Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/05/2025, n. 3737
CS
Accoglimento
Sentenza 2 maggio 2025

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Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, è stato adito dall'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” per la riforma della sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso di una studentessa iscritta al corso di laurea in Medicina e Chirurgia. La studentessa, affetta da una grave patologia che le impediva l'autosufficienza e richiedeva l'assistenza dei familiari, aveva chiesto il trasferimento presso l'Ateneo campano ad anni successivi al primo, invocando il potere discrezionale del Rettore ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 1269/1938, per motivi di salute e familiari, chiedendo l'esonero dal test di ammissione e la valutazione dei crediti formativi già acquisiti. L'Università aveva inizialmente negato il trasferimento, motivando l'impossibilità con la mancata emanazione del bando per l'anno accademico di riferimento, a causa dell'indisponibilità di posti. Il TAR, accogliendo il ricorso, aveva ritenuto che i gravi motivi di salute e familiari potessero giustificare un trasferimento in deroga alle ordinarie procedure, anche in assenza di bando e posti disponibili, interpretando l'art. 9 del R.D. n. 1269/1938 come norma derogatoria. L'Università appellante contestava tale interpretazione, sostenendo che la normativa sui corsi ad accesso programmato, in particolare la L. n. 264/1999 e i relativi decreti ministeriali, prevalesse sull'art. 9 del R.D. n. 1269/1938, e che l'iscrizione ad anni successivi al primo fosse subordinata alla disponibilità di posti e alla pubblicazione di appositi bandi, escludendo trasferimenti in sovrannumero o fuori coorte in assenza di tali presupposti.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, riformando la sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto che l'interpretazione del TAR fosse errata, poiché l'iscrizione ad anni successivi al primo nei corsi di laurea ad accesso programmato, come Medicina e Chirurgia, è strettamente disciplinata dalla L. n. 264/1999 e dai decreti ministeriali attuativi, i quali prevedono che tali iscrizioni possano avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti o abbandoni, e previa pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l'art. 9 del R.D. n. 1269/1938 è derogato dalla normativa specifica sull'accesso programmato, e che l'ammissione ad anni successivi al primo non può prescindere dalla disponibilità di posti e dalla procedura concorsuale pubblica, al fine di evitare pregiudizi organizzativi e finanziari per gli Atenei e garantire un adeguato livello formativo agli studenti. Ha inoltre precisato che, sebbene i motivi di salute possano essere valorizzati, ciò avviene nell'ambito delle procedure previste dai bandi, attraverso titoli di preferenza per candidati invalidi o disabili, ma non legittimano iscrizioni in assenza di tali procedure e di posti disponibili. Pertanto, l'Università appellante ha agito correttamente nel respingere la domanda di trasferimento, e il ricorso proposto in primo grado è stato respinto. Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/05/2025, n. 3737
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3737
    Data del deposito : 2 maggio 2025
    Fonte ufficiale :

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