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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/04/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1499/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
a seguito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Galfo, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
- ricorrente -
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
Borrometi, giusta procura in atti;
- resistente - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 7/1/2025;
RILEVATO E RITENUTO CHE
- le parti hanno contratto matrimonio il 14.12.1999 a Modica (RG), il cui atto è stato trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune stesso al n. 25, parte II, serie A dell'anno 1999; pagina 1 di 4 - dall'unione sono nati i figli (Ragusa, 9/9/1999), maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente, e (Ragusa, 22/12/2008); Per_2
- i coniugi sono separati giusto accordo di negoziazione assistita da avvocati del 25/11/2021, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa del 13/12/2021;
- ha presentato ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter Parte_1
partes;
- si è costituito in giudizio con memoria depositata il 28/10/2024; Controparte_1
- le parti sono comparse all'udienza del 31/10/2024 ed hanno chiesto di depositare un accordo nel quale concordavano le condizioni di divorzio, che è stato versato in atti con le note di trattazione scritta dei giorni 11-12 novembre 2024;
- i coniugi, avendo dichiarato che tra esse non era intervenuta riconciliazione, hanno chiesto, con le stesse note di udienza, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contenute nell'accordo depositato;
- ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita da avvocati del 25/11/2021, autorizzato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Ragusa in data 13/12/2021 e altresì dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”);
- l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
- le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
• “Affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_2
prevalente presso la residenza della madre;
• Disporre che il padre potrà esercitare il diritto di frequentazione e di visita con la figlia
sulla base di accordi liberamente assunti tra il genitore e la figlia Per_2
compatibilmente con le esigenze di ciascuno;
pagina 2 di 4 • Onere a carico del sig. di corrispondere, a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento della figlia minore , l'importo di €. 300,00 mensili da far pervenire Per_2
entro il girono 5 di ogni mese alla sig.ra importo da rivalutarsi come per Pt_1
legge;
• Onere a carico di entrambi i genitori di sostenere le spese straordinarie relative alle esigenze della figlia nella misura del 50% ciascuno, previa concertazione delle Per_2
stesse ed esibizione di idonea documentazione;
• Ciascun genitore percepirà la quota di propria spettanza dell'assegno unico, come per legge.
• Spese del procedimento integralmente compensate tra le parti”.
- il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del procedimento, nulla ha opposto;
- l'accordo sopra riportato può essere recepito, in quanto non in contrasto con diritti indisponibili e con l'interesse della figlia;
- essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Modica (RG), con rito concordatario, il 14 dicembre 1999, tra e trascritto nel Controparte_1 Parte_1
registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune dell'anno 1999, parte II, serie A, numero 25, alle condizioni concordate riportate in motivazione;
- omologa le condizioni relative alla prole e ai rapporti economici inerenti;
-manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 10.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
a seguito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Galfo, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
- ricorrente -
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
Borrometi, giusta procura in atti;
- resistente - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 7/1/2025;
RILEVATO E RITENUTO CHE
- le parti hanno contratto matrimonio il 14.12.1999 a Modica (RG), il cui atto è stato trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune stesso al n. 25, parte II, serie A dell'anno 1999; pagina 1 di 4 - dall'unione sono nati i figli (Ragusa, 9/9/1999), maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente, e (Ragusa, 22/12/2008); Per_2
- i coniugi sono separati giusto accordo di negoziazione assistita da avvocati del 25/11/2021, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa del 13/12/2021;
- ha presentato ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter Parte_1
partes;
- si è costituito in giudizio con memoria depositata il 28/10/2024; Controparte_1
- le parti sono comparse all'udienza del 31/10/2024 ed hanno chiesto di depositare un accordo nel quale concordavano le condizioni di divorzio, che è stato versato in atti con le note di trattazione scritta dei giorni 11-12 novembre 2024;
- i coniugi, avendo dichiarato che tra esse non era intervenuta riconciliazione, hanno chiesto, con le stesse note di udienza, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contenute nell'accordo depositato;
- ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita da avvocati del 25/11/2021, autorizzato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Ragusa in data 13/12/2021 e altresì dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”);
- l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
- le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
• “Affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_2
prevalente presso la residenza della madre;
• Disporre che il padre potrà esercitare il diritto di frequentazione e di visita con la figlia
sulla base di accordi liberamente assunti tra il genitore e la figlia Per_2
compatibilmente con le esigenze di ciascuno;
pagina 2 di 4 • Onere a carico del sig. di corrispondere, a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento della figlia minore , l'importo di €. 300,00 mensili da far pervenire Per_2
entro il girono 5 di ogni mese alla sig.ra importo da rivalutarsi come per Pt_1
legge;
• Onere a carico di entrambi i genitori di sostenere le spese straordinarie relative alle esigenze della figlia nella misura del 50% ciascuno, previa concertazione delle Per_2
stesse ed esibizione di idonea documentazione;
• Ciascun genitore percepirà la quota di propria spettanza dell'assegno unico, come per legge.
• Spese del procedimento integralmente compensate tra le parti”.
- il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del procedimento, nulla ha opposto;
- l'accordo sopra riportato può essere recepito, in quanto non in contrasto con diritti indisponibili e con l'interesse della figlia;
- essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Modica (RG), con rito concordatario, il 14 dicembre 1999, tra e trascritto nel Controparte_1 Parte_1
registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune dell'anno 1999, parte II, serie A, numero 25, alle condizioni concordate riportate in motivazione;
- omologa le condizioni relative alla prole e ai rapporti economici inerenti;
-manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 10.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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