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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 3412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3412 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 19.12.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Annalisa Boccuni Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. A. CP_1
RI ed F. Certomà
Resistente
OGGETTO: indebito MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14.06.2024, la ricorrente premesso di essere titolare di pensione di invalidità reversibilità cat. SO n. 003-780020058571, impugnava e contestava la legittimità del provvedimento emesso dall' in data 20.10.2021 con cui l' CP_1 CP_2 comunicava la revoca del beneficio in godimento per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018 con conseguente richiesta di ripetizione della somma di € 3.420,69 indebitamente erogata.
La ricorrente eccepiva il mancato rispetto della procedura di cui all'art. 35 co. 10 bis d.l. 207/08 e sosteneva in giudizio di non essere tenuta ad effettuare ulteriori comunicazioni reddituali all' in quanto non possiede altri redditi oltre alla CP_2 casa di abitazione.
Pertanto, chiedeva dichiararsi non dovuta la somma pretesa dall' a titolo di CP_1 indebito.
Si costituiva in giudizio l' il quale, con propria memoria, adduceva di aver CP_1 correttamente comunicato alla ricorrente il preavviso di sospensione e di aver proceduto in conformità con il disposto normativo. Pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso. Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
Si osserva sul punto che la circolare n. 195 del 30.11.2015 stabilisce che “non CP_1 devono presentare all' la dichiarazione reddituale i pensionati residenti in [...]beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato all'Agenzia delle Entrate (tramite modello 730 o Unico) integralmente tutti i redditi
(propri e, se previsto, dei familiari) che rilevano sulle prestazioni collegate al reddito in godimento. In questi casi l' acquisirà le informazioni reddituali rilevanti per le CP_1 prestazioni collegate al reddito direttamente dall'Agenzia delle Entrate o da altre banche dati delle pubbliche amministrazioni come previsto con la legge”.
Tale circolare riprende e chiarisce quanto stabilito, a livello normativo, dall'art. 35 co. 10 bis d.l. 207/08 secondo cui “i titolari di prestazioni collegate al reddito, che non comunicano integralmente all'Amministrazione Finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano la prestazione”.
Ne deriva che i titolari di prestazioni collegate al reddito che comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria tutti i redditi influenti sulle prestazioni e che non hanno subito variazioni reddituali rispetto all'anno precedente sono esonerati dall'onere di presentare il c.d. “modello Red”, ossia dal dichiarare direttamente all' i redditi annualmente percepiti. CP_1
In tale ipotesi ricade il caso di specie, posto che non è contestato da controparte che la ricorrente non possiede, e non possedeva nell'anno 2018, altri redditi oltre la casa di abitazione. Pertanto, tale circostanza deve ritenersi pacifica e non contestata ex art. 115 c.p.c.
Peraltro, riferendosi la normativa richiamata a redditi che fanno eccezione rispetto a quelli regolarmente oggetto di comunicazione all'amministrazione finanziaria,
l' non fornisce alcuna indicazione in ordine alla tipologia di redditi posseduti CP_1 dalla ricorrente e non soggetti a comunicazione nelle forme ordinarie.
Ne consegue che, essendo i dati reddituali della ricorrente (casa di abitazione) già oggetto di comunicazione all'Amministrazione Finanziaria e già conosciuti/conoscibili dall' con l'ordinaria diligenza non può ritenersi CP_1 sussistente e, conseguentemente, violato, alcun obbligo di comunicazione dei redditi ulteriore in capo alla ricorrente. A tanto consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, deve dichiararsi non dovuta la restituzione da parte della ricorrente della somma di € 3.420,69 oggetto del provvedimento di indebito emesso dall' in data 21.10.2021. CP_1
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1.Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta, in favore dell' la CP_1 restituzione, da parte della ricorrente della somma di € 3.420,69 di cui al provvedimento di indebito del 21.10.2021;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 900,00, oltre CP_1
IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione.
Taranto, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 19.12.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Annalisa Boccuni Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. A. CP_1
RI ed F. Certomà
Resistente
OGGETTO: indebito MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14.06.2024, la ricorrente premesso di essere titolare di pensione di invalidità reversibilità cat. SO n. 003-780020058571, impugnava e contestava la legittimità del provvedimento emesso dall' in data 20.10.2021 con cui l' CP_1 CP_2 comunicava la revoca del beneficio in godimento per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018 con conseguente richiesta di ripetizione della somma di € 3.420,69 indebitamente erogata.
La ricorrente eccepiva il mancato rispetto della procedura di cui all'art. 35 co. 10 bis d.l. 207/08 e sosteneva in giudizio di non essere tenuta ad effettuare ulteriori comunicazioni reddituali all' in quanto non possiede altri redditi oltre alla CP_2 casa di abitazione.
Pertanto, chiedeva dichiararsi non dovuta la somma pretesa dall' a titolo di CP_1 indebito.
Si costituiva in giudizio l' il quale, con propria memoria, adduceva di aver CP_1 correttamente comunicato alla ricorrente il preavviso di sospensione e di aver proceduto in conformità con il disposto normativo. Pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso. Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
Si osserva sul punto che la circolare n. 195 del 30.11.2015 stabilisce che “non CP_1 devono presentare all' la dichiarazione reddituale i pensionati residenti in [...]beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato all'Agenzia delle Entrate (tramite modello 730 o Unico) integralmente tutti i redditi
(propri e, se previsto, dei familiari) che rilevano sulle prestazioni collegate al reddito in godimento. In questi casi l' acquisirà le informazioni reddituali rilevanti per le CP_1 prestazioni collegate al reddito direttamente dall'Agenzia delle Entrate o da altre banche dati delle pubbliche amministrazioni come previsto con la legge”.
Tale circolare riprende e chiarisce quanto stabilito, a livello normativo, dall'art. 35 co. 10 bis d.l. 207/08 secondo cui “i titolari di prestazioni collegate al reddito, che non comunicano integralmente all'Amministrazione Finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano la prestazione”.
Ne deriva che i titolari di prestazioni collegate al reddito che comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria tutti i redditi influenti sulle prestazioni e che non hanno subito variazioni reddituali rispetto all'anno precedente sono esonerati dall'onere di presentare il c.d. “modello Red”, ossia dal dichiarare direttamente all' i redditi annualmente percepiti. CP_1
In tale ipotesi ricade il caso di specie, posto che non è contestato da controparte che la ricorrente non possiede, e non possedeva nell'anno 2018, altri redditi oltre la casa di abitazione. Pertanto, tale circostanza deve ritenersi pacifica e non contestata ex art. 115 c.p.c.
Peraltro, riferendosi la normativa richiamata a redditi che fanno eccezione rispetto a quelli regolarmente oggetto di comunicazione all'amministrazione finanziaria,
l' non fornisce alcuna indicazione in ordine alla tipologia di redditi posseduti CP_1 dalla ricorrente e non soggetti a comunicazione nelle forme ordinarie.
Ne consegue che, essendo i dati reddituali della ricorrente (casa di abitazione) già oggetto di comunicazione all'Amministrazione Finanziaria e già conosciuti/conoscibili dall' con l'ordinaria diligenza non può ritenersi CP_1 sussistente e, conseguentemente, violato, alcun obbligo di comunicazione dei redditi ulteriore in capo alla ricorrente. A tanto consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, deve dichiararsi non dovuta la restituzione da parte della ricorrente della somma di € 3.420,69 oggetto del provvedimento di indebito emesso dall' in data 21.10.2021. CP_1
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1.Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta, in favore dell' la CP_1 restituzione, da parte della ricorrente della somma di € 3.420,69 di cui al provvedimento di indebito del 21.10.2021;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 900,00, oltre CP_1
IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione.
Taranto, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli