Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 679/2024 R.G.
Appello sentenza Tribunale Lecce N. 1489 del 9.5.24 Oggetto: spese processuali REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di lavoro, in grado d'appello, iscritta al n. 679.2024 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Ernesto Parte_1
Rizzo e Luca Giannone, domiciliatari;
APPELLANTE contro
; Controparte_1 Controparte_2
APPELLATI contumaci
All'udienza del 19.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.10.24 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe con la quale, nei confronti del e Controparte_1
si era ottenuto il riconoscimento del diritto azionato (condanna al CP_3
pagamento del c.d. bonus docenti), su un valore della controversia indicato in € 2.500 con declaratoria di compensazione delle spese di giudizio e condanna dei soccombenti al pagamento di € 2500, oltre accessori
Ha chiesto- in parziale riforma della impugnata sentenza- la condanna dell' al CP_4
pagamento, con distrazione, di quanto dovuto ex D.M. 55.2014, nonché alla rifusione delle spese di questo grado.
Le controparti, pur in presenza di rituale vocatio, non si sons costituite in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
Non v'è contestazione sull'avvenuto riconoscimento del diritto rivendicato in I grado.
Effettivamente nella decisione resa non può trovare spazio la compensazione delle spese di giudizio effettuata;
il giudice di fronte all'evidente soccombenza dell'amministrazione datrice di lavoro non ha dato conto, se non con formula di stile e generica (“….stante il recente intervento delle giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione proposta , si ritiene e quo compensare tra le parti le spese processuali…”), dell'esistenza di specifici precedenti, di merito, difformi dal dispositivo reso, soprattutto quando è unico l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, di cui peraltro il giudice dà atto.
In applicazione del principio della soccombenza le parti evocate sono dunque tenute al rimborso delle spese di giudizio del I grado;
s' impone l'applicazione dei parametri fissati dal D.M. 55/2014, e successive modificazioni
.
L'entità delle spese da liquidare va rapportata non al credito riconosciuto (e coincidente con il valore dichiarato della controversia (€2500)).
La somma va quantificata in € 1.030 per il primo grado, oltre IVA, CAP e spese forfetarie, ed in € 470, 00 per il presente grado in applicazione della tariffa minima;
le spese di questo grado sono rapportate al valore di € 1030 e liquidate con i medesimi criteri.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 25.10.24 da Parte_1
nei confronti di e avverso la sentenza del 9.5.24 n. 1489 del
[...] CP_3
Tribunale di Lecce, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, determina l'importo delle spese di giudizio di primo grado liquidate in € 1030 oltre accessori e spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Ernesto Rizzo e UC Giannone
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Ernesto Rizzo e UC Giannone.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 19.3.2025
Il Presidente estensore
Gennaro LOMBARDI