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Sentenza 24 agosto 2020
Ordinanza cautelare 24 novembre 2020
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00216/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00133/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di RA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 133 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da RA ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Braghini, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi “Gabriele D'Annunzio” di Chieti e RA, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione sulla propria istanza del 10 agosto 2019, intesa all’iscrizione al corso di laurea in fisioterapia in anni successivi al I, mediante il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nei corsi di laurea in scienze delle attività motorie e sportive, in scienze e tecniche delle attività motorie;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determina n.59232 del 2 ottobre 2020, di rigetto della suddetta domanda, impugnata con motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2026 il dott. IL Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FA e RI
Il Sig. RA ON presentava ricorso volto all’accertamento del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione sulla propria istanza del 10 agosto 2019, intesa all’iscrizione al corso di laurea in fisioterapia in anni successivi al I, mediante il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nei corsi di laurea in scienze delle attività motorie e sportive, in scienze e tecniche delle attività motorie, deducendo la violazione degli artt.2, 8, 10 bis della Legge n.241 del 1990, degli artt.2, 3, 4, 33, 34, 97 Cost., degli artt.1, 3, 4 della Legge n.264 del 1999, degli artt.71, 72 del D.P.R. n.445 del 2000, del Regolamento didattico del corso di laurea in fisioterapia nonché l’eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche.
Con ordinanza n.106 del 2020 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente.
Con sentenza n.240 del 2020 la Sezione accoglieva il ricorso.
Con determina n.59232 del 2 ottobre 2020, in esecuzione della predetta pronuncia, l’Ateneo rigettava la domanda dell’interessato, per mancanza di posti.
Il ricorrente impugnava allora con motivi aggiunti il suddetto diniego, censurandolo per violazione del Regolamento didattico del corso di laurea in fisioterapia, degli artt.2, 3, 4, 33, 34, 97, 117 Cost., degli artt.1, 3, 4 della Legge n.264 del 1999, degli artt.3, 49, 53, 57, 101 del TFUE nonché per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche.
Con ordinanza n.349 del 2020 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare abbinata ai motivi aggiunti.
Con ultime note difensive tuttavia il ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnativa, essendosi nel frattempo laureato in fisioterapia presso l’Università degli Studi di Messina.
Nell’udienza del 10 aprile 2026 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto in ultimo segnalato dal legale della parte ricorrente, i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese di giudizio, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibili i motivi aggiunti al ricorso n.133/2020 indicati in epigrafe.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in RA nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
IL Lomazzi, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IL Lomazzi | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO