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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/05/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Francesco Campagna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 309/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 22.05.2025 e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3, c.p.c., vertente
TRA
(P. IVA ), già , in persona del suo AR P.IVA_1 Parte_2 procuratore speciale dott. , elettivamente domiciliata presso l'avv. Salvatore Attinà, Parte_3 che la rappresenta e difende, giusta procura in calce dell'atto di citazione
- Ricorrente -
e
Controparte_1
(P. IVA ), in persona del Commissario Straordinario quale
[...] P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'avv.ta Anna Curatolo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Resistente -
OGGETTO: Azione di restituzione somme.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato il 06.02.2024, la evocava in giudizio il AR [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “affermare che il Controparte_1
“decisum” della Corte d'Appello espresso nella sentenza n.477/2022 riguardo la limitazione del diritto alla rivalsa del G.O.M. nella misura del 50% ha effetto anche per le somme che AR ( già ) ha pagato al G.O.M. per la posizione della e, in conseguenza, accertare Parte_2 Parte_4 il diritto alla restituzione del 50% del rimborso eseguito da al G.O.M. circa le AR somme relative al risarcimento del danno relativo alla e, per l'effetto, condannare il G.O.M. Parte_4 al rimborso della somma di €.69.666,51 cioè il 50% di quanto pagato, con ogni accessorio e con vittoria di spese e competenze legali”.
A sostegno della propria pretesa, la società ricorrente premetteva che i coniugi Persona_1 e avevano dato corso a due separate azioni di risarcimento del danno nei Parte_5 confronti della struttura sanitaria resistente, aventi ad oggetto, entrambe, il medesimo fatto da cui erano residuati in capo al danni diretti e in capo alla danni indiretti alla salute. Per_1 Parte_4
Più specificamente, nell'ambito del giudizio recante RG 3458/2003, instaurato dal , Per_1 Contr l'odierna ricorrente era stata chiamata in causa dal al fine di essere garantito dalla stessa, a fronte della pretesa risarcitoria azionata dal , in virtù della polizza esistente tra le parti. Per_1
1 Diversamente, la aveva azionato un autonomo giudizio risarcitorio (RG 2649/2012) Parte_4 nell'ambito del quale l'odierna ricorrente non era stata chiamata in causa;
il OM aveva, invece, provveduto ad instaurare un ulteriore giudizio (RG 1672/2013) avente ad oggetto la richiesta di manleva relativa al diritto al risarcimento vantato dalla Tale ultimo giudizio, tuttavia, si era Parte_4 estinto per inattività delle parti.
Contr Il giudizio instaurato dal si era concluso con sentenza n. 1702/2011 con cui il era Per_1 stato condannato al risarcimento della somma di € 293.673,52, oltre spese e competenze legali, e a sua volta, l'assicurazione era stata condannata a rivalere la struttura di tutte le somme dovute. Per effetto di tale statuizione, l'assicurazione aveva pagato, direttamente al , la somma di € Per_1
309.676,08.
Sennonché, il predetto pronunciamento era stato impugnato e la Corte d'Appello di Reggio Calabria lo aveva riformato con sentenza n. 477/2022 con cui aveva previsto, in parziale accoglimento Contr dell'appello incidentale dell'assicurazione, la condanna dell'assicurazione a manlevare il “nei limiti della metà delle somme da versarsi da parte di quest'ultima in favore di Persona_1 in ossequio alla sentenza di primo grado”. Tale convincimento era maturato sul presupposto dell'intervento, nel caso di specie, di due sanitari, uno solo dei quali aveva agito n.q. di dipendente della struttura sanitaria, avendo, invece, l'altro operato a titolo privato.
Eccepiva, in questa sede, la società assicurativa che il pronunciamento della Corte d'Appello, rimasto incontestato tra le parti, doveva avere effetto anche con riferimento ai pagamenti che la stessa aveva Contr effettuato in favore del per la posizione della sul presupposto che la domanda azionata Parte_4 da quest'ultima (proposta per i danni subiti autonomamente) era fondata sul medesimo evento di danno occorso al marito. Precisava che la somma versata, prima che la sentenza della Corte d'Appello fosse emessa, ammontava a complessivi € 139.333,03 (€ 113.231,24 + € 26.101,79 liquidati successivamente per ulteriori somme dovute per il giudizio di appello e di Cassazione).
Con PEC del 19.01.2023, la società assicurativa aveva, quindi, chiesto il rimborso della somma di € 154.839,54 (pari al 50% di quanto versato a ) e della somma di € 69.666,51(pari Persona_1 Contr al 50% di quanto versato al per la posizione di ). Parte_5
Contr Il , con determina 635/2023, aveva disposto solo la restituzione della somma di € 154.839,54, cioè il 50% di quanto pagato direttamente a , omettendo di provvedere al Persona_1 rimborso di quanto dovuto per la posizione della senza fornire alcuna motivazione al Parte_4 riguardo.
In punto di diritto evidenziava che entrambe le domande risarcitorie avevano tratto origine dal medesimo evento con riferimento al quale avevano concorso con pari responsabilità il dott. e il dott. Tenuto conto della decisione della Corte d'Appello, che aveva Parte_6 Per_2 accertato che la prestazione del dott. fosse stata resa a titolo privato, deduceva che la Parte_6 Contr decisione relativa alla riduzione della domanda di rivalsa proposta dal doveva riverberarsi anche in relazione al risarcimento del danno vantato ed ottenuto dalla Parte_4
Contr Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 27.05.2024, si costituiva in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “
1. Accertare e dichiarare che il “decisum” della Corte d'Appello espresso nella sentenza n. 477/2022, resa nel proc. n. R.G. 171/2012, riguardo la limitazione del diritto alla rivalsa del G.O.M. nella misura del 50%, non ha effetto anche per le somme che (già ) ha pagato al G.O.M. per la posizione della AR Parte_2 SI.ra ;
2. Conseguentemente, accertare e dichiarare che Parte_5 AR (già ), non ha diritto ad ottenere il rimborso della somma di € 69.666,51, pari al Parte_2 50% di quanto dalla stessa già pagato direttamente al G.O.M. per la posizione della SI.ra
[...] ; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. Parte_5
2 Previa ricostruzione dei fatti, escludeva che la compagnia assicuratrice avesse diritto alla restituzione del 50% di quanto corrisposto a titolo risarcitorio alla sul presupposto della medesimezza Parte_4 del fatto illecito.
Precisava che le determinazioni assunte dalla Corte d'Appello avessero effetto solo ed unicamente tra le parti di quel giudizio e non anche nei confronti della che era rimasta estranea a tale Parte_4 vicenda processuale.
All'udienza dell'11.09.2024 le parti si riportavano ai propri atti difensivi e il GI rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termine per note finali.
All'udienza del 22.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda attorea è infondata.
L'odierno giudizio ha ad oggetto la richiesta restitutoria formulata dalla ricorrente in relazione al 50% della somma risarcitoria versata dalla stessa alla resistente in virtù del contratto di polizza assicurativa in essere tra le odierne parti del giudizio.
In particolare, parte ricorrente, tenuto conto del decisum statuito dalla Corte d'Appello nella sentenza n. 427/2022, con cui la stessa ha limitato la manleva dell'assicurazione al 50% della somma dovuta Contr dal al , pretende di estendere gli effetti del predetto giudicato alla manleva offerta in Per_1 relazione alla posizione della sul presupposto della medesimezza del fatto illecito da cui Parte_4 sono originati i danni riconosciuti ai coniugi.
Ebbene, la domanda non può trovare accoglimento.
Il giudicato esterno, invocato da parte ricorrente, è lo strumento attraverso il quale la statuizione contenuta in una sentenza, divenuta definitiva, è in grado di estendere i suoi effetti nell'ambito di un diverso procedimento instaurato tra le medesime parti e relativo al medesimo oggetto (sul punto Cass. civ. n. 6380/2014: “L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di "petitum" e di "causa petendi". (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di giudicato esterno escludendo l'identità di oggetto tra due cause che, sebbene fondate su titoli riferentisi formalmente ad un unico atto, restavano distinti sul piano sostanziale, avendo riguardo a capi diversi di uno stesso lodo arbitrale irrituale, l'uno il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, l'altro un rimborso spese per miglioramenti ed addizioni)”).
Nel caso di specie, benché i danni riconosciuti ai coniugi siano originati dal medesimo fatto illecito (errata esecuzione prestazioni sanitarie in capo al ), il giudizio svoltosi innanzi alla Corte Per_1 Contr d'Appello ha visto quale parti unicamente il , il e l'assicurazione con la conseguenza Per_1 che quanto ivi statuito non può produrre effetti avuto riguardo alla manleva derivante dalla posizione di un soggetto non coinvolto in tale giudizio.
Non si riscontra, neppure, la medesimezza del petitum, tenuto conto che le domande giudiziali introitate rispettivamente dal e dalla pur originando dal medesimo fatto storico, Per_1 Parte_4 differiscono tra loro, avendo avuto ad oggetto autonome richieste risarcitorie di altrettanto autonome voci di danno.
In più, si evidenzia che il presupposto su cui la Corte d'Appello ha riformato parzialmente la decisione di primo grado è stato individuato nella qualifica di libero professionista con cui uno dei medici intervenuti nella vicenda clinica del ha agito, con ciò escludendosi la garanzia della struttura Per_1 sanitaria convenuta in quel giudizio limitatamente alle prestazioni rese dallo stesso.
La qualifica del medico intervenuto nella vicenda clinica del , sebbene abbia avuto rilevanza Per_1 relativamente alla manleva derivante dall'azione risarcitoria promossa dal , non può avere Per_1
3 rilevanza rispetto alla manleva derivante dai danni sofferti dalla soggetto leso indirettamente Parte_4 dai danni patiti dal marito e non direttamente dalla condotta dei sanitari intervenuti.
Da ultimo, si rileva ad abundantiam che parte ricorrente non ha neppure dato prova del passaggio in giudicato della sentenza i cui effetti invoca, presupposto necessario (anche se non sufficiente) per eccepire la sussistenza del giudicato esterno (sul punto cfr. Cass. civ. n. 6868/2022: “La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato SInifichi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza”).
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto, parte ricorrente deve essere condannata a rifondere a parte resistente la complessiva somma di € 4.217,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, calcolate ex DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta la domanda di parte ricorrente;
2. condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 4.217,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%;
Così deciso in Reggio Calabria il 23.05.2025 il Giudice
Francesco Campagna
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