Articolo 14 della Legge 8 marzo 1968, n. 152
Articolo 13Articolo 15
Versione
2 aprile 1968
Art. 14. (Modalita' per ottenere il riscatto)

Per ottenere il riscatto l'iscritto deve presentare domanda all'INADEL prima della cessazione del rapporto di servizio.
Sulla domanda di riscatto decide il consiglio di amministrazione con provvedimento definitivo. Alla relativa attuazione provvede il direttore generale dell'INADEL con propria determinazione, di cui viene data comunicazione all'interessato.
Entrata in vigore il 2 aprile 1968
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