Sentenza 2 aprile 2009
Sentenza 22 gennaio 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/01/2010, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00801/2010 REG.SEN.
N. 02442/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2442 del 2001, proposto da:
RI GI, DE NI GI, LA UN, EL GI, IV GI, GE NO, IN NZ, IM IO, AN CO, IA DO, RG ME, IO IO, RI DO, ON GI, GA EN, IC AR, MA AM, VI TT, CA EN, OR EN, CA VA, elettivamente domiciliati in Palermo, via XX Settembre n.29, presso lo studio dell'Avv. Giacomo D’Asaro, che li rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso;
contro
- il Presidente pro tempore della Regione Siciliana;
- l’Assessore pro tempre alla Presidenza della Regione Siciliana, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, di via A. De Gasperi n.81, sono domiciliati ope legis;
per la condanna
dell’amministrazione regionale al pagamento a favore dei ricorrenti delle differenze dovute per la mancata inclusione nel calcolo dell’indennità di buonuscita dell'indennità mensile pensionabile prevista dall'articolo 42 della legge regionale n. 41/1985 e dall'articolo 7 della legge regionale n. 11/1988;
Vista la sentenza interlocutoria n. 636/2009;
Viste le memorie e la documentazione prodotte sia dai ricorrenti, sia dall’Amministrazione resistente;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Referendario Maria Cappellano;
Uditi alla pubblica udienza del 1 dicembre 2009 l'Avv. G. D’Asaro per i ricorrenti e l'Avvocato dello Stato G. Tutino per l'Amministrazione resistente:
FATTO
1. Con ricorso notificato il 5 giugno 2001, e depositato il successivo 13 giugno, i ricorrenti hanno chiesto la condanna dell'amministrazione regionale intimata al pagamento delle differenze che assumono dovute sull’indennità di buonuscita, per la mancata inclusione nel calcolo di quest’ultima dell'indennità mensile pensionabile prevista dall'articolo 42 della legge regionale n. 41/1985 e dall'articolo 7 della legge regionale n. 11/1988.
Tale indennità è stata agli stessi corrisposta, come voce stipendio del complessivo trattamento economico, in considerazione della qualifica ricoperta e delle funzioni di polizia giudiziaria svolte, durante il servizio prestato presso l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana-Direzione Forestale, e la stessa è inserita nel trattamento di pensione attualmente in godimento.
La stessa voce avrebbe dovuto essere inserita nel calcolo della indennità di buonuscita, in considerazione della normativa regionale speciale, che disciplina la fattispecie.
2. Si è costituita l’Amministrazione Regionale, la quale, con memoria, ha pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con riserva di verifica delle singole posizioni individuali, nonché la sopravvenuta decadenza dall’ipotetica pretesa in quanto azionata oltre il termine normativamente posto per il definitivo passaggio delle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato dal giudice amministrativo al giudice ordinario.
Nel merito, ha replicato alle argomentazioni contenute nel ricorso, chiedendone il rigetto, ed ha formalmente eccepito la maturata prescrizione quinquennale delle avverse pretese patrimoniali.
3. All’esito della pubblica udienza del 13 marzo 2009, la Sezione, con sentenza interlocutoria n. 936 del 2 aprile 2009, ritenuta sussistente la propria giurisdizione: a) ha dichiarato il ricorso in epigrafe inammissibile, quanto al ricorrente AR DO; b) relativamente ai ricorrenti LA GI, De AE GI, EL GI, TI GI, FI NZ, AL IO, GE CO, IR ME, CI IO, AL EN, IG TT e RO VA, lo ha accolto; c) quanto al ricorrente ON GI, lo ha respinto; d) mentre, relativamente ai ricorrenti DR UN, ER NO (erroneamente indicato con il nome GI), GO DO, RA AR, NI AM, UC EN e OR EN, ha disposto adempimenti istruttori.
4. Sia l’Amministrazione sia i ricorrenti hanno prodotto la richiesta documentazione, nonché memorie conclusive in vista della pubblica udienza.
5. All’udienza del 1 dicembre 2009, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso si presenta solo in parte fondato.
