Versione
13 agosto 1960
13 agosto 1960
Art. 15.
Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a ratizzare, per una sola volta ed in non piu' di 5 annualita' o di 10 semestralita' uguali, comprensive di capitale ed interessi, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a prestiti concessi con proprie disponibilita' a termini dell' art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data dei 30 aprile 1960.
La ratizzazione di cui al precedente comma puo' essere concessa agli agricoltori singoli od associati, con preferenza a coltivatori diretti e loro cooperative, le cui aziende abbiano subito, durante l'ultimo triennio, gravi danni alle colture ed ai prodotti a seguito di calamita' naturali od avversita' atmosferiche.
Sui prestiti ratizzati ai sensi del primo comma a favore di aziende agricole ricadenti nelle zone che saranno delimitate in applicazione della presente legge, potra' essere accordato, nei limiti della autorizzazione, di cui alla, lettera a) del terzo comma del successivo art. 24, un contributo dello Stato al 3 per cento annuo costante in modo da ridurre ai 3 per cento il tasso di interesse a carico delle ditte prestatarie.
Detto contributo sara' corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a scadenze annuali o semestrali anticipate, rispettivamente il primo ottobre o il primo ottobre e il primo aprile di ciascun anno a decorrere dal 1 ottobre 1960 - alla quale data saranno riportati i debiti da, ratizzare a lordo degli interessi maturati alla data medesima - sulla base di elenchi prodotti dagli Istituti ed Enti mutuanti, restando gli Istituti ed Enti medesimi responsabili dell'impiego delle somme erogate per gli scopi previsti dalla presente legge.
La ratizzazione di cui al primo comma, puo' essere concessa, nelle zone de saranno delimitate in applicazione della presente legge, anche per le esposizioni relative a prestiti di esercizio erogati con fondi di anticipazioni dello Stato ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 949 , capo III, e successive modificazioni, della legge 25 luglio 1957, n. 595 , titolo III, e successive modificazioni, e della legge 8 agosto 1957, n. 777 , dalle stesse condizioni e modalita' stabilite dalle leggi i medesime, dai relativi regolamenti di attuazione, nonche' dalle rispettive convenzioni stipulate con Istituti ed Enti interessati.
Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a ratizzare, per una sola volta ed in non piu' di 5 annualita' o di 10 semestralita' uguali, comprensive di capitale ed interessi, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a prestiti concessi con proprie disponibilita' a termini dell' art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data dei 30 aprile 1960.
La ratizzazione di cui al precedente comma puo' essere concessa agli agricoltori singoli od associati, con preferenza a coltivatori diretti e loro cooperative, le cui aziende abbiano subito, durante l'ultimo triennio, gravi danni alle colture ed ai prodotti a seguito di calamita' naturali od avversita' atmosferiche.
Sui prestiti ratizzati ai sensi del primo comma a favore di aziende agricole ricadenti nelle zone che saranno delimitate in applicazione della presente legge, potra' essere accordato, nei limiti della autorizzazione, di cui alla, lettera a) del terzo comma del successivo art. 24, un contributo dello Stato al 3 per cento annuo costante in modo da ridurre ai 3 per cento il tasso di interesse a carico delle ditte prestatarie.
Detto contributo sara' corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a scadenze annuali o semestrali anticipate, rispettivamente il primo ottobre o il primo ottobre e il primo aprile di ciascun anno a decorrere dal 1 ottobre 1960 - alla quale data saranno riportati i debiti da, ratizzare a lordo degli interessi maturati alla data medesima - sulla base di elenchi prodotti dagli Istituti ed Enti mutuanti, restando gli Istituti ed Enti medesimi responsabili dell'impiego delle somme erogate per gli scopi previsti dalla presente legge.
La ratizzazione di cui al primo comma, puo' essere concessa, nelle zone de saranno delimitate in applicazione della presente legge, anche per le esposizioni relative a prestiti di esercizio erogati con fondi di anticipazioni dello Stato ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 949 , capo III, e successive modificazioni, della legge 25 luglio 1957, n. 595 , titolo III, e successive modificazioni, e della legge 8 agosto 1957, n. 777 , dalle stesse condizioni e modalita' stabilite dalle leggi i medesime, dai relativi regolamenti di attuazione, nonche' dalle rispettive convenzioni stipulate con Istituti ed Enti interessati.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 11/04/1969, n. 77Provvedimento: […] Leopoldo Piccardi, con deduzioni depositate il 28 agosto 1967, nelle quali si rileva preliminarmente che gli artt. 15 e 16 della legge 739 del 1960 non possono formare oggetto di sindacato sotto il profilo precisato dall'ordinanza, perché il loro contenuto è estraneo alla censura da questa presa in considerazione. […] 2. - Gli artt. 15 e 16 della legge n. 739 del 1960 sono impugnati, sia nell'ordinanza che nell'atto di costituzione dei signori RR, in quanto fanno riferimento all'art. 8 del decreto legge n. 1509 del 1927, e pertanto valgono per essi le ragioni innanzi esposte.Leggi di più...
- legge 21 luglio 1960, n. 739, artt. 15, primo e secondo comma, e 16, secondo, terzo e quarto comma·
- sent. 77/69. agricoltura·
- carattere reale del privilegio·
- ordinamento del credito agrario·
- r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509, art. 8·
- durata·
- insussistenza·
- fondamento nella solidarieta' sociale·
- violazione dell'art. 42 della costituzione·
- limitazioni ai diritti dei proprietari·
- riferimento all'art. 8 del r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509·
- esclusione.