Ordinanza cautelare 12 febbraio 2022
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 20/06/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01040/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00879/2021 REG.RIC.
N. 00038/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 879 del 2021, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alioune Ndiaye, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Edmondo De Amicis, 61;
contro
Questura Alessandria, in persona del Questore pro-tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alioune Ndiaye, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alioune Ndiaye in Milano, via Ed. De Amicis, 61;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Alessandria, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 879 del 2021:
del decreto Prot: -OMISSIS- Uscita Cod. Amm in cui il Questore decretava “l’irricevibilità” dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di attesa “attesa occupazione” presentata in data 09.01.2021 e notificato in data 30.07.21 nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, preliminare, precedente, successivo, consequenziale o comunque connesso;
quanto al ricorso n. 38 del 2022:
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- che disponeva “il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, presentata dal sig. -OMISSIS- il giorno 06.06.2020 in favore del sig. -ricorrente-…” mai notificato al ricorrente, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, preliminare, precedente, successivo, consequenziale o comunque connesso;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il cittadino egiziano -ricorrente- in Italia dal 2018 con un visto di ingresso Schengen, presentava il 6 giugno 2020 domanda di emersione ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del d.l 34 del 2020 al fine di regolarizzare la propria posizione di lavoro.
Rappresentava il fatto di aver lavorato presso -OMISSIS- con regolare retribuzione e soddisfacendo tutti gli obblighi fiscali e contributivi, ma che nelle more la nota pandemia Covid aveva causato l’estinzione del rapporto di lavoro, per cui il 9 gennaio 2021 aveva sollecitato la Questura di Alessandria al rilascio di un permesso di soggiorno “per attesa occupazione” alla luce della dichiarazione di disponibilità di assunzione al lavoro espressa dalla ditta -OMISSIS- dell’omonimo titolare, con sede a -OMISSIS-.
Il 30 luglio successivo gli era stato notificato il decreto di irricevibilità in ordine alla valutazione dell’istanza, ai sensi dell’art.103, co 1 d.l. 19 maggio 2020, n.34 con cui tale irricevibilità veniva motivata con la ragione che il permesso di soggiorno per attesa occupazione richiedeva la previa titolarità di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e presupponeva la cessazione del rapporto di lavoro, rapporto inesistente vista la mancata pronuncia dell’organo competente, ossia lo sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Alessandria.
Avverso tale provvedimento l’-ricorrente- deduceva le seguenti censure:
I.Violazione di legge, travisamento dei fatti nonché svisamento di potere, eccesso di potere per carenza di istruttoria, irrazionalità, illogicità ed ingiustizia manifesta. L’art. 103 co. trovano applicazione le 5 disposizioni 4 d.l. 19 maggio 2020, n.34 dispone che nel corso della procedura di emersione “…… Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, ….. di cui all’art. 22, comma 11 decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successivi modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriori attività lavorativa ”. Quindi la Questura di Alessandria doveva ritenere sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, vista la precedente domanda di emersione in costanza di rapporto di lavoro regolare, ma estinto.
2.Violazione degli artt. 3, 6, 7, 8, 10 e 10- bis della l. 241 del 1990, del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, mancata e/o erronea valutazione dei presupposti, travisamento, illogicità, irrazionalità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. La Questura ha violato tutte le norme in materia di procedimento amministrativo, dal coinvolgimento dell’interessato nel procedimento alla corretta motivazione della cosiddetta irricevibilità, richiamando veramente la propria incompetenza sul provvedere in ordine alla primitiva domanda di emersione.
3.Omessa considerazione di circostanze essenziali personali del ricorrente. È stata inoltre omessa qualsiasi considerazione in ordine alla situazione personale ricorrente, regolarmente in Italia dal 2018 con occupazione costante in cui sono sempre stati onorati gli obblighi fiscali e contributivi.
L’interessato concludeva per l’accoglimento con vittoria di spese.
Successivamente l’-ricorrente- inviava apposita pec alla Prefettura di Alessandria sollecitando la sostanziale sanatoria del suo stato di attesa occupazione vista l’originaria domanda di emersione sulla quale la P.A non si era pronunciata.
Il 12 novembre 2021, la Prefettura di Alessandria comunicava al difensore del ricorrente il provvedimento di rigetto della domanda di emersione sulla base del parere non favorevole del Ispettorato Territoriale del Lavoro, in quanto dai controlli effettuati la capacità economica era insufficiente, vi era discordanza tra orario settimanale e orario di lavoro e vista infine la mancanza di osservazioni dell’interessato a fronte della comunicazione di ragioni ostative ai sensi dell’art. 10 della legge n.214 del 1990.
Avverso tale provvedimento erano dedotti i seguenti motivi:
I.Violazione degli artt. 3, 6, 7, 8, 10 e 10- bis della l. 241 del 1990, del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, mancata e/o erronea valutazione dei presupposti, travisamento, illogicità, irrazionalità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. In primo luogo veniva lamentato il mancato coinvolgimento dell’interessato nel procedimento amministrativo, vista la mancata comunicazione di cui agli artt. 7 e 10 l. 241 del 1990, omissione nemmeno giustificata nel provvedimento o da ragioni oggettive di celerità. Inoltre le ragioni invocate inerenti il contratto in ordine agli orari settimanali e di lavoro invece pedissequamente osservati, sull’insufficienza reddituale del datore di lavoro che poteva essere compresa nell’irruzione della pandemia e su precedenti rapporti di lavoro in anni in cui il ricorrente non era nemmeno in Italia.
