Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4402 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “mandato”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2790/23, pubblicata il 13 Marzo
2023; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito all'udienza del 7
Gennaio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta) e comunicata in data 13 Gennaio
2025 – causa pendente tra:
(C.F.: ), rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenzo Schiavone ( ), con il quale è elettivamente dom.ta C.F._2
presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
Avv. Fiore Francesca ( ), rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) C.F._3
dall'avv. Massimiliano Cicoria ( ), con il quale è elettivamente C.F._4
dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
1
CONCLUSIONI: A seguito dell'ordinanza del C.I. (pubblicata il 30.1.2024) di fissazione dell'udienza ex art. 352 cpc, si è costituita l'appellata avv. Fiore Francesca, in data 11 Ottobre
2024, ed ha concluso, a mezzo di note scritte, la Difesa dell'appellante , Parte_1
riportandosi all'atto di gravame, nonché chiedendo l'introito in decisione. Alla successiva udienza del 7 Gennaio 2025, dinanzi al C.I. (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), sono comparse, a mezzo delle rispettive note scritte, le Difese delle parti, insistendo entrambe per il passaggio in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio l'avv. Fiore Francesca esponeva di avere reso plurime prestazioni professionali in favore della signora . Parte_1
In particolare aveva redatto denuncia-querela penale, sporta dalla nei confronti di Pt_1
. Parte_2
Altresì si era occupata della costituzione di Parte Civile della nel procedimento Pt_1
penale n. 295/07 RG, incardinato dinanzi al Giudice di pace di Caserta, a carico di CP_1
.
[...]
Ancora, l'avv. Fiore si era occupata della presentazione di querela penale, sporta dalla nei confronti di . Pt_1 Parte_3
Inoltre, la professionista ricorrente aveva assistito , quale persona offesa, Parte_1
durante la fase delle indagini preliminari, nell'ambito del procedimento penale a carico di
. Ed ancora aveva assistito la anche nel processo civile per il CP_2 Pt_1
risarcimento dei danni arrecati dall' , a seguito del decesso di , madre CP_2 Persona_1
della . Pt_1
La professionista deduceva di non avere percepito alcun compenso per le attività svolte nell'interesse della . Pt_1
L'avv. Francesca Fiore evidenziava che, a causa del mancato riconoscimento dei compensi professionali a lei spettanti, nell'Agosto del 2013 aveva rinunziato al mandato conferitole da
(e questo, con riferimento a quasi tutti i procedimenti sopra citati). Parte_1
2 Invece, per quel che concerne il giudizio risarcitorio inerente al decesso di Persona_1
(madre della ), era stata quest'ultima nel Luglio 2013 a revocare il mandato all'avv. Pt_1
Fiore.
Per ognuno dei succitati incarichi professionali, l'avv. Fiore aveva vanamente trasmesso alla cliente la rispettiva nota spese.
Pertanto, la professionista in data 6 Maggio 2016 aveva presentato istanza di liquidazione presso il Consiglio dell'Ordine di Santa Maria Capua Vetere.
Il Consiglio dell'Ordine il 3 Marzo 2017 aveva riconosciuto all'istante avv. Fiore la somma complessiva di euro 7.420,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Era rimasta inevasa anche la lettera di messa in mora del 10 Giugno 2017.
Sulla base di queste premesse, l'avv. Fiore Francesca chiedeva di ingiungersi a Pt_1
il pagamento, in suo favore, della somma di euro 7.420,00, oltre IVA, CPA e rimborso
[...]
spese generali nella misura del 15 %.
La ricorente invocasvas anche l'importo di euro 195,00, versato al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati sammaritano.
Il Tribunale di Napoli, giusta d.i. n. repert. 8192/17, pubblicato il 29 Settembre 2017 e notificato il 13-16 Ottobre 2017, in accoglimento del ricorso, ingiungeva a il Parte_1
pagamento, in favore dell'avv. Fiore Francesca, della somma di euro 7.420,00, oltre accessori come per Legge, ed oltre le spese della procedura, liquidate in euro 340,50 per esborsi ed euro 540,00 per compenso professionale.
Il d.i. diveniva esecutivo in data 30 Maggio 2018 per mancata opposizione.
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione tardiva l'ingiunta Pt_1
, a mezzo della citazione notificata il 5 Ottobre 2018.
[...]
L'ingiunta evidenziava che la tardività dell'opposizione dipendeva dal fatto che il d.i. opposto non le fosse stato mai notificato.
3 In sostanza la sosteneva di essere venuta a conoscenza del provvedimento Pt_1
monitorio soltanto a seguito della notifica, in data 30 Luglio 2018, dell'atto di precetto.
Ad avviso dell'opponente, l'invalidità della notifica del d.i. opposto derivava dall'inosservanza, da parte dell'FI IA, delle regole in materia di notificazione di atti giudiziari in assenza del destinatario.
Dall'esame della relata di notifica in calce al d.i. opposto si evinceva che l'FI IA
(non avendo rinvenuto al domicilio indicato la destinataria della notifica) aveva depositato l'atto da notificare presso la Casa Comunale di Napoli, dandone avviso con raccomandata a/r alla . Pt_1
L'ingiunta si doleva del fatto che l'avviso di deposito non le fosse stato recapitato a mezzo posta. Infatti l'FI IA, stante l'assenza della , si era limitato ad Pt_1
affiggerlo alla porta d'ingresso dell'abitazione della destinataria della notifica.
A detta dell'opponente l'iter della notificazione non era stato regolarmente portato a termine;
da qui la dedotta invalidità della notifica.
In particolare così si esprimeva l'opponente:…In effetti l'FI IA si è limitato ad immettere avviso nella cassetta della posta della sig.ra , sempre da quello che si Pt_1
attesta sugli atti, ma non ha provveduto – come prescrive la Legge sulle notificazioni di atti giudiziari – ad inviare la comunicazione di avvenuto deposito Cad….
In proposito, l'opponente richiamava l'art. 8 della Legge n. 890/82, secondo il quale, in assenza del destinatario dell'atto giudiziario, deve essere spedita una raccomandata con avviso di ricevimento, in cui viene comunicato l'avvenuto deposito della raccomandata stessa presso l'ufficio postale.
Secondo la , non essendo stata trasmessa la comunicazione di avvenuto deposito Pt_1
della raccomandata, con avviso di ricevimento presso l'ufficio postale, la notifica era da considerarsi invalida:….Dall'esame della ricevuta di ritorno della notifica si evince che il postino si è limitato a dare solo avviso, ma non ha proceduto alla notifica del Cad, come prescrive la Legge in caso di notifiche di atti giudiziari..
4 Nel merito, l'ingiunta eccepiva la prescrizione triennale del diritto di credito azionato dalla ricorrente, sottolineando che i mandati professionali conferiti all'avv. Fiore erano stati revocati oralmente nell'anno 2002, e quindi ben oltre il termine di tre anni in considerazione della notifica del decreto ingiuntivo mai avvenuta…
Inoltre, in via subordinata l'opponente lamentava l'erronea e sproporzionata quantificazione dei compensi;
infatti l'attività professionale dell'avv. Fiore si era limitata alla presentazione di mere istanze.
Altresì, la evidenziava di non avere capacità reddituale, e pertanto aveva Pt_1
espressamente chiesto all'avv. Fiore di interessarsi ai fini dell'ammissione al Gratuito
Patrocinio (tuttavia non aveva avuto alcun riscontro dalla professionista).
Infine, l'ingiunta eccepiva di avere comunque anticipato nel lontano 2010 la somma di euro
150,00 in moneta contante. Detta somma è stata versata dalla madre della opponente sig.ra
Parte_4
In definitiva chiedeva di dichiararsi ammissibile l'opposizione tardiva (previa Parte_1
verifica dell'invalidità della notifica del d.i. opposto). Altresì chiedeva, in accoglimento dell'opposizione, di revocarsi il d.i. opposto, e quindi di rigettarsi la domanda creditoria dell'avv. Francesca Fiore, azionata in sede monitoria.
In subordine – nella denegata ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto anche parzialmente fondate le pretese dell'avv. Fiore Francesca – la chiedeva di accertarsi la minor Pt_1
somma dovuta, applicando le tabelle forensi e decurtando all'uopo la somma versata a titolo di anticipo di euro 1.500,00…
Si costituiva l'opposta avv. Fiore Francesca, chiedendo di rigettarsi la proposta opposizione tardiva, con la conseguente conferma del d.i. opposto.
Con riferimento all'ammissibilità dell'opposizione tardiva, l'avv. Fiore faceva presente che, alla relata di notifica posta in calce al predetto atto, era allegata la cartolina rimessa al mittente per compiuta giacenza (all'esito dell'avvenuta notificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 cpc).
5 Dunque, la non aveva avuto l'accortezza di ritirare l'atto giudiziario notificato (senza Pt_1
che vi fosse prova dell'irregolarità dell'iter della notificazione).
Con riferimento all'eccezione di prescrizione triennale del diritto di credito, l'opposta evidenziava di avere trasmesso alla due raccomandate a/r di messa in mora: la Pt_1
prima pervenuta il 9 Aprile 2014 e la seconda pervenuta il 24 Febbraio 2017 (oltre alla succitata lettera di messa in mora del 10 Giugno 2017).
In ordine al profilo del quantum debeatur, l'avv. Fiore si limitava a richiamare la documentazione versata agli atti in sede monitoria, comprensiva del parere reso dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere.
In ordine all'acconto che la sosteneva di avere riconosciuto all'avv. Fiore, Pt_1
quest'ultima affermava di non aver mai ricevuto né 1.500,00, né 150,00 euro come indicato, né tantomeno aveva rilasciato quietanze di pagamento.
Altresì aggiungeva l'opposta:…Tra l'altro i rapporti sono iniziati nel 2012, per cui anche il riferimento al '2010' operato dalla Difesa avversa appare incomprensibile…
In subordine – nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere procedibile ed anche solo parzialmente fondata l'opposizione della – l'avv. Fiore chiedeva di Pt_1
condannarsi l'opponente al pagamento, in suo favore, di una somma che, seppur diversa dall'importo ingiunto, rientrasse comunque nello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Nel corso del primo grado non veniva svolta attività istruttoria (appunto, il G.I. riteneva la causa di natura documentale).
All'esito del primo grado il G.M. del Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 2790/23, pubblicata il 13 Marzo 2023, ha dichiarato improcedibile l'opposizione tardiva e, per l'effetto, ha confermato il d.i. opposto, per come già dichiarato esecutivo.
Inoltre è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore Parte_1
dell'avv. Fiore Francesca, liquidate in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge.
6 Il primo Giudice ha ritenuto inammissibile, per difetto di rilevanza, la querela di falso proposta in corso di causa dall'opponente avverso il mandato (prodotto dall'avv. Fiore) a margine dell'atto di citazione nei confronti di . CP_2
Altresì il Tribunale ha evidenziato come la confusa esposizione, da parte della Difesa della
, delle pretese ragioni di invalidità della notifica del d.i. opposto, non consentisse di Pt_1
stabilire con esattezza da quale vizio potesse risultare affetto l'iter della notificazione del predetto atto giudiziario, dovendosi comunque stigmatizzare l'erroneo riferimento alle norme in tema di notificazione a mezzo del servizio postale….
In ogni caso, a parere del G.M., la doglianza dell'opponente è infondata nel merito:…Risulta infatti dagli atti che, in data 13.10.2017, l'FI IA, recatosi presso il luogo di residenza dell'opponente, non rinveniva ivi alcuno dei soggetti indicati dall'art. 139 cpc, e procedeva dunque ai sensi dell'art. 140 cpc, dandone avviso con raccomandata AR n.
76758895629-8 16.10.2017, che non veniva consegnata né ritirata Parte_5
dall'opponente…
Dunque, ad avviso del Tribunale la notifica del d.i. opposto era priva di vizi;
da qui l'improcedibilità dell'opposizione tardiva della , con il conseguente assorbimento in Pt_1
detta pronuncia di tutte le ulteriori questioni agitate dalle parti…
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con citazione notificata in data Parte_1
4 Ottobre 2023 nei confronti dell'avv. Fiore Francesca.
L'impugnante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, di accertarsi la nullità della notifica del d.i. opposto e, per l'effetto, di dichiararsi l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, con la conseguente rimessione degli atti al Giudice di primo grado, affinché decida nel merito della suddetta opposizione, e dichiari ammissibile la querela di falso proposta, in primo grado, dall'impugnante avverso il succitato mandato
(prodotto agli atti dall'avv. Fiore).
