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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4165/2024 RG fissata all'udienza del 18/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. SIGNORE Parte_1
SERGIO
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_2
e non costituite CP_3 CP_4
Resistenti
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo: […]
2) Accertate e dichiarate fondate le ragioni di censura di cui sopra, annullare, dichiarare improduttivo di effetti ed in ogni caso illegittimo, l'avviso di addebito n. 359 2023 00037276 43
000 del 09.12.2023, emesso dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, notificato all'odierna ricorrente in data 23-02-2024, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
3) In via gradata, dichiarare illegittime le sanzioni applicate e ciò per l'accertata insussistenza di un comportamento doloso/colposo della ricorrente, ovvero in estremo subordine ricondurle a norma di legge;
4) In via ulteriormente gradata, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese di cui in narrativa;
.[…]
1 Parte ricorrente ha impugnato:
l'avviso di addebito n. 359 2023 00037276 43 000 del 09.12.2023, costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DL n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, emesso dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, notificato all'odierna ricorrente in data 23-02-2024, CP_ per la somma complessiva di € 14.789,80 a titolo di omesso versamento dei contributi per Gestione
Separata: Liberi relativi all'anno 2016, di cui : € 8.589,12 a titolo Gestione Separata Parte_2 contributi su reddito arti e professioni per l'anno 2016, € 5.153,47 a titolo di sanzione per presunta evasione applicata, (calcolata ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b, della legge n. 388/2000), € 1.043,10 per interessi di mora, come riportato nel dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti del suindicato titolo.
Ha eccepito:
a) nullita' dell'avviso di addebito per carenza di motivazione e difetto di forma in violazione dell'art 30, comma 2, d.l. n. 78/2010, nonché della circolare inps n.
168/2010;
b) insussistenza dei presupposti fattuali e normativi per la richiesta di pagamento dei contributi alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 - interpretazione autentica dell'art. 2 co 26 l. 335/1999;
c) sulla natura previdenziale del contributo integrativo versato;
d) prescrizione del presunto credito vantato;
e) illegittimita' della proporzione delle sanzioni illegittimita' della proporzione delle sanzioni applicate;
f) natura “silente” dei contributi nel costituirsi, ha fatto presente che la ricorrente sarebbe assoggettata alla predetta CP_2 contribuzione. Inoltre, corretto sarebbe il computo delle sanzioni e degli accessori, di matrice legale.
e sono prive di legittimazione passiva in quanto il presente giudizio CP_4 CP_3 riguarda un avviso di addebito e non è collegato a crediti cartolarizzabili né tantomeno cartolarizzati.
***
2 1. Sotto il primo profilo, va fatto presente che – come pacificamente ammesso da – CP_2
l'avviso di addebito è stato notificato il 23.2.24 e il ricorso risulta depositato il 3.4.24. Sul punto, i vizi formali dedotti - punto a) dell'elenco sopra riportato - sono quindi stati tardivamente dedotti, in quanto – ai sensi del d.lgs 46/99 – gli stessi vanno fatti valere entro
20 gg dalla notifica.
2. Per quanto riguarda i presupposti impositivi, va fatto presente che – punti b), c), f) dell'elenco sopra riportato - Cass. 20288/22 ha fatto presente che: Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù del principio di universalizzazione della copertura CP_2 assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato tale obbligo di iscrizione per l'attività libero-professionale svolta da un ingegnere, evidenziando che la Corte cost., con sentenza n. 104 del 2022, ha ritenuto la norma censurata, nell'esegesi prevalsa nella giurisprudenza di legittimità, esente da profili di irragionevolezza, illogicità e incoerenza nel sistema normativo, di cui, al contrario, assume una funzione di chiusura, rinvenendo il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie per tutti i lavoratori).
Tale sentenza è conforme a Cass. 5826/21: Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, CP_2 cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale;
sussiste,
3 infatti, una relazione di complementarità tra gestione separata e casse professionali, posto che, ai sensi dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 (conv. con modif. nella l. n. 111 del 2011), anche per coloro che sono iscritti ad albi ed elenchi è previsto l'obbligo di iscriversi alla gestione separata quando non effettuino alcun "versamento contributivo" agli enti della categoria professionale di appartenenza.
Ed ancora appare necessario richiamare Cass. 32166/2018: Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù del principio di universalizzazione della copertura CP_2 assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.
Tale giurisprudenza consente di evincere come il mero contributo integrativo non sia sufficiente ad escludere l'iscrizione in gestione separata. Inoltre, la previsione espressa di legge – per come risultante dalla giurisprudenza qui riportata - supera qualsiasi osservazione rispetto ai contributi c.d. silenti.
Inoltre, va rilevato come i presupposti fattuali dell'attività di ingengeristica non sono contestati (cfr. anche all. 3 per il reddito prodotto); contestata ne è la loro CP_2 qualificazione giuridica. Nondimeno la giurisprudenza sopra riportata elide ogni dubbio.
3) Neppure la prescrizione – punto d) - è maturata. Infatti, Cass. 24186/24 ha fatto presente che: La prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26,
l. n. 335 del 1995 decorre dal momento in cui scade il termine, anche eventualmente prorogato - nella specie ex art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 - per il pagamento degli stessi, non rilevando la previsione nelle normative di settore di un ulteriore secondo termine di pagamento, funzionale al solo saldo dei debiti contributivi già scaduti con maggiorazione degli interessi di mora.
Tale proroga – si precisa – vale per qualsiasi dpcm.
Pertanto, dal l6.7.2017 (anche se il dpcm 20.7.17 parla di scadenza saldo al 20 luglio stesso
– pur risultando pubblicato in GU il 21.7) decorre la prescrizione.
4 Alla data del 16.7.2022 va aggiunta la sospensione di 311 gg prevista dai decreti Covid.
Infatti, la prescrizione non è stata sospesa solo dall'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ma anche dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Entrambe le norme sono applicabili al caso di specie.
Trattasi di norme di legge per le quali non solo vale il principio iura novit curia (essendo questioni di diritto pure senza alcun accertamento di fatto sotteso) ma anche il principio di conoscenza legale.
Pertanto, il primo atto interruttivo del 9.1.23 (all. 3 e 4 appare pienamente CP_2 tempestivo. Parimenti tempestivo è quindi il qui impugnato avviso di addebito.
4) Sulle sanzioni, si fa presente che Cass. 28652/2024 ha fatto presente che:
Gli ingegneri e gli architetti non iscritti a INARCASSA, perché contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, e tenuti a iscriversi alla gestione separata obbligatoria presso l' ai CP_2 sensi dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili in favore dell'ente previdenziale per l'omessa iscrizione nel periodo anteriore all'entrata in vigore di detta norma, in applicazione dello "ius supeveniens" conseguente alla pronuncia della Corte cost. n. 55 del 2024.
Pertanto, l'applicazione di sanzioni è legittima per il periodo qui contestato, risalente al
2016. Inoltre, la qualificazione della sanzione appare corretta. In quanto, parte ricorrente –
a tacer d'altro – non ha mai effettuato le dovute comunicazioni a Appare quindi CP_2 corretta l'impostazione di parte resistente sul punto. Le stesse sanzioni sono oggetto di apposita previsione legale che ne consente di valutare l'ammontare. Questo senza tacere che i vizi formali attinenti alla chiarezza nell'esplicazione degli importi dovuti sono tardive giusta quanto affermato al punto 1.
5) il ricorso va quindi rigettato. e sono prive di legittimazione passiva. Nei CP_4 CP_3 confronti di le spese si compensano stante la complessità della fattispecie. Nei CP_2 confronti di e nulla va disposto stante la mancata costituzione. CP_4 CP_3
5
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4165/2024, così provvede: dichiara il difetto di legittimazione passiva di e CP_4 CP_3 rigetta il ricorso per il resto;
compensa le spese tra ricorrente e CP_2 nulla per le spese nei confronti di e CP_4 CP_3
Lecce, 19/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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