Sentenza breve 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 12/01/2026, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00542/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15240/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15240 del 2025, proposto da
YA YA AN HC, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmen Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del nulla osta e diniego di autorizzazione all’ingresso emesso dalla Prefettura di Roma il 7.10.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. NI ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca del nulla osta e diniego di autorizzazione all’ingresso emesso dalla Prefettura di Roma il 7.10.2025;
- all’udienza camerale del 9.1.2026, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
- la revoca del nulla osta al lavoro subordinato è dipesa da plurimi motivi e, tra questi, dalla mancata produzione dell’asseverazione prevista dall’art. 44 D.L. 73/2022, secondo il modello previsto dalla circolare dell’Ispettorato del Lavoro n. 3/2022 (disposizione che attribuisce alle parti l’onere di dover attestare la capacità economica con l’asseverazione redatta da un professionista terzo, rimettendo all’amministrazione competente i successivi controlli, ciò al fine evidente di agevolare la procedura, in linea con l’esigenza, attualmente specificata dall’art. 1 l. n. 241/1990, di efficacia dell’attività dell’amministrazione);
- tale asseverazione non è stata prodotta neppure in giudizio (inoltre, da ulteriori accertamenti, come chiarito dalla Prefettura di Roma con la nota in atti, l’azienda istante è risultata non aver depositato bilanci dal 2021 e non aver presentato alcuna dichiarazione fiscale dal 2018), questo parimenti ad altri documenti volti a dimostrare il superamento degli altri motivi ostativi evidenziati dalla Prefettura nell’atto impugnato (precisamente, la mancanza della certificazione di idoneità alloggiativa e della domanda al centro per l’impego);
- in ragione di ciò, non risulta che l’atto impugnato sia affetto dai vizi dedotti dal ricorrente;
- nella vicenda in oggetto l’amministrazione non poteva, come chiesto da parte ricorrente, neppure rilasciare un permesso per attesa occupazione, perché, in assenza di elementi contrari, deve ritenersi che nella specie vi fosse un’originaria mancanza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro; d’altra parte, laddove si ritenesse che in caso di insufficienza originaria del reddito del datore di lavoro fosse possibile e, anzi, doveroso per l’amministrazione il rilascio di permesso di lavoro per attesa occupazione, si priverebbe di ogni rilevanza la previsione di un reddito minimo quale requisito per il datore di lavoro e, inoltre, ciò si presterebbe a condotte fraudolente volte ad aggirare le disposizioni normative in materia;
- in sintesi, ad avviso del Collegio, non sembra potersi prescindere dal fatto che, al momento dell’ingresso in Italia del ricorrente, dovessero comunque sussistere i requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro con l’originario datore di lavoro (cfr. Cons. Stato, sez. III, nn. 4839/2025 e 7186/2025; ma anche TAR Veneto, sez. III, n. 2139/2025 e TAR Campania, sez. VI, n. 3995/2025);
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE OV, Presidente
NI ER, Referendario, Estensore
Silvia IM, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI ER | IE OV |
IL SEGRETARIO