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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 13/08/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 447/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 447/2025 promossa da:
) Parte_1 C.F._1
e
( C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PAOLA BORMOLINI del Foro di Sondrio, con studio in
Sondrio, via Trieste n. 90, eleggono domicilio digitale presso l'indirizzo pec del suddetto difensore
Avvocato Paola Bormolini (C.F. pec C.F._3 Email_1
comunicato all'Ordine di appartenenza e in ogni caso presso lo studio legale dell'avvocato Paola
Bormolini in Sondrio, via Trieste n. 90 e chiedono di ricevere le comunicazioni inerenti questo procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
.pecavvocati.it , giusta procura in atti, trasmessa in copia informatica con firma digitale ex art.
[...]
83 III comma c.p.c.,
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
pagina 1 di 7 Oggetto del processo: separazione personale – procedimento su domanda congiunta
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Tutto quanto sopra premesso i ricorrenti sig.ri e come sopra Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, di comune accordo, intendono separarsi alle seguenti condizioni
1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa famigliare - di proprietà del signor – sita in Montagna in Valtellina via Parte_3
Tartano n. 47, viene assegnata al signor con tutti gli arredi. Parte_1
3) La madre, signora si è già trasferita presso un appartamento sito in Sondrio, Parte_2 via Guicciardi n. 6; Per_
4) I figli minori , , e rimarranno affidati ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_3 Per_4 collocazione prevalente dei medesimi presso l'abitazione familiare assegnata al padre, in Montagna in Valtellina via Tartano n. 47, senza che detta collocazione pregiudichi il principio di bigenitorialità.
5) Nel primario interesse dei figli, il loro affido condiviso verrà gestito secondo il seguente piano genitoriale:
- Le decisioni attinenti alle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente dai genitori quando i figli saranno con uno di loro.
- Le decisioni e le autorizzazioni di maggior importanza relative alla vita dei minori – al di fuori dell'ordinaria amministrazione e, in ogni caso, quelle inerenti la salute e l'educazione – dovranno sempre essere concordate preventivamente da entrambi i genitori e mai assunte unilateralmente.
- I genitori si consulteranno, salvo urgenze, in merito alle visite e cure mediche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche e psicologiche. In caso di malattia, incidenti, ospedalizzazioni e ricoveri dei minori, il genitore che ne sarà per primo al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. Il genitore che programma appuntamenti medici per i minori informerà l'altro genitore.
- Eventuali imprevisti che dovessero incidere sulla frequentazione genitori-figli dovranno essere prontamente comunicati da un genitore all'altro al fine di concordare il da farsi.
- I genitori non potranno né proporre, né prestare unilateralmente il consenso ai figli circa attività per giorni/periodi in cui i medesimi staranno con l'altro in base al calendario di frequentazione o in base a differenti accordi presi.
- Ciascun genitore avrà il diritto-dovere di occuparsi dei figli, compatibilmente con le esigenze e i desiderata degli stessi anche seguendoli in ogni loro impegno/attività, agevolando i loro interessi e le loro attitudini ed ambizioni.
- Ciascun genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola e, comunque all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla sicurezza dei figli e dovrà firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
- Entrambi i genitori dovranno essere indicati nell'elenco dei contatti di emergenza dei figli minori. pagina 2 di 7 - I genitori potranno selezionare individualmente le persone che si prenderanno cura dei figli in caso di loro impedimento comunque fornendo all'altro ogni recapito utile.
- Le modalità educative che i genitori applicheranno in favore dei figli dovranno essere previamente discusse tra i genitori, valutate e concordate e nessuna misura correttiva verrà applicata nei confronti dei medesimi da uno dei due genitori ove non gradita ed espressamente accettata dall'altro.
- I genitori dovranno mantenere una comunicazione funzionale con i figli ed una comunicazione regolare tra di loro, nonché ed essere collaborativi in merito a tutto quanto concerne i medesimi e condividere tutte le informazioni loro riguardanti (es. salute, scuola, insegnanti, attività etc.) I genitori dovranno essere flessibili e sostenere la relazione dei figli con l'altro genitore.
- I genitori introdurranno i figli minori a eventuali nuovi compagni con gradualità, tenendo in considerazione i loro sentimenti e nel rispetto dell'altro genitore e della sua figura.
- I genitori si faranno parte attiva affinché vengano rispettati, in capo ai figli, i diritti:
- alla bi-genitorialità e, quindi, il diritto a ricevere da ambo i genitori cura, educazione, istruzione e assistenza morale oltre che materiale;
- a non essere coinvolti nelle discussioni tra i genitori;
- a non essere destinatari/ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
- a non essere usati come messaggeri, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori
6) Quanto alle frequentazioni dei figli con i genitori, questi si attiveranno e collaboreranno tra loro affinché i figli possano mantenere con entrambi un rapporto equilibrato e continuativo nel rispetto del principio di bigenitorialità e, al contempo, affinché vengano rispettate le loro esigenze anche in considerazione dell'età.
Ferma restando la possibilità di pianificare diversamente in ragione della peculiarità degli impegni di tutti i componenti della famiglia, in ragione degli impegni di lavoro dei genitori nonché delle esigenze, in principalità, di studio ed educazione dei figli e, quindi, salvo differenti accordi, i figli resteranno collocati presso l'abitazione familiare assegnata al padre in Montagna in Valtellina via Tartano n. 47;
La madre, signora ogni mattina si recherà presso la predetta abitazione ove sono collocati Parte_2
i minori per coadiuvare il signor nel trasporto dei minori presso le rispettive scuole di Pt_1 competenza;
-Il pomeriggio la signora resterà con i minori presso l'abitazione familiare fino alle 18.30, Parte_2 occupandosi anche dei pranzi dei minori ( nel caso in cui non si fermino a scuola per il pranzo ) mentre il signor è al lavoro;
Pt_1
- il mercoledì la signora resterà tutto il giorno presso l'abitazione familiare di Montagna in Parte_2
Valtellina, in cui sono collocati i minori e pernotterà con gli stessi;
- la madre terrà con sé i minori presso la propria abitazione in Sondrio, via Guicciardi n. 6, a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle 18.30 alla domenica sera alle 18.30;
pagina 3 di 7 - durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane anche non consecutive;
il “piano ferie” verrà concordato tra i genitori entro il mese di aprile di ogni anno;
- anche durante le vacanze scolastiche natalizie, i figli seguiranno il medesimo alternarsi dei genitori relativo al periodo scolastico, salvo diversi accordi.
- In ogni caso, i figli trascorreranno il 24 dicembre con la signora e il giorno di Natale con Parte_2 il signor;
I figli trascorreranno il giorno di Pasqua con il genitore con cui non avranno Pt_1 trascorso il Natale Precedente e il lunedì dell'Angelo con l'altro. Il tutto secondo il principio dell'alternanza. Durante le altre vacanze scolastiche, comprese quelle di carnevale ed eventuali
“ponti”, verrà seguito quanto concordato per il periodo scolastico. Il tutto salvo diversi e/o migliori accordi tra i genitori.
7) Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento deI figli sino al raggiungimento da parte loro dell'indipendenza economica. Il sig. oltre che provvedere al mantenimento diretto dei Parte_1 figli nei periodi di tempo in cui avrà i medesimi con sé, verserà alla sig.ra a Parte_2 titolo di contributo al mantenimento dei figli a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ciascun figlio, per un totale di € 200,00 (duecento) mensili somma rivalutabile automaticamente secondo gli indici ISTAT.
8) Le spese straordinarie inerenti ai figli, verranno sostenute dal sig. nella misura del Parte_1 100% sino a che la sig.ra non troverà un'occupazione lavorativa;
a quel punto verrà fissata Parte_2 una percentuale di contribuzione da parte della signora in ragione delle rispettive capacità Parte_2 economiche.
Quanto alla necessità o meno del previo accordo in merito a dette spese si specifica che: Non sarà necessario il previo accordo per le spese inerenti: libri scolastici, corredo di cancelleria di inizio anno scolastico, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, esclusi quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche urgenti, spese oculistiche e spese sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
ricarica cellulare nel limite mensile di € 10.00 a testa, spese di trasporto urbano e extraurbano quali la tessera di autobus/treno per motivi di studio, carburante, spese di bollo e di assicurazione nonché di manutenzione ordinaria, per il mezzo di trasporto (bicicletta, mini car, macchina, motorino, moto) quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Sarà necessario invece il previo accordo per le spese per: attività ricreative ordinarie (cinema, feste ed attività conviviali), viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, viaggi di studio ed istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede).
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi salvo quanto espressamente specificato al punto che precede, viaggi di istruzione non organizzati dalla scuola, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di pagina 4 di 7 acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (biciclette, mini car, macchina, motorino, moto) conseguimento della patente presso autoscuola private.
Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, pec, ecc.), dovrà manifestare, sempre per iscritto, il proprio assenso/dissenso.
Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. La contribuzione alle spese straordinarie potrà anche avvenire mediante pagamento da parte di ciascuno dei genitori della loro parte di spesa direttamente a chi spetta. Ove le spese straordinarie siano anticipatamente quantificabili queste verranno anticipate al genitore che ne curerà il pagamento integrale.
9) I ricorrenti concordano a che l'assegno unico (o equipollente ) in favore dei figli venga integralmente percepito dal signor Parte_1
10) Il signor provvederà al pagamento del canone di locazione di € 350 mensili , relativo Pt_1 all'immobile in cui vive la signora sino a quando la signora non troverà una Parte_2 Parte_2 occupazione lavorativa.
11) Il sig. verserà alla sig.ra a mezzo bonifico bancario sul Parte_1 Parte_2 conto corrente intestato alla medesima, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contribuzione al suo mantenimento, la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/==), somma rivalutabile automaticamente secondo gli indici ISTAT, sino a quando la stessa reperirà idonea occupazione lavorativa.
12) Sin da ora i ricorrenti - in considerazione della circolare 5336/15 che prevede che la CP_1 responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori separati o divorziati di comune accordo nei rapporti scuola-famiglia - nel rispetto dei loro diritti e doveri in ambito scolastico, si danno sin d'ora reciproco assenso a firmare singolarmente e/o disgiuntamente le comunicazioni, le autorizzazioni, le pagelle, gli avvisi scuola - famiglia;
in ogni caso il genitore che apponga detta sottoscrizione ne darà comunicazione immediata all'altro (anche solo mediante invio di messaggio di testo o immagine del documento in questione all'utenza cellulare). Entrambi i genitori, ove la scuola sarà dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia, potranno disporre di password di accesso al portale della scuola ed al registro elettronico dei figli. I genitori avranno facoltà (ma non l'obbligo) a partecipare congiuntamente ai colloqui faccia a faccia con gli insegnanti e si impegnano a darsi reciproca comunicazione delle date all'uopo fissate. Tutto quanto sopra, salvo differente accordo scritto tra i genitori.
pagina 5 di 7 13) Le parti si impegnano a concedersi reciproco consenso all'iscrizione dei figli sul loro passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei minori, valida anche per l'espatrio. A tal proposito resta inteso che l'espatrio potrà avvenire senza specifico consenso dell'altro genitore solo ed esclusivamente per gite e/o vacanze e non anche per il trasferimento più o meno duraturo dei minori all'estero.
14) Le parti si impegnano a comunicarsi l'un l'altro il cambio della loro residenza mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno trenta giorni e, prima ancora, a consultarsi laddove il trasferimento di uno dei due, in particolarità di quello del genitore collocatario, possa compromettere la frequentazione genitori-figli.
15) I ricorrenti concordano di dare seguito agli accordi di cui al presente ricorso a dar data dal suo deposito.”
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 1/4/2025 che e Parte_1 Parte_4 roponevano domanda di separazione personale giusto matrimonio civile in Montagna in
[...]
Valtellina (So) in data 06.05.2017 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Montagna in Valtellina anno 2017, numero 3, parte I serie Ufficio 1) da cui sono nati i figli: CP_2
, in Erba (Co) l'8.12.2013 CF , , nato in [...] il
[...] C.F._4 CP_3
04.02.2015 CF , nata in [...] il [...] CF C.F._5 CP_4
, nata in [...] il [...] CF , C.F._6 CP_5 C.F._7 allegando che tra i coniugi sono emersi problemi che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Con decreto del 2/4/2025 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 25/6/2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Collegio dall'esame degli atti di causa ravvisa i presupposti per la separazione.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Montagna in Valtellina.
- In secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. come allegato concordemente dalle parti di causa.
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative ai figli minori CP_2
, in Erba (Co) l'8.12.2013 CF , , nato in [...] il
[...] C.F._4 CP_3
pagina 6 di 7 04.02.2015 CF , nata in [...] il [...] CF C.F._5 CP_4
, nata in [...] il [...] CF , C.F._6 CP_5 C.F._7 laddove regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
- L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età e dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e i Parte_1 Parte_4 quali hanno contratto matrimonio civile in Montagna in Valtellina (So) in data 06.05.2017 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montagna in Valtellina anno 2017, numero 3, parte I serie Ufficio 1 );
2) omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte,
3) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza,
4) spese di lite compensate,
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato
Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 6/8/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 447/2025 promossa da:
) Parte_1 C.F._1
e
( C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PAOLA BORMOLINI del Foro di Sondrio, con studio in
Sondrio, via Trieste n. 90, eleggono domicilio digitale presso l'indirizzo pec del suddetto difensore
Avvocato Paola Bormolini (C.F. pec C.F._3 Email_1
comunicato all'Ordine di appartenenza e in ogni caso presso lo studio legale dell'avvocato Paola
Bormolini in Sondrio, via Trieste n. 90 e chiedono di ricevere le comunicazioni inerenti questo procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
.pecavvocati.it , giusta procura in atti, trasmessa in copia informatica con firma digitale ex art.
[...]
83 III comma c.p.c.,
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
pagina 1 di 7 Oggetto del processo: separazione personale – procedimento su domanda congiunta
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Tutto quanto sopra premesso i ricorrenti sig.ri e come sopra Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, di comune accordo, intendono separarsi alle seguenti condizioni
1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa famigliare - di proprietà del signor – sita in Montagna in Valtellina via Parte_3
Tartano n. 47, viene assegnata al signor con tutti gli arredi. Parte_1
3) La madre, signora si è già trasferita presso un appartamento sito in Sondrio, Parte_2 via Guicciardi n. 6; Per_
4) I figli minori , , e rimarranno affidati ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_3 Per_4 collocazione prevalente dei medesimi presso l'abitazione familiare assegnata al padre, in Montagna in Valtellina via Tartano n. 47, senza che detta collocazione pregiudichi il principio di bigenitorialità.
5) Nel primario interesse dei figli, il loro affido condiviso verrà gestito secondo il seguente piano genitoriale:
- Le decisioni attinenti alle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente dai genitori quando i figli saranno con uno di loro.
- Le decisioni e le autorizzazioni di maggior importanza relative alla vita dei minori – al di fuori dell'ordinaria amministrazione e, in ogni caso, quelle inerenti la salute e l'educazione – dovranno sempre essere concordate preventivamente da entrambi i genitori e mai assunte unilateralmente.
- I genitori si consulteranno, salvo urgenze, in merito alle visite e cure mediche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche e psicologiche. In caso di malattia, incidenti, ospedalizzazioni e ricoveri dei minori, il genitore che ne sarà per primo al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. Il genitore che programma appuntamenti medici per i minori informerà l'altro genitore.
- Eventuali imprevisti che dovessero incidere sulla frequentazione genitori-figli dovranno essere prontamente comunicati da un genitore all'altro al fine di concordare il da farsi.
- I genitori non potranno né proporre, né prestare unilateralmente il consenso ai figli circa attività per giorni/periodi in cui i medesimi staranno con l'altro in base al calendario di frequentazione o in base a differenti accordi presi.
- Ciascun genitore avrà il diritto-dovere di occuparsi dei figli, compatibilmente con le esigenze e i desiderata degli stessi anche seguendoli in ogni loro impegno/attività, agevolando i loro interessi e le loro attitudini ed ambizioni.
- Ciascun genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola e, comunque all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla sicurezza dei figli e dovrà firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
- Entrambi i genitori dovranno essere indicati nell'elenco dei contatti di emergenza dei figli minori. pagina 2 di 7 - I genitori potranno selezionare individualmente le persone che si prenderanno cura dei figli in caso di loro impedimento comunque fornendo all'altro ogni recapito utile.
- Le modalità educative che i genitori applicheranno in favore dei figli dovranno essere previamente discusse tra i genitori, valutate e concordate e nessuna misura correttiva verrà applicata nei confronti dei medesimi da uno dei due genitori ove non gradita ed espressamente accettata dall'altro.
- I genitori dovranno mantenere una comunicazione funzionale con i figli ed una comunicazione regolare tra di loro, nonché ed essere collaborativi in merito a tutto quanto concerne i medesimi e condividere tutte le informazioni loro riguardanti (es. salute, scuola, insegnanti, attività etc.) I genitori dovranno essere flessibili e sostenere la relazione dei figli con l'altro genitore.
- I genitori introdurranno i figli minori a eventuali nuovi compagni con gradualità, tenendo in considerazione i loro sentimenti e nel rispetto dell'altro genitore e della sua figura.
