TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/09/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Prima Civile
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore
Dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2291/2025 R.G.V.G. promossa da:
, con l'Avv. Gloria Gonzi Parte_1
e
EL NN, con gli Avv. Laura Panelli e Davide Rastelli
- Ricorrenti- con l'intervento del P.M. in sede oggetto: Separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/03/2025, e EL AN – premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in San Vito dei Normanni (BR) il 18/03/2006, dalla cui unione è nata il
Per_ 17/03/2010 la figlia - hanno allegato che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta impossibile e, pertanto, hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale, alle condizioni dagli stessi concordate.
Con note in sostituzione dell'udienza del 18/09/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno insistito per l'accoglimento delle concordate condizioni ivi riportate.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La separazione personale fra i coniugi e EL AN deve essere senz'altro Parte_1 pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Quanto alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti, di cui alle note depositate in sostituzione dell'udienza del 18/09/2025, non presentino profili di
1 contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere Per_ all'interesse morale e materiale della figlia minore .
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM.
Nulla sulle spese, alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e EL AN, uniti in Parte_1
matrimonio in San Vito dei Normanni (BR) il 18/03/2006 (atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di San Vito dei Normanni al n. 6, Parte 2, Serie A, Anno
2006);
2. dispone che la separazione personale tra i coniugi sia regolata dalle condizioni tutte dalle parti concordate di cui alle note di trattazione scritta dell'udienza del 18/09/2025, da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte;
3. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di San Vito dei Normanni (BR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma il 24/09/2025
Il Giudice relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(Dott. Simone Medioli Devoto)
2