Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 05/12/2025, n. 4012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4012 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04012/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00790/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 790 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Clinica Polispecialistica San Carlo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli e Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in IL, via Marina 6;
contro
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesA dagli avvocati Annalisa Santagostino E Santina Cucco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia di Tutela della Salute di IL, non costituitA in giudizio;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della D.G.R. della Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 (pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 6 in data 6 febbraio 2024), quanto alla disposizione di cui al paragrafo 3.5.2.8 dell'Allegato 3, ed atti preordinati, conseguenziali, connessi ed applicativi.
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- degli atti con i quali la ATS della Città Metropolitana di IL, a seguito del monitoraggio delle prestazioni ambulatoriali erogate dalla ricorrente nel 2023, ha ritenuto che la società Clinica Polispecialistica San Carlo S.r.l. abbia raggiunto solo all’ 80% il I obiettivo contrattuale assegnatole in ordine ai “volumi aggiuntivi di prestazioni”, come da nota di ATS IL trasmessa in data 8 aprile 2024 (cfr. doc. 7);
- degli atti con i quali ATS IL e Regione hanno determinato il valorizzato riconoscibile alla Clinica Polispecialistica San Carlo S.r.l. quanto all’attività ambulatoriale erogata nel 2023, stabilendo: i) una riduzione del budget per mancato raggiungimento degli obiettivi pari a complessivi €. 153.234,94; ii) il finanziato totale ambulatoriale lombardi riconosciuto nell’importo di €. 15.553.974,72 (cfr. come risulta dalla comunicazione di ATS IL inviata alla ricorrente in data 21 maggio 2024 - doc. 8).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2025 il dott. TE LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe la Società ricorrente impugna la deliberazione della Giunta regionale della Regione Lombardia n. XII/1827 del 31 gennaio 2024, nella parte in cui adotta delle disposizioni per valutare gli obiettivi contrattuali assegnati alla ricorrente per l’esercizio 2023, connessi al raggiungimento della quota variabile di budget;
- che con memoria depositata in giudizio il 20 ottobre 2025 la ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla definizione del merito del ricorso sia in ragione dell’entità effettiva dell’abbattimento subito in ordine al mancato raggiungimento degli obiettivi contrattuali, sia in ragione delle pronunce recentemente rese in ricorsi analoghi vertenti sulle medesime questioni di diritto;
- che per costante giurisprudenza a fronte dell’espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse, in ossequio al principio dispositivo applicabile al processo amministrativo, che comporta che il giudice non possa sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire ( ex plurimis cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 1° ottobre 2025, n.7679; Consiglio di Stato, Sez. II, 26 maggio 2025, n. 4575);
- che le peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IL nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE LL, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Andrea Lipari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TE LL |
IL SEGRETARIO