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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/09/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 62 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Luigi Troja, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avv.ti Salvatore Pennica e Dalila Principato, giusta procura in atti resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 9 settembre 2025 le par- ti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
DEL P.M.: cfr. visto del 24 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 13 gennaio 2025, , premetten- Parte_1
do di avere, in data 11 dicembre 1984, contratto matrimonio con CP_1
dalla cui unione sono nate due figli, ormai maggiorenni ed econo-
[...]
micamente indipendenti, ha chiesto che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
A sostegno della domanda, l'attore ha rappresentato che la convivenza coniugale si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successiva- mente a quando i coniugi avevano sottoscritto l'accordo di negoziazione assi- stita ex art. 6 D.L. n. 132/2014 in data 27 marzo 2024, autorizzato dal Procu- ratore della Repubblica in data 8 aprile 2024.
Inoltre, il medesimo ha chiesto che non venisse previsto alcun obbligo di mantenimento del coniuge a proprio carico.
Costituitasi con comparsa, depositata il 30 giugno 2025, Controparte_2
da ha aderito alla domanda principale, insistendo per il riconoscimento del di- ritto all'assegno divorzile in proprio favore.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 9 settembre 2025 le parti hanno depositato un accordo di divorzio, insistendo per l'omologa dello stes- so.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione il Giudice delega- to, preso atto della richiesta di muramento del rito, all'udienza del 9 settembre
2025 ha posto la causa in decisione.
- 2 - Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della do- manda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussi- stenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei co- niugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entram- be le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine di- latorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita di separazione in data 27 marzo 2024 au- torizzato dal P.M. in data 8 aprile 2024.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i co- niugi.
Il Tribunale, considerato che le seguenti condizioni concordate nell'accordo sottoscritto il 4 settembre 2025 e depositato il 9 settembre 2025, non sono in contrasto con norme di rango superiore:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Porto Empedocle l' 11.12.1984 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile di Porto Em- pedocle al nr. 108, parte II, serie A dell'anno 1984 alla seguente condizione:
1) il sig. corrisponderà a titolo di assegno divorzile alla sig.ra Parte_1 [...]
un assegno mensile di € 350,00 soggetto a rivalutazione Istat entro i primi Parte_2
10 ( dieci) giorni di ogni mese presso il c.c. Iban IT5X3608105138291044491114 intestato alla predetta ” ritiene sussistenti i presupposti di legge Controparte_1
per l'accoglimento delle concordi istanze.
- 3 - In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Porto Em- pedocle l'11 dicembre 1984 da e trascritto Parte_1 Controparte_1
nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Porto Empedocle al n. 108, parte II, serie A, dell'anno 1984 alle condizioni di cui all'accordo del 4 set- tembre 2025, depositato il 9 settembre 2025, qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 18 settembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 62 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Luigi Troja, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avv.ti Salvatore Pennica e Dalila Principato, giusta procura in atti resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 9 settembre 2025 le par- ti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
DEL P.M.: cfr. visto del 24 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 13 gennaio 2025, , premetten- Parte_1
do di avere, in data 11 dicembre 1984, contratto matrimonio con CP_1
dalla cui unione sono nate due figli, ormai maggiorenni ed econo-
[...]
micamente indipendenti, ha chiesto che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
A sostegno della domanda, l'attore ha rappresentato che la convivenza coniugale si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successiva- mente a quando i coniugi avevano sottoscritto l'accordo di negoziazione assi- stita ex art. 6 D.L. n. 132/2014 in data 27 marzo 2024, autorizzato dal Procu- ratore della Repubblica in data 8 aprile 2024.
Inoltre, il medesimo ha chiesto che non venisse previsto alcun obbligo di mantenimento del coniuge a proprio carico.
Costituitasi con comparsa, depositata il 30 giugno 2025, Controparte_2
da ha aderito alla domanda principale, insistendo per il riconoscimento del di- ritto all'assegno divorzile in proprio favore.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 9 settembre 2025 le parti hanno depositato un accordo di divorzio, insistendo per l'omologa dello stes- so.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione il Giudice delega- to, preso atto della richiesta di muramento del rito, all'udienza del 9 settembre
2025 ha posto la causa in decisione.
- 2 - Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della do- manda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussi- stenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei co- niugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entram- be le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine di- latorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita di separazione in data 27 marzo 2024 au- torizzato dal P.M. in data 8 aprile 2024.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i co- niugi.
Il Tribunale, considerato che le seguenti condizioni concordate nell'accordo sottoscritto il 4 settembre 2025 e depositato il 9 settembre 2025, non sono in contrasto con norme di rango superiore:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Porto Empedocle l' 11.12.1984 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile di Porto Em- pedocle al nr. 108, parte II, serie A dell'anno 1984 alla seguente condizione:
1) il sig. corrisponderà a titolo di assegno divorzile alla sig.ra Parte_1 [...]
un assegno mensile di € 350,00 soggetto a rivalutazione Istat entro i primi Parte_2
10 ( dieci) giorni di ogni mese presso il c.c. Iban IT5X3608105138291044491114 intestato alla predetta ” ritiene sussistenti i presupposti di legge Controparte_1
per l'accoglimento delle concordi istanze.
- 3 - In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Porto Em- pedocle l'11 dicembre 1984 da e trascritto Parte_1 Controparte_1
nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Porto Empedocle al n. 108, parte II, serie A, dell'anno 1984 alle condizioni di cui all'accordo del 4 set- tembre 2025, depositato il 9 settembre 2025, qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 18 settembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
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