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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ERLICHER DINO, Presidente e Relatore
CUCCARO MICHELE, Giudice
DEMOZZI ANDREA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 196/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
U.s.d. Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A04SL00214 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A04SL00214 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A04SL00214 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
196/2025 RG Svolgimento del processo
Con tempestivo ricorso l'Unione Sportiva Dilettantistica Ricorrente_2 e Ricorrente_1, quest'ultimo quale rappresentante legale dell'Associazione e perciò responsabile solidale con la stessa, hanno impugnato l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate di Trento all'esito della verifica relativa all'anno d'imposta 2018, che aveva portato l'Ufficio a quantificare in euro 60.347,00 il debito erariale per Iva e euro 90.006,00 l'imponibile soggetto ad Imposte Dirette (Ires e Irap) maturato nel periodo di gestione con il regime ordinario a seguito della decadenza dal regime agevolato ex lege
398/1991.
Alla fase del contraddittorio endoprocedimentale, era seguito il tentativo di definire il contenzioso mediante la presentazione di istanza di accertamento con adesione che non sortiva esito positivo
I ricorrenti dichiaravano di prestare acquiescenza all'accertamento del credito erariale per Iva, impegnandosi a pagarlo ratealmente.
Contestavano invece la pretesa per le imposte dirette, relative sanzioni ed interessi, come determinati nel periodo successivo al superamento del plafond di euro 400.00,00, fissato dalla legge per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per le attività di natura commerciale riferibili alle associazioni sportive dilettantistiche. In particolare evidenziavano che tra le voci dell'attivo come ricostruito dai verificatori figuravano i contributi erogati dalla Provincia in base alle disposizioni normative ad incentivo e sostegno delle attività sportive. Sostenevano che tali erogazioni a fondo perduto, che nel periodo gennaio/febbraio
2019 erano state corrisposte nell'importo di oltre euro 64.000,00 , esulavano dai proventi dell'attività di natura commerciale riferibile alla contribuente e pertanto non andavano considerati ai fini dell'accertamento. Venivano poi individuati dei costi ritenuti non inerenti nell'atto impositivo e che invece, ad avviso della ricorrente, andavano considerati perché si trattava di esborsi finalizzati allo svolgimento dell'attività caratteristica della associazione, vale a dire la partecipazione al campionato di calcio nella serie D.
Il compimento di tali operazioni “correttive”, secondo i ricorrenti, portava a collocare temporalmente al marzo 2019 il superamento del plafond fissato per la fruizione del regime agevolato con la conseguente applicazione del regime ordinario soltanto nel periodo aprile-giugno 2019.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate di Trento contestando quanto sostenuto dai ricorrenti a proposito dei ricavi maturati nel periodo di regime ordinario a seguito dello splafonamento e ribadendo che il periodo a tal fine di rilievo comprendeva anche il mese di marzo 2019.
Le parti producevano nel giudizio ampia documentazione e all'udienza del giorno 4 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che i ricorrenti hanno prestato acquiescenza alla parte dell'atto impositivo impugnato riguardante l'accertamento del debito per Iva non versata, manifestando la volontà di provvedere al pagamento integrale compresi gli accessori.
Ne discende che il contenzioso riguarda ora solo l'accertamento delle imposte dirette (Ires e Irap) sui ricavi maturati nel periodo di applicazione del regime di tassazione ordinario seguito alla perdita del beneficio dell'agevolazione ex lege 398/1991, per effetto del superamento del plafond di euro 400.000,00 con i ricavi maturati dall'attività commerciale dell'associazione.
Ciò posto, la prima questione che occorre esaminare attiene all'individuazione del momento temporale del superamento, da parte della associazione sportiva dilettantistica, del suddetto limite con la precisazione che assumono a tale fine rilievo i proventi dell'attività commerciale. Dispone l'art. 1 della legge 398/1991 che il superamento del plafond comporta che “cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.”
I ricorrenti hanno sostenuto che, nella fattispecie concreta, il superamento del plafond era stato erroneamente determinato computando anche i contributi “istituzionali” cioè quelli erogati dalla Provincia
Autonoma di Trento nei mesi di gennaio e febbraio 2019 a favore dell'associazione, per la promozione e sviluppo della pratica sportiva, entrate che facevano spostare l'inizio del periodo di tassazione ordinaria da marzo ad aprile 2019.
Il rilievo dei ricorrenti merita condivisione non essendo possibile attribuire natura di ricavi commerciali ai contributi dell'ente pubblico erogati a fondo perduto in assenza di qualsiasi controprestazione e in conformità alla normativa provinciale in materia di incentivo e sviluppo dell'esercizio di attività sportiva. Le argomentazioni dell'Ufficio, invero svolte anche nell'atto impositivo impugnato, tese ad escludere dai ricavi imponibili solo le erogazioni degli enti pubblici fondate su una “convenzione”, non consentono di superare l'univoco riferimento del citato art. 1 della legge 398/1991 ai ricavi di natura commerciale per verificare il rispetto del plafond. I suddetti proventi vanno dunque esclusi dal calcolo del rispetto del limite per poter fruire dell'agevolazione fiscale introdotta dalla legge 398/1991 e pertanto risulta giustificata la valutazione dei ricorrenti in ordine alla necessità di circoscrivere da aprile a giugno 2019 il periodo di tassazione ordinaria, nel regime previsto per gli enti non commerciali.
Occorre dunque procedere alla ricostruzione dei ricavi cd. “commerciali” e dei corrispondenti oneri deducibili in relazione al periodo di imposta ordinario, come sopra determinato.
Nei motivi di impugnazione viene contestata la modalità di calcolo dei ricavi da assoggettare al regime ordinario previsto dall'art. 143 del TUIR per gli enti non commerciali. Osserva il Collegio che, in mancanza di una contabilità analitica, come rilevato anche dall'Ufficio resistente, risulta molto difficoltoso e fonte di probabile errore la quantificazione della base imponibile riferita al periodo di regime fiscale ordinario da aprile a giugno 2019.
Quanto alla all'esclusione, da parte dei verificatori, della deducibilità di alcuni costi ritenuti non inerenti o comunque riferiti ai ricavi di natura non commerciale si ritiene che il rilievo non trovi giustificazione nella documentazione in atti, avendo correttamente provveduto a tale esclusione l'Ufficio impositore.
Nel contestare tale modalità di calcolo della base imponibile i contribuenti hanno lamentato presunte violazioni della normativa in materia di determinazione dei ricavi e di deducibilità dei costi a partire dalla corretta individuazione del mese di inizio dell'applicazione del regime fiscale ordinario. Ad avviso del
Collegio la pretesa dei ricorrenti, prima ancora che infondata si appalesa generica e solo superficialmente motivata. Si deve ritenere che la contestazione relativa ai costi sostenuti nel periodo e ritenuti indeducibili dall'Ufficio per difetto di inerenza, ad avviso della Corte, è priva di fondamento dovendosi perciò confermare la valutazione degli accertatori in relazione ai costi deducibili.
In forza di tali considerazioni, essendo stato individuato nell'avviso di accertamento opposto, quale periodo di gestione fiscale ordinaria quello 01.3.2019-30.06.2019, e non quello 01.04.2019-30.06.2019, quest'ultimo ritenuto corretto dalla Corte, deve essere parzialmente annullato l'atto impugnato, che risulta errato nella determinazione del periodo di imposta oggetto di accertamento e va modificato nella determinazione dei ricavi da assoggettare ad imposte dirette (solo quelli maturati nel periodo qui accertato) con i relativi costi deducibili sostenuti nello stesso periodo come riconosciuti e nell'ammontare delle sanzioni che vanno proporzionalmente ridotte.
La parziale soccombenza reciproca giustifica ampiamente l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale annullamento dell'atto impugnato, accerta che per effetto del superamento del plafond dei ricavi ex art. 1 della legge 398/1991 nel mese di marzo 2019, la Associazione ricorrente è decaduta dal regime fiscale agevolato e che pertanto il periodo da aprile a giugno 2019 è soggetta al regime fiscale ordinario di cui all'art. 143 del TUIR, essendo la base imponibile determinata nelle modalità indicate in motivazione.
Compensa interamente le spese di giudizio.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ERLICHER DINO, Presidente e Relatore
CUCCARO MICHELE, Giudice
DEMOZZI ANDREA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 196/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
U.s.d. Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A04SL00214 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A04SL00214 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A04SL00214 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
196/2025 RG Svolgimento del processo
Con tempestivo ricorso l'Unione Sportiva Dilettantistica Ricorrente_2 e Ricorrente_1, quest'ultimo quale rappresentante legale dell'Associazione e perciò responsabile solidale con la stessa, hanno impugnato l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate di Trento all'esito della verifica relativa all'anno d'imposta 2018, che aveva portato l'Ufficio a quantificare in euro 60.347,00 il debito erariale per Iva e euro 90.006,00 l'imponibile soggetto ad Imposte Dirette (Ires e Irap) maturato nel periodo di gestione con il regime ordinario a seguito della decadenza dal regime agevolato ex lege
398/1991.
Alla fase del contraddittorio endoprocedimentale, era seguito il tentativo di definire il contenzioso mediante la presentazione di istanza di accertamento con adesione che non sortiva esito positivo
I ricorrenti dichiaravano di prestare acquiescenza all'accertamento del credito erariale per Iva, impegnandosi a pagarlo ratealmente.
Contestavano invece la pretesa per le imposte dirette, relative sanzioni ed interessi, come determinati nel periodo successivo al superamento del plafond di euro 400.00,00, fissato dalla legge per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per le attività di natura commerciale riferibili alle associazioni sportive dilettantistiche. In particolare evidenziavano che tra le voci dell'attivo come ricostruito dai verificatori figuravano i contributi erogati dalla Provincia in base alle disposizioni normative ad incentivo e sostegno delle attività sportive. Sostenevano che tali erogazioni a fondo perduto, che nel periodo gennaio/febbraio
2019 erano state corrisposte nell'importo di oltre euro 64.000,00 , esulavano dai proventi dell'attività di natura commerciale riferibile alla contribuente e pertanto non andavano considerati ai fini dell'accertamento. Venivano poi individuati dei costi ritenuti non inerenti nell'atto impositivo e che invece, ad avviso della ricorrente, andavano considerati perché si trattava di esborsi finalizzati allo svolgimento dell'attività caratteristica della associazione, vale a dire la partecipazione al campionato di calcio nella serie D.
Il compimento di tali operazioni “correttive”, secondo i ricorrenti, portava a collocare temporalmente al marzo 2019 il superamento del plafond fissato per la fruizione del regime agevolato con la conseguente applicazione del regime ordinario soltanto nel periodo aprile-giugno 2019.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate di Trento contestando quanto sostenuto dai ricorrenti a proposito dei ricavi maturati nel periodo di regime ordinario a seguito dello splafonamento e ribadendo che il periodo a tal fine di rilievo comprendeva anche il mese di marzo 2019.
Le parti producevano nel giudizio ampia documentazione e all'udienza del giorno 4 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che i ricorrenti hanno prestato acquiescenza alla parte dell'atto impositivo impugnato riguardante l'accertamento del debito per Iva non versata, manifestando la volontà di provvedere al pagamento integrale compresi gli accessori.
Ne discende che il contenzioso riguarda ora solo l'accertamento delle imposte dirette (Ires e Irap) sui ricavi maturati nel periodo di applicazione del regime di tassazione ordinario seguito alla perdita del beneficio dell'agevolazione ex lege 398/1991, per effetto del superamento del plafond di euro 400.000,00 con i ricavi maturati dall'attività commerciale dell'associazione.
Ciò posto, la prima questione che occorre esaminare attiene all'individuazione del momento temporale del superamento, da parte della associazione sportiva dilettantistica, del suddetto limite con la precisazione che assumono a tale fine rilievo i proventi dell'attività commerciale. Dispone l'art. 1 della legge 398/1991 che il superamento del plafond comporta che “cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.”
I ricorrenti hanno sostenuto che, nella fattispecie concreta, il superamento del plafond era stato erroneamente determinato computando anche i contributi “istituzionali” cioè quelli erogati dalla Provincia
Autonoma di Trento nei mesi di gennaio e febbraio 2019 a favore dell'associazione, per la promozione e sviluppo della pratica sportiva, entrate che facevano spostare l'inizio del periodo di tassazione ordinaria da marzo ad aprile 2019.
Il rilievo dei ricorrenti merita condivisione non essendo possibile attribuire natura di ricavi commerciali ai contributi dell'ente pubblico erogati a fondo perduto in assenza di qualsiasi controprestazione e in conformità alla normativa provinciale in materia di incentivo e sviluppo dell'esercizio di attività sportiva. Le argomentazioni dell'Ufficio, invero svolte anche nell'atto impositivo impugnato, tese ad escludere dai ricavi imponibili solo le erogazioni degli enti pubblici fondate su una “convenzione”, non consentono di superare l'univoco riferimento del citato art. 1 della legge 398/1991 ai ricavi di natura commerciale per verificare il rispetto del plafond. I suddetti proventi vanno dunque esclusi dal calcolo del rispetto del limite per poter fruire dell'agevolazione fiscale introdotta dalla legge 398/1991 e pertanto risulta giustificata la valutazione dei ricorrenti in ordine alla necessità di circoscrivere da aprile a giugno 2019 il periodo di tassazione ordinaria, nel regime previsto per gli enti non commerciali.
Occorre dunque procedere alla ricostruzione dei ricavi cd. “commerciali” e dei corrispondenti oneri deducibili in relazione al periodo di imposta ordinario, come sopra determinato.
Nei motivi di impugnazione viene contestata la modalità di calcolo dei ricavi da assoggettare al regime ordinario previsto dall'art. 143 del TUIR per gli enti non commerciali. Osserva il Collegio che, in mancanza di una contabilità analitica, come rilevato anche dall'Ufficio resistente, risulta molto difficoltoso e fonte di probabile errore la quantificazione della base imponibile riferita al periodo di regime fiscale ordinario da aprile a giugno 2019.
Quanto alla all'esclusione, da parte dei verificatori, della deducibilità di alcuni costi ritenuti non inerenti o comunque riferiti ai ricavi di natura non commerciale si ritiene che il rilievo non trovi giustificazione nella documentazione in atti, avendo correttamente provveduto a tale esclusione l'Ufficio impositore.
Nel contestare tale modalità di calcolo della base imponibile i contribuenti hanno lamentato presunte violazioni della normativa in materia di determinazione dei ricavi e di deducibilità dei costi a partire dalla corretta individuazione del mese di inizio dell'applicazione del regime fiscale ordinario. Ad avviso del
Collegio la pretesa dei ricorrenti, prima ancora che infondata si appalesa generica e solo superficialmente motivata. Si deve ritenere che la contestazione relativa ai costi sostenuti nel periodo e ritenuti indeducibili dall'Ufficio per difetto di inerenza, ad avviso della Corte, è priva di fondamento dovendosi perciò confermare la valutazione degli accertatori in relazione ai costi deducibili.
In forza di tali considerazioni, essendo stato individuato nell'avviso di accertamento opposto, quale periodo di gestione fiscale ordinaria quello 01.3.2019-30.06.2019, e non quello 01.04.2019-30.06.2019, quest'ultimo ritenuto corretto dalla Corte, deve essere parzialmente annullato l'atto impugnato, che risulta errato nella determinazione del periodo di imposta oggetto di accertamento e va modificato nella determinazione dei ricavi da assoggettare ad imposte dirette (solo quelli maturati nel periodo qui accertato) con i relativi costi deducibili sostenuti nello stesso periodo come riconosciuti e nell'ammontare delle sanzioni che vanno proporzionalmente ridotte.
La parziale soccombenza reciproca giustifica ampiamente l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale annullamento dell'atto impugnato, accerta che per effetto del superamento del plafond dei ricavi ex art. 1 della legge 398/1991 nel mese di marzo 2019, la Associazione ricorrente è decaduta dal regime fiscale agevolato e che pertanto il periodo da aprile a giugno 2019 è soggetta al regime fiscale ordinario di cui all'art. 143 del TUIR, essendo la base imponibile determinata nelle modalità indicate in motivazione.
Compensa interamente le spese di giudizio.