Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/04/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 298/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 298/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore
[...] C.F._2
Carboni presso il cui studio sono elettivamente domiciliati con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel Ricorso introduttivo e confermate dalle parti nelle note di trattazione scritta del 25.03.2025, di seguito riportate:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a Sassari in data il 03/09/1988 a Sassari (SS), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune all'atto N.
362 parte 2 serie A - anno 1988;
2) ordinare al Comune di Sassari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
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Per_ la predetta ricorrente continuerà ad abitare unitamente alle figlie e;
Per_2
4) il sig. verserà in favore della figlia , a titolo di contributo Parte_2 Per_2 al mantenimento, la somma di € 325,00, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie relative Controparte_1
alla figlia e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo Per_2
accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pagina 2 di 3 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Sassari in data 3.09.1988.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note depositate in data 25.03.2025 come riportate in epigrafe.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato in data 28.01.2025 dai signori e Parte_3 Parte_2
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
[...]
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_3
in Sassari (SS) in data 3.09.1988, atto trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari al N. 362 P.2 S.A. Uff. 1 anno 1988. conferma le condizioni del divorzio come formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e riportate in epigrafe ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 7.04.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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