a) Arma aeronautica, articolata in ruoli, naviganti e armi, e specialita'; b) Corpo del genio aeronautico; c) Corpo di commissariato aeronautico; d) Corpo sanitario aeronautico. 2. ((Gli articoli 148 e 149 stabiliscono, rispettivamente, la ripartizione e le attribuzioni degli elementi di cui al comma 1, lettere b) e c).)) ((138)) --------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera a)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
a) articolo 4, comma 1, lettere c), e), f), g), h), e i)".