Decreto decisorio 13 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 16 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/02/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00886/2025REG.PROV.COLL.
N. 04487/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4487 del 2023, proposto da
NA GG, RI BO, CE SI, RC AV, AE LI, LL De HI, MA AR, IE OT, IO Lo ST, PA LL, NI TR, ND PA, ZO ER, CH PE e RI AG, rappresentati e difesi dall'avvocato RC Rigo, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Tito Munari, CE Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;
nei confronti
Veneto Innovazione s.pa., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 51/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Valerio Perotti e dato atto che gli avvocati RC Rigo e CE Zanlucchi hanno presentato istanze di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Risulta dagli atti che gli odierni appellanti avevano partecipato al bando per la concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli di categoria M1, con contestuale acquisto di mezzi a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione rivolto a soggetti privati residenti in [...], approvato con delibera della Giunta regionale n. 491 del 20 aprile 2021, venendo utilmente inseriti nella relativa graduatoria.
Nel corso del tempo, le somme inizialmente messe a disposizione per l’attuazione del bando subiva un duplice incremento, passando da euro 5.000.000 ad euro 13.415.000, il che consentiva di soddisfare circa i due terzi delle domande ammesse, ma non anche quelle degli appellanti.
Nell’anno 2022, nonostante la precedente graduatoria fosse ancora valida, la Regione
Veneto riteneva di non destinare ulteriori somme a scorrimento della graduatoria triennale in essere, ma di promuovere una nuova iniziativa, pubblicando un bando finanziato con 11.825.396,04 euro, nel quale però non rilevava più la classe ambientale del veicolo da rottamare ed altresì veniva pesantemente decurtato l’ammontare degli incentivi.
Ritenendo tale scelta illegittima e lesiva della loro posizione giuridica, gli odierni appellanti ricorrevano al Tribunale amministrativo del Veneto, impugnandone gli atti conseguenti.
La Regione Veneto si costituiva in giudizio, concludendo per l’infondatezza di quanto dedotto in gravame.
Con sentenza 16 gennaio 2023, n. 51, il giudice adito respingeva il ricorso, sul presupposto che la previsione, nel bando del 2021, di una validità triennale della relativa graduatoria garantiva soltanto la possibilità dell’utilizzo della stessa laddove la Regione avesse deciso di destinare ulteriori somme al finanziamento di quella misura, ma certo non poteva in alcun modo vincolare la scelta della medesima amministrazione in ordine alla valutazione, nel caso concreto, dell’opportunità di disporre o meno tale ulteriore finanziamento o, in alternativa, di destinare le somme a disposizione per il raggiungimento dell’obiettivo dell’abbattimento dell’inquinamento da CO2 al perseguimento di risultati più ambiziosi, senza che ciò necessitasse alcuna specifica motivazione.
Avverso tale decisione i ricorrenti interponevano appello, affidato ad un unico motivo di impugnazione, così rubricato: “ Erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Carenza di presupposto e travisamento dei fatti. Violazione ed errata interpretazione ed applicazione dei principi di buon andamento ed efficienza, di autovincolo, di massima partecipazione, adeguatezza, proporzionalità, conservazione e di non aggravamento delle procedure selettive di attribuzione di benefici pubblici. Violazione ed errata interpretazione ed applicazione degli artt. 3, 7 e 21-quinquies della legge 241/1990, del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera (P.R.T.R.A.), del “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 836 del 6 giugno 2017, della deliberazione della Giunta regionale del 3 marzo2021 n. 238 ”.
