarsi nella presente sede.
Alla luce delle conclusioni raggiunte, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, la domanda attrice deve quindi essere accolta e la delibera impugnata, limitatamente al punto 4 dell'ordine del giorno, deve debba essere annullata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Annulla la delibera impugnata nella presente sede limitatamente al punto 4 dell'ordine del giorno;
II) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in complessivi euro 5.300,00, di cui euro 1.000,00 per la fase di studio, euro
800,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 10 febbraio 2025
IL GIUDICE