Accoglimento
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/05/2025, n. 3737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3737 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03737/2025REG.PROV.COLL.
N. 00252/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 252 del 2025, proposto da
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Sofia Allamprese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il Cons. Marco Morgantini e uditi per la parte appellata l’Avv. Laura Sofia Allamprese;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, proposto in primo grado, la ricorrente, iscritta al corso di laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi -OMISSIS-, allegando di essere affetta da grave patologia richiedente l’assistenza dei familiari residenti in -OMISSIS-, agiva per la declaratoria di illegittimità e conseguente annullamento, del silenzio – inadempimento, serbato dal Rettore dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, di trasferimento presso detto Ateneo ad anni successivi al primo, previa valutazione delle sue gravi condizioni di salute, anche mediante sottoposizione ad apposita visita medica, nonché, in fase successiva, previa valutazione dei crediti formativi universitari conseguiti nell’Ateneo a quo; e ciò onde poter proseguire il corso di sudi universitario in una sede viciniore al luogo di residenza della propria famiglia, allo scopo di poterne ricevere l’assistenza materiale e psicologica.
La ricorrente precisava nell’istanza di trasferimento, di essere iscritta nell’anno accademico -OMISSIS-, al secondo anno regolare nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università -OMISSIS- ove ha conseguito n.-OMISSIS- CFU.
Esponeva inoltre che dall’anno-OMISSIS- non è stata più in condizioni di proseguire il predetto corso di laurea poiché è divenuta non più autosufficiente ed è stata costretta a seguire specifiche terapie ambulatoriali presso il luogo di residenza, necessitando dell’ausilio dei genitori.
Sul presupposto della descritta grave patologia, l’istante, chiedeva dunque il trasferimento – anche in sovrannumero e/o in qualità di “ripetente” o “fuori corso” ad anno successivo al primo, giustificato da gravi motivi di salute, con esonero dal sostenimento del test di ammissione e previa valutazione del curriculum studiorum allegato all’istanza, facendo riferimento all’art. 9 del R.D. n. 1269 del 4 giugno 1938 che attribuisce al Rettore un rilevante potere extra ordinem circa l’apprezzamento delle gravi ragioni sottese all’istanza di trasferimento.
L’Università comunicava che, per l’anno accademico - -OMISSIS- - non è stato emanato, causa indisponibilità di posti, il bando di trasferimento e che pertanto non poteva essere accolta l’istanza.
Il Tar ha richiamato l’art. 9 del Regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante il testo unico delle disposizioni in materia di organizzazione dei corsi di studio universitari, secondo cui “lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra università o istituto superiore, presentandone domanda al proprio rettore o direttore non oltre il 31 dicembre. Il rettore o direttore può in linea eccezionale accordare il congedo chiesto dopo il 31 dicembre, solo quando ritenga la domanda giustificata da gravi motivi. Può egualmente il rettore o direttore accordare il congedo allo studente fuori corso, quando, a suo insindacabile giudizio, ritenga la domanda di trasferimento giustificata da gravi motivi. Il rettore o direttore trasmette il foglio di congedo contenente la copia conforme della carriera scolastica dello studente trasferito al rettore o direttore dell'università o istituto cui lo studente ha dichiarato di volersi trasferire. Il rettore o direttore dell'università o istituto, ove lo studente si trasferisce, provvede alla determinazione dell'ulteriore svolgimento della carriera scolastica, udito il parere del consiglio della facoltà competente, e ne dà notizia per iscritto all'interessato, salva a questi la facoltà di ricorrere ai sensi dell'art. 151, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore”.
Il Tar ha ritenuto la portata derogatoria dell’art. 9 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, in relazione a gravi motivi.
Ben potrebbero, secondo il Tar, ricondursi a gravi motivi, ragioni di salute, debitamente documentate e giudicate gravi, nonché ragioni familiari, parimenti documentate e connotate in termini di indubbia gravità.
Secondo il Tar riguardo le facoltà e corsi di laurea in medicina e chirurgia e protesi dentarie, il tratteggiato potere si atteggia a derogatorio rispetto alla procedura di trasferimento ad anni successivi al primo, che sostanzia l’ordinaria procedura di trasferimento vigente per tali corsi di laurea, e che è subordinata alla ricorrenza delle due condizioni – che si concretizzano due distinti subprocedimenti – ovverosia a quella, presupposta e prodromica, della previa ricognizione dei posti disponibili (per effetto di rinunce, cambi di corsi di laurea, decadenze e quant’altro) per ciascuno degli anni successivi, cui fa seguito la pubblicazione di apposito avviso, e a quella, successiva, di valutazione dei crediti formativi universitari, maturati dallo studente nel corso di laurea a quo, onde apprezzarne la sufficienza e l’adeguatezza ai fini dell’immatricolazione ad uno degli anni successivi.
Secondo il Tar proprio in ragione dell’eccezionalità del trasferimento previsto e disciplinato dall’art. 9 del R.D. n. 1269/1934, lo stesso non può soffrire il limite temporale e procedimentale, né essere subordinato alla precondizione, della previa pubblicazione di apposito bando o avviso, stante l’imprevedibilità, ex ante, di casi e situazioni costituenti i “gravi motivi” di cui alla norma all’esame.
Il Tar ha ritenuto non persuasiva la tesi dell’Università secondo cui la possibilità straordinaria di trasferimento potrebbe essere riservata solo agli studenti portatori di handicap grave, ex art. 3, co.3, l. n. 104/1992, in una percentuale non inferiore al 66%.
Il Tar ha ritenuto che non risulta strettamente necessaria al raggiungimento dei fini perseguiti, la previsione di un test di ammissione anche nel caso di trasferimenti presso l'Università italiana di studenti provenienti da Università straniere, considerato che la capacità di tali studenti può essere utilmente accertata (così come avviene per i candidati al trasferimento provenienti da Università nazionali), mediante una rigorosa valutazione della qualificazione dello studente, effettuata in sede di riconoscimento dei crediti formativi, acquisiti dai candidati.
Il ricorso è stato pertanto accolto, ordinando al Rettore, nell’esercizio del suo potere discrezionale conferitogli dall’art. 9, r.d. n. 1269/1938, di valutare se la grave condizione di salute allegata dalla signora -OMISSIS-, documentata ed ulteriormente attestata nella perizia medica, prodotta in giudizio in data-OMISSIS-, integri un grave motivo, ai sensi della citata norma, anche a mezzo di visita medica collegiale.
2. L’Università appellante ritiene che la fattispecie dell'iscrizione ad anni successivi al primo, per i corsi di laurea ad accesso programmato di cui alla L. 264/1999, non è sussumibile nella disposizione di cui all'art. 9 del RD. n. 1269/1938.
In primo luogo la suddetta norma, da una interpretazione puramente letterale, parrebbe rivolgersi al Rettore di “propria appartenenza” (cfr. “Lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra università o istituto superiore, presentandone domanda al proprio rettore o direttore non oltre il 31 dicembre”), ossia al Rettore dell’Università di appartenenza (in questo Caso, l’-OMISSIS-), e non al Rettore dell’Università di destinazione, come avvenuto nel caso di specie.
Secondo l’Università appellante i gravi motivi non possono determinare alcun effetto derogatorio rispetto alla normativa specifica disciplinante la diversa fattispecie dell'ammissione ad anni successivi al primo per i corsi di laurea ad accesso programmato di cui alla Legge n. 264/1999 e dei relativi decreti ministeriali annuali di riferimento che definiscono le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione.
La richiesta di trasferimento di parte appellata resterebbe disciplinata dalla normativa generate secondo la quale per nessun motivo è consentita l'iscrizione in sovrannumero o fuori coorte degli studenti cui le iscrizioni si riferiscono, in mancanza di disponibilità di posti e di mancata emanazione del bando.
L’Università appellante osserva che il Ministero dell'Università e della Ricerca, con il Decreto Direttoriale -OMISSIS- ha disciplinato, per l'a.a. -OMISSIS- (anno accademico di riferimento del trasferimento richiesto nel caso di specie), l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria, ha ribadito, per quanto qui di interesse, che per nessun motivo è consentita l'iscrizione in sovrannumero o fuori coorte, regolamentando la modalità di iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito delle pronunce di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'Ateneo di destinazione. Tali iscrizioni "possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso. nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti di sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio al medesimo o altro corso in diverso ateneo in Italia o comunque in applicazione di istituti previsti nei Regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'Università e della Ricerca".
Detto D.M. n. -OMISSIS- stabilisce, ancora, che, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1 lett. a) e lett. b) della L. 264/1999, "non si programmano posti aggiuntivi ad anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nella rispettiva annualità. ln esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l'Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostruire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal MUR per il primo anno".
Detto comma precisa ancora che gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici e che i candidati che intendono essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. ln relazione a ciò, il MUR dispone espressamente che gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste con il decreto direttoriale de quo o fuori dai termini perentori di scadenza previsti.
Agli Atenei sarebbe consentito di procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'Ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni.
Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell'Ateneo di destinazione, potrebbero dunque avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, attraverso la pubblicazione di appositi avvisi in merito alla suddetta disponibilità.
In tale quadro l’Università appellante ritiene di avere agito correttamente, avendo dichiarato di non poter accogliere la domanda di trasferimento ad anno successivo al primo, per assenza della pubblicazione del bando relativo ai trasferimenti, causa mancanza di posti disponibili.
3. Parte appellata si è costituita in giudizio per resistere all’appello.
4. L’appello è fondato.
Il Collegio osserva che con la sentenza appellata è stato erroneamente ritenuto possibile ottenere l'iscrizione ad anni successivi al primo al di fuori di una procedura pubblica di selezione ed anche se non vi siano posti disponibili, come comunicato dall’Università appellante.
Il principio affermato dalla sentenza urta contro l'impianto complessivo della programmazione a livello nazionale degli accessi alle Università ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, tanto più in relazione alle immatricolazioni agli anni successivi al primo, per le quali non si può prescindere dalle disponibilità di posti venutasi a creare nell'ambito degli accessi in origine programmato per ogni anno accademico (così Consiglio di Stato VII n. 4639 dell’8 maggio-OMISSIS-, 1417 dell’8 febbraio-OMISSIS-).
Il sistema di accesso programmato è previsto sulla base della legge n° 264 del 1999.
Ne consegue che risulta derogato, in relazione all’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, l’invocato (da parte appellata) art. 9 del RD. n. 1269/1938, secondo cui lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra Università o istituto superiore, presentandone domanda al proprio Rettore o Direttore.
L’accesso all’anno accademico di cui al caso di specie è stato disciplinato dal decreto ministeriale n° -OMISSIS-, il cui allegato 2 prevede che le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell'Ateneo di destinazione, potrebbero avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, attraverso la pubblicazione di appositi avvisi in merito alla suddetta disponibilità.
Così il punto 9 dell’allegato 2 del d. m. n° 1905/2022 stabilisce che gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici.
I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei.
Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.
Il Collegio osserva altresì che si determinerebbe un grave pregiudizio organizzativo e finanziario cui andrebbe incontro la pubblica amministrazione qualora si avallassero ipotesi di ammissione di studenti in seguito a richieste di trasferimento ad anni successivi al primo, da effettuare in assenza di posti liberi.
Ciò, infatti, significherebbe legittimare un insostenibile “sforamento” della capacità formativa degli Atenei e del contingente a loro attribuito.
Si determinerebbe una irreversibile carenza di strumenti, strutture e servizi a discapito degli stessi studenti frequentanti il corso di destinazione con irrimediabile compromissione del diritto allo studio, che non si traduce nella sola garanzia di accesso all’istruzione ma altresì nel diritto a che il suo livello sia idoneo al raggiungimento di un elevato grado di formazione (così Consiglio di Stato VII n. 4639 dell’8 maggio-OMISSIS-).
Priva di pregio è la deduzione di parte appellata, fatta propria dal Tar, secondo cui i gravi motivi di salute legittimerebbero l’iscrizione agli anni successivi al primo.
Al riguardo il collegio osserva che i motivi di salute possono essere valorizzati nella procedura di iscrizione previo bando nelle modalità previste dal citato decreto ministeriale n° -OMISSIS- che prevede quanto segue:
I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, articolo 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all’iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie.
Pertanto, se due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei crediti e delle necessarie propedeuticità, pari punteggio o pari valutazione, viene preferito il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, articolo 3, comma 3.
Tuttavia nel caso di specie parte appellata non ha partecipato ad un bando in cui avrebbe eventualmente fatto valere tali titoli di preferenza ove riconosciuti.
Ne consegue che l’Università ha agito correttamente e che, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.
La peculiarità del caso consente comunque di compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
Marco Valentini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.