Costituitasi in giudizio, la Regione Veneto insisteva per l’infondatezza del gravame, chiedendo che fosse respinto.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 28 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con l’unico motivo di impugnazione, gli odierni appellanti deducono che erroneamente il primo giudice avrebbe accolto la difesa della Regione Veneto secondo cui l’adozione di un nuovo bando – in luogo del rifinanziamento di quello precedente, la cui graduatoria era ancora in vigore e produttiva di effetti – era strumentale “ al raggiungimento di un obiettivo più elevato, secondo i termini indicati nella normativa sopravvenuta […] per perseguire un sempre migliore risultato nell’abbattimento della Co2 nell’aria ”; in particolare si dolgono del fatto che sarebbero stati “ completamente disattesi i rilievi avanzati da questa difesa in ordine alla circostanza che i nuovi parametri economici introdotti con il Bando auto 2022 avrebbero provocato un minor acquisto di nuovi autoveicoli e, quindi, un peggiore risultato nell’abbattimento della Co2 nell’aria.
Invero, il miglioramento della qualità dell’aria non è dovuto soltanto al fatto che circolano veicoli nuovi e meno inquinanti, ma soprattutto al fatto che vengono tolti dalla circolazione automobili vecchie ed altamente inquinanti: più auto ad alto impatto ambientale vengono rottamente, migliore sarà il risultato ecologico ”.
Ciò in quanto – esemplificano gli appellanti – “ Se con il Bando 2022 si incentiva l’acquisto di auto nuove meno inquinanti rispetto a quelle che incentivavo con il Bando 2021 (max ≤ 145 g/km di CO²), ma nel contempo si pongono tutta una serie di restrizioni per cui di fatto si limita drasticamente il rinnovo del parco auto regionale, allora non si ottiene il miglioramento della qualità dell’aria sperato ”: più si restringono i parametri di accesso all’iniziativa, secondo questa prospettiva, minore sarebbe infatti la “spinta” data ai consumatori all’acquisto di un nuovo veicolo.
A differenza del precedente bando, quello contestato non prevedeva che l’assegnazione dei punteggi fosse operata anche tenendo conto della classe del veicolo da rottamare (e per l’effetto, irrazionalmente con gli obiettivi prefissi, non incentiverebbe la sostituzione dei veicoli più inquinanti).
Analoghe distorsioni sarebbero state indotte dalla fissazione di un tetto di spesa per l’acquisto del nuovo veicolo e dall’abbassamento del requisito reddituale.
Il motivo, esaminato nel suo complesso, non può trovare accoglimento.
A fronte di una scelta eminentemente discrezionale dell’amministrazione quale quella contestata, infatti, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è circoscritto ai soli profili di manifesta contraddittorietà, abnormità o irrazionalità delle valutazioni adottate e dei provvedimenti che ne discendono, non potendo per contro quest’ultimo sostituire la propria valutazione di opportunità circa la soluzione da adottare nel caso concreto a quella precedentemente operata dall’autorità – qui l’amministrazione regionale – cui la legge attribuisce il relativo potere.
Tenuto conto che gli odierni appellanti hanno potuto partecipare anche al bando del 2022, collocandosi tutti utilmente in graduatoria (alcuni di essi altresì riuscendo ad ottenere l’incentivo regionale, a differenza di quanto avvenuto in relazione al precedente bando), il reale oggetto del contenere – e delle censure dedotte in appello – è sostanzialmente uno solo, ossia il ridotto ammontare dell’incentivo erogato con il nuovo bando rispetto a quello del 2021. Al riguardo, gli appellanti obiettano che, laddove si fosse optato per rifinanziare il primo bando, il contributo che sarebbe stato alla fine loro corrisposto sarebbe stato nettamente maggiore: di qui l’interesse al ricorso, sul presupposto della doverosità per l’amministrazione di esaurire la graduatoria allora in essere, prima di eventualmente porre in essere una nuova procedura comparativa.
Come puntualmente documentato dalla Regione Veneto nelle proprie difese, rispetto al bando del 2021 l’iniziativa per il 2022 effettivamente rimodulava l’importo del contributo per le varie tipologie di veicoli di nuova immatricolazione, correlati alle emissioni di CO2 (ridotte rispetto al 2021) e NOX.
