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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 427/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AR CLAUDIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6000/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is. 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29520259005798185000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – Riscossione ed al Comune di Vibo Valentia in data 09.07.2025, depositato in data 08.08.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 295 2025 90057981 85/000, notificata il 10/05/2025, per € 208,47, a titolo di TARI anno 2013, già richiesta con cartella di pagamento n.29520140019028961000, indicata come notificata il 03/11/2014.
Il ricorrente ha premesso in fatto:
- che era residente fino all'anno 2007 nel comune di Vibo Valentia, nella qualità di conduttore di immobile
(non proprietario);
- che dal 2009 è residente in [...], Indirizzo_1 (V. certificato storico di residenza All.2);
- che nel comune di Vibo Valentia non possiede alcun immobile;
- che il comune di Vibo Valentia in data 14/3/2013, riconoscendo che il ricorrente nulla deve a titolo di tassa sui rifiuti, ha emesso discarico ai fini della tassa Rifiuti Solidi Urbani con cancellazione dei ruoli a far data del 31/12/2007;
- che l'istanza di autotutela è rimasta inevasa ed è stato notificato preavviso di fermo amministrativo.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. omessa notifica atto prodromico;
2. prescrizione, anche in ipotesi di regolare notifica della cartella;
3. difetto di motivazione, anche per omessa allegazione;
4. inesistenza del debito.
Con distrazione.
Nessuno si è costituito per le controparti nel termine di 20 giorni liberi anteriori all'udienza fissata posto dall'art. 32 D.Lgs. n. 546/92.
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Deve invero rilevarsi l'assenza di riscontri in ordine alla notifica della cartella di pagamento intimata, con illegittimità derivata dell'intimazione di pagamento. Va osservato, infatti, che l'omessa o irregolare notifica dell'atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo.
L'orientamento consolidato della Suprema Corte, a partire dalle Sezioni Unite del 2021, riconosce che la nullità/omissione della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la illegittimità degli stessi, laddove afferma che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”.
Ciò peraltro senza obliterare, pur in assenza di controdeduzioni ad opera dell'ente impositore, che le argomentazioni offerte nel merito dal ricorrente si prefigurano alquanto fondate.
Le spese vanno poste a carico di entrambe le parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, liquidate in euro 300,00, oltre accessori come per legge e CU, se dovuti, da distrarsi al difensore.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AR CLAUDIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6000/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is. 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29520259005798185000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – Riscossione ed al Comune di Vibo Valentia in data 09.07.2025, depositato in data 08.08.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 295 2025 90057981 85/000, notificata il 10/05/2025, per € 208,47, a titolo di TARI anno 2013, già richiesta con cartella di pagamento n.29520140019028961000, indicata come notificata il 03/11/2014.
Il ricorrente ha premesso in fatto:
- che era residente fino all'anno 2007 nel comune di Vibo Valentia, nella qualità di conduttore di immobile
(non proprietario);
- che dal 2009 è residente in [...], Indirizzo_1 (V. certificato storico di residenza All.2);
- che nel comune di Vibo Valentia non possiede alcun immobile;
- che il comune di Vibo Valentia in data 14/3/2013, riconoscendo che il ricorrente nulla deve a titolo di tassa sui rifiuti, ha emesso discarico ai fini della tassa Rifiuti Solidi Urbani con cancellazione dei ruoli a far data del 31/12/2007;
- che l'istanza di autotutela è rimasta inevasa ed è stato notificato preavviso di fermo amministrativo.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. omessa notifica atto prodromico;
2. prescrizione, anche in ipotesi di regolare notifica della cartella;
3. difetto di motivazione, anche per omessa allegazione;
4. inesistenza del debito.
Con distrazione.
Nessuno si è costituito per le controparti nel termine di 20 giorni liberi anteriori all'udienza fissata posto dall'art. 32 D.Lgs. n. 546/92.
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Deve invero rilevarsi l'assenza di riscontri in ordine alla notifica della cartella di pagamento intimata, con illegittimità derivata dell'intimazione di pagamento. Va osservato, infatti, che l'omessa o irregolare notifica dell'atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo.
L'orientamento consolidato della Suprema Corte, a partire dalle Sezioni Unite del 2021, riconosce che la nullità/omissione della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la illegittimità degli stessi, laddove afferma che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”.
Ciò peraltro senza obliterare, pur in assenza di controdeduzioni ad opera dell'ente impositore, che le argomentazioni offerte nel merito dal ricorrente si prefigurano alquanto fondate.
Le spese vanno poste a carico di entrambe le parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, liquidate in euro 300,00, oltre accessori come per legge e CU, se dovuti, da distrarsi al difensore.