- I genitori si faranno parte attiva affinché vengano rispettati, in capo ai figli, i diritti:
- alla bi-genitorialità e, quindi, il diritto a ricevere da ambo i genitori cura, educazione, istruzione e assistenza morale oltre che materiale;
- a non essere coinvolti nelle discussioni tra i genitori;
- a non essere destinatari/ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
- a non essere usati come messaggeri, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori
6) Quanto alle frequentazioni dei figli con i genitori, questi si attiveranno e collaboreranno tra loro affinché i figli possano mantenere con entrambi un rapporto equilibrato e continuativo nel rispetto del principio di bigenitorialità e, al contempo, affinché vengano rispettate le loro esigenze anche in considerazione dell'età.
Ferma restando la possibilità di pianificare diversamente in ragione della peculiarità degli impegni di tutti i componenti della famiglia, in ragione degli impegni di lavoro dei genitori nonché delle esigenze, in principalità, di studio ed educazione dei figli e, quindi, salvo differenti accordi, i figli resteranno collocati presso l'abitazione familiare assegnata al padre in Montagna in Valtellina via Tartano n. 47;
La madre, signora ogni mattina si recherà presso la predetta abitazione ove sono collocati Parte_2
i minori per coadiuvare il signor nel trasporto dei minori presso le rispettive scuole di Pt_1 competenza;
-Il pomeriggio la signora resterà con i minori presso l'abitazione familiare fino alle 18.30, Parte_2 occupandosi anche dei pranzi dei minori ( nel caso in cui non si fermino a scuola per il pranzo ) mentre il signor è al lavoro;
Pt_1
- il mercoledì la signora resterà tutto il giorno presso l'abitazione familiare di Montagna in Parte_2
Valtellina, in cui sono collocati i minori e pernotterà con gli stessi;
- la madre terrà con sé i minori presso la propria abitazione in Sondrio, via Guicciardi n. 6, a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle 18.30 alla domenica sera alle 18.30;
pagina 3 di 7 - durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane anche non consecutive;
il “piano ferie” verrà concordato tra i genitori entro il mese di aprile di ogni anno;
- anche durante le vacanze scolastiche natalizie, i figli seguiranno il medesimo alternarsi dei genitori relativo al periodo scolastico, salvo diversi accordi.
- In ogni caso, i figli trascorreranno il 24 dicembre con la signora e il giorno di Natale con Parte_2 il signor;
I figli trascorreranno il giorno di Pasqua con il genitore con cui non avranno Pt_1 trascorso il Natale Precedente e il lunedì dell'Angelo con l'altro. Il tutto secondo il principio dell'alternanza. Durante le altre vacanze scolastiche, comprese quelle di carnevale ed eventuali
“ponti”, verrà seguito quanto concordato per il periodo scolastico. Il tutto salvo diversi e/o migliori accordi tra i genitori.
7) Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento deI figli sino al raggiungimento da parte loro dell'indipendenza economica. Il sig. oltre che provvedere al mantenimento diretto dei Parte_1 figli nei periodi di tempo in cui avrà i medesimi con sé, verserà alla sig.ra a Parte_2 titolo di contributo al mantenimento dei figli a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ciascun figlio, per un totale di € 200,00 (duecento) mensili somma rivalutabile automaticamente secondo gli indici ISTAT.
8) Le spese straordinarie inerenti ai figli, verranno sostenute dal sig. nella misura del Parte_1 100% sino a che la sig.ra non troverà un'occupazione lavorativa;
a quel punto verrà fissata Parte_2 una percentuale di contribuzione da parte della signora in ragione delle rispettive capacità Parte_2 economiche.
Quanto alla necessità o meno del previo accordo in merito a dette spese si specifica che: Non sarà necessario il previo accordo per le spese inerenti: libri scolastici, corredo di cancelleria di inizio anno scolastico, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, esclusi quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche urgenti, spese oculistiche e spese sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
ricarica cellulare nel limite mensile di € 10.00 a testa, spese di trasporto urbano e extraurbano quali la tessera di autobus/treno per motivi di studio, carburante, spese di bollo e di assicurazione nonché di manutenzione ordinaria, per il mezzo di trasporto (bicicletta, mini car, macchina, motorino, moto) quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Sarà necessario invece il previo accordo per le spese per: attività ricreative ordinarie (cinema, feste ed attività conviviali), viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, viaggi di studio ed istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede).
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi salvo quanto espressamente specificato al punto che precede, viaggi di istruzione non organizzati dalla scuola, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di pagina 4 di 7 acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (biciclette, mini car, macchina, motorino, moto) conseguimento della patente presso autoscuola private.
Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, pec, ecc.), dovrà manifestare, sempre per iscritto, il proprio assenso/dissenso.
Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. La contribuzione alle spese straordinarie potrà anche avvenire mediante pagamento da parte di ciascuno dei genitori della loro parte di spesa direttamente a chi spetta. Ove le spese straordinarie siano anticipatamente quantificabili queste verranno anticipate al genitore che ne curerà il pagamento integrale.
9) I ricorrenti concordano a che l'assegno unico (o equipollente ) in favore dei figli venga integralmente percepito dal signor Parte_1
10) Il signor provvederà al pagamento del canone di locazione di € 350 mensili , relativo Pt_1 all'immobile in cui vive la signora sino a quando la signora non troverà una Parte_2 Parte_2 occupazione lavorativa.
11) Il sig. verserà alla sig.ra a mezzo bonifico bancario sul Parte_1 Parte_2 conto corrente intestato alla medesima, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contribuzione al suo mantenimento, la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/==), somma rivalutabile automaticamente secondo gli indici ISTAT, sino a quando la stessa reperirà idonea occupazione lavorativa.
12) Sin da ora i ricorrenti - in considerazione della circolare 5336/15 che prevede che la CP_1 responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori separati o divorziati di comune accordo nei rapporti scuola-famiglia - nel rispetto dei loro diritti e doveri in ambito scolastico, si danno sin d'ora reciproco assenso a firmare singolarmente e/o disgiuntamente le comunicazioni, le autorizzazioni, le pagelle, gli avvisi scuola - famiglia;
in ogni caso il genitore che apponga detta sottoscrizione ne darà comunicazione immediata all'altro (anche solo mediante invio di messaggio di testo o immagine del documento in questione all'utenza cellulare). Entrambi i genitori, ove la scuola sarà dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia, potranno disporre di password di accesso al portale della scuola ed al registro elettronico dei figli. I genitori avranno facoltà (ma non l'obbligo) a partecipare congiuntamente ai colloqui faccia a faccia con gli insegnanti e si impegnano a darsi reciproca comunicazione delle date all'uopo fissate. Tutto quanto sopra, salvo differente accordo scritto tra i genitori.
pagina 5 di 7 13) Le parti si impegnano a concedersi reciproco consenso all'iscrizione dei figli sul loro passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei minori, valida anche per l'espatrio. A tal proposito resta inteso che l'espatrio potrà avvenire senza specifico consenso dell'altro genitore solo ed esclusivamente per gite e/o vacanze e non anche per il trasferimento più o meno duraturo dei minori all'estero.
14) Le parti si impegnano a comunicarsi l'un l'altro il cambio della loro residenza mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno trenta giorni e, prima ancora, a consultarsi laddove il trasferimento di uno dei due, in particolarità di quello del genitore collocatario, possa compromettere la frequentazione genitori-figli.
15) I ricorrenti concordano di dare seguito agli accordi di cui al presente ricorso a dar data dal suo deposito.”
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 1/4/2025 che e Parte_1 Parte_4 roponevano domanda di separazione personale giusto matrimonio civile in Montagna in
[...]
Valtellina (So) in data 06.05.2017 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Montagna in Valtellina anno 2017, numero 3, parte I serie Ufficio 1) da cui sono nati i figli: CP_2
, in Erba (Co) l'8.12.2013 CF , , nato in [...] il
[...] C.F._4 CP_3
04.02.2015 CF , nata in [...] il [...] CF C.F._5 CP_4
, nata in [...] il [...] CF , C.F._6 CP_5 C.F._7 allegando che tra i coniugi sono emersi problemi che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Con decreto del 2/4/2025 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 25/6/2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Collegio dall'esame degli atti di causa ravvisa i presupposti per la separazione.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Montagna in Valtellina.
- In secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. come allegato concordemente dalle parti di causa.
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative ai figli minori CP_2
, in Erba (Co) l'8.12.2013 CF , , nato in [...] il
[...] C.F._4 CP_3
pagina 6 di 7 04.02.2015 CF , nata in [...] il [...] CF C.F._5 CP_4
, nata in [...] il [...] CF , C.F._6 CP_5 C.F._7 laddove regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
- L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età e dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e i Parte_1 Parte_4 quali hanno contratto matrimonio civile in Montagna in Valtellina (So) in data 06.05.2017 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montagna in Valtellina anno 2017, numero 3, parte I serie Ufficio 1 );
2) omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte,
3) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza,
4) spese di lite compensate,
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato
Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 6/8/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
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