Per i veicoli elettrici era stato previsto un contributo massimo di 6.000 euro (euro 5.000 moltiplicati per il coefficiente 1,2 corrispondente alla fascia di ISEE più bassa), laddove nel 2021 il contributo sarebbe stato di 8.000 euro; a ciò si aggiungeva la limitazione, prevista al punto 5.2 del bando, del costo massimo ammesso per l’acquisto della nuova auto, pari ad euro 40.000 + Iva.
In tal modo, peraltro, il contributo regionale si manteneva in linea con quanto previsto nel d.P.C.M. del 6 aprile 2022, relativo al “ Riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti ”, il cui contributo poteva essere sommato a quello regionale.
Inoltre, rispetto al criterio del reddito personale previsto per il 2021, il quale non doveva superare i € 75.000, veniva introdotto il parametro dell’indicatore della situazione economica familiare equivalente (ISEE), il quale non poteva essere superiore a 50.000 euro. Tali novità rispondevano all’esigenza – anche a tutela della spesa pubblica – di misurare in modo appropriato la condizione economica di chi richiedeva l’erogazione.
Come evidenziato dall’appellata Regione Veneto, la graduatoria del bando del 2022 è stata determinata in base all’ISEE ed ai coefficienti attribuiti ai Comuni che avevano adottato, dall’anno 2019 al 30 aprile 2022, delle ordinanze per il miglioramento della qualità dell’aria; l’attribuzione del finanziamento è stata quindi determinata – coerentemente – moltiplicando il valore economico del contributo al coefficiente assegnato alla fascia di ISEE.
L’utilizzo di tale parametro quale limite selettivo per l’elargizione del finanziamento pubblico non può del resto dirsi irragionevole, trattandosi – da un lato – di un criterio generalmente adottato dalle amministrazioni a garanzia di una maggiore equità socio-economica dei suddetti aiuti né – dall’altro – fornendo gli appellanti indicazioni utili a desumere, nel caso in esame, eventuali criticità in tal senso.
In questi termini, non è pertinente (nell’ottica della tutela dell’interesse pubblico) la circostanza che, in applicazione delle nuove regole, gli appellanti verrebbero a percepire un finanziamento ridotto rispetto a quello che sarebbe stato loro liquidato sulla base dei (diversi) parametri del bando del 2021.
Neppure è dato individuare, nelle previsioni di cui al bando del 2021 o nella disciplina normativa ad esso presupposta, una qualche ipotesi di “autovincolo” dell’amministrazione – una volta erogati tutti gli stanziamenti precedentemente impegnati per le finalità ivi previste – a rifinanziare nel corso del tempo le dette misure sino ad esaurire le residue posizioni in graduatoria, con l’implicita preclusione, sino a tale momento, di attivare autonome procedure mediante la pubblicazione di nuovi bandi: tale eventualità, piuttosto, era contraddetta da quanto precisato al p.to 7.1 del bando 2021, per cui “ Per la formazione della graduatoria, fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria di cui all’art. 1, la priorità sarà determinata […] ”, con ciò chiarendo che la destinazione di ulteriori risorse rispetto a quelle inizialmente stanziate fosse meramente eventuale.
Deve pertanto concludersi che, in assenza di una specifica previsione normativa di segno opposto, la scelta tra il rifinanziamento della residua graduatoria ovvero l’indizione di una nuova procedura rientrava nell’ambito delle valutazioni discrezionali che competono all’amministrazione ai fini del miglior perseguimento del pubblico interesse cui la stessa è preposta: nessun legittimo affidamento ad uno o più rifinanziamenti potevano pertanto vantare i partecipanti al bando, le cui eventuali pretese andavano necessariamente circoscritte alle risorse originariamente (ed effettivamente) stanziate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le censure dedotte dagli odierni appellanti vanno pertanto respinte.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore della Regione Veneto delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) complessivi, oltre Iva e Cpa se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Perotti | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO