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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente DISCENZA GIUSEPPE, Relatore DI LORENZO CARMELA, Giudice
in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 119/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Isernia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 97/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ISERNIA sez. 1 e pubblicata il 26/06/2012
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401T201270 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401T201270 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401T201270 IVA-ALTRO 2005 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401T201270 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza la causa viene assegnata a senenza.
FATTO ESVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 05/07/2023 il sig. Ricorrente_1 presenta ricorso per riassunzione a seguito della Ordinanza della Corte di Cassazione n.13439/2023 depositata in data 29/03/23, con la quale veniva cassata con rinvio ad altra sezione della CTR per il Molise, la sentenza n. 432/03/2016 emessa dalla CTR di
Campobasso in data 19/09/16.
Trattasi di avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate al contribuente in epigrafe, esercente l'attività commercio all'ingrosso e al dettaglio di bevande, nonché l'attività di commercio al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli, con il quale si determinavano per l'anno 2005, maggiori ricavi, ai fini Irpef, Iva, ed
Irap, per euro 76.683 e, maggiori imposte per complessivi euro 66.362, oltre sanzioni per euro 45.615,00.
Proponeva ricorso il contribuente eccependo illegittimo, arbitrario ed infondato l'avviso, con particolare riferimento all'utilizzo della metodologia accertativa posta in essere.
In prima istanza il ricorso veniva accolto parzialmente, poiché i giudici di prime cure rideterminavano il reddito di impresa in euro 50.000,00 (contro quello accertato pari a Euro 102.625,00), rilevando che l'Ufficio non avesse dimostrato che tutta la merce acquistata era stata rivenduta nello stesso anno e che il ricorrente si fosse avvalso di mano d'opera esterna o familiare per gestire le due attività di rivendita bibite e ricambi e sostenendo, altresì, che appariva comunque errato l'importo delle spese accessorie incrementative del costo di acquisto.
Tale giudicato veniva gravato di appello principale da parte del contribuente, che riteneva preliminarmente violato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc, laddove la sentenza non sarebbe stata basata su quanto dedotto dal ricorrente e non contestato dall'Ufficio in sede di costituzione in giudizio, adducendo, inoltre, nel merito, la assoluta carenza di motivazione del giudicato, per non aver la CTP esplicitato in base a quale criterio, sia esso presuntivo o statistico, avesse rideterminato il reddito d'impresa in € 50.000,00 L'Ufficio proponeva appello incidentale avverso la sentenza della CTP, nella parte in cui era rimasto soccombente, contestando la riduzione del reddito accertato. Sosteneva nell'atto che detta pronuncia era la risultante di un non puntuale ed insufficiente esame degli atti in causa, in quanto i primi giudici non davano adeguata contezza dei motivi allegati.
La CTR di Campobasso, con la sentenza n. 432/3/16, depositata in data 19 settembre 2016 – accoglieva l'appello del contribuente poiché l'Agenzia non aveva provato le irregolarità contabili e l'antieconomicità della gestione imprenditoriale.
Avverso la sentenza della CTR di Campobasso proponeva ricorso per Cassazione l'Ufficio con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 e 4, c.p.c., per violazione di legge. L'Ufficio eccepiva di non aver fatto alcuna valutazione in ordine all'applicazione degli studi di settore e che la fattispecie concerneva un accertamento analitico induttivo e non un accertamento da studi di settore. Sottolineava che i giudici d'appello avevano ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento pur non avendo valutato in alcun modo la congruità logica della verifica incentrata sull'accertamento dell'attendibilità delle scritture contabili. La mancata verifica di detti elementi aveva indotto il Collegio a motivare il rigetto dell'appello con una del tutto apparente motivazione, fondata anche su elementi estranei agli atti del procedimento.
La Suprema Corte con ordinanza n. 13439/2023 accoglieva il ricorso erariale, cassando con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, la sentenza gravata, anche per la quantificazione delle spese. Con riferimento all'unico motivo di censura e cioè il difetto di motivazione, la
Corte Suprema ha ritenuto che la Corte di Giustizia "benché avesse sì reso una motivazione graficamente apparente, in nessun passaggio traspariva un elemento decisivo che potesse consentire all'interprete di ricavare l'iter logico che sorreggeva la decisione di annullamento". Dunque la motivazione risultava del tutto apparente.
Nell'atto di riassunzione il contribuente ribadisce quanto già sostenuto con il procedimento di appello.
Sottolinea di aver ottemperato all'invito dell'Ufficio ad esibire la documentazione relativa all'anno 2005, rimanendo per 21 mesi in attesa di eventuali richieste di chiarimenti, mai pervenute;
- ha contestato l'errata, ricostruzione induttiva dei ricavi, espletata su medie di settore di non chiara provenienza, allegando il proprio specifico studio di settore, dal quale risulta congruo rispetto al minimo ammissibile. - ha smontato punto per punto la ricostruzione analitica operata dall'Ufficio, sia in primo che in secondo grado, senza essere mai contraddetto.
Per questi motivi
chiede la conferma della sentenza appellata, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento. Si costituisce anche l'Ufficio eccependo che la verifica si era concentrata sull'accertamento dell'attendibilità delle scritture contabili, mediante: - la rilevazione e descrizione della merce giacente nei locali aziendali;
- la compilazione degli elenchi con le quantità, i prodotti e i corrispettivi unitari di vendita, come risultanti dal listino dei prezzi esposti al pubblico;
- l'individuazione, dei gruppi di appartenenza delle somministrazioni e dei prodotti ceduti;
- l'identificazione del costo di acquisto dei prodotti giacenti;
- la valutazione della merce in magazzino. L'Agenzia sostiene una sostanziale inattendibilità delle scritture contabili e ribadisce che a fronte della legittima prova presuntiva così offerta dall'Ufficio, spetta al contribuente l'onere di provare che il reddito, anche presuntivamente determinato, non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quello indicato dall'ufficio. Fa presente ancora che l'atto di rettifica è sufficientemente motivato dall'Agenzia delle
Entrate, con la specificazione degli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune voci contabili, ed è assistito da presunzione di legittimità in ordine all'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'Amministrazione
Finanziaria era tenuta a provare, se non quanto emergeva dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte.
Per questi motivi
chiede il rigetto dell'appello principale della parte con accoglimento dell'appello incidentale dell'Ufficio.
All'udienza odierna il ricorso per riassunzione viene riservato per la decisione.
Osserva nel merito la Corte, l'accertamento induttivo (o extracontabile) è una metodologia legittima, ai sensi degli artt. 39 del D.P.R. 600/1973 e 55 del D.P.R. 633/1972, solo quando la contabilità è considerata inattendibile, ovvero quando le irregolarità riscontrate sono così gravi, numerose e ripetute da minare la credibilità complessiva delle scritture contabili, pertanto l'accertamento induttivo è uno degli strumenti più incisivi a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria per contrastare l'evasione fiscale.
Tuttavia, il suo utilizzo non è illimitato e deve rispettare precisi requisiti di legge. Una recente ordinanza della
Corte di Cassazione chiarisce i confini di questo potere, stabilendo che una singola irregolarità formale non è sufficiente a giustificare una ricostruzione del reddito, specialmente se i dati dichiarati dal contribuente sono già congrui. Nel caso di specie non sussistono i requisiti di irregolarità gravi richiesti dall'art. sopra menzionato per poter ritenere legittimo l'operato dell'Ufficio, tenuto conto anche di essere in presenza di errori rilevati nell'atto di accertamento e dal contribuente giustificati punto per punto nell'atto del ricorso in riassunzione.
Anche l'eccezione della antieconomicità sollevata dall'Ufficio si ritiene non trovi spazio nel caso di specie, poiché il ricorrente ha esibito la documentazione richiesta contestando quanto eccepito dall'Agenzia. Ritiene la
Corte che in caso di accertamento basato sull'antieconomicità della gestione aziendale, l'Ufficio (Agenzia delle
Entrate) è tenuto a specificare in modo concreto e analitico gli indici di inattendibilità della contabilità. Non è sufficiente una contestazione generica, poiché la semplice assenza di profitto non giustifica automaticamente la rettifica, se non supportata da prove di una gestione irrazionale o incoerente. Solo nel caso in cui si verifichi quanto sopra illustrato l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve giustificare lo scostamento.
Alla luce di quanto asserito la Corte accoglie il ricorso per riassunzione. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise accoglie il ricorso in riassunzione e riforma la sentenza di primo grado. Condanna l'ufficio al pagamento delle spese dei giudizi di merito che liquida in complessivi €. 2500,00 oltre le spese del giudizio di Cassazione che liquida in €. 1500,00 oltre accessori di legge se dovuti da distrarsi in favore del difensore che le ha anticipate.
Così deciso in Campobasso lì 14/04/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
US NZ Avv. Antonio Liberatore
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente DISCENZA GIUSEPPE, Relatore DI LORENZO CARMELA, Giudice
in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 119/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Isernia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 97/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ISERNIA sez. 1 e pubblicata il 26/06/2012
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401T201270 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401T201270 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401T201270 IVA-ALTRO 2005 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401T201270 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza la causa viene assegnata a senenza.
FATTO ESVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 05/07/2023 il sig. Ricorrente_1 presenta ricorso per riassunzione a seguito della Ordinanza della Corte di Cassazione n.13439/2023 depositata in data 29/03/23, con la quale veniva cassata con rinvio ad altra sezione della CTR per il Molise, la sentenza n. 432/03/2016 emessa dalla CTR di
Campobasso in data 19/09/16.
Trattasi di avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate al contribuente in epigrafe, esercente l'attività commercio all'ingrosso e al dettaglio di bevande, nonché l'attività di commercio al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli, con il quale si determinavano per l'anno 2005, maggiori ricavi, ai fini Irpef, Iva, ed
Irap, per euro 76.683 e, maggiori imposte per complessivi euro 66.362, oltre sanzioni per euro 45.615,00.
Proponeva ricorso il contribuente eccependo illegittimo, arbitrario ed infondato l'avviso, con particolare riferimento all'utilizzo della metodologia accertativa posta in essere.
In prima istanza il ricorso veniva accolto parzialmente, poiché i giudici di prime cure rideterminavano il reddito di impresa in euro 50.000,00 (contro quello accertato pari a Euro 102.625,00), rilevando che l'Ufficio non avesse dimostrato che tutta la merce acquistata era stata rivenduta nello stesso anno e che il ricorrente si fosse avvalso di mano d'opera esterna o familiare per gestire le due attività di rivendita bibite e ricambi e sostenendo, altresì, che appariva comunque errato l'importo delle spese accessorie incrementative del costo di acquisto.
Tale giudicato veniva gravato di appello principale da parte del contribuente, che riteneva preliminarmente violato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc, laddove la sentenza non sarebbe stata basata su quanto dedotto dal ricorrente e non contestato dall'Ufficio in sede di costituzione in giudizio, adducendo, inoltre, nel merito, la assoluta carenza di motivazione del giudicato, per non aver la CTP esplicitato in base a quale criterio, sia esso presuntivo o statistico, avesse rideterminato il reddito d'impresa in € 50.000,00 L'Ufficio proponeva appello incidentale avverso la sentenza della CTP, nella parte in cui era rimasto soccombente, contestando la riduzione del reddito accertato. Sosteneva nell'atto che detta pronuncia era la risultante di un non puntuale ed insufficiente esame degli atti in causa, in quanto i primi giudici non davano adeguata contezza dei motivi allegati.
La CTR di Campobasso, con la sentenza n. 432/3/16, depositata in data 19 settembre 2016 – accoglieva l'appello del contribuente poiché l'Agenzia non aveva provato le irregolarità contabili e l'antieconomicità della gestione imprenditoriale.
Avverso la sentenza della CTR di Campobasso proponeva ricorso per Cassazione l'Ufficio con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 e 4, c.p.c., per violazione di legge. L'Ufficio eccepiva di non aver fatto alcuna valutazione in ordine all'applicazione degli studi di settore e che la fattispecie concerneva un accertamento analitico induttivo e non un accertamento da studi di settore. Sottolineava che i giudici d'appello avevano ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento pur non avendo valutato in alcun modo la congruità logica della verifica incentrata sull'accertamento dell'attendibilità delle scritture contabili. La mancata verifica di detti elementi aveva indotto il Collegio a motivare il rigetto dell'appello con una del tutto apparente motivazione, fondata anche su elementi estranei agli atti del procedimento.
La Suprema Corte con ordinanza n. 13439/2023 accoglieva il ricorso erariale, cassando con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, la sentenza gravata, anche per la quantificazione delle spese. Con riferimento all'unico motivo di censura e cioè il difetto di motivazione, la
Corte Suprema ha ritenuto che la Corte di Giustizia "benché avesse sì reso una motivazione graficamente apparente, in nessun passaggio traspariva un elemento decisivo che potesse consentire all'interprete di ricavare l'iter logico che sorreggeva la decisione di annullamento". Dunque la motivazione risultava del tutto apparente.
Nell'atto di riassunzione il contribuente ribadisce quanto già sostenuto con il procedimento di appello.
Sottolinea di aver ottemperato all'invito dell'Ufficio ad esibire la documentazione relativa all'anno 2005, rimanendo per 21 mesi in attesa di eventuali richieste di chiarimenti, mai pervenute;
- ha contestato l'errata, ricostruzione induttiva dei ricavi, espletata su medie di settore di non chiara provenienza, allegando il proprio specifico studio di settore, dal quale risulta congruo rispetto al minimo ammissibile. - ha smontato punto per punto la ricostruzione analitica operata dall'Ufficio, sia in primo che in secondo grado, senza essere mai contraddetto.
Per questi motivi
chiede la conferma della sentenza appellata, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento. Si costituisce anche l'Ufficio eccependo che la verifica si era concentrata sull'accertamento dell'attendibilità delle scritture contabili, mediante: - la rilevazione e descrizione della merce giacente nei locali aziendali;
- la compilazione degli elenchi con le quantità, i prodotti e i corrispettivi unitari di vendita, come risultanti dal listino dei prezzi esposti al pubblico;
- l'individuazione, dei gruppi di appartenenza delle somministrazioni e dei prodotti ceduti;
- l'identificazione del costo di acquisto dei prodotti giacenti;
- la valutazione della merce in magazzino. L'Agenzia sostiene una sostanziale inattendibilità delle scritture contabili e ribadisce che a fronte della legittima prova presuntiva così offerta dall'Ufficio, spetta al contribuente l'onere di provare che il reddito, anche presuntivamente determinato, non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quello indicato dall'ufficio. Fa presente ancora che l'atto di rettifica è sufficientemente motivato dall'Agenzia delle
Entrate, con la specificazione degli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune voci contabili, ed è assistito da presunzione di legittimità in ordine all'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'Amministrazione
Finanziaria era tenuta a provare, se non quanto emergeva dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte.
Per questi motivi
chiede il rigetto dell'appello principale della parte con accoglimento dell'appello incidentale dell'Ufficio.
All'udienza odierna il ricorso per riassunzione viene riservato per la decisione.
Osserva nel merito la Corte, l'accertamento induttivo (o extracontabile) è una metodologia legittima, ai sensi degli artt. 39 del D.P.R. 600/1973 e 55 del D.P.R. 633/1972, solo quando la contabilità è considerata inattendibile, ovvero quando le irregolarità riscontrate sono così gravi, numerose e ripetute da minare la credibilità complessiva delle scritture contabili, pertanto l'accertamento induttivo è uno degli strumenti più incisivi a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria per contrastare l'evasione fiscale.
Tuttavia, il suo utilizzo non è illimitato e deve rispettare precisi requisiti di legge. Una recente ordinanza della
Corte di Cassazione chiarisce i confini di questo potere, stabilendo che una singola irregolarità formale non è sufficiente a giustificare una ricostruzione del reddito, specialmente se i dati dichiarati dal contribuente sono già congrui. Nel caso di specie non sussistono i requisiti di irregolarità gravi richiesti dall'art. sopra menzionato per poter ritenere legittimo l'operato dell'Ufficio, tenuto conto anche di essere in presenza di errori rilevati nell'atto di accertamento e dal contribuente giustificati punto per punto nell'atto del ricorso in riassunzione.
Anche l'eccezione della antieconomicità sollevata dall'Ufficio si ritiene non trovi spazio nel caso di specie, poiché il ricorrente ha esibito la documentazione richiesta contestando quanto eccepito dall'Agenzia. Ritiene la
Corte che in caso di accertamento basato sull'antieconomicità della gestione aziendale, l'Ufficio (Agenzia delle
Entrate) è tenuto a specificare in modo concreto e analitico gli indici di inattendibilità della contabilità. Non è sufficiente una contestazione generica, poiché la semplice assenza di profitto non giustifica automaticamente la rettifica, se non supportata da prove di una gestione irrazionale o incoerente. Solo nel caso in cui si verifichi quanto sopra illustrato l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve giustificare lo scostamento.
Alla luce di quanto asserito la Corte accoglie il ricorso per riassunzione. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise accoglie il ricorso in riassunzione e riforma la sentenza di primo grado. Condanna l'ufficio al pagamento delle spese dei giudizi di merito che liquida in complessivi €. 2500,00 oltre le spese del giudizio di Cassazione che liquida in €. 1500,00 oltre accessori di legge se dovuti da distrarsi in favore del difensore che le ha anticipate.
Così deciso in Campobasso lì 14/04/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
US NZ Avv. Antonio Liberatore