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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6841 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 18.11.2025 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4658/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
(C.F. ), elett.te dom.ta in Colleferro Parte_1 C.F._1
(RM) Corso G. Garibaldi n. 59, presso lo studio legale dell'Avv. Mauro Rossi del Foro di
Velletri, che la rappresenta e difende in forza di delega in calce all'atto di appello.
- APPELLANTE -
CONTRO
(P. VA Gruppo UK AL , P. VA ) e per Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 essa, quale procuratore, (P. VA Gruppo UK AL , c.f. Controparte_2 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in Via Paolo P.IVA_3
Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato.
- APPELLATA – Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 216/2022.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 216/2022 con cui il Tribunale di Velletri ha rigettato la domanda attorea in sede di opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 1532/2019, con cui il medesimo Tribunale le aveva intimato il pagamento della somma di € 8.859,09, oltre interessi fino al saldo e spese, così statuendo:
“Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1532/19, depositato il 25/7/2019, dal Tribunale di Velletri, già munito di efficacia esecutiva come per legge, che va integralmente confermato:
- compensa per intero le spese di lite tra le parti.”
Con tre motivi di appello contesta l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione sostanziale in capo alla per effetto della mera pubblicazione dell'avviso di cessione in blocco dei Controparte_1 crediti in Gazzetta Ufficiale, omettendo di verificare l'effettiva inclusione del credito controverso nella predetta operazione alla luce dei criteri di blocco di cui ai numeri 3 e 9 dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta, nonché per aver ritenuto i documenti allegati dall'opposta-appellata in sede monitoria e la raccomandata a/r idonei e sufficienti a soddisfare tali fini probatori.
Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 216/2022 emessa dal Tribunale di Velletri in persona del Dott. Renato Buzi nel giudizio iscritto al n. R.G.A.C. 6207/2019, pubblicata in data pag. 2/8 01/02/2022, NON NOTIFICATA, accogliere la domanda avanzata in prime cure da aversi qui per trascritta integralmente.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, comprese quelle generali (15%), previdenziali e fiscali.”
Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto dell'appello e ha così Controparte_1 concluso:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via principale, nel merito, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. n. 216/2022, pubblicata in data 01/02/2022, resa dal Tribunale Civile di Velletri a conclusione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n.
6207/2022 R.G.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre VA e Cpa, nonché successive occorrende.”
Alla prima udienza a trattazione scritta del 20.12.2022, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.10.2025, successivamente differita al
18.11.2025.
Con decreto di Questa Corte pubblicato il 01.10.2025 la causa è stata posta in decisione all'udienza del 18.11.2025, previa concessione dei termini anticipati, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale.
All'odierna udienza la Corte ha deciso con motivazione contestuale.
Preliminarmente, l'appello è da ritenersi ammissibile in quanto proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito, l'appello non è comunque meritevole di accoglimento.
pag. 3/8 L'odierna controversia ha ad oggetto il pagamento del credito di € 8.859,09, quale esposizione debitoria derivante dal contratto di finanziamento n. 13662783 del 29.04.2014 sottoscritto dall'odierna appellante con l'allora cui è succeduta la CP_3 cessionaria del credito Controparte_1
Con il primo motivo di appello, contesta la sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva in capo a CP_1
a seguito della mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cessione in
[...] blocco, omettendo di verificare la effettiva inclusione del credito controverso tra quelli ceduti.
Preliminarmente, in tema di cessione dei crediti in blocco, ai fini della efficacia nei confronti dei debitori ceduti, la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata sul tema cui
Questo Collegio ritiene di aderire, ritiene che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.” (Cass. Civ. - Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020)
Dunque, posto che la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti in blocco in G.U. è di per sé generalmente sufficiente a perfezionare la notifica della cessione in capo al debitore ceduto, la stessa si palesa ugualmente idonea ai medesimi fini qualora, obiettandosi della effettiva inclusione di un determinato credito nel cd. blocco, il medesimo avviso contenga altresì l'indicazione delle caratteristiche specifiche dei crediti ceduti, cosicché il credito controverso possa essere agevolmente individuato: “(…) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un pag. 4/8 determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.” (Cass. Civ. Sez. 3 , Ord. n. 17944 del 22/06/2023)
Conseguentemente, nel caso di specie, come sostenuto dal giudice di primo grado, l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 65 del 3/06/2017 deve ritenersi idoneo e sufficiente a produrre efficacia nei confronti della debitrice ceduta - odierna appellante -in quanto ha ivi comunicato che in data 24 maggio 2017, CP_1 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ha stipulato con la un CP_3 contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi dell'Art. 58 TUB, in forza del quale ha acquistato pro soluto, con effetto giuridico dal 24 maggio 2017, tutti i crediti dovuti a titolo di capitale, interessi, accessori, spese e quant'altro che, alla data di cessione, avrebbero soddisfatto in via cumulativa determinati criteri oggettivi puntualmente elencati nell'avviso, così adempiendo anche all'onere di esplicitare le caratteristiche dei crediti ceduti al fine di consentirne la corretta individuazione.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante impugna la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i criteri di blocco di cui ai numeri 3 e 9 dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Fermo quanto sopra in merito alla legittimità dell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato in G.U. ai fini della efficacia nei confronti della debitrice ceduta, con specifico riferimento ai criteri nn. 3 e 9, censurati dall'odierna appellante, si osserva quanto segue.
pag. 5/8 Il criterio n. 3 testualmente dispone che si intendono ceduti tutti i crediti che, tra i vari criteri cumulativamente elencati, “(iii) siano crediti con riferimento ai quali la relativa decadenza dal beneficio del termine sia stata comunicata ai IT ED in una data compresa tra il 01/02/2006 (incluso) ed il 28/02/2017 (incluso).”
Invero, come correttamente osservato dal Tribunale, in data 30.04.2016 - e dunque nel periodo considerato dal suddetto criterio - la cedente comunicava, mediante CP_3 raccomandata, all'odierna appellante l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine, con conseguente obbligo di provvedere all'immediato rimborso del credito, in tal modo ottemperando al criterio sopra riportato.
Quanto al criterio n. 9, ferma ogni considerazione in punto di corretta interpretazione fornita dal Tribunale, che pure dovrebbe condividersi in quanto espressiva della intenzione di voler includere nel novero dei crediti ceduti in blocco soltanto quelli certi, liquidi ed esigibili, per i quali non era stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo, ad ogni modo l'odierna appellata ha depositato avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.
30 del 11/03/2021, ove testualmente si dispone che “A parziale rettifica degli Avvisi di
Cessione, la Cessionaria precisa che, in virtu' di un accordo modificativo dei Contratti di
Cessione concluso tra la Cessionaria e Compass Banca S.p.A. in data 2 marzo 2021, il criterio n. (ix) di ciascuno di tali Avvisi di Cessione deve intendersi sostituito (con effetti giuridici che retroagiscono alle relative date di cessione) dal seguente criterio: (ix) per il recupero di tali crediti NON è stato presentato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei relativi IT ED ovvero, qualora tale ricorso sia stato presentato, ne' i relativi
IT ED ne' i relativi garanti vi abbiano presentato opposizione in data pari od anteriore alla Data di Cessione.” (cfr. doc. 5 Avviso di rettifica - GU)
Conseguentemente, considerata la retroattività espressa di tale rettifica, anche tale criterio risulta soddisfatto, alla luce del fatto che alla data di cessione il credito controverso non risultava sub iudice.
Con il terzo motivo di appello, parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva in capo a sulla scorta dei Controparte_1 documenti prodotti in sede monitoria.
pag. 6/8 Invero, ferma ogni considerazione in punto di sussistenza della legittimazione attiva in capo alla cessionaria, per la quale si fa rinvio alla trattazione dei motivi di cui sopra, per completezza si osserva che in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 633
c.p.c., depositava i seguenti allegati: 01 Gazzetta Ufficiale COMPASS;
02 Controparte_1 procura 03 procuratore;
04 atto di fusione Controparte_4
- 05 contratto n. 13662783; 06 estratto Controparte_4 Controparte_2 conto;
07 lettera raccomandata a/r n. 61651554286-8 del 21/06/2017, con cui CP_1 comunicava alla Sig.ra l'avvenuta cessione del credito di cui è causa.
[...] Pt_1
In considerazione del fatto che la fase monitoria rappresenta una fase di giudizio sommaria, devolvendosi al prosieguo la cognizione piena e ordinaria, tale documentazione appare ictu oculi idonea e sufficiente a provare la legittimazione sostanziale di essa cessionaria.
Alla luce di ciò, Questa Corte ritiene corretto il decisum del Tribunale di Velletri che ha rigettato l'opposizione, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 216/2022 del Tribunale di Velletri, contro Parte_1
per essa, quale procuratore, ogni ulteriore istanza ed Controparte_1 Controparte_2 eccezione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle competenze del presente grado di giudizio che liquida in € 5.809,00 secondo i valori medi, vista la non pregnante complessità della materia controversa, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
pag. 7/8 Così deciso alla camera di consiglio del 18.11.2025.
pag. 8/8
Il Presidente relatore
Dott. Camillo Romandini
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 18.11.2025 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4658/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
(C.F. ), elett.te dom.ta in Colleferro Parte_1 C.F._1
(RM) Corso G. Garibaldi n. 59, presso lo studio legale dell'Avv. Mauro Rossi del Foro di
Velletri, che la rappresenta e difende in forza di delega in calce all'atto di appello.