1.1. Dall’esame delle risultanze istruttorie, risulta, infatti, che l’eccezione di prescrizione quinquennale delle pretese patrimoniali vantate non merita accoglimento per quanto attiene ai ricorrenti ER NO, NI AM, OR EN e UC EN.
- Al primo l’indennità risulta liquidata con D.D.R. n. 117 del 06.04.1998, e con ordinativo di pagamento del 20.04.1998, di talché il ricorso è stato proposto entro il termine di prescrizione quinquennale (05.06.2001).
- Per quanto concerne il secondo (NI AM), risulta dalla documentazione versata in atti che lo stesso ha percepito l’indennità di buonuscita con ordinativo di pagamento datato 17.10.1995; risulta, peraltro, che il predetto ha inoltrato all’Amministrazione resistente un atto interruttivo della prescrizione, datato 22.11.1996, al quale l’Amministrazione ha fornito risposta negativa in data 19.02.1997: quindi, avuto riguardo a tale atto interruttivo, la risposta fornita dalla P.A. consente di ritenere validamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 18.10.1995; termine, che, anche a volerlo fare decorrere quantomeno dal 23.11.1996, al momento della notifica del ricorso non era ancora decorso.
- Per quanto concerne la posizione di OR EN e UC EN, devono essere fatte alcune precisazioni.
Va premesso che la P.A. sostiene, quanto al primo, che sia intervenuta la prescrizione quinquennale, avendo il predetto percepito gli emolumenti con ordinativo del 17.11.1995.
Parte ricorrente ha, invece, fornito la prova documentale di avvenuta presentazione di una istanza datata 08.12.1997: rispetto a tale istanza – la quale può essere considerata, quanto al contenuto, idoneo atto interruttivo, avendo il ricorrente chiesto esplicitamente che l’indennità di buonuscita fosse rideterminata con inclusione dell’indennità mensile pensionabile - viene prodotta la copia delle ricevute di inoltro alla P.A. destinataria in data 9 dicembre 1997, quindi entro il quinquennio decorrente dalla data della prima liquidazione dell’indennità di buonuscita (17.11.1995).
Per quanto concerne UC EN, risulta che anche il predetto, al quale l’indennità di buonuscita è stata liquidata con ordinativo di pagamento n. 1918/1995, ha inviato, in data 20.11.1997, alla P.A. resistente una istanza, volta ad ottenere la rideterminazione di detta indennità con inclusione dell’indennità mensile pensionabile.
Poiché è “jus receptum che costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., u.c., l'inoltro della richiesta di adempimento per lettera raccomandata, la cui spedizione è provata dalla relativa ricevuta e i cui particolari doveri di consegna a carico del servizio postale ne fanno presumere l'arrivo al debitore, pur in assenza della ricevuta di ritorno, sicché solo a seguito di contestazione del destinatario sorge l'onere per il mittente di provare il ricevimento (ex plurimis Cass. 6 agosto 1996 n. 7181, Cass. 5 ottobre 1998 n. 9861, Cass. 3 luglio 2003 n. 10536)” (Cass. Civ. sez. lav., 11 maggio 2006, n. 10849) – le predette istanze costituiscono, ad avviso del Collegio, idoneo atto interruttivo della prescrizione; mentre i ricorrenti hanno, poi, entro il quinquennio dalla data di tale istanza, notificato il ricorso in epigrafe.
Va, peraltro, evidenziato, che la P.A. resistente non ha contestato la avvenuta ricezione di tale atto, il che deve farne presumere la regolarità.
1.2. L’eccezione di prescrizione quinquennale si presenta, invece, fondata per i seguenti ricorrenti: a) DR UN, dimissionario a far data dal 01.04.1994, risulta avere ricevuto la liquidazione dell’indennità di buonuscita con ordinativo del 01.08.1994, giusto Decreto n. 1530 del 29.07.1994, a nulla rilevando, sotto il profilo della intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato, il ripristino del rapporto di impiego a far data dal 20.06.2005; né la circostanza di avere ricevuto nell’anno 1997 la notifica del decreto di pensionamento;
b) il ricorrente RA AR risulta avere ricevuto la liquidazione dell’indennità di buonuscita con ordinativo di pagamento del 08.09.1995, giusto Decreto n. 1035 del 30.08.1995, mentre non risulta provato che lo stesso abbia inoltrato alcun atto interruttivo della prescrizione, se non una istanza, successiva alla data di notifica del ricorso, datata 26.02.2002: pertanto, alla data di notifica del ricorso (5 giugno 2001) il termine quinquennale era decorso, con relativa fondatezza della eccezione sollevata dalla resistente Amministrazione;
c) per il ricorrente GO DO l’eccezione di prescrizione va accolta con le seguenti precisazioni:
risulta che allo stesso l’indennità di buonuscita sia stata liquidata con ordinativo n. 1399/1995, giusto Decreto n. 887 del 26.07.1995, cui hanno, poi, fatto seguito provvedimenti di riliquidazione.
Ora, ad avviso del Collegio, il dies a quo dal quale fare decorrere il termine di prescrizione quinquennale non può che coincidere con la data della prima liquidazione dell’indennità di buonuscita.
Ed invero, poiché ciò che è stato rivendicato è l’inserimento, nella base di calcolo della indicata indennità di buonuscita, di un emolumento accessorio, va considerato che tale mancato ampliamento della base di calcolo dell’indennità di buonuscita era già a conoscenza dell’interessato al momento in cui la stessa è stata liquidata, seppure con riserva di conguaglio. E’ da tale momento che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto non prestare acquiescenza all’atto di liquidazione effettuato su una base di calcolo in tesi non esatta, producendo atti interruttivi con i quali invocare l’applicazione della più estesa base di quantificazione.
A nulla, pertanto, rilevano i successivi atti di riliquidazione, in quanto non riguardanti lo specifico aspetto che, a suo tempo, avrebbe dovuto costituire oggetto di contestazione.
Per i predetti istanti, il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
2. Con riferimento alla doglianza dei ricorrenti indicati al superiore punto n. 1.1. - tendente ad ottenere l’inclusione, nel calcolo dell’indennità di buonuscita, dell’indennità mensile pensionabile prevista dall'articolo 42 della legge regionale n. 41/1985 e dall'articolo 7 della legge regionale n. 11/1988 – il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Sul punto, il Collegio condivide l’orientamento di questo Tribunale – e dal quale non ravvisa ragioni per discostarsi - secondo cui, in applicazione della speciale disposizione di legge regionale che regola l’indennità di buonuscita dei dipendenti regionali, contenuta nell’art.6 della L.R. n.1/1963, ai fini del computo dei trattamenti economici per l’indennità di buonuscita devono ricomprendersi a base del predetto calcolo tutti “gli emolumenti fissi e continuativi, in godimento all'atto della cessazione dal servizio” (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 26 giugno 2003, n.1052-n.1054 - n.1056 – n.1057 – n.1059; Sez. III, 19.12.2008, nn. 1791 – 1792 - 1795).
In forza di quest’ultima disposizione normativa “L'indennità di buonuscita, prevista dall'art. 7 n. 5, della legge 23 febbraio 1962, n. 2, è corrisposta, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge medesima, in misura pari a tanti dodicesimi degli emolumenti fissi e continuativi, in godimento all'atto della cessazione dal servizio, quanti sono gli anni di servizio effettivo o considerato utile a tale effetto dalle norme in vigore,……”.
E’ stato, in particolare, evidenziato che la menzionata norma regionale non richiama alcuna disposizione statale sulle modalità di calcolo dell’indennità di buonuscita, né, in particolare, rende applicabile l’art. 38 del D.P.R. n. 1032/1973, che ha, invece, stabilito un elenco tassativo delle voci computabili nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita; al contrario, detta disposizione regionale ha un contenuto più ampio rispetto alla corrispondente disposizione di legge statale (art.38 D.P.R. n.1034/1973). L’applicazione di tale norma regionale speciale comporta la computabilità, nella predetta base di calcolo, anche dell’indennità prevista dall'articolo 42 della legge regionale n. 41/1985 e dall'articolo 7 della legge regionale n. 11/1988, quale emolumento fisso e continuativo, che pertanto va anch’essa presa in considerazione al fine del computo della buonuscita.
Tale orientamento ha, peraltro, ricevuto l’avallo del Giudice di Appello, che ha confermato l’iter interpretativo seguito da questo Tribunale (cfr. C.G.A., 21 marzo 2007, nn.207-209-210).
Su tale specifico punto, non è superfluo evidenziare, ad ulteriore conferma della interpretazione accolta, che il richiamo alla normativa statale è ora disposto dall’art. 20, comma 6, della l. reg. 9 dicembre 2003, n. 21, il quale stabilisce espressamente che “A decorrere dal 1° gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti della Regione sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'anzianità maturata al 31 dicembre 2003, per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti, con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo.”
Quest’ultima norma non risulta, peraltro, applicabile alla fattispecie in quanto, come sopra precisato, i ricorrenti sono stati collocati a riposo prima del 1 gennaio 2004, con la conseguenza che la domanda va accolta senza alcuna limitazione.
Pertanto, poiché l’indennità prevista dall'articolo 42 della legge regionale n. 41/1985 e dall'articolo 7 della legge regionale n. 11/1988 ha carattere fisso e continuativo, la stessa deve essere computata ai fini del trattamento di buonuscita.
3. Ritiene, infine, il Collegio che la circostanza, che l’indennità di cui trattasi non è stata assoggettata alle corrispondenti trattenute previdenziali, non rilevi ai fini della spettanza, a favore degli odierni ricorrenti, delle differenze dovute sulle indennità di buonuscita, in conseguenza della mancata inclusione nel calcolo dell'indennità mensile pensionabile prevista dall'art. 42 della l. reg. n. 41/1985 e dall'art. 7 della l. reg. n. 11/1988, oltre accessori di legge.
Tale circostanza di fatto comporta, invece, che gli interessati dovranno corrispondere all’Amministrazione regionale i contributi previdenziali dovuti, aggiornati al momento del loro versamento.
4. In conclusione, il gravame deve essere respinto quanto ai ricorrenti DR UN, RA AR e GO DO; deve essere accolto, quanto ai ricorrenti ER NO, NI AM, OR EN e UC EN, secondo quanto specificato ai precedenti punti n.2 e n.3, e, per l’effetto, l’amministrazione regionale intimata deve essere condannata al pagamento a favore dei predetti ricorrenti delle differenze risultanti dovute sulle indennità di buonuscita, in conseguenza della mancata inclusione nel relativo calcolo dell'indennità mensile pensionabile prevista dall'articolo 42 della legge regionale n. 41/1985 e dall'articolo 7 della legge regionale n. 11/1988.
Tali somme devono essere maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge: con la precisazione che il calcolo dei predetti accessori va effettuato sull’ammontare del credito al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, e che – trattandosi nella specie di credito maturato successivamente al 1° gennaio 1995 – in forza dell’art.22, comma 36, della legge n.724/1994 opera il divieto di cumulo degli interessi e della rivalutazione, per cui va corrisposto solo il maggiore importo tra interessi e rivalutazione.
5. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato:
a) relativamente ai ricorrenti DR UN, RA AR e GO DO, lo respinge;
b) relativamente ai ricorrenti ER NO, NI AM, OR EN e UC EN, lo accoglie, secondo quanto precisato in motivazione e, per l’effetto, dichiara il diritto dei predetti al computo dell’indennità mensile pensionabile prevista dall’art.42 della legge regionale n.41/1985 e dall’art.7 della legge regionale n.1/1988 ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, e condanna l’Amministrazione regionale resistente al pagamento a favore degli stessi delle differenze risultanti dovute per il suddetto titolo, con gli accessori di legge secondo quanto pure in motivazione specificato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Calogero Adamo, Presidente
Maria Cappellano, Referendario, Estensore
Anna Pignataro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO