Rigetto
Sentenza 23 gennaio 2024
Decreto presidenziale 24 aprile 2025
Decreto presidenziale 24 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 22 luglio 2025
Parere interlocutorio 30 luglio 2025
Parere definitivo 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/07/2025, n. 6473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6473 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06473/2025REG.PROV.COLL.
N. 00132/2025 REG.RIC.
N. 00133/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso per l’ottemperanza numero di registro generale 132 del 2025, proposto dalla -OMISSIS- (già -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marina D'Orsogna e Loredana Giani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Locale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Referza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio De Portu e Francesco Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso per l’ottemperanza numero di registro generale 133 del 2025, proposto dalla -OMISSIS- (già -OMISSIS-), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marina D'Orsogna e Loredana Giani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Locale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Referza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio De Portu e Francesco Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
con entrambi i ricorsi n. 132 e n. 133 del 2025:
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 724 del 23 gennaio 2024 2024, resa tra le parti, concernente la fornitura quinquennale in service di sistemi di analisi e materiali di consumo per patologia clinica.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in entrambi e giudizi dell’Azienda Sanitaria Locale di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati Marina D'Orsogna, Loredana Giani, Antonio Bianchi, per delega dell’avvocato Pietro Referza, e Claudio De Portu.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza di questa Sezione n. 724 del 23 gennaio 2024 è stata, nella sostanza, confermata la sentenza del Tar Abruzzo n. 201 del 17 maggio 2023 con la quale lo stesso Tribunale, dopo aver rilevato il difetto di istruttoria in cui era incorsa l’Asl di -OMISSIS- in ordine ai fatti emersi in sede penale dopo l’aggiudica di un contratto di fornitura di sistemi di analisi e materiali di consumo in favore della società -OMISSIS-, ha annullato l’intervenuta aggiudicazione.
1.1. In particolare, la Asl aveva ritenuto positivamente dirimente il ravvedimento operoso della ditta affidataria con riferimento ai profili penali emersi (contestati a vario titolo per i reati di associazione per delinquere, corruzione, turbativa d’asta ed evasione fiscale in relazione a gare espletate in ambito sanitario anche al fine di influenzare l’esito di procedimenti tributari presso l’Agenzia delle Entrate di Roma, interessanti le figure apicali proprietarie al 100% della società -OMISSIS-, ossia la -OMISSIS- ed i suoi dipendenti signori -OMISSIS-).
1.2. La sentenza di questa Sezione n. 724 del 2024, dopo aver sottolineato quanto fosse significativo il rilievo del giudice di primo grado “ assolutamente incongrua e affetta da manifesta contraddittorietà si appalesa la determinazione dell’amministrazione intimata, impugnata con il quinto atto di motivi aggiunti, di non riaprire l’istruttoria all’esito delle richieste di rinvio a giudizio” ( cfr. pag. 29 della sentenza Tar), ha anche evidenziato, quanto all’adozione delle misure di self cleaning da parte della società -OMISSIS-, come il tema in esame non fosse quello di stabilire la possibilità di una loro adozione anche pro – futuro , cioè dopo l’emersione dei fatti penalmente rilevanti, ma se le stesse potessero configurare misure sufficienti. Sul punto, dunque, contrariamente a quanto avvenuto, l’Amministrazione avrebbe dovuto decidere, ai sensi dell’art. 80, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, con adeguata motivazione.
1.3. Successivamente, il Direttore Generale della Asl di -OMISSIS- con delibera -OMISSIS-, assunta in dichiarata ottemperanza della predetta decisione, ha disposto di dare atto della intervenuta perdita del requisito generale in capo all’operatore economico -OMISSIS-, già -OMISSIS-, ex art. n. 80, comma 5, lettere c) e c-bis) del d.lgs. n. 50 del 2016 ed in capo all’operatore -OMISSIS-, già -OMISSIS-, estraneo alla gara oggetto della sentenza. Di conseguenza, con lo stesso provvedimento la Asl ha annullato l’aggiudicazione disposta in favore di -OMISSIS- e tutti i contratti stipulati con -OMISSIS- e con -OMISSIS-.
2. Per l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. 724 del 2024 hanno proposto due distinti ricorsi la -OMISSIS- e la -OMISSIS- (n. 132 e n. 133 del 2025), chiedendo l’accertamento della nullità della deliberazione del Direttore Generale della Asl e in via subordinata la conversione, ai sensi dell’art. 32 del c.p.a., del rito ai fini dell’annullamento dello stesso provvedimento.
2.1. In sostanza, le ricorrenti lamentano un’elusione del giudicato in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere, prima dell’annullamento in autotutela, alla verifica della integrità e della affidabilità degli stessi operatori e che il provvedimento adottato avrebbe riguardato rapporti contrattuali estranei all’oggetto della stessa sentenza.
3. La Asl di -OMISSIS- si è costituita in entrambi i giudizi, depositando anche ulteriori documenti e memorie e contestando le ragioni dedotte nei ricorsi in esame.
4. La ricorrente -OMISSIS- ha poi depositato motivi aggiunti il 2 aprile 2025 contro la nota -OMISSIS- con la quale l’Asl ha chiesto alla -OMISSIS-, quale seconda graduata nel lotto oggetto di gara, la disponibilità a garantire l’avvio, mediante sottoscrizione del contratto, delle forniture previste.
5. Con decreti presidenziali n. 283 e n. 284 del 24 aprile 2024 sono state autorizzate le ricorrenti al deposito di memorie di replica in deroga ai limiti dimensionali previsti.
6. Il 24 aprile 2024 si è costituita in entrambi i giudizi la società -OMISSIS-, chiedendo il rigetto dei ricorsi.
7. Le cause sono state trattenute in decisione nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
8. Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe (n. 132 e n. 133 del 2025) in quanto entrambi proposti con riferimento all’ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. 724 del 2024.
8.1. Va inoltre evidenziato che lo stesso giudizio di ottemperanza relativo alla predetta sentenza è da ritenersi correttamente instaurato dinanzi al Consiglio di Stato, avendo la decisione, nella sua motivazione, indicato, in aggiunta al Tar, quale fosse l’ambito della mancata motivazione in cui era incorsa l’Amministrazione (valutazione adeguata delle misure di self cleaning ).
9. Ciò premesso, il ricorso della società -OMISSIS- (già -OMISSIS-) è in parte fondato e in parte inammissibile; il ricorso della -OMISSIS- è inammissibile.
10. Il provvedimento oggetto del presente giudizio di ottemperanza, la delibera del Direttore Generale della Asl -OMISSIS-, ha annullato in autotutela l’aggiudicazione in favore di -OMISSIS- del lotto -OMISSIS- - CIG -OMISSIS-) della gara finalizzata alla fornitura quinquennale di sistemi di analisi e di materiali di consumo per patologia clinica.
10.1. Tuttavia, per la corretta esecuzione della sentenza, l’Amministrazione avrebbe dovuto prima operare una valutazione e decidere con adeguata motivazione, ai sensi dell’art. 80, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, in ordine alle misure di self cleaning proposte dall’aggiudicataria per sanare, in fase di gara, l'illecito professionale già riferibile al concorrente e per ripristinare un'integrità e un’affidabilità non presenti al momento della partecipazione alla procedura.
10.2. In sostanza, l’Asl resistente prima di procedere in sede di annullamento in autotutela avrebbe dovuto, in sede di esecuzione, esaminare le misure di self cleaning adottate in corso di procedura e valutare la loro idoneità a garantire l'affidabilità dell'operatore economico nella fase esecutiva (in concreto, la stazione appaltante avrebbe dovuto compiere una verifica articolata su due livelli: qualificare il comportamento pregresso tenuto dall'operatore economico, come idoneo o meno ad incrinare la sua affidabilità ed integrità nei rapporti con l'Amministrazione; una volta decretata la
qualificazione negativa di tale operatore sulla base della condotta pregressa, la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare se tale giudizio negativo fosse predicabile, a livello prognostico, anche in merito alla procedura di gara in questione).
10.3. Quanto sopra, come detto, in relazione alla dichiarata motivazione del provvedimento di annullamento in autotutela, assunto come atto di ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 724 del 2024.
11. Con riferimento alle restanti determinazioni contenute nella citata delibera -OMISSIS-, va invece rilevato come rispetto alle stesse i presenti mezzi di esecuzione debbano ritenersi inammissibili.
11.1. Sia per -OMISSIS- che per -OMISSIS-, la Asl ha disposto la perdita del requisito generale ex art. 80, comma 5, lettere c) e c- bis ), del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché l’annullamento degli altri contratti indicati nell’allegato 10 alla stessa delibera.
11.2. Le censure mosse a questa parte del provvedimento in autotutela (punti -OMISSIS- della delibera -OMISSIS-) non possono però essere evocate con i riuniti mezzi di gravame essendo estranee all’oggetto della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza. Pertanto, le stesse censure devono ritenersi inammissibili, tenuto conto che si sarebbero potute proporre nell’ambito di un giudizio impugnatorio dinanzi al Tar anche per quel che riguarda l’evocata illegittimità dell’estensione dell’effetto conformativo del giudicato (limitato alla verifica dell’affidabilità nella sola gara oggetto del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato).
12. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso in ottemperanza della società -OMISSIS- va accolto, limitatamente al profilo del riesame delle misure di self cleaning (medesima statuizione riguarda anche la parte connessa dei motivi aggiunti); per le restanti parti i riuniti ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
13. Tenuto conto dell’articolato esito della controversia, le spese relative ai riuniti giudizi possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), previa riunione dei ricorsi n. 132 e n. 133 del 2025:
- accoglie in parte, per le ragioni indicate in motivazione, il ricorso per l’ottemperanza della società -OMISSIS-;
- dichiara inammissibili le restanti parti del ricorso dell’-OMISSIS- e il ricorso della -OMISSIS-.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso nelle camere di consiglio del giorno 6 maggio e 21 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.