di fonte estera e redditi di lavoro
prestato nelle zone di frontiera). 1. Il termine del 15 marzo 1998 previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , e' prorogato al 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, che non abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1 dicembre 1997, possono provvedere al versamento delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1 dicembre 1997, in unica soluzione entro il 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, che abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1 dicembre 1997 in misura inferiore a quanto dovuto, possono provvedere al conguaglio delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1 dicembre 1997, entro il 30 giugno 1998. ((4)) 2. I soggetti che regolarizzino redditi di pensione estera antecedenti al 1996, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , possono usufruire, per i redditi percepiti per il 1996, anche nel caso in cui non abbiano effettuato le dichiarazioni dei redditi, delle modalita' di cui all' ottavo comma dell'articolo 9 e al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , introdotti dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , nonche' delle modalita' di cui al quarto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , introdotto dal comma 2 dell'articolo 14 della citata legge n. 408 del 1990 . La soprattassa ivi prevista nella misura del 30 per cento e' ridotta al 15 per cento.
3. Fino alla data di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 , la disposizione recata dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , va intesa nel senso che l'esclusione dalla base imponibile opera anche per i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato. I percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
----------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 45, comma 14) che i termini del 30 giugno 1998, stabiliti dal comma 1 del presente articolo, sono prorogati al 31 maggio 1999.