2.Violazione di legge, travisamento dei fatti nonché svisamento di potere. Eccesso di potere per carenza istruttoria, irrazionalità, illogicità ed ingiustizia manifesta. La Prefettura non ha dato seguito alla domanda di attesa occupazione laddove la perdita del posto di lavoro era stata causata da ragioni del tutto oggettive e vi era la disponibilità di un’altra assunzione da parte dell’interessato.
3.Omessa considerazione di circostanze essenziali personali del ricorrente. Venivano ribadite le osservazioni svolte nel terzo motivo del primo ricorso ed inoltre veniva esposta la sua probabile assunzione presso altro datore di lavoro, la sua stabile situazione alloggiativa e la mancata valutazione del rilascio di un permesso per ragioni umanitarie.
4.Nullità del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, per omessa sottoscrizione da parte Prefetto competente ed incompetenza del Dirigente S.U.I. Il diniego è firmato dal responsabile dello sportello unico dell’immigrazione e non dai competenti Prefetto e viceprefetto vicario.
L’-ricorrente- concludeva per l’accoglimento anche di questo ricorso, con vittoria di spese.
La Questura e la Prefettura di Alessandria si sono costituite rispettivamente nel primo e nel secondo giudizio, chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.
Con ordinanza 12 febbraio 2020 n. 296 questo Tribunale respingeva la domanda cautelare di sospensione proposta nel secondo ricorso.
Alla odierna udienza le cause sono ambedue passate in decisione.
DIRITTO
I ricorsi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza, data la loro stretta connessione.
Per esigenze di logicità deve essere dapprima esaminato il secondo ricorso in ordine cronologico, volto avverso il diniego di emersione dal lavoro irregolare.
Con il primo motivo il ricorrente si duole di una serie di violazioni del procedimento, tutte in buona sostanza consistenti nel tener dell’azione amministrativa e nell’impedirgli di potersi attivare per ovviare alle erronee valutazioni espresse dalla P.A. ed anche alle omissioni nell’esame della domanda.
Il motivo è complessivamente infondato.
La domanda di emersione è stata presentata il 10 settembre 2020 dal concittadino egiziano -OMISSIS-, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, domanda che riporta le mansioni dell’interessato che sarebbero state quelle di collaboratore familiare e le ore di lavoro settimanali, 25, a tempo indeterminato oltre all’alloggio.
Il 23 novembre successivo, lo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Alessandria inviava al datore di lavoro e per conoscenza ricorrente il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241 del 1990, in cui veniva evidenziato il parere non favorevole espresso dalla competente Direzione provinciale del Lavoro, in quanto in capo al datore di lavoro non risultava una capacità economica sufficiente e non vi era concordanza tra orario di lavoro e orario settimanale ed ancora incombeva sempre allo stesso datore di lavoro dare conto sul perché precedenti pratiche (di offerta di lavoro) del 2011 non erano state chiuse positivamente; con lo stesso preavviso, conformemente al predetto art. 10 bis, ambedue gli interessati venivano edotti della possibilità di produrre osservazioni o documenti ai fini del perfezionamento del provvedimento definitivo.
Il 4 agosto 2021, quindi dopo un lungo lasso di tempo in cui sia il preteso datore di lavoro, sia il lavoratore avrebbero potuto osservazioni e documenti, veniva emesso il diniego di emersione impugnato, del tutto corrispondente allo schema normativo.
Va osservato per completezza che dalla certificazione unica 2020 del datore di lavoro si desume un reddito assolutamente insufficiente per l’assunzione dell’-ricorrente-.
Ciò comporta oltre all’infondatezza del primo motivo, l’infondatezza altresì del terzo motivo in cui viene genericamente lamentata la mancata presa in considerazione di probabili altre assunzioni di cui non si vedono le tracce e della regolare situazione alloggiativa dell’-ricorrente-, requisito necessario ma non sufficiente, ed inoltre del rilascio di un permesso per ragioni umanitarie assolutamente non citate e che comunque non possono trovare conoscenza davanti al giudice amministrativo.
Ancora infondata la censura in ordine all’incompetenza ad adottare il provvedimento del dirigente dello Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Alessandria in luogo del Prefetto.
La definizione del procedimento a cura del succitato dirigente si rinviene al comma 15 dell’art. 103 d. l. 34 del 2020 convertito nella l 17 luglio 2020 n. 77.
Il secondo motivo può essere esaminato contestualmente al secondo ricorso concernente il mancato rilascio di permesso per attesa occupazione.
In questo caso il ricorrente si duole oltre alle già sostenute violazioni delle norme in materia di procedimento, del fatto che comunque l’art. 103 co. 4 d.l. 19 maggio 2020, n.34 dispone che nel corso della procedura di emersione “…… Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, ….. trovano applicazione le 5 disposizioni di cui all’art. 22, comma 11 decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriori attività lavorativa ”.
Ma la Questura di Alessandria del tutto correttamente precisato che uno è il procedimento speciale per l’emersione dal lavoro irregolare in precedenza trattato, altro è il permesso per attesa occupazione e che questa “causale” richiede la previa titolarità di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed inoltre la cessazione di quest’ultimo, secondo quanto stabilito dall’art. 22 comma 11 del d. lgs 25 luglio 298 n. 286.
Nel caso di specie il rigetto della domanda di emersione non aveva determinato la nascita di alcun rapporto di lavoro per il ricorrente, per cui non si può assumere che la legge sia stata violata; né, per quanto sopra esposto vi sono state violazioni procedimentali ed ancor più non potevano essere considerate supposte situazioni personali.
E ritornando all’auto ricorso non poteva la Prefettura difetto di competenza adottare provvedimenti come quello del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Per le suesposte considerazioni i due ricorsi previamente riuniti devono essere respinti.
Il lungo tempo trascorso dalla domanda di emersione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi previamente riuniti, come in epigrafe proposto, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Luca Pavia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO