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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/04/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n° 2776/2023 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. C. Previdi e A. Mariani
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Russo
in punto a: avallo, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza dell'1/4/2025 la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione respinta. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito revocare e/o comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto con il presente atto, concesso dall'Ecc.mo Tribunale di Modena in data 02.03.2023 (D.I. n. 702/2023, R.G n. 1462/2023), in quanto inesistenti, in ogni caso prescritte, le pretese di credito azionate in sede monitoria da , per le ragioni e le causali dedotte in atti, deducibili e/o rilevabili Controparte_1 d'ufficio.
- Vinte le spese”;
per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale:
▪ in via principale, respingere integralmente l'opposizione svolta dal sig. Parte_1 perché infondata, in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
▪ nel merito in via subordinata, accertare l'esatto ammontare del credito maturato da Controparte_1 nei confronti dell'odierno opponente e conseguentemente condannare quest'ultimo al
[...] pagamento della somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi come indicati nel decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria delle spese del giudizio”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Nel merito, l'opponente nega l'esistenza del rapporto oggetto di causa tra le parti, sostenendo di non avere mai intrattenuto rapporti cambiari con Controparte_1
e in ogni caso di non aver mai assunto alcun debito nei confronti di parte
[...] convenuta.
Infatti l'opponente ha disconosciuto la documentazione prodotta dal creditore procedente, recante sottoscrizione a lui riferibile apparentemente come avallante dei titoli cambiari.
La pretesa creditoria di parte convenuta si fonda, infatti, su due cambiali, rilasciate dalla debitrice società e sottoscritte per avallo dai soci, tra i Parte_2 quali anche la BMC di VE LE e C. S.a.s..
Nel caso in esame, infatti, le cambiali risultano sottoscritte per avallo da tutti i soci della , , Parte_3 Persona_1 Per_2
e
[...] Persona_3 Persona_4 Per_5 CP_2 Controparte_3 dall'odierno opponente , quale socio accomandatario della Parte_1
B.M.C. di VE LE e C. s.a.s..
Delle cambiali disconosciute è stata chiesta la verificazione da parte opposta,
e la consulenza tecnica d'ufficio espletata ha accertato che la sottoscrizione è autentica.
In sintesi, la consulenza tecnica d'ufficio ha rilevato che “Le sottoscrizioni apposte nelle cambiali di cui è causa e prodotte come doc. n. 3 nel ricorso per decreto ingiuntivo (n. 1482/2023 R.G.) sono autografe”.
Il primo motivo di opposizione è risultato, pertanto, infondato.
2 4. Con il secondo motivo di opposizione, parte attrice ha eccepito la prescrizione dell'azione cambiaria, allegando che ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, 94
e 102 L. Camb., le azioni cambiarie contro l'accettante, l'emittente e gli avallanti (c.d. azioni cambiarie dirette) “si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza”, e che la scadenza di pagamento risultante dalle cambiali era il 31.12.2013, per cui la prescrizione sarebbe maturata il 31.12.2016.
Il termine triennale di prescrizione della azione cambiaria è indiscusso in giurisprudenza (tra le varie: Cass. I, 30/03/2012, n. 5161).
Il creditore convenuto ha eccepito che la prescrizione è stata interrotta, con effetti sospensivi sino al termine dell'esecuzione, per effetto della notifica, avvenuta in data 7-9.08.2010, dell'atto di pignoramento immobiliare introduttivo dell'esecuzione intrapresa nei confronti di altri condebitori solidali, gli esecutati e anch'essi firmatari delle cambiali, menzionate nell'atto di Parte_3 CP_3 pignoramento e nel precetto.
In particolare, parte convenuta opposta allega che: le cambiali furono azionate e fu radicata l'esecuzione immobiliare nei confronti di e (n. 458/2011 R.G.Es.), riunito poi ad altra Parte_3 CP_3 procedura (n. 110/2011 R.G.Es.) avviata da altro Istituto e conclusasi nel 2019, senza alcun recupero a favore della banca;
avendo l'Istituto agito giudizialmente per il recupero del proprio credito, l'azione intrapresa ha interrotto ai sensi dell'art. 2943 C.c. il termine di prescrizione nei confronti del debitore principale ma anche nei confronti degli avallanti, in applicazione del disposto di cui all'art. 1310 C.c.; nello specifico, il termine di prescrizione fu interrotto per effetto della introduzione dell'esecuzione, quando la banca radicò la procedura n. 458/2011 R.G.Es. poi riunita all'esecuzione n. 110/2011 R.G. Es., e si protrasse sino al decreto di estinzione della procedura, per riprendere a decorrere ai sensi dell'art. 2945 C.c. sino alla lettera di intimazione di pagamento inviata a tutti gli ingiunti e poi sino al deposito del decreto ingiuntivo richiesto ed opposto in questa sede.
La tesi di parte convenuta si fonda sul fatto che, come chiarito anche dalla giurisprudenza, <La disciplina dell'art. 1310, comma 2, c.c., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo
3 determinano l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio>> (Cass. III, 21/01/2011, n. 1406).
Tuttavia, nel caso concreto non è stato provato che sia mai stato emanato un decreto di estinzione della procedura esecutiva;
parte convenuta ha prodotto un progetto di distribuzione finale, che appare a tutti gli effetti essere l'atto conclusivo della procedura, in data 3/6/2019, dal tenore del quale risulta che l'approvazione del
Progetto di distribuzione delle somme ricavate dall'espropriazione era prevista per il
20.06.2019.
5. L'eccezione di parte opponente risulta fondata sulla base delle produzioni documentali. Nella presente controversia l'opponente non contesta l'efficacia interruttiva delle azioni giudiziarie dirette al recupero del credito, avviate dal creditore, nei confronti dei condebitori solidali;
è assodato, infatti, che l'effetto interruttivo permanente della prescrizione concerne anche il condebitore estraneo al giudizio (Cass. III, 28/3/1994, n. 2988); a fronte di specifica contestazione di parte opponente, però, incombeva sul creditore convenuto l'onere probatorio sulla esatta individuazione del “dies a quo” dal quale calcolare il termine triennale di prescrizione a seguito della ripresa della decorrenza del nuovo termine prescrizionale.
Al riguardo va, infatti, osservato che la norma del secondo comma dell'art. 2945 C.c. vale anche nell'ipotesi in cui il giudizio avviato si concluda con un provvedimento diverso dalla sentenza, e questo è appunto, normalmente, il caso del processo esecutivo, ove l'effetto interruttivo viene meno nel momento in cui diviene definitivo il provvedimento che comunque chiude il giudizio.
In proposito parte attrice fondatamente osserva negli atti conclusivi che
<secondo costante giurisprudenza (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Sent.,
25.03.2002, n. 420, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 24.03.2021, n. 8217) l'efficacia interruttiva permanente, determinata dall'instaurazione del processo esecutivo, si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte,
l'attuazione coattiva del suo diritto, momento coincidente appunto con
l'approvazione del progetto di distribuzione ex art. 598 c.p.c.; ovvero quando il processo esecutivo giunga a un risultato equipollente a quello individuato, per il processo di cognizione, dall'art. 2945 comma 2 c.c. e cioè la definizione del giudizio>>.
4 L'osservazione è in linea con l'interpretazione di legittimità, secondo la quale:
<La disciplina dell'art. 1310, comma 2 c.c. sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determina
l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio>> (Cass. III, 15/06/2001, n. 8136); <In tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prescritto il credito azionato in una procedura esecutiva immobiliare, sul presupposto che, essendosi quest'ultima estinta per l'omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 2668 ter c.c., all'atto introduttivo della stessa dovesse riconoscersi efficacia interruttiva istantanea - e non già permanente - della prescrizione)>> (Cass. III, 9/5/2019, n. 122239).
Nel caso in questione, l'unico provvedimento conclusivo del processo esecutivo, al quale riconnettere la cessazione dell'effetto interruttivo permanente, è la menzionata approvazione del Progetto di distribuzione delle somme, in data
20.6.2019; parte convenuta non ha documentato un'altra e diversa data di conclusione del procedimento.
Pertanto, è fondata l'osservazione di parte opponente che l'approvazione del
Progetto di distribuzione individua, per i creditori soddisfatti in parte ed a maggior ragione per gli incapienti come la banca convenuta, il momento di cessazione dell'effetto interruttivo ed il conseguente dies a quo del decorso del nuovo periodo di prescrizione triennale.
Ne consegue che l'unico atto interruttivo documentato, successivo a tale data, ovvero le intimazioni di pagamento che la convenuta ha inviato agli altri condebitori nel novembre 2022, sono state inviate dopo più di tre anni -precisamente oltre quaranta mesi- e, quindi, non potevano più svolgere ulteriore effetto interruttivo di una prescrizione già maturata.
5 6. A fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione cambiaria, il creditore convenuto ha sostenuto che, comunque, il debitore sarebbe comunque tenuto al pagamento dell'importo ingiunto anche in considerazione del rapporto causale sottostante, vale a dire l'obbligazione di garanzia assunta riguardo al debito della debitrice principale.
Al riguardo specifica che la prova del rapporto è data dalle garanzie personali rilasciate a latere della sottoscrizione delle cambiali azionate in questa sede, e che nell'intimazione di pagamento inviata si fa espresso riferimento alle fideiussioni rilasciate, a dimostrazione della volontà espressa dall'odierno opponente di assumere la garanzia in favore della debitrice principale, di cui deteneva una quota societaria.
La tesi non è fondata: l'avallo in una cambiale è una garanzia che non estende la responsabilità dell'avallante al rapporto causale sottostante;
l'avallante è obbligato solo per la garanzia del pagamento della cambiale e non per l'eventuale rapporto contrattuale che ha portato all'emissione della cambiale, a meno che l'assunzione dell'obbligazione anche per il rapporto causale non risulti espressamente da altra fonte. Al riguardo l'interpretazione della normativa cambiaria è consolidata;
si ritiene che la sottoscrizione di un assegno bancario o, come nella specie, di una cambiale per avallo “comporta che la garanzia prestata dal terzo non si estende, salva la dichiarazione di una volontà diversa, al rapporto causale intercorrente tra creditore e debitore principale e, quindi, la garanzia cessa nel caso di prescrizione dell'azione cartolare e non può essere invocata dal creditore che esercita l'azione causale. Tuttavia, alla dichiarazione di avallo può affiancarsi una promessa extracambiaria di garanzia personale per l'adempimento del debito portato dalla cambiale o di quello risultante da un rapporto causale sottostante, ma l'esistenza di tale obbligazione fideiussoria non è desumibile, in via presuntiva, dalla sola dichiarazione di avallo, dovendo essere fornita la prova di una volontà espressamente diretta ad assumerla, in conformità di quanto previsto all'art. 1937
c.c.” (Cass. I, 15/2/2005, n. 3031; Cass. III;
3/3/2010, n. 5086); dunque, in caso di azione causale nei confronti del sottoscrittore per avallo, occorre la prova, che può essere anche presuntiva, della volontà dello stesso di garantire anche l'obbligazione extracambiaria dell'avallato, in quanto a norma dell'art. 35 legge cambiaria l'avallo adempie ad una funzione di garanzia, ma di garanzia per il pagamento della cambiale, come obbligazione soltanto cambiaria (cfr. Trib. Velletri, 27/2/2023, n.
376).
In tema, parte attrice fondatamente osserva che <la “azione causale (...) non può essere riconosciuta al creditore per il solo fatto dell'avallo, che garantisce
6 esclusivamente detta obbligazione cartolare”, dal momento che il debito dell'avallante accede a quello cambiario garantito, non a quello causale
“sottostante”, con la conseguenza che “la garanzia prestata dal terzo (avallante, ndr.) non si estende, salva la dichiarazione di una volontà diversa, al rapporto causale intercorrente tra creditore e debitore principale e, quindi, la garanzia cessa nel caso di prescrizione dell'azione cartolare e non può essere invocata dal creditore che esercita l'azione causale (Cass. Civ., 16.05.1997, n. 4349 e Cass. Civ.,
03.03.2010, n. 5086)>>.
7. Il creditore procedente in sede monitoria non ha, quindi, fornito prova della propria pretesa, nel senso della titolarità di una pretesa attualmente azionabile, e la domanda di pagamento è risultata infondata.
In conseguenza di quanto precede, il decreto ingiuntivo va revocato in accoglimento dell'opposizione.
Le spese processuali vanno compensate per reciproca soccombenza, che in ordine a parte attrice sussiste con riferimento al disconoscimento delle sottoscrizioni delle cambiali.
10. Riguardo a quest'ultimo aspetto è, inoltre, significativo il comportamento processuale, avendo parte attrice cercato con ogni mezzo di sottarsi all'adempimento.
Parte attrice opponente, dopo aver preso atto dell'esito negativo della verificazione delle firme, risultate autentiche, ha cercato di mitigare gli effetti di un disconoscimento mendace allegando di non avere alcun ricordo in ordine alla sottoscrizione degli avalli in questione, ma tale comportamento processuale non fa che ribadire la sua malafede, posto che per affermare la falsità di una propria sottoscrizione, e dare ingresso a un faticoso e oneroso procedimento di verificazione non è sufficiente una condizione soggettiva di dubbio come il non ricordare di averla apposta, occorrendo la certezza di non aver assunto simile impegno, ed essendo comunque l'eventuale dubbio facilmente fugabile mediante il confronto con gli altri sottoscrittori, tutti soci al pari dell'odierno opponente all'epoca dell'apposizione degli avalli, nessuno dei quali ha contestato -nemmeno nel processo esecutivo a seguito di pignoramento- l'avvenuta assunzione della garanzia
Il comportamento di parte attrice, che ha dapprima disconosciuto strumentalmente documenti che in realtà sapeva di avere sottoscritto e, ha, così, cercato di ottenere il risultato di sottrarsi alla concessione della provvisoria
7 esecutorietà del decreto opposto, è sanzionabile ai sensi dell'art. 96, 3° c., C.p.c.; al riguardo la funzione della norma è chiara: <L'art. 96 comma III c.p.c. risponde ad una funzione so sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti. Depongono in questo senso, oltre ai lavori preparatori della novella, significativi elementi lessicali. La norma fa, infatti, riferimento alla condanna al
«pagamento di una somma», segnando così una netta differenza terminologica rispetto al «risarcimento dei danni», oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ. Ancorché inserita all'interno del predetto art. 96, la condanna di cui all'aggiunto suo terzo comma è testualmente (e sistematicamente), inoltre, collegata al contenuto della «pronuncia sulle spese di cui all'articolo 91»; e la sua adottabilità «anche d'ufficio» la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici. Ne consegue che l'art. 96 comma III c.p.c. istituisce una ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa prevista dall'art. 96 comma 3 c.p.c. per l'offesa arrecata alla giurisdizione>> (così Corte
Cost., 23 giugno 2016 n. 152, che ha ulteriormente specificato: <La motivazione, che ha indotto il Legislatore, nell'art. 96 comma III c.p.c., a porre «a favore della controparte» l'introdotta previsione di condanna della parte soccombente al
«pagamento della somma» in questione, è ricollegabile all'obiettivo di assicurare una maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da quella condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico. Non è dunque fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata la riguardo>>).
La sanzionabilità, anche officiosa, del disconoscimento strumentale è condivisa anche da questo stesso ufficio: <Il disconoscimento della sottoscrizione poi accertata come autentica a seguito di CTU grafologica integra i presupposti della responsabilità processuale aggravata per lite temeraria>> (Trib. Modena -
Conte- 4/1/2016, n. 1; Trib. Modena -Masoni- 1/6/2017, n. 927; Trib. Modena -
Zavaglia- 10/12/2019, n. 1869; Trib. Modena -Pagliani- 25/11/2020, n. 1481).
8 Pertanto, parte opponente va condannata -in quanto soccombente, come già ricordato, in ordine al motivo di opposizione fondato sul disconoscimento e al conseguente procedimento di verificazione- al pagamento di una somma a favore della controparte che è equamente stimabile nella misura pari alla metà di quanto liquidabile a titolo di rimborso delle spese processuali, oltre ad interessi in misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino a quella di effettivo pagamento.
D'altronde, la quantificazione dell'importo dovuto è liberamente determinabile in via equitativa e, nella specie, atteso il valore della controversia appare congruo la metà dell'importo delle spese legali: <Il risarcimento dei danni per responsabilità aggravata o lite temeraria ex (art. 96 cpc può essere quantificato in via equitativa, prendendo a riferimento quanto liquidato a titolo di spese legali>> (Trib. Modena -Farolfi- 15/2/10, n. 241; in senso conforme, tra le altre: Trib. Modena - De Marco- 10/3/2011, n. 443; Trib. Modena -Di Pasquale-
15/5/2012, n. 816; Trib. Modena -Salvatore- 20/2/2018, n. 296; Trib. Modena
(Masoni), 29/6/2018 n. 1218; Trib. Modena -Castagnini- 9/2/18, n. 1923; Trib.
Modena -Cividali- 25/1/19, n. 133; Trib. Modena -Pagliani- 21/12/19, n. 1971; Trib.
Modena -Masoni- 14/5/2020 n. 567; Tribunale di Modena –Zavaglia- 14/5/2020, n.
567: Trib. Modena -Masoni- 13/1/2022 n. 24; Trib. Modena -Bolondi- 12/4/2022, n.
453);
<L'art. 96 c.p.c. non fissa alcun limite per la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di responsabilità processuale aggravata o lite temeraria, sicché la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con
l'unico limite della ragionevolezza>> (Trib. Modena -Castagnini- 9/2/18, n. 238);
<La quantificazione del danno da responsabilità processuale aggravata (art. 96 cpc) ben può avvenire prendendo a parametro le spese legali di causa (art. 91 cpc), ed in particolare tra un quarto e il doppio di quelle>> (Trib. Modena -Masoni-
1/6/17, n. 927; conf. (Masoni): 21/6/17, n. 1064; 22/2/18, n. 319)
<La condanna per responsabilità processuale aggravata o lite temeraria (art. 96 cpc) può essere quantificata in via equitativa, prendendo a riferimento l'importo liquidato a titolo di spese legali, quale frazione o multiplo di queste, con l'unico limite della ragionevolezza>> (Trib. Modena -Pagliani- 7/11/22, n. 1330; in senso conforme, tra le altre: Trib- Modena -Di Pasquale- 22/9/2010, n. 1208; Trib.
Modena -Saracini- 30/7/2012, n. 1249; Trib. Modena -Rimondini- 16/10/2017, n.
9 1824; Trib. Modena -Zavaglia- 6/10/2020, n. 1110; Trib. Modena -Pagliani-
1/4/2022, n. 869; Trib. Modena -Masoni-, 27/10/2022, n. 1301; Trib. Modena -
Salvatore- 16/11/2022, n. 1388; Trib. Modena -Lucchi- 21/12/2022, n. 1606; Trib.
Modena -Masoni-, 26/1/2023, n. 142; Trib. Modena -Masoni-, 15/11/2024, n. 1674).
Per analoghe ragioni le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico di parte attrice opponente, che ha costretto la controparte a un procedimento di verificazione sulla base di un disconoscimento strumentale, con diritto di ripetizione di quanto eventualmente anticipato da parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda respinta, in accoglimento dell'opposizione di avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 702 emesso dal Tribunale 2023, revoca il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio di opposizione;
dichiara tenuto e condanna a corrispondere a Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. a di € 4.000,00, o CP_1 interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino a quella di saldo effettivo;
pone a carico di le spese di consulenza tecnica d'ufficio così Parte_1 come liquidate, ituzione a parte convenuta di quanto eventualmente anticipato. Così deciso in Modena il giorno 30/4/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n° 2776/2023 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. C. Previdi e A. Mariani
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Russo
in punto a: avallo, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza dell'1/4/2025 la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione respinta. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito revocare e/o comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto con il presente atto, concesso dall'Ecc.mo Tribunale di Modena in data 02.03.2023 (D.I. n. 702/2023, R.G n. 1462/2023), in quanto inesistenti, in ogni caso prescritte, le pretese di credito azionate in sede monitoria da , per le ragioni e le causali dedotte in atti, deducibili e/o rilevabili Controparte_1 d'ufficio.
- Vinte le spese”;
per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale:
▪ in via principale, respingere integralmente l'opposizione svolta dal sig. Parte_1 perché infondata, in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
▪ nel merito in via subordinata, accertare l'esatto ammontare del credito maturato da Controparte_1 nei confronti dell'odierno opponente e conseguentemente condannare quest'ultimo al
[...] pagamento della somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi come indicati nel decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria delle spese del giudizio”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Nel merito, l'opponente nega l'esistenza del rapporto oggetto di causa tra le parti, sostenendo di non avere mai intrattenuto rapporti cambiari con Controparte_1
e in ogni caso di non aver mai assunto alcun debito nei confronti di parte
[...] convenuta.
Infatti l'opponente ha disconosciuto la documentazione prodotta dal creditore procedente, recante sottoscrizione a lui riferibile apparentemente come avallante dei titoli cambiari.
La pretesa creditoria di parte convenuta si fonda, infatti, su due cambiali, rilasciate dalla debitrice società e sottoscritte per avallo dai soci, tra i Parte_2 quali anche la BMC di VE LE e C. S.a.s..
Nel caso in esame, infatti, le cambiali risultano sottoscritte per avallo da tutti i soci della , , Parte_3 Persona_1 Per_2
e
[...] Persona_3 Persona_4 Per_5 CP_2 Controparte_3 dall'odierno opponente , quale socio accomandatario della Parte_1
B.M.C. di VE LE e C. s.a.s..
Delle cambiali disconosciute è stata chiesta la verificazione da parte opposta,
e la consulenza tecnica d'ufficio espletata ha accertato che la sottoscrizione è autentica.
In sintesi, la consulenza tecnica d'ufficio ha rilevato che “Le sottoscrizioni apposte nelle cambiali di cui è causa e prodotte come doc. n. 3 nel ricorso per decreto ingiuntivo (n. 1482/2023 R.G.) sono autografe”.
Il primo motivo di opposizione è risultato, pertanto, infondato.
2 4. Con il secondo motivo di opposizione, parte attrice ha eccepito la prescrizione dell'azione cambiaria, allegando che ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, 94
e 102 L. Camb., le azioni cambiarie contro l'accettante, l'emittente e gli avallanti (c.d. azioni cambiarie dirette) “si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza”, e che la scadenza di pagamento risultante dalle cambiali era il 31.12.2013, per cui la prescrizione sarebbe maturata il 31.12.2016.
Il termine triennale di prescrizione della azione cambiaria è indiscusso in giurisprudenza (tra le varie: Cass. I, 30/03/2012, n. 5161).
Il creditore convenuto ha eccepito che la prescrizione è stata interrotta, con effetti sospensivi sino al termine dell'esecuzione, per effetto della notifica, avvenuta in data 7-9.08.2010, dell'atto di pignoramento immobiliare introduttivo dell'esecuzione intrapresa nei confronti di altri condebitori solidali, gli esecutati e anch'essi firmatari delle cambiali, menzionate nell'atto di Parte_3 CP_3 pignoramento e nel precetto.
In particolare, parte convenuta opposta allega che: le cambiali furono azionate e fu radicata l'esecuzione immobiliare nei confronti di e (n. 458/2011 R.G.Es.), riunito poi ad altra Parte_3 CP_3 procedura (n. 110/2011 R.G.Es.) avviata da altro Istituto e conclusasi nel 2019, senza alcun recupero a favore della banca;
avendo l'Istituto agito giudizialmente per il recupero del proprio credito, l'azione intrapresa ha interrotto ai sensi dell'art. 2943 C.c. il termine di prescrizione nei confronti del debitore principale ma anche nei confronti degli avallanti, in applicazione del disposto di cui all'art. 1310 C.c.; nello specifico, il termine di prescrizione fu interrotto per effetto della introduzione dell'esecuzione, quando la banca radicò la procedura n. 458/2011 R.G.Es. poi riunita all'esecuzione n. 110/2011 R.G. Es., e si protrasse sino al decreto di estinzione della procedura, per riprendere a decorrere ai sensi dell'art. 2945 C.c. sino alla lettera di intimazione di pagamento inviata a tutti gli ingiunti e poi sino al deposito del decreto ingiuntivo richiesto ed opposto in questa sede.
La tesi di parte convenuta si fonda sul fatto che, come chiarito anche dalla giurisprudenza, <La disciplina dell'art. 1310, comma 2, c.c., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo
3 determinano l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio>> (Cass. III, 21/01/2011, n. 1406).
Tuttavia, nel caso concreto non è stato provato che sia mai stato emanato un decreto di estinzione della procedura esecutiva;
parte convenuta ha prodotto un progetto di distribuzione finale, che appare a tutti gli effetti essere l'atto conclusivo della procedura, in data 3/6/2019, dal tenore del quale risulta che l'approvazione del
Progetto di distribuzione delle somme ricavate dall'espropriazione era prevista per il
20.06.2019.
5. L'eccezione di parte opponente risulta fondata sulla base delle produzioni documentali. Nella presente controversia l'opponente non contesta l'efficacia interruttiva delle azioni giudiziarie dirette al recupero del credito, avviate dal creditore, nei confronti dei condebitori solidali;
è assodato, infatti, che l'effetto interruttivo permanente della prescrizione concerne anche il condebitore estraneo al giudizio (Cass. III, 28/3/1994, n. 2988); a fronte di specifica contestazione di parte opponente, però, incombeva sul creditore convenuto l'onere probatorio sulla esatta individuazione del “dies a quo” dal quale calcolare il termine triennale di prescrizione a seguito della ripresa della decorrenza del nuovo termine prescrizionale.
Al riguardo va, infatti, osservato che la norma del secondo comma dell'art. 2945 C.c. vale anche nell'ipotesi in cui il giudizio avviato si concluda con un provvedimento diverso dalla sentenza, e questo è appunto, normalmente, il caso del processo esecutivo, ove l'effetto interruttivo viene meno nel momento in cui diviene definitivo il provvedimento che comunque chiude il giudizio.
In proposito parte attrice fondatamente osserva negli atti conclusivi che
<secondo costante giurisprudenza (ex multis, Cass. civ., Sez. III, Sent.,
25.03.2002, n. 420, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 24.03.2021, n. 8217) l'efficacia interruttiva permanente, determinata dall'instaurazione del processo esecutivo, si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte,
l'attuazione coattiva del suo diritto, momento coincidente appunto con
l'approvazione del progetto di distribuzione ex art. 598 c.p.c.; ovvero quando il processo esecutivo giunga a un risultato equipollente a quello individuato, per il processo di cognizione, dall'art. 2945 comma 2 c.c. e cioè la definizione del giudizio>>.
4 L'osservazione è in linea con l'interpretazione di legittimità, secondo la quale:
<La disciplina dell'art. 1310, comma 2 c.c. sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determina
l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio>> (Cass. III, 15/06/2001, n. 8136); <In tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prescritto il credito azionato in una procedura esecutiva immobiliare, sul presupposto che, essendosi quest'ultima estinta per l'omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 2668 ter c.c., all'atto introduttivo della stessa dovesse riconoscersi efficacia interruttiva istantanea - e non già permanente - della prescrizione)>> (Cass. III, 9/5/2019, n. 122239).
Nel caso in questione, l'unico provvedimento conclusivo del processo esecutivo, al quale riconnettere la cessazione dell'effetto interruttivo permanente, è la menzionata approvazione del Progetto di distribuzione delle somme, in data
20.6.2019; parte convenuta non ha documentato un'altra e diversa data di conclusione del procedimento.
Pertanto, è fondata l'osservazione di parte opponente che l'approvazione del
Progetto di distribuzione individua, per i creditori soddisfatti in parte ed a maggior ragione per gli incapienti come la banca convenuta, il momento di cessazione dell'effetto interruttivo ed il conseguente dies a quo del decorso del nuovo periodo di prescrizione triennale.
Ne consegue che l'unico atto interruttivo documentato, successivo a tale data, ovvero le intimazioni di pagamento che la convenuta ha inviato agli altri condebitori nel novembre 2022, sono state inviate dopo più di tre anni -precisamente oltre quaranta mesi- e, quindi, non potevano più svolgere ulteriore effetto interruttivo di una prescrizione già maturata.
5 6. A fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione cambiaria, il creditore convenuto ha sostenuto che, comunque, il debitore sarebbe comunque tenuto al pagamento dell'importo ingiunto anche in considerazione del rapporto causale sottostante, vale a dire l'obbligazione di garanzia assunta riguardo al debito della debitrice principale.
Al riguardo specifica che la prova del rapporto è data dalle garanzie personali rilasciate a latere della sottoscrizione delle cambiali azionate in questa sede, e che nell'intimazione di pagamento inviata si fa espresso riferimento alle fideiussioni rilasciate, a dimostrazione della volontà espressa dall'odierno opponente di assumere la garanzia in favore della debitrice principale, di cui deteneva una quota societaria.
La tesi non è fondata: l'avallo in una cambiale è una garanzia che non estende la responsabilità dell'avallante al rapporto causale sottostante;
l'avallante è obbligato solo per la garanzia del pagamento della cambiale e non per l'eventuale rapporto contrattuale che ha portato all'emissione della cambiale, a meno che l'assunzione dell'obbligazione anche per il rapporto causale non risulti espressamente da altra fonte. Al riguardo l'interpretazione della normativa cambiaria è consolidata;
si ritiene che la sottoscrizione di un assegno bancario o, come nella specie, di una cambiale per avallo “comporta che la garanzia prestata dal terzo non si estende, salva la dichiarazione di una volontà diversa, al rapporto causale intercorrente tra creditore e debitore principale e, quindi, la garanzia cessa nel caso di prescrizione dell'azione cartolare e non può essere invocata dal creditore che esercita l'azione causale. Tuttavia, alla dichiarazione di avallo può affiancarsi una promessa extracambiaria di garanzia personale per l'adempimento del debito portato dalla cambiale o di quello risultante da un rapporto causale sottostante, ma l'esistenza di tale obbligazione fideiussoria non è desumibile, in via presuntiva, dalla sola dichiarazione di avallo, dovendo essere fornita la prova di una volontà espressamente diretta ad assumerla, in conformità di quanto previsto all'art. 1937
c.c.” (Cass. I, 15/2/2005, n. 3031; Cass. III;
3/3/2010, n. 5086); dunque, in caso di azione causale nei confronti del sottoscrittore per avallo, occorre la prova, che può essere anche presuntiva, della volontà dello stesso di garantire anche l'obbligazione extracambiaria dell'avallato, in quanto a norma dell'art. 35 legge cambiaria l'avallo adempie ad una funzione di garanzia, ma di garanzia per il pagamento della cambiale, come obbligazione soltanto cambiaria (cfr. Trib. Velletri, 27/2/2023, n.
376).
In tema, parte attrice fondatamente osserva che <la “azione causale (...) non può essere riconosciuta al creditore per il solo fatto dell'avallo, che garantisce
6 esclusivamente detta obbligazione cartolare”, dal momento che il debito dell'avallante accede a quello cambiario garantito, non a quello causale
“sottostante”, con la conseguenza che “la garanzia prestata dal terzo (avallante, ndr.) non si estende, salva la dichiarazione di una volontà diversa, al rapporto causale intercorrente tra creditore e debitore principale e, quindi, la garanzia cessa nel caso di prescrizione dell'azione cartolare e non può essere invocata dal creditore che esercita l'azione causale (Cass. Civ., 16.05.1997, n. 4349 e Cass. Civ.,
03.03.2010, n. 5086)>>.
7. Il creditore procedente in sede monitoria non ha, quindi, fornito prova della propria pretesa, nel senso della titolarità di una pretesa attualmente azionabile, e la domanda di pagamento è risultata infondata.
In conseguenza di quanto precede, il decreto ingiuntivo va revocato in accoglimento dell'opposizione.
Le spese processuali vanno compensate per reciproca soccombenza, che in ordine a parte attrice sussiste con riferimento al disconoscimento delle sottoscrizioni delle cambiali.
10. Riguardo a quest'ultimo aspetto è, inoltre, significativo il comportamento processuale, avendo parte attrice cercato con ogni mezzo di sottarsi all'adempimento.
Parte attrice opponente, dopo aver preso atto dell'esito negativo della verificazione delle firme, risultate autentiche, ha cercato di mitigare gli effetti di un disconoscimento mendace allegando di non avere alcun ricordo in ordine alla sottoscrizione degli avalli in questione, ma tale comportamento processuale non fa che ribadire la sua malafede, posto che per affermare la falsità di una propria sottoscrizione, e dare ingresso a un faticoso e oneroso procedimento di verificazione non è sufficiente una condizione soggettiva di dubbio come il non ricordare di averla apposta, occorrendo la certezza di non aver assunto simile impegno, ed essendo comunque l'eventuale dubbio facilmente fugabile mediante il confronto con gli altri sottoscrittori, tutti soci al pari dell'odierno opponente all'epoca dell'apposizione degli avalli, nessuno dei quali ha contestato -nemmeno nel processo esecutivo a seguito di pignoramento- l'avvenuta assunzione della garanzia
Il comportamento di parte attrice, che ha dapprima disconosciuto strumentalmente documenti che in realtà sapeva di avere sottoscritto e, ha, così, cercato di ottenere il risultato di sottrarsi alla concessione della provvisoria
7 esecutorietà del decreto opposto, è sanzionabile ai sensi dell'art. 96, 3° c., C.p.c.; al riguardo la funzione della norma è chiara: <L'art. 96 comma III c.p.c. risponde ad una funzione so sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti. Depongono in questo senso, oltre ai lavori preparatori della novella, significativi elementi lessicali. La norma fa, infatti, riferimento alla condanna al
«pagamento di una somma», segnando così una netta differenza terminologica rispetto al «risarcimento dei danni», oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ. Ancorché inserita all'interno del predetto art. 96, la condanna di cui all'aggiunto suo terzo comma è testualmente (e sistematicamente), inoltre, collegata al contenuto della «pronuncia sulle spese di cui all'articolo 91»; e la sua adottabilità «anche d'ufficio» la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici. Ne consegue che l'art. 96 comma III c.p.c. istituisce una ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa prevista dall'art. 96 comma 3 c.p.c. per l'offesa arrecata alla giurisdizione>> (così Corte
Cost., 23 giugno 2016 n. 152, che ha ulteriormente specificato: <La motivazione, che ha indotto il Legislatore, nell'art. 96 comma III c.p.c., a porre «a favore della controparte» l'introdotta previsione di condanna della parte soccombente al
«pagamento della somma» in questione, è ricollegabile all'obiettivo di assicurare una maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da quella condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico. Non è dunque fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata la riguardo>>).
La sanzionabilità, anche officiosa, del disconoscimento strumentale è condivisa anche da questo stesso ufficio: <Il disconoscimento della sottoscrizione poi accertata come autentica a seguito di CTU grafologica integra i presupposti della responsabilità processuale aggravata per lite temeraria>> (Trib. Modena -
Conte- 4/1/2016, n. 1; Trib. Modena -Masoni- 1/6/2017, n. 927; Trib. Modena -
Zavaglia- 10/12/2019, n. 1869; Trib. Modena -Pagliani- 25/11/2020, n. 1481).
8 Pertanto, parte opponente va condannata -in quanto soccombente, come già ricordato, in ordine al motivo di opposizione fondato sul disconoscimento e al conseguente procedimento di verificazione- al pagamento di una somma a favore della controparte che è equamente stimabile nella misura pari alla metà di quanto liquidabile a titolo di rimborso delle spese processuali, oltre ad interessi in misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino a quella di effettivo pagamento.
D'altronde, la quantificazione dell'importo dovuto è liberamente determinabile in via equitativa e, nella specie, atteso il valore della controversia appare congruo la metà dell'importo delle spese legali: <Il risarcimento dei danni per responsabilità aggravata o lite temeraria ex (art. 96 cpc può essere quantificato in via equitativa, prendendo a riferimento quanto liquidato a titolo di spese legali>> (Trib. Modena -Farolfi- 15/2/10, n. 241; in senso conforme, tra le altre: Trib. Modena - De Marco- 10/3/2011, n. 443; Trib. Modena -Di Pasquale-
15/5/2012, n. 816; Trib. Modena -Salvatore- 20/2/2018, n. 296; Trib. Modena
(Masoni), 29/6/2018 n. 1218; Trib. Modena -Castagnini- 9/2/18, n. 1923; Trib.
Modena -Cividali- 25/1/19, n. 133; Trib. Modena -Pagliani- 21/12/19, n. 1971; Trib.
Modena -Masoni- 14/5/2020 n. 567; Tribunale di Modena –Zavaglia- 14/5/2020, n.
567: Trib. Modena -Masoni- 13/1/2022 n. 24; Trib. Modena -Bolondi- 12/4/2022, n.
453);
<L'art. 96 c.p.c. non fissa alcun limite per la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di responsabilità processuale aggravata o lite temeraria, sicché la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con
l'unico limite della ragionevolezza>> (Trib. Modena -Castagnini- 9/2/18, n. 238);
<La quantificazione del danno da responsabilità processuale aggravata (art. 96 cpc) ben può avvenire prendendo a parametro le spese legali di causa (art. 91 cpc), ed in particolare tra un quarto e il doppio di quelle>> (Trib. Modena -Masoni-
1/6/17, n. 927; conf. (Masoni): 21/6/17, n. 1064; 22/2/18, n. 319)
<La condanna per responsabilità processuale aggravata o lite temeraria (art. 96 cpc) può essere quantificata in via equitativa, prendendo a riferimento l'importo liquidato a titolo di spese legali, quale frazione o multiplo di queste, con l'unico limite della ragionevolezza>> (Trib. Modena -Pagliani- 7/11/22, n. 1330; in senso conforme, tra le altre: Trib- Modena -Di Pasquale- 22/9/2010, n. 1208; Trib.
Modena -Saracini- 30/7/2012, n. 1249; Trib. Modena -Rimondini- 16/10/2017, n.
9 1824; Trib. Modena -Zavaglia- 6/10/2020, n. 1110; Trib. Modena -Pagliani-
1/4/2022, n. 869; Trib. Modena -Masoni-, 27/10/2022, n. 1301; Trib. Modena -
Salvatore- 16/11/2022, n. 1388; Trib. Modena -Lucchi- 21/12/2022, n. 1606; Trib.
Modena -Masoni-, 26/1/2023, n. 142; Trib. Modena -Masoni-, 15/11/2024, n. 1674).
Per analoghe ragioni le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico di parte attrice opponente, che ha costretto la controparte a un procedimento di verificazione sulla base di un disconoscimento strumentale, con diritto di ripetizione di quanto eventualmente anticipato da parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda respinta, in accoglimento dell'opposizione di avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 702 emesso dal Tribunale 2023, revoca il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio di opposizione;
dichiara tenuto e condanna a corrispondere a Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. a di € 4.000,00, o CP_1 interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino a quella di saldo effettivo;
pone a carico di le spese di consulenza tecnica d'ufficio così Parte_1 come liquidate, ituzione a parte convenuta di quanto eventualmente anticipato. Così deciso in Modena il giorno 30/4/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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