- APPELLANTE -
CONTRO
(P. VA Gruppo UK AL , P. VA ) e per Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 essa, quale procuratore, (P. VA Gruppo UK AL , c.f. Controparte_2 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in Via Paolo P.IVA_3
Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato.
- APPELLATA – Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 216/2022.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 216/2022 con cui il Tribunale di Velletri ha rigettato la domanda attorea in sede di opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 1532/2019, con cui il medesimo Tribunale le aveva intimato il pagamento della somma di € 8.859,09, oltre interessi fino al saldo e spese, così statuendo:
“Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1532/19, depositato il 25/7/2019, dal Tribunale di Velletri, già munito di efficacia esecutiva come per legge, che va integralmente confermato:
- compensa per intero le spese di lite tra le parti.”
Con tre motivi di appello contesta l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione sostanziale in capo alla per effetto della mera pubblicazione dell'avviso di cessione in blocco dei Controparte_1 crediti in Gazzetta Ufficiale, omettendo di verificare l'effettiva inclusione del credito controverso nella predetta operazione alla luce dei criteri di blocco di cui ai numeri 3 e 9 dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta, nonché per aver ritenuto i documenti allegati dall'opposta-appellata in sede monitoria e la raccomandata a/r idonei e sufficienti a soddisfare tali fini probatori.
Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 216/2022 emessa dal Tribunale di Velletri in persona del Dott. Renato Buzi nel giudizio iscritto al n. R.G.A.C. 6207/2019, pubblicata in data pag. 2/8 01/02/2022, NON NOTIFICATA, accogliere la domanda avanzata in prime cure da aversi qui per trascritta integralmente.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, comprese quelle generali (15%), previdenziali e fiscali.”
Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto dell'appello e ha così Controparte_1 concluso:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via principale, nel merito, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. n. 216/2022, pubblicata in data 01/02/2022, resa dal Tribunale Civile di Velletri a conclusione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n.
6207/2022 R.G.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre VA e Cpa, nonché successive occorrende.”
Alla prima udienza a trattazione scritta del 20.12.2022, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.10.2025, successivamente differita al
18.11.2025.
Con decreto di Questa Corte pubblicato il 01.10.2025 la causa è stata posta in decisione all'udienza del 18.11.2025, previa concessione dei termini anticipati, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale.
All'odierna udienza la Corte ha deciso con motivazione contestuale.
Preliminarmente, l'appello è da ritenersi ammissibile in quanto proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito, l'appello non è comunque meritevole di accoglimento.
pag. 3/8 L'odierna controversia ha ad oggetto il pagamento del credito di € 8.859,09, quale esposizione debitoria derivante dal contratto di finanziamento n. 13662783 del 29.04.2014 sottoscritto dall'odierna appellante con l'allora cui è succeduta la CP_3 cessionaria del credito Controparte_1
Con il primo motivo di appello, contesta la sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva in capo a CP_1
a seguito della mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cessione in
[...] blocco, omettendo di verificare la effettiva inclusione del credito controverso tra quelli ceduti.
Preliminarmente, in tema di cessione dei crediti in blocco, ai fini della efficacia nei confronti dei debitori ceduti, la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata sul tema cui
Questo Collegio ritiene di aderire, ritiene che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.” (Cass. Civ. - Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020)
Dunque, posto che la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti in blocco in G.U. è di per sé generalmente sufficiente a perfezionare la notifica della cessione in capo al debitore ceduto, la stessa si palesa ugualmente idonea ai medesimi fini qualora, obiettandosi della effettiva inclusione di un determinato credito nel cd. blocco, il medesimo avviso contenga altresì l'indicazione delle caratteristiche specifiche dei crediti ceduti, cosicché il credito controverso possa essere agevolmente individuato: “(…) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un pag. 4/8 determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.” (Cass. Civ. Sez. 3 , Ord. n. 17944 del 22/06/2023)
Conseguentemente, nel caso di specie, come sostenuto dal giudice di primo grado, l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 65 del 3/06/2017 deve ritenersi idoneo e sufficiente a produrre efficacia nei confronti della debitrice ceduta - odierna appellante -in quanto ha ivi comunicato che in data 24 maggio 2017, CP_1 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ha stipulato con la un CP_3 contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi dell'Art. 58 TUB, in forza del quale ha acquistato pro soluto, con effetto giuridico dal 24 maggio 2017, tutti i crediti dovuti a titolo di capitale, interessi, accessori, spese e quant'altro che, alla data di cessione, avrebbero soddisfatto in via cumulativa determinati criteri oggettivi puntualmente elencati nell'avviso, così adempiendo anche all'onere di esplicitare le caratteristiche dei crediti ceduti al fine di consentirne la corretta individuazione.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante impugna la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i criteri di blocco di cui ai numeri 3 e 9 dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Fermo quanto sopra in merito alla legittimità dell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato in G.U. ai fini della efficacia nei confronti della debitrice ceduta, con specifico riferimento ai criteri nn. 3 e 9, censurati dall'odierna appellante, si osserva quanto segue.
pag. 5/8 Il criterio n. 3 testualmente dispone che si intendono ceduti tutti i crediti che, tra i vari criteri cumulativamente elencati, “(iii) siano crediti con riferimento ai quali la relativa decadenza dal beneficio del termine sia stata comunicata ai IT ED in una data compresa tra il 01/02/2006 (incluso) ed il 28/02/2017 (incluso).”
Invero, come correttamente osservato dal Tribunale, in data 30.04.2016 - e dunque nel periodo considerato dal suddetto criterio - la cedente comunicava, mediante CP_3 raccomandata, all'odierna appellante l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine, con conseguente obbligo di provvedere all'immediato rimborso del credito, in tal modo ottemperando al criterio sopra riportato.
Quanto al criterio n. 9, ferma ogni considerazione in punto di corretta interpretazione fornita dal Tribunale, che pure dovrebbe condividersi in quanto espressiva della intenzione di voler includere nel novero dei crediti ceduti in blocco soltanto quelli certi, liquidi ed esigibili, per i quali non era stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo, ad ogni modo l'odierna appellata ha depositato avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.
30 del 11/03/2021, ove testualmente si dispone che “A parziale rettifica degli Avvisi di
Cessione, la Cessionaria precisa che, in virtu' di un accordo modificativo dei Contratti di
Cessione concluso tra la Cessionaria e Compass Banca S.p.A. in data 2 marzo 2021, il criterio n. (ix) di ciascuno di tali Avvisi di Cessione deve intendersi sostituito (con effetti giuridici che retroagiscono alle relative date di cessione) dal seguente criterio: (ix) per il recupero di tali crediti NON è stato presentato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei relativi IT ED ovvero, qualora tale ricorso sia stato presentato, ne' i relativi
IT ED ne' i relativi garanti vi abbiano presentato opposizione in data pari od anteriore alla Data di Cessione.” (cfr. doc. 5 Avviso di rettifica - GU)
Conseguentemente, considerata la retroattività espressa di tale rettifica, anche tale criterio risulta soddisfatto, alla luce del fatto che alla data di cessione il credito controverso non risultava sub iudice.
Con il terzo motivo di appello, parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva in capo a sulla scorta dei Controparte_1 documenti prodotti in sede monitoria.
pag. 6/8 Invero, ferma ogni considerazione in punto di sussistenza della legittimazione attiva in capo alla cessionaria, per la quale si fa rinvio alla trattazione dei motivi di cui sopra, per completezza si osserva che in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 633
c.p.c., depositava i seguenti allegati: 01 Gazzetta Ufficiale COMPASS;
02 Controparte_1 procura 03 procuratore;
04 atto di fusione Controparte_4
- 05 contratto n. 13662783; 06 estratto Controparte_4 Controparte_2 conto;
07 lettera raccomandata a/r n. 61651554286-8 del 21/06/2017, con cui CP_1 comunicava alla Sig.ra l'avvenuta cessione del credito di cui è causa.
[...] Pt_1
In considerazione del fatto che la fase monitoria rappresenta una fase di giudizio sommaria, devolvendosi al prosieguo la cognizione piena e ordinaria, tale documentazione appare ictu oculi idonea e sufficiente a provare la legittimazione sostanziale di essa cessionaria.
Alla luce di ciò, Questa Corte ritiene corretto il decisum del Tribunale di Velletri che ha rigettato l'opposizione, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 216/2022 del Tribunale di Velletri, contro Parte_1
per essa, quale procuratore, ogni ulteriore istanza ed Controparte_1 Controparte_2 eccezione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle competenze del presente grado di giudizio che liquida in € 5.809,00 secondo i valori medi, vista la non pregnante complessità della materia controversa, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
pag. 7/8 Così deciso alla camera di consiglio del 18.11.2025.
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Il Presidente relatore
Dott. Camillo Romandini