TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/05/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 19.05.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2406/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Micali;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. resistente, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti.
Oggetto: assegno di invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.05.2024 esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 27.12.2021, domanda per la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il proprio diritto all'assegno di invalidità civile;
- che l' di Messina la aveva riconosciuta invalida nella misura del 50% con definizione CP_1 del 23.02.2022;
- che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio n. 2968/2022
R.G.) per l'accertamento del proprio grado di invalidità, ma che il Ctu, con perizia depositata il 12.03.2024, lo aveva riconosciuto invalido nella misura del 68%;
- che in data 08.04.2024 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile, condannando l' al riconoscimento della CP_1
1 chiesta prestazione dalla domanda amministrativa o dalla diversa data accertata dal Ctu, il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. L' costituitosi con memoria del 07.01.2025, rilevava l'inammissibilità della domanda CP_1 di condanna al riconoscimento della prestazione e, nel merito, l'infondatezza dell'avverso ricorso, di cui ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese di lite.
3. L'udienza del 19.05.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile
(giudizio iscritto al n. R.G. 2968/2022 riunito e acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da “artrite psoriasica a complessivo marcato deficit funzionale – neurosi depressiva endoreattiva di grave entita” e che, conseguentemente, il grado di invalidità era pari al 68% a decorrere dal
19.06.2023.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile.
La domanda è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di
2 inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, disposto il richiamo del ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha affermato che la ricorrente è affetta da “artrite Parte_1 psoriasica a complessivo marcato deficit funzionale con sensibile deficit deambulatorio – neurosi depressiva endoreattiva di grave entità” e che le patologie sono tali da rendere la “periziata invalida civile nella misura del 74% (settantaquattro per cento) a far data dal 27/11/2024”.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la perizianda nel corso della visita medico-legale – va dichiarato che presenta Parte_1 le condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile dal 27 novembre 2024.
5. La natura di mero accertamento del presente giudizio, limitato alla sussistenza delle sole condizioni sanitarie, preclude la declaratoria del diritto attoreo all'erogazione delle prestazioni conseguenti.
6. Data la decorrenza attestata dal ctu, le spese di lite della presente fase e di quella di A.T.P. devono essere integralmente compensate.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità Parte_1 civile dal 27 novembre 2024;
- compensa integralmente le spese di lite della fase di A.T.P. e della presente;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 20 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
3
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 19.05.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2406/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Micali;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. resistente, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti.
Oggetto: assegno di invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.05.2024 esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 27.12.2021, domanda per la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il proprio diritto all'assegno di invalidità civile;
- che l' di Messina la aveva riconosciuta invalida nella misura del 50% con definizione CP_1 del 23.02.2022;
- che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio n. 2968/2022
R.G.) per l'accertamento del proprio grado di invalidità, ma che il Ctu, con perizia depositata il 12.03.2024, lo aveva riconosciuto invalido nella misura del 68%;
- che in data 08.04.2024 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile, condannando l' al riconoscimento della CP_1
1 chiesta prestazione dalla domanda amministrativa o dalla diversa data accertata dal Ctu, il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. L' costituitosi con memoria del 07.01.2025, rilevava l'inammissibilità della domanda CP_1 di condanna al riconoscimento della prestazione e, nel merito, l'infondatezza dell'avverso ricorso, di cui ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese di lite.
3. L'udienza del 19.05.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile
(giudizio iscritto al n. R.G. 2968/2022 riunito e acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da “artrite psoriasica a complessivo marcato deficit funzionale – neurosi depressiva endoreattiva di grave entita” e che, conseguentemente, il grado di invalidità era pari al 68% a decorrere dal
19.06.2023.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile.
La domanda è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di
2 inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, disposto il richiamo del ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha affermato che la ricorrente è affetta da “artrite Parte_1 psoriasica a complessivo marcato deficit funzionale con sensibile deficit deambulatorio – neurosi depressiva endoreattiva di grave entità” e che le patologie sono tali da rendere la “periziata invalida civile nella misura del 74% (settantaquattro per cento) a far data dal 27/11/2024”.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la perizianda nel corso della visita medico-legale – va dichiarato che presenta Parte_1 le condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile dal 27 novembre 2024.
5. La natura di mero accertamento del presente giudizio, limitato alla sussistenza delle sole condizioni sanitarie, preclude la declaratoria del diritto attoreo all'erogazione delle prestazioni conseguenti.
6. Data la decorrenza attestata dal ctu, le spese di lite della presente fase e di quella di A.T.P. devono essere integralmente compensate.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità Parte_1 civile dal 27 novembre 2024;
- compensa integralmente le spese di lite della fase di A.T.P. e della presente;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 20 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
3