Il C.I., a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 30 Gennaio 2024 (all'esito della prima udienza del
23 Gennaio 2024, svoltasi nelle forme della trattazione), ha fissato l'udienza di rimessione in decisione, per il successivo 7 Gennaio 2025, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
7 Giusta comparsa depositata l'11 Ottobre 2024, si è costituita l'appellata avv. Fiore
Francesca, chiedendo di rigettarsi il gravame (nonché di condannarsi l'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, per lite temeraria); il tutto con vittoria delle spese del grado.
In data 31 Ottobre 2024 l'appellante ha depositato le note scritte conclusive.
Infine il C.I., giusta ordinanza comunicata il 13 Gennaio 2025 (all'esito dell'udienza del 7
Gennaio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
Nell'ambito della trattazione scritta del 7 Gennaio 2025, sono comparse, a mezzo delle rispettive note scritte (depositate in date 3 e 6 Gennaio 2025), le Difese delle parti, chiedendo entrambe di introitarsi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Con il primo ed unico motivo di gravame l'odierna appellante censura la sentenza di prime cure, nella parte in cui il Tribunale ha considerato come valida la notifica del d.i. opposto
(con la pedissequa declaratoria di improcedibilità dell'opposizione tardiva).
L'impugnante sottolinea come sia stato il primo Giudice ad affermare che la raccomandata spedita dall'FI IA non è stata consegnata né ritirata dalla destinataria.
Aggiunge l'appellante:…Dall'esame della relata di notifica, va evidenziata l'assoluta incertezza in ordine alla corretta conclusione del procedimento notificatorio, con la conseguente nullità della notifica. Si rileva che l'FI IA procedente non ha allegato la ricevuta di spedizione, o per lo meno ha allegato una ricevuta di spedizione assolutamente bianca, dove non risulta né il mittente né soprattutto il destinatario dell'avviso, né tantomeno ha indicato nella relata di notifica il numero di raccomandata, al fine di individuare il destinatario….
Si vuol dire che la notifica di un atto processuale si è validamente perfezionata se la
8 raccomandata di cui all'art. 140 cpc sia stata ritirata presso l'ufficio postale. In caso di mancato recapito il Giudice di prime cure doveva comunque valutare gli ulteriori elementi, motivandoli nella impugnata sentenza che lo hanno portato ad affermare che la notifica ex art. 140 cpc si era perfezionata con l'invio della raccomandata…
La evidenzia come l'FI IA non abbia menzionato, nella relata di Pt_1
notifica, gli estremi identificativi della raccomandata di avviso di avvenuto deposito presso la Casa Comunale di Napoli.
Ed infatti il Tribunale ha rinvenuto il numero di tale raccomandata soltanto dal piego
(restituito al mittente perché dalla destinataria non ritirato nel tempo stabilito dalla Legge).
Infine, la conclude nei seguenti termini:…anche alla raccomandata con la quale Pt_1
l'FI IA, in ipotesi di notifica a persona irreperibile, dà notizia delle operazioni previste dall'art. 140 cpc, è applicabile la disciplina dettata dall'art. 8 della Legge n. 890/82,
e pertanto, nel caso che ci occupa andava spedita ulteriore comunicazione da parte dell'ufficiale postale di avvenuto deposito, il cosiddetto Cad…
Le doglianze sono infondate.
Ad avviso del Collegio, il primo Giudice ha correttamente ritenuto valida la notifica del d.i. opposto e, quindi, ha altrettanto giustamente dichiarato improcedibile l'opposizione tardiva proposta da . Parte_1
Nulla quaestio sul fatto che l'FI IA, non avendo rinvenuto al domicilio indicato la destinataria della notifica, abbia provveduto al deposito dell'atto da notificare presso la
Casa Comunale di Napoli.
Ciò premesso, è opportuno richiamare il contenuto dell'art. 140 cpc, che disciplina le ipotesi di notificazione a soggetto irreperibile o che rifiuta di ricevere la copia dell'atto giudiziario di cui è destinatario.
A mente dell'art. 140 cpc, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo 139 cpc, l'FI IA deposita la copia dell'atto giudiziario da notificare nella casa del Comune;
affigge avviso di
9 avvenuto deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
La notifica si perfeziona quando sono state compiute tutte e tre le suddette formalità.
Dunque, ai fini del perfezionamento della notificazione, a nulla rileva la circostanza per cui la copia dell'atto giudiziario oggetto della notifica non sia stata ritirata dal destinatario di quest'ultima.
Nel caso di specie, dall'esame degli atti prodotti dalla professionista odierna appellata già in sede monitoria, è emerso come l'FI IA abbia regolarmente portato a termine l'iter della notificazione ai sensi dell'art. 140 cpc.
Infatti egli ha depositato la copia del d.i. opposto da notificare presso la Casa Comunale di
Napoli; ha affisso l'avviso di avvenuto deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione della destinataria della notifica, cioè di;
con raccomandata Parte_1
con avviso di ricevimento ha dato notizia alla dell'avvenuto deposito della copia del Pt_1
d.i. opposto presso la Casa Comunale di Napoli.
Il fatto che l'odierna appellante non abbia ritirato la copia del d.i. opposto presso la Casa
Comunale, non pregiudica la regolarità dell'iter della notificazione.
Del resto, per quel che concerne il perfezionamento del procedimento notificatorio, è
d'uopo aderire al seguente consolidato insegnamento giurisprudenziale: ai fini della regolarità dell'iter della notificazione, il procedimento da seguire, in caso di irreperibilità del destinatario dell'atto giudiziario da notificare, è quello disciplinato dall'art. 140 cpc, che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la Casa Comunale (Cass civ., n. 33525/19); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario, e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo;
difatti l'avviso di
10 ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 cpc, in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. civ., ordinanza n. 25351/20).
In definitiva, si impone la conferma dell'argomentare del Tribunale, laddove si è concluso che il procedimento di notificazione del d.i. opposto è immune da vizi (con la conseguente improcedibilità dell'opposizione tardiva).
Peraltro la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione tardiva è assorbente, rispetto a qualsivoglia considerazione di merito.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato in toto, con la conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Al contempo, va anche respinta la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, avanzata dall'appellata avv. Fiore Francesca;
infatti, non risulta che l'appellante abbia agìto con dolo o colpa grave.
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese.
Sul regime delle spese del presente grado
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante
; pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima. Parte_1
Infatti, trattasi di soccombenza sostanzialmente integrale, non scalfita dal rigetto della pretesa risarcitoria ex art. 96 cpc, formulata dall'appellata avv. Fiore Francesca (appunto, siamo dinanzi ad una pretesa dalla valenza meramente accessoria).
Il compenso professionale va determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
Il valore della causa corrisponde all'importo del credito spettante all'avv. Fiore, già riconosciuto dal Tribunale di Napoli in sede monitoria, importo che trova conferma in questa sede, e cioè euro 7.420,00.
Pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
11 In mancanza di nota specifica, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
Nel contesto dello scaglione di riferimento, ai fini della quantificazione del compenso, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, dato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Il compenso globale è dato dalla sommatoria dei compensi inerenti soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, e non anche di quello inerente alla fase istruttoria, dato che, nel presente grado, non si è svolta alcuna attività rientrante nel genus dell'attività istruttoria
(né è stata avanzata alcuna richiesta istruttoria).
Né può trascurarsi come l'appellata avv. Francesca Fiore si sia costituita nel presente grado soltanto l'11 Ottobre 2024, quando era già stata fissata l'udienza di rimessione in decisione.
Perciò, a titolo di compensi professionali del presente grado, in favore dell'appellata avv.
Fiore Francesca, si liquida l'importo di euro 1.984,00.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
(da parte dell'appellante ), dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell'avv. Fiore Francesca, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 2790/23, pubblicata il 13 Marzo 2023, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'avv. Parte_1
Fiore Francesca – spese che liquida in euro 1.984,00 (millenovecentottantaquattro/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento, da parte dell'appellante , Parte_1
dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 23 Gennaio 2025.
12 Il Consigliere est.
dott. Antonio Criscuolo Gaito
13
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo