Sentenza 30 maggio 2022
Ordinanza cautelare 22 giugno 2022
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/06/2025, n. 5252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5252 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 05252/2025REG.PROV.COLL.
N. 04535/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4535 del 2022, proposto dal signor AT PE, rappresentato e difeso dall’avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittoria Colonna n. 40,
contro
il Comune Mandello del Lario, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Dario Marchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44,
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per la Lombardia, Sez. II, n. 773 del 6 aprile 2022, resa inter partes , concernente un ordine di demolizione di opere abusive e ripristino stato dei luoghi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune Mandello del Lario;
Vista la nota del 3 giugno 2025, notificata il 2 giugno 2025, con la quale parte appellante dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 2, 38, 84 e 85 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 giugno 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati Andrea Bianchi, su delega dell’avv. Bruno Bianchi, e Dario Marchesi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 472 del 2022, proposto innanzi al T.a.r. Lombardia, il signor AT PE aveva chiesto l’annullamento:
a ) dell’ordinanza di rimessione in pristino n. 2/2022, Prot. n. 1331 del 24 gennaio 2022, notificata il medesimo giorno, con la quale il Responsabile di Struttura n. 7 – Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Mandello del Lario ordinava al Sig. PE AT, in qualità di proprietario del compendio immobiliare sito in località Moregallo, censito catastalmente al foglio 2, mappale 855, la riconduzione dello stesso e della relativa area di pertinenza “alla conformazione di progetto come assentita con Licenza edilizia n. 2192 del 04.07.1964, demolendo quindi tutte le opere realizzate in difformità ”, nonché “ il ripristino dello stato originario dell'area catastalmente identificata nel Censuario di Mandello, Fg. 2, mappale 854, rimuovendo tutte le opere edilizie presenti ”;
b ) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, con espressa riserva di motivi aggiunti.
2. Occorre evidenziare, in punto di fatto, che:
- trattasi di immobile ubicato in ambito di interesse naturalistico e inserito nel Piano di Indirizzo Forestale come “bosco non trasformabile”, in area geologica appartenente ad una classe di maggiore pericolosità e vulnerabilità nonché soggetta a vincolo idrogeologico secondo le norme di cui al R.D. 30.12.1923 n. 3267 e in zona di rispetto dei corsi d’acqua (fascia 1);
- l’area è soggetta a vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, co. 1, lett. b), e 136, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 42/04;
- con licenza edilizia - pratica 2191 del 4 luglio 1964 - era assentita dal comune di Mandello del Lario la costruzione di “due locali di abitazione”;
- in base alla documentazione allegata all’istanza di “validazione delle opere” presentata dal ricorrente in data 28.6.2021 nonché al sopralluogo effettuato in data 8.11.2021, l’Amministrazione accertava la sussistenza di radicali difformità rispetto all’opera assentita nel 1964;
- in particolare, il corpo edilizio principale risulta composto di due piani e presenta, rispetto al progetto autorizzato, ulteriori corpi edilizi aggiuntivi di significative dimensioni (uno dei quali completamente finestrato) nonché un balcone; inoltre, sull’area di proprietà circostante sono presenti vari manufatti totalmente privi di titolo abilitativo: un corpo edilizio che il ricorrente dichiara essere adibito ad autorimessa, una tettoia con sottostante serbatoio di G.P.L., una costruzione in cemento armato posizionata a lato della scala esterna che dal livello della strada provinciale conduce al fabbricato principale, anch’essa priva di titolo autorizzativo al pari di tutti i muretti di contenimento e dei vialetti presenti
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione II) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha respinto il ricorso;
- ha condannato parte ricorrente alle spese di lite (€ 2.000).
4. In particolare, il Tribunale rileva come la necessità di un titolo edilizio nel territorio comunale sia imposta dal Regolamento del 1938 e che tale circostanza sia comprovata dalla sussistenza della licenza edilizia del 1964 che costituisce il termine di raffronto tra quanto legittimamente assentito e quanto realizzato. Il T.a.r. richiama la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo la quale il provvedimento di repressione degli abusi edilizi costituisce atto dovuto della P.A., riconducibile ad esercizio di potere vincolato, in mera dipendenza dall’accertamento dell’abuso e della riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge; ciò comporta che il provvedimento sanzionatorio non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera descrizione e rappresentazione del carattere illecito dell’opera realizzata, né è necessaria una previa comparazione dell’interesse pubblico alla repressione dell’abuso, che è in re ipsa , con l’interesse del privato proprietario del manufatto; e ciò anche se l’intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell'abuso, ove il medesimo non sia stato oggetto di sanatoria in base agli interventi legislativi succedutisi nel tempo. Infine, rileva il T.a.r. che la stessa Adunanza plenaria del Consiglio di Stato espressamente sancisce che “ il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata che impongano la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino ”.
5. Avverso tale pronuncia il signor PE ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 20/05/2022 e depositato il 01/06/2022, lamentando, attraverso n. 3 motivi di gravame (pagine 7-18), quanto di seguito sintetizzato:
I) “ Erroneità della motivazione per insufficiente ed omessa valutazione della fattispecie concreta. insufficiente motivazione in relazione alla censura dedotta. violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/01 ”.
L’appellante deduce l’illegittimità della sentenza impugnata sostenendo che, all’epoca della realizzazione del fabbricato, la normativa statale vigente non richiedeva alcun titolo abilitativo per costruzioni situate al di fuori dei centri abitati. Contesta, pertanto, la rilevanza attribuita dal giudice di primo grado al Regolamento edilizio comunale del 1938, ritenuto recessivo rispetto alla norma primaria statale, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale. Lamenta inoltre che il T.a.r., nel rigettare la censura, non abbia in alcun modo valutato le articolate argomentazioni difensive svolte, omettendo ogni considerazione in ordine alla non necessità di un titolo edilizio ai sensi della normativa vigente ratione temporis , con conseguente erroneità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
II) “ Motivazione insufficiente ed erronea. Carente ed omessa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto ”.
Lamenta parte appellante che l’abuso edilizio contestato, di modesta entità e risalente a oltre cinquant’anni prima, imponeva una motivazione rafforzata in ordine alla sussistenza di un concreto interesse pubblico attuale al ripristino. Inoltre, osserva che il T.a.r, nel rigettare la doglianza, si è limitato a richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’ordine di demolizione, quale atto vincolato, non richiede specifica motivazione, omettendo però di considerare le peculiarità del caso di specie. Richiama in proposito i principi espressi dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 9/2017 e dalla giurisprudenza successiva (Cons. Stato, n. 2837/2018), secondo cui, in presenza di abusi di lieve entità, risalenti nel tempo e in assenza di pregiudizio urbanistico attuale, è necessario valutare in concreto il legittimo affidamento del privato e l’effettiva offensività dell’abuso. Lamenta, pertanto, che il giudice di prime cure abbia disatteso tali argomentazioni, confermando l’ordinanza impugnata in assenza di un’adeguata ponderazione degli interessi in gioco.
III) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 32 del d.P.R. N. 380/01. Erronea valutazione della fattispecie concreta. Erronea ed insufficiente motivazione ”.
L’appellante contesta l’erronea qualificazione giuridica degli interventi edilizi oggetto dell’ordinanza impugnata, sostenendo che si tratti di opere di natura pertinenziale, non soggette al regime sanzionatorio previsto dall’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001. Lamenta che il T.a.r. abbia rigettato la censura ritenendo applicabile l’art. 32, comma 3, del medesimo D.P.R., in ragione della presenza di un vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004, senza considerare che tale vincolo è stato apposto solo nel 1981, successivamente alla realizzazione delle opere contestate. Sottolinea, inoltre, che la difesa comunale ha introdotto, solo in corso di giudizio, elementi fattuali (presunto secondo piano) non menzionati nell’ordinanza, e che le opere esterne (scale, recinzioni, tettoia, serbatoio, autorimessa) presentano i requisiti funzionali e strutturali propri delle pertinenze urbanistiche, come riconosciuto dalla giurisprudenza (Cons. Stato, nn. 6438/2021, 3318/2021, 794/2021), escludendo la necessità di titolo edilizio autonomo. Ne deriva l’erroneità della sentenza impugnata, che ha omesso di considerare la reale natura delle opere e la loro anteriorità rispetto al vincolo paesaggistico sopravvenuto.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi di tutte le domande formulate in tale sede.
7. In data 17/06/22 il Comune di Mandello del Lario si è costituito in giudizio con memoria di controdeduzioni, al fine di resistere, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame.
7.1. Circa il primo motivo, parte appellata rileva che l’appellante, nel sostenere che l’immobile - in quanto realizzato fuori dal centro abitato prima del 1967 - non necessitasse di alcun titolo edilizio, trascura che il Regolamento edilizio comunale di Mandello del Lario del 1938 imponeva già l’obbligo di autorizzazione su tutto il territorio comunale. La tesi dell’appellante, basata su giurisprudenza riguardante Comuni privi di regolamenti edilizi anteriori alla "legge ponte", sarebbe quindi inconferente. Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, le costruzioni realizzate in assenza di titolo sarebbero sanzionabili anche se fuori dal centro abitato, ove i regolamenti comunali già imponevano il rilascio di licenza. Pertanto, sarebbe corretta la decisione del T.a.r. che ha considerato abusiva la realizzazione dell’opera in assenza del necessario titolo edilizio.
7.2. Circa il secondo motivo, il Comune di Mandello del Lario rileva come la giurisprudenza consolidata, culminata nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 9/2017, ha chiarito che il decorso del tempo non può generare alcun affidamento tutelabile, né impone all’amministrazione un onere motivazionale aggiuntivo. L’ordine di demolizione è infatti un atto vincolato, che non richiede la comparazione tra interessi pubblici e privati. Inoltre, gli abusi accertati non sarebbero né lievi né marginali, trattandosi di opere integralmente difformi e prive di titolo abilitativo.
7.3. Circa il terzo motivo, parte appellata osserva che, secondo consolidata giurisprudenza, la parziale difformità presuppone modifiche minori non incidenti sull’essenza dell’opera, mentre nel caso in esame vi è una totale difformità nonché variazioni essenziali, aggravate dalla presenza di molteplici vincoli ambientali e paesaggistici insistenti sull’area tali per cui il fabbricato risulta radicalmente diverso dal progetto assentito nel 1964, e le opere aggiuntive – come l’autorimessa – sono prive di titolo e dotate di autonomia funzionale, escludendo così la natura pertinenziale.
8. In data 29/04/2025 parte appellante ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame. Ha evidenziato, tra l’altro: la delimitazione dei confini tra attività edilizia libera ed attività soggetta ad autorizzazione preventiva compete alla legge statale, in quanto la stessa non può essere frutto di una mera disciplina rimessa agli eventuali regolamenti dei singoli Enti; il considerevole lasso temporale – oltre cinquant’anni – decorso dalla realizzazione delle opere abusive accertate dalla controparte e della loro circoscritta entità; la necessità, pertanto, di una motivazione rafforzata; la circostanza che l’apposizione del vincolo è avvenuta in data successiva alla realizzazione del compendio immobiliare in questione.
9. In data 14/05/2025 parte appellata ha depositato a sua volta memoria al fine di insistere per la reiezione del gravame, evidenziando, tra l’altro, la necessità di un titolo abilitativo per edificare nel Comune di Mandello del Lario già anteriormente alla L. n. 765/1967 e che non si tratterebbe, contrariamente a quanto rappresentato da controparte, di abusi di modesta entità.
10. In data 03/06/25 parte appellante ha depositato in atti formale dichiarazione di rinunzia al gravame accompagnata da firma per accettazione del Comune appellato.
11. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 4 giugno 2025, è stata trattenuta in decisione.
12. Va rilevato che l’appellante, con la richiamata nota del 3 giugno 2025, ha dichiarato di rinunciare al ricorso in appello e che la stessa, a norma dell’art. 84, comma 3, c.p.a., risulta suffragata dall’espressa accettazione da parte appellata.
11. Va pertanto dichiarato il giudizio estinto per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), del codice del processo amministrativo.
12. Sussistono adeguate ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 2, del codice del processo amministrativo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 4535/2022), dà atto della rinuncia e dispone l’estinzione del presente giudizio.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO