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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 29/11/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1859/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE
PROVVEDIMENTO EX ART 127 TER CPC
Il Giudice dott.ssa OV RL, all'esito dell'udienza del giorno 25/11/2025, tenutasi ex artt. 128 e 281 sexies cpc con deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art 127 ter cpc, come disposto con precedente provvedimento, dà atto che sono pervenute da entrambe le parti note d'udienza ritualmente depositate.
Null'altro consta in esito ad aggiornamento del fascicolo telematico
p.q.m.
Dopo la lettura delle note d'udienza, pone la causa in decisione e provvede come da sentenza di seguito resa e pronunciata e pubblicata mediante deposito telematico
Il Giudice
OV RL
N. R.G. 1859 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE
In composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa OV RL all'esito dell'udienza del giorno 25/11/2025, tenutasi ex artt. 128 e 281 sexies cpc con deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art 127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1859/2023 promossa da:
pagina 1 di 10 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandra Castellino, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, alla via Paolo Paternostro n. 94, presso il difensore
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Salvatore Di Giorgi, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Alcamo al corso Gen. Medici n. 10, presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Entrambi i procuratori hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note scritte autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza del giorno 07/11/2024.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha introdotto il presente giudizio di merito ex art. 618, comma 2, c.p.c. a seguito Parte_1
dell'opposizione all'esecuzione effettuata da avverso il pignoramento immobiliare Controparte_1
incoato dall'attore, creditore, nei confronti del convenuto, debitore.
L'attore ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione ex adverso proposta perché
tardiva; nel merito, rigettarsi l'opposizione ex adverso proposta per infondatezza dei motivi e, accertata la legittimità del pignoramento immobiliare dallo stesso proposto, disporsi la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare portante R.G. ES. Imm. n. 112/2022 erroneamente sospesa;
con vittoria di spese e compensi del presente procedimento e del procedimento cautelare.
In particolare, l'attore, a sostegno della propria domanda, ha dedotto che a fondamento della procedura esecutiva vi è il decreto ingiuntivo n. 368/2022 emesso dal Tribunale di Trapani, in data
27/05/2022, provvisoriamente esecutivo ex art 642 c.p.c. per euro 119.500,00.
Avverso detto decreto ingiuntivo ha effettuato opposizione avanti questo Controparte_1
Tribunale, ove pende il fascicolo portante R.G. 2174/2022, ritenendo che la notifica delle stesso fosse stata effettuata oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c. poiché il decreto era stato notificato al debitore,
nella forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, in data 22/06/2022, presso la sua abitazione (in
Alcamo, via Parrino n. 43) e poi mediante deposito nella Casa Comunale ex art. 140 c.p.c., stante la pagina 2 di 10 precaria irreperibilità del destinatario, con atto non ritirato nei termini di rito;
il decreto ed il precetto sono stati nuovamente notificati, in data 27/09/2022, presso la residenza anagrafica del debitore (in
Alcamo, via Porta Palermo n. 36) e la notifica è stata effettuata ex art. 140 c.p.c., mediante deposito dell'atto nella casa comunale, cui ha fatto seguito, questa volta, il ritiro da parte del destinatario in data
10/10/2022.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo fissando la data Controparte_1
dell'udienza a distanza di otto mesi e, nelle more, ritenuto di avere idoneo titolo ha Parte_1
notificato il pignoramento immobiliare.
La procedura esecutiva n. 112/2022 RG ES. Imm. era regolarmente andata avanti fino all'udienza in cui era stata disposta la vendita dei beni pignorati, dopo la quale , in data Controparte_1
01/09/2023, ha proposto opposizione all'esecuzione.
Anche nell'opposizione avanzata nella procedura esecutiva ha sostenuto Controparte_1
l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto perché notificato oltre il termine di cui all'art. 640 c.p.c. ed ha chiesto la sospensione dell'esecuzione.
L'attore ha rappresentato che il G.E., in accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore,
seppur con l'opposizione del creditore che ha sostenuto la regolarità della notifica del titolo e l'assenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare, ha sospeso la procedura esecutiva ed ha condannato l'opposto alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese relative alla fase di cognizione sommaria, e assegnato termine per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 cpc;
pertanto, avendone interesse, ha incoato il presente giudizio. Parte_1
Costituitosi, tardivamente, , convenuto formale nel presente procedimento e Parte_1
debitore e esecutato e attore opponente nella fase esecutiva avanti il G.E., ha chiesto di accertare,
ritenere e dichiarare la tempestività dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 368/2022; accertare,
ritenere e dichiarare la nullità della prima notifica del decreto ingiuntivo n. 368/2022 effettuata ad
Alcamo in via Francesco Parrino, n.43; accertare, ritenere e dichiarare che la seconda notifica effettuata pagina 3 di 10 in Alcamo, in via Porta Palermo, n. 36 è posta in violazione del termine di cui all'art. 644 c.p.c.;
conseguentemente, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 368/2022 ed estinta la procedura esecutiva immobiliare n. 112/2022 R.G. Es. Im.; con vittoria di spese.
A fondamento della propria domanda il convenuto ha nella presente sede sostanzialmente sostenuto le medesime argomentazioni rappresentate a fondamento dell'opposizione all'esecuzione e rappresentate a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e già sopra riportate.
In particolare, lamenta l'inefficacia del decreto ingiuntivo posto a fondamento Controparte_1
dell'esecuzione poiché la notifica dell'atto è stata effettuata presso un presunto quanto inesistente domicilio dello stesso, in Alcamo alla via Francesco Parrino n. 43, che, quindi, non è andata a buon fine se non mediante una errata notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Il convenuto, quindi, ha sostenuto che la notifica regolare era quella effettuata in data 27
settembre 2022, dal creditore che, avvedutosi dell'errore della prima notifica, l'ha effettuata nuovamente, ben oltre, quindi, i sessanta giorni di efficacia del decreto ingiuntivo emesso in data 27
maggio 2022.
Nelle more del presente giudizio, nella causa di opposizione avverso il decreto ingiuntivo portante RG 2174/2022, con ordinanza del 05/10/2023 è stata rigettata la richiesta del debitore di sospensione della provvisoria esecutività del decreto impugnato (cfr. documento allegato alla memoria ex art. 171 ter cpc, primo termine, depositata in data 24/01/2024), con prosieguo del giudizio.
Inoltre, con ordinanza collegiale del 29/01/2024, resa da questo Tribunale nel procedimento portante RG 1674/2023, è stata dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione e accolto il reclamo presentato da avverso l'ordinanza di sospensione del GE del giorno Parte_1
18.09.2023, con condanna del reclamato al pagamento delle spese di lite in favore del reclamante, per entrambi i gradi di giudizio (cfr. documento allegato alla memoria ex art. 171 ter cpc, secondo termine,
depositata in data 15/02/2024).
pagina 4 di 10 La causa è stata istruita documentalmente, ritenuto possibile e vantaggioso un accordo tra le parti, le stesse sono state inviate in mediazione ex officio ma il procedimento si è concluso con esito negativo;
è stata, poi, formulata una proposta conciliativa ex art 185 bis cpc accettata dall'attore e rifiutata dal convenuto;
le parti, quindi, hanno precisato le conclusioni come sopra riportato e sono state depositate da entrambe le parti note conclusive;
la causa è stata discussa ex artt. 127 ter e 128 cpc e posta in decisione ex 281 sexies ultimo comma cpc.
Preliminarmente, in generale, va rilevato che, con l'opposizione all'esecuzione si contesta il
“se” dell'esecuzione ossia il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata, per ragioni che attengono all'esistenza o all'efficacia del titolo (del quale si nega l'esistenza sin dall'origine oppure la cui esistenza è venuta meno successivamente, ad esempio, per caducazione). Altri motivi di opposizione attengono alla idoneità soggettiva del titolo a fondare quella esecuzione ed alla corrispondenza della misura richiesta col contenuto del titolo.
Con l'opposizione agli atti esecutivi, invece, si contesta il “come” dell'esecuzione, ossia non si nega che il creditore abbia la titolarità dell'azione esecutiva, ma si contesta la legittimità del modo col quale l'esercizio dell'azione è preannunciato o è avvenuto: in altre parole, si contesta la regolarità
formale dei singoli atti o di un singolo atto del processo esecutivo e degli atti che lo preannunciano
(titolo esecutivo e precetto) e dunque si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto nonché la regolarità della loro notificazione o l'omissione della stessa (cfr. Cass. N° 20289/2011).
Inoltre, l'opposizione all'esecuzione ovvero agli atti esecutivi può essere “preventiva” oppure
“successiva o repressiva” a seconda che preceda o segua l'esecuzione forzata, che inizia col pignoramento.
Nel caso di specie, si tratta di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc successiva al pignoramento, stante che la ragione di opposizione formulata è palesemente un motivo di opposizione all'esecuzione, infatti, l'opponente, qui convenuto, contesta l'esistenza del diritto stesso in capo a CP_1
pagina 5 di 10 a porre in essere l'esecuzione nei propri confronti per l'inefficacia del titolo a fondamento Pt_1
dell'esecuzione.
Per quanto qui di interesse, si rileva che a mente dell'art. 474, comma cpc “l'esecuzione forzata
non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono
titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente
efficacia esecutiva”.
Perché l'azione esecutiva possa essere intrapresa, è, quindi, innanzitutto necessario che vi sia il titolo esecutivo e che il diritto rivendicato sia ricompreso nell'oggetto del titolo.
Nel caso di specie, comunque, deve tenersi conto, in primis, della conferma della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto a seguito del rigetto della richiesta di sospensione (cfr.
documento allegato alla memoria ex art. 171 ter cpc, primo termine, depositata in data 24/01/2024).
A seguire, deve tenersi conto del provvedimento collegiale di dichiarazione di inammissibilità
della domanda di sospensione della procedura esecutiva (cfr. documento allegato alla memoria ex art. 171 ter cpc, secondo termine, depositata in data 15/02/2024).
Ed, invero, risolutiva della questione oggetto di causa è la sentenza n. 624/2025 emessa dal
Tribunale di Trapani in data 29/09/2025, a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo portante RG 2174/2022 che ha rigettato le domande di parte attrice opponente in Controparte_1
quanto inammissibili stante la tardività dell'opposizione e ha dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 368/2022, emesso dal Tribunale di Trapani il 27 maggio 2022, ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
E, comunque, osserva il Tribunale che attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o, come nel caso di specie, di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in tale sede, escludendosi la pagina 6 di 10 possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione, dovendo limitarsi l'indagine al titolo esecutivo e non potendo estendersi a questioni superate dall'esistenza del titolo e in contrasto con esso.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato il principio, ormai granitico, che “in sede di
opposizione all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo,
in quanto non opposto (art. 647 cod. proc. civ.), il debitore non può contestare il diritto del creditore
per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo,
ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti” (Cass. civ. Sent.
27159/2006).
Applicando i principi sopra esposti al caso in esame che scaturisce da un'azione esecutiva avente origine da un titolo di natura giudiziale, deve ritenersi che nella presente sede è precluso il controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato o, come nel caso in questione, nel quale il titolo
è stato confermato, potendo l'odierno Decidente occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti l'interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva.
Dagli atti di causa risulta evidente che è il Giudice avanti al quale pendeva l'opposizione al decreto ingiuntivo che stabilisce la validità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, con eventuale sua perenzione, e ciò anche ai fini della revoca della provvisoria esecuzione concessa al momento dell'emissione del decreto.
In sede di opposizione all'esecuzione, i motivi di doglianza spiegati dall'esecutato, che reiterano quelli proposti in sede di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, vanno considerati inammissibili e non si valutano nel merito.
pagina 7 di 10 Orbene, alla luce delle sovra esposte argomentazioni non può che concludersi che il credito azionato da è fondato su titolo esecutivo e che l'esecuzione è stata validamente iniziata Parte_1
in base a un titolo provvisoriamente esecutivo e in base a tale titolo poteva essere portata avanti e definita, come, in effetti, è stato, con la totale assegnazione del compendio immobiliare sottoposto all'esecuzione.
In merito alla domanda di refusione delle spese del procedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione nulla deve provvedersi avendovi già provveduto il Tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo, svoltosi nelle more, che ha liquidato le spese per entrambi i gradi del giudizio cautelare.
Deve essere, in ultimo, rigettata la domanda formulata dalla parte attrice di condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non avendo la parte dato prova dell'elemento soggettivo che pure deve fondare la detta richiesta.
Secondo la Suprema Corte “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive” (Cass civ Sez.
3 - Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023)
Ed ancora, “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente pagina 8 di 10 aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (Cass. Civ.
Sez.
3 - Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023).
Ed invero, la fondatezza della statuizione di condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo e della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza,
dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. civ. ordinanza n. 15.629 del 2010).
Rileva, altresì, il Tribunale che l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo mala fede o colpa grave,
sia dell'elemento oggettivo entità del danno sofferto. Il primo presupposto si concretizza nella conoscenza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale di diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza. Il secondo presupposto richiede invece l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell'an che del quantum debeatur (Cass Civ. 24645 2007).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe sulla parte istante l'onere della prova sia dell'an che del
quantum debeatur pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio se tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ 3388/2007).
Nel caso di specie non risulta provata da parte attrice né l'ammontare né l'esistenza di un danno da ricondurre all'altra parte, subito, appunto, a causa del comportamento tenuto dalla controparte nel presente procedimento.
Infine, non è possibile desumere, in alcun modo, nessuno dei suddetti elementi dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta agli atti di causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'esito della stessa, della pronuncia in rito, delle difese spiegate, dell'attività effettivamente espletata e del comportamento processuale delle parti, vanno poste in capo al convenuto e liquidate, applicando i minimi di tariffa per tutte le fasi, pagina 9 di 10 anche tenuto conto che la fase istruttoria è stata solo documentale e la fase decisionale si è svolta in forma semplificata, come in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014 coordinato con il D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani definitivamente pronunciando ogni altra istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita così dispone:
- dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta da;
Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_1 Parte_1
liquida nella complessiva somma di € 7.052,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed oltre le spese per gli esborsi sostenuti.
Così deciso in Trapani, con sentenza emessa a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 128 e 281
sexies c.p.c. e pubblicata tramite deposito telematico il giorno 29 novembre 2025.
Il Giudice
OV RL
pagina 10 di 10